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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/03/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3591/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del
24.3.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3591/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
N.Q. DI GENITORE DI Parte_1 C.F._1 [...]
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Di Parte_2 C.F._2
Costa Giuseppe;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 06/04/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “L'attuale indagine medico-legale, sulla scorta dell'esame della documentazione medica presente nei fascicoli di causa, nonché da quanto rilevato nel corso delle operazioni di consulenza, ha consentito di evidenziare che la minore
, in atto di anni 11, è affetta da: “Scoliosi idiopatica giovanile dorsale destro Parte_2
convessa in trattamento ortesico”. Da tutto quanto sopra, si può ritenere che la minore
[...]
sia portatrice di condizioni patologiche che, nel complesso per loro natura ed entità, Parte_2
determinano una condizione di minore che non presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni”.
1 Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento in capo alla minore dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di frequenza, con decorrenza dalla data della visita di revisione.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 24.3.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla minore le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'indennità di frequenza. Pt_2
Condizioni per il riconoscimento dell'indennità di frequenza sono: a) età inferiore a 18 anni;
b) difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, o ipoacusia con perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz;
c) frequenza, continua o periodica, di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna (asilo nido, post C. Cost. 467/2002), nonché di centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi, ovvero di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
d) possesso delle medesime condizioni reddituali dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 l. 118/1971.
Ciò premesso, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento della provvidenza in esame, a decorrere dalla data della visita di revisione.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che affetta da “Grave scoliosi del rachide dorso lombare in Parte_2 trattamento continuativo con tutore rigido ad i.f. e riabilitazione posturale continuativa”, può essere dichiarata “minore invalida con difficoltà persistenti nello svolgimento delle funzioni e dei compiti propri della sua età, con decorrenza dalla revoca di tale giudizio, coincidente con la visita di revisione effettuata presso il CML dell' di Catania in data 29.12.2022 e consiglio di revisione CP_1
del quadro clinico a dicembre 2026”.
2 Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere
Va, pertanto, dichiarato che la minore possiede i requisiti sanitari Parte_2
richiesti per il riconoscimento dell'indennità di frequenza a decorrere dalla data della visita di revisione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo
CP_ con riguardo a entrambe le fasi del giudizio, vanno poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione Parte_2 dell'indennità di frequenza, con decorrenza come in parte motiva;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si CP_1 liquidano in complessivi € 3.864,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 24/03/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del
24.3.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3591/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
N.Q. DI GENITORE DI Parte_1 C.F._1 [...]
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Di Parte_2 C.F._2
Costa Giuseppe;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 06/04/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “L'attuale indagine medico-legale, sulla scorta dell'esame della documentazione medica presente nei fascicoli di causa, nonché da quanto rilevato nel corso delle operazioni di consulenza, ha consentito di evidenziare che la minore
, in atto di anni 11, è affetta da: “Scoliosi idiopatica giovanile dorsale destro Parte_2
convessa in trattamento ortesico”. Da tutto quanto sopra, si può ritenere che la minore
[...]
sia portatrice di condizioni patologiche che, nel complesso per loro natura ed entità, Parte_2
determinano una condizione di minore che non presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni”.
1 Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento in capo alla minore dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di frequenza, con decorrenza dalla data della visita di revisione.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 24.3.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla minore le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'indennità di frequenza. Pt_2
Condizioni per il riconoscimento dell'indennità di frequenza sono: a) età inferiore a 18 anni;
b) difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, o ipoacusia con perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz;
c) frequenza, continua o periodica, di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna (asilo nido, post C. Cost. 467/2002), nonché di centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi, ovvero di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
d) possesso delle medesime condizioni reddituali dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 l. 118/1971.
Ciò premesso, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento della provvidenza in esame, a decorrere dalla data della visita di revisione.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che affetta da “Grave scoliosi del rachide dorso lombare in Parte_2 trattamento continuativo con tutore rigido ad i.f. e riabilitazione posturale continuativa”, può essere dichiarata “minore invalida con difficoltà persistenti nello svolgimento delle funzioni e dei compiti propri della sua età, con decorrenza dalla revoca di tale giudizio, coincidente con la visita di revisione effettuata presso il CML dell' di Catania in data 29.12.2022 e consiglio di revisione CP_1
del quadro clinico a dicembre 2026”.
2 Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere
Va, pertanto, dichiarato che la minore possiede i requisiti sanitari Parte_2
richiesti per il riconoscimento dell'indennità di frequenza a decorrere dalla data della visita di revisione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo
CP_ con riguardo a entrambe le fasi del giudizio, vanno poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione Parte_2 dell'indennità di frequenza, con decorrenza come in parte motiva;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si CP_1 liquidano in complessivi € 3.864,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 24/03/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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