Articolo 2 della Legge 20 novembre 1982, n. 886
Articolo 1Articolo 3
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18 dicembre 1982
Art. 2.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione in carica delibera il nuovo statuto dell'ente, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
Entro lo stesso termine di sei mesi il consiglio di amministrazione delibera altresi' il regolamento dei servizi ed il regolamento del personale, che devono essere approvati con le modalita' previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 .
Entrata in vigore il 18 dicembre 1982