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Sentenza 31 maggio 2021
Sentenza 31 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/05/2021, n. 21385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21385 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2021 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FL EO nato a [...] avverso la sentenza del 01/03/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M G F, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, l'Avvocato R D S, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. G L ricorre avverso la sentenza in data 1/3/2019 della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza in data 20/6/2018 del Tribunale di Torino che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 646, comma terzo, cod.pen. Deduce:
1.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Con il motivo si denuncia la mancata considerazione dei motivi di gravame esposti in punto di circostanze attenuanti generiche, recidiva e 1 ../1 ..0..1/4-n••,...)„ \_. sospensione condizionale della pena. Si deduce, altresì, l'illogicità dell'argomentazione spesa dalla Corte di appello per negare l'attenuante di cui all'art. 89, cod.pen. Si sottolinea come l'imputato non abbia mai contestato la dinamica dei fatti, né l'ammontare del danno patrimoniale subito dalla persona offesa.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile in quanto si risolve in una eminentemente generica asserzione di erroneità e di mancata considerazione dei motivi di gravame senza alcun confronto con gli effettivi argomenti utilizzati in sede di motivazione del provvedimento impugnato, che ha puntualmente affrontato tutti i temi posti con il gravame e li ha disattesi con una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alla questione esaminata. . La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823;
Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato;
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634;
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945;
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
3. Quanto esposto provoca la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25/3/2021 Il Consigliere est. Il Presidente A S
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M G F, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, l'Avvocato R D S, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. G L ricorre avverso la sentenza in data 1/3/2019 della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza in data 20/6/2018 del Tribunale di Torino che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 646, comma terzo, cod.pen. Deduce:
1.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Con il motivo si denuncia la mancata considerazione dei motivi di gravame esposti in punto di circostanze attenuanti generiche, recidiva e 1 ../1 ..0..1/4-n••,...)„ \_. sospensione condizionale della pena. Si deduce, altresì, l'illogicità dell'argomentazione spesa dalla Corte di appello per negare l'attenuante di cui all'art. 89, cod.pen. Si sottolinea come l'imputato non abbia mai contestato la dinamica dei fatti, né l'ammontare del danno patrimoniale subito dalla persona offesa.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile in quanto si risolve in una eminentemente generica asserzione di erroneità e di mancata considerazione dei motivi di gravame senza alcun confronto con gli effettivi argomenti utilizzati in sede di motivazione del provvedimento impugnato, che ha puntualmente affrontato tutti i temi posti con il gravame e li ha disattesi con una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alla questione esaminata. . La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823;
Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato;
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634;
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945;
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
3. Quanto esposto provoca la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25/3/2021 Il Consigliere est. Il Presidente A S