Sentenza breve 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 29/12/2025, n. 2971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2971 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02971/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02352/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2352 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Polizzotto e Antonietta Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Comune di Licata, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Grazia Zarbo e Valeriano Truisi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
- della determinazione dirigenziale del Comune di Licata -OMISSIS-, avente ad oggetto “ Ingiunzione di demolizione opere abusive con comminatoria acquisizione al patrimonio del Comune ex art. 31 D.P.R. 380/2001 ”;
- della determinazione dirigenziale del Comune di Licata -OMISSIS- di diniego di permesso di costruire in sanatoria sull'istanza di condono edilizio prot. -OMISSIS-;
- della proposta di determinazione dirigenziale -OMISSIS-, con annessi prescritti pareri, di diniego di permesso di costruire in sanatoria;
- ove occorra e per quanto di ragione, dei pareri ostativi al rilascio del provvedimento in sanatoria, giusta nota prot. -OMISSIS-;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento intervenuto successivamente all'anno 2018, comunque presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non notificato e non conosciuto dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Licata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. AN NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
1. Il signor -OMISSIS- agisce per l’annullamento delle determinazioni -OMISSIS- e -OMISSIS-, con cui il Comune di Licata ha dapprima respinto la domanda di sanatoria di un immobile abusivo di cui il ricorrente è comproprietario e, successivamente, ne ha disposto la demolizione.
2. Espone il ricorrente di essere come detto comproprietario di un edificio sito in Licata, nella contrada -OMISSIS-, distinto in catasto al foglio di mappa -OMISSIS-. Segnatamente il ricorrente dichiara di avere acquisito la proprietà del citato immobile nel 2018 – congiuntamente alle sorelle -OMISSIS-e -OMISSIS- – per successione legittima del padre -OMISSIS-.
Il compendio immobiliare consta in realtà di due edifici realizzati entrambi senza alcun titolo edilizio, dei quali l'uno, composto da piano terra e primo piano ad uso residenziale e l'altro composto unicamente da un piano terra adibito a lavanderia, W.C. e ripostiglio, con annessa ed antistante tettoia.
Per entrambi gli edifici è stata presentata domanda di sanatoria, rispettivamente con istanza prot. -OMISSIS- (da parte dei sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-), per l’immobile ad uso residenziale, e con istanza prot. -OMISSIS- (da parte del sig. -OMISSIS-), per l’altro.
In data 03.06.2014, in esito a sopralluogo, l’Amministrazione ha rilevato la realizzazione di ulteriori opere abusive in aggiunta ai manufatti dei quali era stato chiesto il condono.
In particolare è stato contestato l’ampliamento del corpo di fabbrica centrale con la realizzazione di una costruzione in aderenza di circa 33 mq.; l’ampliamento anche del fabbricato attiguo, con la realizzazione di una veranda coperta di mq. 17; la realizzazione nell'area retrostante il fabbricato principale di una piattaforma in conglomerato cementizio di mq. 23, su cui insiste un gazebo pergolato in legno.
Con determinazioni -OMISSIS- e -OMISSIS- l'Amministrazione intimata, assunto che il descritto compendio ricade nella zona L del locale P.R.G., concernente l'area di diretta fruizione del mare, nonché nella fascia di inedificabilità assoluta di cui alla legge regionale n. 78/1976 e nella fascia di rispetto dei 300 metri dalla linea della battigia, sottoposta a vincolo paesaggistico, ha disposto:
(i) la demolizione ex art. 33 del D.P.R. n. 380/2001, dell'ampliamento del corpo di fabbrica centrale, previa demolizione della preesistente veranda coperta e dell'annesso vano ripostiglio;
(ii) la demolizione ex art. 33 del D.P.R. n. 380/2001, entro 90 giorni dal dissequestro disposto dall'A.G., dell'ampliamento dell'attiguo fabbricato;
(iii) la demolizione, ex art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, entro 90 giorni dal dissequestro disposto dall'A.G., della piattaforma in conglomerato cementizio di 23 mq e del soprastante gazebo pergolato in legno.
3. Le citate determinazioni sono state impugnate dalla signora -OMISSIS-, madre dell’odierno ricorrente e comproprietaria dell’immobile unitamente al marito -OMISSIS-, dinanzi a questo Tribunale Amministrativo con ricorso n. r.g. 4142/2014.
Il ricorso ed i successivi motivi aggiunti sono stati in parte dichiarati inammissibili e, per il resto, rigettati dalla Sezione con la sentenza n. 846 del 17 aprile 2025. Tale sentenza è stata impugnata dalla signora -OMISSIS- e l’appello (r.g. n. 1025/2025) è pendente dinanzi al CGARS.
Durante la pendenza del citato giudizio di primo grado l’Amministrazione ha respinto le istanze di condono presentate nel 1985 e nel 1986, con la determinazione -OMISSIS-.
Il diniego in questione è stato ancorato dal Comune alle seguenti circostanze:
“… l'immobile secondo il P.R.G. approvato con A.A. n° 150/DRU del 27/06/2000 con le modifiche ivi introdotte, e successive varianti ricade nella sottozona "L" (Aree per la diretta fruizione del mare). Dette zone sono previste dalla L.R. 12/06/1976 n°78 che stabilisce la inedificabilità della fascia di 150 metri di profondità della battigia del mare, consentendo di realizzare in essa solo opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, con esclusione di ogni manufatto che possa configurarsi come residenza o impianto ad essa assimilabile e consentendo altresì la realizzazione di superfici connesse alla balneazione o a cure terapeutiche ed agli usi del mare;
- inoltre ricade in area sottoposta a tutte le norme di tutela contenute nel Decreto Legislativo 22/01/2004 n°42 ricadendo entro la fascia dei 300 metri dalla battigia del mare, sottoposta a Vincolo Paesaggistico;
- è soggetta alle prescrizioni del Piano Paesaggistico Ambito 10-11, approvato con Decreto del 30/09/2021 N° 64/GAB dell'Assessorato ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ricadendo nell'area con livello di tutela 3 (contesto Paesaggistico 3) disciplinata dalle N.T.A.;
- ricade, in parte, nella fascia di rispetto dei 30 mt dal Demaniale Marittimo, ai sensi dell'articolo n. 55 del Codice di Navigazione;
- i fabbricati in argomento risultano essere diversi da quelli di cui alla richiesta di condono edilizio protocollo-OMISSIS- in quanto la consistenza delle unità immobiliari, le superfici utili, la volumetria del fabbricato non corrispondono a quelle riportate nell'originaria istanza di condono;
- gli immobili da condonare hanno subito delle trasformazioni successivamente alla data del 01/10/1983, termine previsto per l'ultimazione di opere dalla Legge n. 47/1085 e dopo la presentazione dell'istanza di condono;
- le opere di trasformazione sono state realizzate successivamente all'anno 1976 e l'istanza di condono edilizio è stata presentata nell'anno 1986; gli stessi immobili ricadono ad una distanza di mt. 105,80 circa della battigia del mare all'interno della fascia dei 150 mt. in area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta prevista dall'art. 15 lett. A L.R. 78/76 e pertanto ai sensi dell'art. 23 comma 10 della L. R. 37/85, restano escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell'art. 15, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78…”.
4. In esito al citato diniego delle domande di condono, con determinazione -OMISSIS-, il Comune ha ritenuto necessario revocare la determina dirigenziale -OMISSIS- successivamente modificata ed integrata con la determina dirigenziale-OMISSIS-, emessa ai sensi degli articoli 33 e 27, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, ed adottare un nuovo provvedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, ordinando la demolizione di tutte le opere abusive e segnatamente:
“ a) manufatto, costituito da piano terra e primo piano ad uso residenziale, piano terra della superficie coperta di mq. 80 di cui mq. 19,50 adibiti a veranda coperta, primo piano della superficie coperta di mq. 70 di cui mq. 9,90 adibiti a veranda coperta e con terrazzino scoperto di ns 9,90, l'intero immobile ha un volume complessivo di mc. 600 circa. Scala esterna che collega il piano terra con il primo piano…;
b) manufatto, costituito da un piano terra adibito a lavanderia, W.C. e a ripostiglio con antistante tettoia della superficie coperta di mq. 41 per un volume di mc. 100 circa”.
Anche tale ingiunzione a demolire è stata motivata dal Comune con riferimento alla circostanza che “ il sito secondo il Piano Regolatore Generale…ricade nella zona "L" (area per la diretta fruizione del mare) ai sensi della L.R. 12/06/1976 n° 78 che stabilendo la inedificabilità della fascia di 150 metri di profondità della battigia del mare, consente la realizzazione esclusiva di opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare con esclusione di ogni manufatto che possa configurarsi come residenza o impianto ad essa assimilabile accordando, conseguentemente, l'unica realizzazione di superfici connesse alla balneazione o a cure terapeutiche ed agli usi del mare…”.
Inoltre è stato evidenziato che l’area in questione è sottoposta “ a tutte le norme di tutela contenute nel Decreto Legislativo 22/01/2004 n°42 ricadendo entro la fascia dei 300 metri dalla battigia del mare, sottoposta a vincolo paesaggistico; è soggetta alle prescrizioni del Piano Paesaggistico Ambito 10 - 11, approvato con Decreto del 30/09/202 I n° 64/GAB dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. Ricadendo nell'area con livello di tutela 3 (contesto Paesaggistico 31i) disciplinata dalle N.T.A.”.
5. Per chiedere l’annullamento delle citate determinazioni -OMISSIS- e -OMISSIS- è dunque insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 28 novembre 2025 e depositato il 2 dicembre successivo.
Il mezzo di tutela è affidato ad un’unica articolata censura con cui si lamenta:
“Violazione e falsa applicazione violazione dell’art. 9 bis d.p.r. n. 380/2001 e dell’art. 31 l. n. 1150/1942 – Violazione della legge ponte 6 agosto 1967 n. 765 e della L.R. n. 78/1976 – Violazione dell’art. 31, 33 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 35 della legge n. 47/1985 applicabile in Sicilia ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 37/1985 – Travisamento dei fatti – Erroneità dei presupposti di diritto e di fatto – Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifeste – Violazione del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione – Grave difetto di istruttoria – Violazione dei principi del giusto procedimento”.
5.1. Premette anzitutto il ricorrente che pur essendo, come detto, divenuto comproprietario dei manufatti per cui è causa sin dal 2018, il Comune di Licata non avrebbe mai provveduto a notificargli la determinazione -OMISSIS-, con la quale è stata respinta la domanda di condono presentata dai suoi congiunti.
In sostanza il ricorrente sostiene di essere legittimato ( rectius di essere ancora in termini) ad impugnare la citata determinazione -OMISSIS-, non avendo mai ricevuto alcuna notifica relativa a detto immobile prima dell’ordine di demolizione, pure gravato in questa sede, che invece gli è stato debitamente notificato.
5.2. Tanto premesso, parte ricorrente denunzia che i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi poiché non tengono conto della circostanza che una parte dell’immobile sarebbe stata realizzata prima dell’entrata in vigore della legge n. 765 del 1967. In sostanza si lamenta che la realizzazione del nucleo originario del manufatto non sarebbe stata soggetta a permesso di costruire, in quanto realizzata nel 1966, come risulta dall’atto di vendita dell’immobile rogato il 17.01.1985 e che darebbe prova, non solo dell’esistenza del manufatto, ma anche dell’epoca della sua realizzazione.
I provvedimenti impugnati sarebbero poi illegittimi poiché l’Amministrazione avrebbe dovuto esitare positivamente le istanze di condono del 1985 e 1986 relative agli ampliamenti risalenti al 1973 e al 1976, che sarebbero stato realizzati prima dell’apposizione del vincolo di inedificabilità introdotto con la successiva legge regionale n. 78/1976.
In ogni caso sostiene il ricorrente che, in applicazione dell’art. 35 della legge n. 47/1985, nel silenzio dell’Amministrazione, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda sulle citate istanze di condono, si sarebbe formato il silenzio – assenso. Aggiunge il ricorrente che la sagoma dei manufatti sarebbe rimasta invariata sino al 1987, come da foto aeree versate in atti, e si duole della lesione del legittimo affidamento ingenerato nell’istante e che sarebbe stato avallato dall’assenso, rilasciato dal Comune nel 1990 alla richiesta di lavori di manutenzione dell’immobile di che trattasi presentata dai coniugi -OMISSIS---OMISSIS-.
6. Il Comune di Licata si è costituito in giudizio il 16 dicembre 2025 e ha versato in atti documentazione ed una memoria con cui ha chiesto il rigetto del mezzo di tutela all’esame.
7. La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 19 dicembre 2025, nel corso della quale il Collegio ha evidenziato la possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata.
8. Il Collegio ritiene di poter definire il presente giudizio con sentenza redatta “in forma semplificata”, sussistendone i presupposti di legge (artt. 60, 49 e 74 c.p.a.).
9. Devono essere preliminarmente dichiarati inutilizzabili ai fini del decidere la memoria e la documentazione versati in atti dal Comune di Licata alle ore 13.05 del 16 dicembre 2025, in violazione del termine di cui all’art. 55, comma 5, del codice del processo amministrativo (cfr. art. 4, comma 4, dell’allegato 2 del D.lgs. n. 104/2010, norme di attuazione).
10. Ciò posto, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e vada perciò respinto.
Parte ricorrente lamenta, in somma sintesi, che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto della circostanza che una parte del manufatto sarebbe stata realizzata prima del 1967, che gli ampliamenti successivi sarebbero stati realizzati prima dell’apposizione del vincolo di inedificabilità assoluta di cui alla legge regionale n. 78/1976, che in ogni caso sulle istanze di condono si sarebbe formato il silenzio-assenso e da, ultimo, che sarebbe stato violato il legittimo affidamento del ricorrente.
Nessuna delle censure dedotte coglie nel segno.
11. È anzitutto destituita di fondamento la doglianza con la quale parte ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e motivazione dei provvedimenti impugnati, che non terrebbero conto dell’epoca di realizzazione di una parte del manufatto.
Giova rammentare che, come già sottolineato dalla Sezione con la sentenza n. 846 del 17 aprile 2025, la vicenda in questione attiene all’ulteriore ampliamento di un immobile posto in zona di inedificabilità assoluta e sottoposto a procedimento di condono edilizio.
In quella occasione venne segnalato che “ Com'è noto, in pendenza di un procedimento di condono gli unici interventi edilizi consentiti sull’immobile sono quelli diretti a garantire la conservazione del manufatto oggetto della relativa istanza. Detti interventi non possono spingersi sino all'esecuzione di opere destinate a mutarne la struttura, i volumi, i prospetti, salvo che siano indispensabili e previa, in tal caso, necessaria interlocuzione con l'Amministrazione. La normativa sul condono postula la permanenza dell'immobile da regolarizzare e non ammette, in pendenza del procedimento, la realizzazione di opere aggiuntive né finanche l'impiego di materiali di costruzione diversi da quelli originari, comportanti di fatto la qualificazione dell'intervento come sostituzione edilizia, venendo meno la continuità tra vecchia e nuova costruzione e l'attuale riconoscibilità del manufatto originario oggetto dell'istanza di condono; pertanto, la presentazione della domanda di condono non autorizza l'interessato a completare, né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta i quali, fino al momento dell'eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi al pari degli ulteriori interventi realizzati sugli stessi (Cons. St., sez. VI, 18 luglio 2022, n. 6114 e giurisprudenza ivi richiamata) ”.
Ciò posto, il Collegio osserva che dalla copiosa documentazione versata in atti anche nel fascicolo di causa r.g. n. 4142/2014 e, in particolare, dalla relazione di verificazione del 31.01.2018, corredata da documentazione fotografica, risulta in modo incontestabile che nel caso di specie è stato edificato un fabbricato diverso da quello per cui era stato chiesto il condono.
Il manufatto originario è stato infatti ampliato dai danti causa dell’odierno ricorrente trasformando il muro perimetrale portante del fronte est della parte vecchia del fabbricato, in muro portante interno e realizzando l’ampliamento in aderenza e per l’intera estensione di detto muro, creando in sintesi come detto un nuovo ed unitario organismo edilizio, totalmente differente da quello per cui era stato richiesto il titolo in sanatoria.
In sostanza, ad avviso del Collegio, la circostanza (per altro insufficientemente documentata, come si dirà infra ) che una parte del manufatto, in ogni caso non ben indicata, sarebbe stata realizzata in data antecedente all’entrata in vigore della legge n. 865/1967, recede di fronte alla dirimente considerazione che l'immobile per cui è stato chiesto il condono è stato, non solo ampliato, ma anche trasformato in un organismo edilizio completamente diverso.
11.1. Anche a non considerare quanto detto giova rammentare che per giurisprudenza consolidata, anche di questo Tribunale, costituisce preciso onere del privato che ha commesso l’abuso edilizio provarne l’epoca di realizzazione.
L’onere per il privato di dimostrare che l’opera è stata completata entro la data utile comporta che neanche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è sufficiente a tal fine, essendo necessari inconfutabili atti o documenti che, da soli o unitamente ad altri elementi probatori, offrano la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto ( ex plurimis T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 25-01-2018, n. 204; Consiglio di Stato, V, 20 agosto 2013, n. 4182; VI, 5 agosto 2013, n. 4075; IV, 23 gennaio 2013, n. 414; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 3 agosto 2012, n. 1761). Trattandosi di fornire prova dell’epoca in cui un’iniziativa squisitamente privata - quale una costruzione edilizia - ha trovato luogo, il relativo onere probatorio gravante sulla stessa parte privata non può essere assolto mediante l’allegazione di un semplice principio di prova, ma si configura come un onere probatorio pieno (cfr. C.G.A.R.S. 27/02/2017 n. 65, che a sua volta richiama Consiglio di Stato, IV, 29 maggio 2014, n. 2782; e da ultimo T.A.R Sicilia, Palermo, sez. II, 07/01/2021, n. 87).
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, il Collegio ritiene che parte ricorrente non abbia fornito sufficienti elementi affinché possa dirsi completamente assolto l’onere probatorio su di essa incombente.
Sostiene il ricorrente che la circostanza che la parte più risalente del manufatto originario sarebbe stata realizzata nel 1966 sarebbe comprovata dal fatto che l’atto di compravendita dell’immobile, rogato in data 17 gennaio 1985 (allegato 005 del deposito originale), dà atto che il fabbricato venduto unitamente al terreno su cui insiste “… non risulta ancora annotato in catasto ma è stato denunziato al N.C.E.U. con modelli uno del 10 gennaio 1977, numero nove per il piano terra e numero dieci per il primo piano. Gli acquirenti dichiarano di essere a conoscenza per la costruzione di detto fabbricato è stata eseguita in assenza di concessione edilizia. Come risulta da Atto notorio reso avanti il Cancelliere Dirigente la Pretura di Licata il 16 gennaio 1985 numero ventiquattro Registro atti non contenziosi e numero quaranta del Registro cronologico, la detta costruzione è stata realizzata in parte nel 1966 ed in minima parte nel 1973. A cura e spese degli acquirenti sarà provveduto alla presentazione del progetto in sanatoria... ”.
Premesso che il documento versato in atti dal ricorrente è la nota di trascrizione dell’atto di compravendita e non l’atto di vendita medesimo, il Collegio non può non rilevare che l’Ufficiale rogante non ha affatto attestato l’esistenza di un atto o di un documento che offra la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto, limitandosi a dare atto di una circostanza risultante da una dichiarazione di terzi.
E, d’altra parte, se vi fosse stata la certezza in ordine all’epoca di realizzazione del manufatto non vi sarebbe stata alcuna necessità per l’ufficiale rogante di evidenziare che “ Gli acquirenti dichiarano di essere a conoscenza per la costruzione di detto fabbricato è stata eseguita in assenza di concessione edilizia”.
Ad ogni modo occorre ribadire che la giurisprudenza in materia ha affermato che: " ove si faccia questione di opera risalente ad epoca anteriore all'introduzione del regime amministrativo autorizzatorio dello ius aedificandi, è onere del privato fornire la prova della data di realizzazione dell'opera edilizia, atteso che solo il privato può fornire inconfutabili atti, documenti o altri elementi di prova che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto " (Consiglio di Stato, Sez. VI, 06.02.2019, n. 903). Si è precisato, altresì, che: " tale prova deve, inoltre, essere rigorosa e deve fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, dovendosi tra l'altro negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto notorio o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate " (Cons. Stato, Sez. IV, 04.03.2019, n. 1476, id. n. 4168 del 09.07.2018, Sez. IV, 30.03.2018, n. 2020, Cons. Stato, Sez. VI, 20.04.2020, n. 2524); " nelle controversie in materia edilizia i principi di prova oggettivi concernenti la collocazione dei manufatti nello spazio, quanto nel tempo, si rinvengono nei ruderi, nelle fondamenta nelle aerofotogrammetrie, mappe catastali, laddove la prova per testimoni è del tutto residuale ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 03.01.2022, n. 4 e, da ultimo, TAR Napoli, sez. VIII, 3 dicembre 2025, n. 7813).
La mancata dimostrazione della legittima preesistenza del fabbricato nella consistenza accertata dalla resistente Amministrazione rende dunque immuni la determina di diniego del condono e la conseguente ordinanza di ripristino dalle censure di difetto di istruttoria e di motivazione dedotte in ricorso.
Nel fascicolo di causa, infatti, non è presente alcuna prova documentale che l’immobile, nella sua attuale consistenza, sia stato realizzato entro il 31.12.1976. Non supporta tale conclusione la documentazione versata in atti dalla parte ricorrente, che attesta soltanto l’esistenza al momento dell’acquisto (17.01.1985) di un fabbricato, di cui però non è stata provata l’esistenza al 31.12.1976.
Sebbene risulti che, in effetti, al momento in cui il dante causa del ricorrente acquisì il possesso del fondo sullo stesso insisteva un fabbricato composto da due piccoli vani ed accessori a piano terra e due piccoli vani ed accessori a primo piano, le affermazioni del ricorrente circa il fatto che il manufatto in questione, sarebbe stato in effetti ultimato in data antecedente all’entrata in vigore del vincolo di cui all’art. 15 della legge regionale n. 78/1976 sono rimaste sfornite di idoneo supporto documentale, sicché è giustificata l'esclusione dal condono del fabbricato per cui è causa, che impinge con il divieto di concessione od autorizzazione in sanatoria per tutte le costruzioni eseguite entro i 150 metri dalla battigia.
11.2. Giova precisare che il Collegio non ignora la recente giurisprudenza del giudice d’appello che, per un verso, evidenzia come “… Grava sul privato interessato l'onere della prova dell'ultimazione entro una certa data di un'opera edilizia abusiva, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le quali si può ottenere una sanatoria speciale ovvero fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis perché realizzate legittimamente senza titolo” e, per altro verso, rileva che “ va, tuttavia, ammesso un temperamento secondo ragionevolezza nel caso in cui, il privato, da un lato, porti a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell'intervento prima di una certa data elementi rilevanti (aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive di edificazione o altre certificazioni attestanti fatti che costituiscono circostanze importanti) e, dall'altro, il Comune non analizzi debitamente tali elementi e fornisca elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio. In sostanza, la deduzione della parte privata di concreti elementi di fatto relativi all' epoca dell'abuso trasferisce - solo quella - l'onere della prova contraria in capo all'amministrazione” (Consiglio di Stato, sez. VI, 7 marzo, 2025, n. 1924; in termini CGARS, 14 agosto 2025, n. 661).
Tuttavia dalla mera lettura della determinazione -OMISSIS- di diniego delle istanze di condono emerge chiaramente che il Comune di Licata, in effetti, ha esaminato gli elementi a sostegno della realizzazione del manufatto in data antecedente all’entrata in vigore del vincolo di cui all’art. 15 della legge regionale n. 78/1976, evidenziando però l’insufficienza della documentazione che supporterebbe la tesi del ricorrente, atteso che “… la presenza di un manufatto le cui dimensioni approssimativamente coincidono con quelle del fabbricato indicato nella domanda di condono edilizio ” è stata rilevata solo dalla visione delle foto aeree del 4 novembre 1977.
12. Per le medesime ragioni ora evidenziate va rigettata anche la doglianza con cui parte ricorrente lamenta che gli ampliamenti successivi del fabbricato per cui è causa sarebbero stati realizzati prima dell’apposizione del vincolo di inedificabilità assoluta di cui alla legge regionale n. 78/1976. Anzi il citato atto di compravendita dell’immobile rogato il 17 gennaio 1985 dimostra, inconfutabilmente, che, a quella data, non esisteva ancora il secondo manufatto, costituito da un piano terra adibito a lavanderia, W.C. e ripostiglio, di cui non si fa cenno nell’atto di compravendita medesimo.
13. È poi infondata anche la doglianza con cui parte ricorrente sostiene che nella fattispecie il condono si sarebbe perfezionato con il silenzio-assenso, a seguito del decorso di ventiquattro mesi dalla presentazione dell’istanza.
Osserva il Collegio che, alla luce di quanto esposto in precedenza, nella vicenda all’esame ci si trova in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, sicché deve escludersi che possa essersi perfezionato un provvedimento tacito di assenso, posto che la fattispecie del silenzio-assenso presuppone, evidentemente, la regolarità sostanziale dell’istanza e, quindi, la presenza di tutti i requisiti di legge, non potendosi conseguire implicitamente quel che risulterebbe precluso attraverso l’adozione di un provvedimento espresso (cfr. ex multis, C.G.A.R.S. n. 256/2011 e TAR Palermo, sez. II, 17 marzo 2022, n. 956 e, da ultimo, 12 dicembre 2024, n. 3486).
Anche a non considerare che, come già rilevato dalla Sezione con la sentenza n. 846/2025, nella fattispecie è dirimente ribadire come l'immobile oggetto di condono sia ben diverso dall'immobile successivamente realizzato in ampliamento e che il ricorrente pretende il mantenimento di un immobile diverso da quello oggetto della denegata sanatoria. Il Collegio rammenta che la fattispecie del silenzio-assenso presuppone, la regolarità sostanziale dell’istanza e, quindi, la presenza di tutti i requisiti di legge, non potendosi conseguire in via silenziosa quel che risulterebbe precluso attraverso l’adozione di un provvedimento espresso (cfr. ex multis, C.G.A.R.S ., n. 256/2011 cit.).
In sostanza nelle condizioni date – costruzione realizzata entro 150 metri dalla battigia dopo l’entrata in vigore della legge reg. n. 78/1976 – parte ricorrente non avrebbe potuto in nessun caso ottenere un legittimo provvedimento di sanatoria.
14. Quanto, da ultimo, alla denunziata violazione del legittimo affidamento del ricorrente, il Collegio osserva anzitutto che lo stesso ha dichiarato (cfr. pag. 6 del ricorso introduttivo) di non avere conoscenza degli atti presupposti alla determinazione dirigenziale -OMISSIS- e di non aver mai avuto cognizione di “ alcun provvedimento riguardante l’immobile di che trattasi” prima dell’ordinanza di demolizione -OMISSIS-, di talché non si comprende in che modo possa essersi ingenerato nell’istante un qualche affidamento “ avallato dall’assenso rilasciato dal Comune nel 1990 alla richiesta di lavori di manutenzione dell’immobile di che trattasi presentata dai coniugi -OMISSIS- – -OMISSIS-” (cfr. pag. 14 del ricorso introduttivo).
In disparte ogni considerazione su quanto detto, il Collegio rileva che la contestata realizzazione di una costruzione entro 150 metri dalla battigia dopo l’entrata in vigore della legge reg. n. 78/1976, evidenziata nel provvedimento impugnato, impedisce la formazione di alcun legittimo affidamento, non potendosi richiedere all’Amministrazione l’onere di addurre una motivazione ulteriore, pure in questo caso ampiamente fornita, rispetto all’indicazione dei presupposti sulla cui base l’abuso perpetrato, di carattere permanente, è insanabile (cfr. TAR Palermo Sez. II, 8 febbraio 2022 n. 434).
15. Per le ragioni esposte in conclusione il ricorso è infondato e va perciò respinto.
16. Le spese seguono la soccombenza e nella misura indicata in dispositivo vanno poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Licata, delle spese di lite che liquida nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER RI, Presidente
AN NA, Primo Referendario, Estensore
Elena AT, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NA | ER RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.