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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 2352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2352 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4637/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Presidente dott. Mirko Buratti
Il Presidente, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ. e art. 116 e 170 DPR 115/02, avverso decreto di liquidazione per i compensi n. 989/23 a favore dell'avv. Cerniglia, quale difensore dell'imputato nel procedimento n. 5891/2022 R.G.N.R., emesso dal Tribunale di Monza, CP_1 in composizione collegiale, in data 3 giugno 2025, depositato in udienza in pari data;
rilevata la tempestività dell'opposizione, proposta in data 2 luglio 2025, regolarmente notificata;
sentite le parti in modalità cartolare, che hanno precisato le conclusioni nel termine concesso, pronuncia a norma degli artt. 127 ter e 281 sexies e duodecies cod. proc. civ., il giorno 23/12/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4637/2025 R.G. promossa da:
PUBBLICO MINISTERO, Sede
ATTORE/I contro
, con il patrocinio dell'avv. DI SALVO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in CP_1 Indirizzo Telematico
MINISTERO Controparte_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da nota depositata telematicamente.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente contesta il provvedimento di liquidazione e ne chiede la revoca per essere venuti meno i presupposti per l'ammissione dell'imputato al patrocinio gratuito, in quanto l'imputato, all'udienza del 03.06.2025, rispondendo alle domande del Tribunale preliminarmente al suo esame, avrebbe dichiarato di vivere da solo e di lavorare in nero in un bar-ristorante di Bresso, percependo un reddito mensile di circa € 1.100. Va osservato che, dalla lettura delle trascrizioni, si ricava che, all'udienza del 03.06.2025, CP_1 aveva dichiarato che “adesso momentaneamente sto lavorando in un bar-ristorante di
[...] Bresso…” guadagnando € 1.100,00 al mese. Tale affermazione non può, tuttavia, essere assunta a dimostrazione che avesse CP_1 superato il limite reddituale nell'anno 2025, né tantomeno precedentemente. L'art. 79, comma 1, lett. d), DPR 115/02 obbliga l'istante a “comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione”. Pertanto, la variazione di reddito riscontrata, oltre a non evidenziare un rapporto lavorativo stabile, non assume valore rilevante ai fini della richiesta revoca. Per il presente procedimento di opposizione vanno riconosciuti al resistente i compensi secondo la tariffa vigente (DM 10 marzo 2014 n. 55), oltre agli esborsi e oneri fiscali, con addebito all'Amministrazione in applicazione della regola della soccombenza;
PQM
1) rigetta il ricorso e, pertanto, conferma il decreto di liquidazione n. 989/23 emesso in data 3 giugno 2025 dal Tribunale di Monza;
2) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in favore dell'avv. Giuseppe Di Salvo in € 300,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA, nonché € 125,00 per anticipazioni;
3) dispone che la presente sentenza sia registrata a debito ai sensi dell'art. 158, 1° comma lett. c) del DPR 115/02; Con sentenza esecutiva. Monza, 23 dicembre 2025.
Il Presidente
dott. Mirko Buratti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Presidente dott. Mirko Buratti
Il Presidente, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ. e art. 116 e 170 DPR 115/02, avverso decreto di liquidazione per i compensi n. 989/23 a favore dell'avv. Cerniglia, quale difensore dell'imputato nel procedimento n. 5891/2022 R.G.N.R., emesso dal Tribunale di Monza, CP_1 in composizione collegiale, in data 3 giugno 2025, depositato in udienza in pari data;
rilevata la tempestività dell'opposizione, proposta in data 2 luglio 2025, regolarmente notificata;
sentite le parti in modalità cartolare, che hanno precisato le conclusioni nel termine concesso, pronuncia a norma degli artt. 127 ter e 281 sexies e duodecies cod. proc. civ., il giorno 23/12/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4637/2025 R.G. promossa da:
PUBBLICO MINISTERO, Sede
ATTORE/I contro
, con il patrocinio dell'avv. DI SALVO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in CP_1 Indirizzo Telematico
MINISTERO Controparte_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da nota depositata telematicamente.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente contesta il provvedimento di liquidazione e ne chiede la revoca per essere venuti meno i presupposti per l'ammissione dell'imputato al patrocinio gratuito, in quanto l'imputato, all'udienza del 03.06.2025, rispondendo alle domande del Tribunale preliminarmente al suo esame, avrebbe dichiarato di vivere da solo e di lavorare in nero in un bar-ristorante di Bresso, percependo un reddito mensile di circa € 1.100. Va osservato che, dalla lettura delle trascrizioni, si ricava che, all'udienza del 03.06.2025, CP_1 aveva dichiarato che “adesso momentaneamente sto lavorando in un bar-ristorante di
[...] Bresso…” guadagnando € 1.100,00 al mese. Tale affermazione non può, tuttavia, essere assunta a dimostrazione che avesse CP_1 superato il limite reddituale nell'anno 2025, né tantomeno precedentemente. L'art. 79, comma 1, lett. d), DPR 115/02 obbliga l'istante a “comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione”. Pertanto, la variazione di reddito riscontrata, oltre a non evidenziare un rapporto lavorativo stabile, non assume valore rilevante ai fini della richiesta revoca. Per il presente procedimento di opposizione vanno riconosciuti al resistente i compensi secondo la tariffa vigente (DM 10 marzo 2014 n. 55), oltre agli esborsi e oneri fiscali, con addebito all'Amministrazione in applicazione della regola della soccombenza;
PQM
1) rigetta il ricorso e, pertanto, conferma il decreto di liquidazione n. 989/23 emesso in data 3 giugno 2025 dal Tribunale di Monza;
2) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in favore dell'avv. Giuseppe Di Salvo in € 300,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA, nonché € 125,00 per anticipazioni;
3) dispone che la presente sentenza sia registrata a debito ai sensi dell'art. 158, 1° comma lett. c) del DPR 115/02; Con sentenza esecutiva. Monza, 23 dicembre 2025.
Il Presidente
dott. Mirko Buratti
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