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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 25/07/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 852/23 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile letti gli atti della causa iscritta al n. 852/23 R.G.; dato atto che l'udienza del 26 giugno 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 852/2023 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di legale Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentante della (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Bovalino (RC), via Fratelli Bandiera II Trav. presso lo studio CP_1 dell'Avv. Teresa Parisi, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE
E
Pag. 1 a 10 (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, via Nicola Serra n. 96, presso lo studio dell'Avv. Francesco Bavasso, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
DI REGGIO CALABRIA, già Controparte_3 [...]
, sede di Reggio Calabria (C.F. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Reggio Calabria, via Pio XI, trav. n. 11-13, rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dai funzionari CP_5 dott.SS , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 dott. dott. e dott. ; Controparte_10 Persona_1 Controparte_11
OPPOSTI
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
26.6.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, ritualmente notificato nei confronti delle controparti in data 3.8.2023, Pt_1
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della
[...] Controparte_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
09420239002741186/000, notificatagli da il 4.7.2023, Controparte_12 limitatamente alla cartella di pagamento n. 09420100034334648000, relativa a sanzioni amministrative ex L. 689/81, irrogate dall' di Reggio Calabria, anno 2009, per Controparte_4
l'importo pari ad € 8.067,48, aSSritamente notificata il 28.12.2010. A fondamento dell'opposizione, la parte eccepiva l'inesistenza del credito portato dalla cartella opposta, poiché, ad esito del giudizio instaurato avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219004103472/000, avente ad oggetto la cartella di pagamento, identificata dal n. 09420100034334648001, relativa al medesimo credito, era stata pronunciata sentenza n. 112/2023, emessa dal Tribunale di Locri in data
23.2.2023, in cui la pretesa creditoria era stata dichiarata prescritta. Eccepiva, inoltre, l'omessa notifica della cartella di pagamento nonché l'intervenuta prescrizione del credito, maturata anche successivamente all'aSSrita notifica dell'atto impositivo, e, infine, l'illegittimità della somma richiesta in pagamento a titolo di maggiorazione per ritardato pagamento prevista dall'art. 27, co. 6,
Pag. 2 a 10 l. 689/1981. RaSSgnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale civile di
Locri, in persona del Giudice designato, contrariis reiectis: in via principale, accogliere la domanda e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n. 09420239002741186/000 e conseguentemente, annullare la cartella di pagamento n. 09420100034334648000 sottesa all'intimazione opposta, per violazione del disposto della sentenza n. 112/2023; in via subordinata,
e nella denegata ed improbabile ipotesi che non venga ritenuto fondato il primo motivo, accogliere la domanda per i motivi avanzati in prescrizione dei crediti ivi portati, o comunque dichiarare la maturata prescrizione della pretesa creditoria successiva all'aSSrita notifica della stessa, eSSndo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione. Condannare
i convenuti al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensori ex art. 93 c.p.c.”.
Effettuate le verifiche preliminari dal giudice onorario precedentemente titolare del procedimento, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 10.01.2024, Controparte_12
si costituiva tardivamente in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per
[...] violazione del principio del ne bis in idem, poiché le contestazioni moSS da parte opponente erano afferenti alla cartella di pagamento n. 09420100034334648000, già oggetto della sentenza n.
112/2023 del Tribunale di Locri, impugnata in appello. Concludeva, quindi, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in presenza del giudizio di appello avverso la sentenza n. 112/2023 che ha avuto ad oggetto la cartella di pagamento n.
09420100034334648000, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione delle norme disciplinanti il ne bis in idem. Si chiede altresì la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.01.2024, si costituiva tardivamente in giudizio l' , già , Controparte_13 Controparte_4 sede di Reggio Calabria, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che le doglianze moSS da parte opponente afferivano alla fase di riscossione della pretesa creditoria, di competenza unicamente di;
rappresentava, in ogni Controparte_12 caso, di aver invitato l'ente riscossore a desistere da qualsivoglia azione per il pagamento del credito, in conseguenza della pronuncia della sentenza n. 112/2023 pronunciata dal Tribunale di
Locri. RaSSgnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. le Giudice adito, omnibus contrariis reiectis, - dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_14
Pag. 3 a 10 Con
, odierno;
- in ogni caso, con vittoria di spese di giudizio, oltre Parte_2 oneri ed accessori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 D.Lgs n. 149/2015”.
RiaSSgnato, nelle more, il procedimento alla scrivente giudicante, celebrata la prima udienza, era revocato il decreto ex art. 171 bis c.p.c. emesso dal giudice onorario con cui non erano stati concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.. Depositate le memorie ex art. 171 bis c.p.c., regolarizzata la procura alle liti in forza della quale aveva agito in giudizio e Controparte_12 rigettata, con ordinanza del 9.10.2024, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, era sollevata d'ufficio la questione relativa all'aSSnza di legittimazione attiva in capo alla
[...]
che aveva agito in giudizio per mezzo del legale rappresentante Controparte_1
con invito alle parti ad interloquire sul punto. La causa era, da ultimo, rinviata Controparte_1 all'udienza del 26.06.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.., previa concessione di un termine per il deposito di eventuali note conclusive.
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare, deve eSSre disattesa l'eccezione formulata per la prima volta dall'opponente all'udienza del 19.09.2024, afferente all'invalidità della costituzione in giudizio dell'
[...]
a mezzo di avvocato del libero foro. Controparte_12
Al riguardo, è sufficiente oSSrvare che la Suprema Corte, intervenuta a Sezioni Unite, ha affermato che “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , Controparte_16 impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art.
43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del
2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l.
193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e CP_12
l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione
Pag. 4 a 10 dell a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza CP_12 del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità". (Cfr. Cass. S.U. n. 30008/2019; Cass. n. 31917/2022). Pertanto, la Corte non solo ha escluso che l' sia obbligata a costituirsi a mezzo Controparte_12 dell'avvocatura erariale, ma ha, altresì, escluso la necessità da parte della stessa di dover a tal fine allegare convenzioni o regolamenti (comunque agevolmente reperibili dalle controparti); conseguentemente “risulta postulata la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione dell'atto da parte dell'Avvocatura o, nell'alternativa evenienza, nel conferimento della procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente interno dell'Agenzia che si
è determinata ad agire o a resistere in giudizio, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cfr. Cass. S.U. n.
30008/2019). Per tali motivi, deve ritenersi pienamente regolare la procura rilasciata da
[...]
al proprio difensore, così come è regolare la sua costituzione in giudizio Controparte_12
(cfr. in senso conforme nella giurisprudenza di questo Ufficio, Trib. Locri, n. 358/2025). Del resto, nel caso di specie, l'opponente non ha neppure allegato che il giudizio in questione rientrava tra quelli oggetto della convenzione conclusa con l'Avvocatura dello Stato, dovendo, dunque, presumersi, in difetto di specifici elementi contrari, la regolare costituzione in giudizio dell'
[...]
(cfr., per analoghe argomentazioni, Trib. Reggio Calabria, n. 1191/2024). CP_17
Tanto premesso, giova oSSrvare che il presente giudizio è stato instaurato da , sia in Parte_1 proprio, sia nella qualità di legale rappresentante della Controparte_1 ed ha ad oggetto l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento 09420239002741186/000, notificata a da il 4.7.2023, limitatamente alla Parte_1 Controparte_12 cartella di pagamento n. 09420100034334648000, relativa a sanzioni amministrative ex L. 689/81, irrogate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria, anno 2009. In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che l'illecito posto a fondamento dell'irrogazione della sanzione è stato accertato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria il 12.1.2009 e che, a tale accertamento, ha fatto seguito l'emissione dell'ordinanza ingiunzione n. 55/2010, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma tanto nei confronti di , quale obbligato Parte_1 principale, quanto nei confronti di quale responsabile Controparte_1 solidale.
Il Tribunale ritiene di dover preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Pt_1
, nei limiti in cui egli ha agito in giudizio anche nella qualità di legale rappresentante della
[...]
Pag. 5 a 10 , come chiaramente risultante dall'intestazione dell'atto Controparte_1 introduttivo del giudizio, della procura alle liti e della memoria ex art. 171 ter c.p.c.. E, infatti, dalla stessa prospettazione attorea, emerge che il destinatario dell'intimazione di pagamento opposta è stato non già l'ente bensì che, quindi, deve intendersi l'unico soggetto legittimato Parte_1 ad agire, in proprio, per impugnare il predetto atto. La Suprema Corte ha, infatti, precisato che “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, la cui struttura processuale è assimilabile al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la legittimazione attiva spetta esclusivamente al destinatario della cartella e non ad altri, restando irrilevanti le posizioni di eventuali terzi, ancorché responsabili in solido con l'ingiunto sul piano del diritto sostanziale” (Cass. n. 29424/18).
Di contro, sono dotati di legittimazione passiva nel presente giudizio tanto l'
[...]
, quanto l' . Controparte_13 Controparte_12
A fondamento dell'opposizione, infatti, l'opponente ha formulato motivi di opposizione che sono, per un verso, riconducibili ad un'opposizione agli atti esecutivi, nella parte in cui ha fatto valere l'omessa notifica della cartella di pagamento, quale vizio della sequela procedimentale, e, per altro verso, ad un'opposizione all'esecuzione (sub specie di un'opposizione preventiva ex art. 615 c.p.c.), nella parte in cui ha eccepito l'esistenza di un pregresso titolo giudiziale declaratorio della prescrizione del credito portato nella cartella, la prescrizione del credito e l'illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento prevista dall'art. 27, co. 6, l. 689/1981. Rispetto a tali motivi di doglianza, in quanto volti a investire sia la regolarità formale dell'atto opposto, sia l'esistenza della pretesa creditoria e, più in generale, l'an e il quantum exequatur, sussiste la legittimazione passiva dell'ente riscossore e dell'ente impositore (cfr. tra molte Cass. n.
27737/2024; Cass. n. 7716/2022 che ribadisce la facoltà del contribuente, nei giudizi di opposizione, di agire indifferentemente tanto nei confronti dell'ente riscossore, quanto nei confronti dell'ente impositore, salvo quanto si dirà in prosieguo in punto di spese di lite).
Tanto precisato, al fine di un più attento vaglio delle censure e delle difese delle parti, è bene preliminarmente oSSrvare che il credito riportato nella cartella di pagamento richiamata nell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata ha formato pacificamente oggetto di altra cartella, identificata dal n. 09420100034334648001, riprodotta nell'intimazione di pagamento n.
09420219004103472/000, notificata a già opposta Controparte_1 dalla predetta società innanzi al Tribunale di Locri. Il predetto giudizio, iscritto al n. 112/2023 R.G. del Tribunale di Locri, si è concluso con sentenza n. 112/2023, in cui è stata dichiarata
Pag. 6 a 10 “l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme sottese all'intimazione di pagamento opposta da parte attrice, con ogni conseguente effetto di legge”.
L , costituendosi in giudizio, ha rappresentato che tale sentenza Controparte_12
è stata oggetto di gravame e che è attualmente pendente il giudizio iscritto al n. 384/23 R.G. innanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
Il Tribunale ritiene che tale circostanza non determini l'inammissibilità dell'opposizione proposta nel presente giudizio, come pure sostenuto dall' . CP_17
Al riguardo, infatti, non può eSSre ignorato il fatto che il giudizio concluso con sentenza n.
112/2023, attualmente oggetto di gravame, è stato instaurato da Controparte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219004103472/000, avente ad oggetto la
[...] cartella di pagamento, identificata dal n. 09420100034334648001, emessa non già nei confronti dell'obbligato principale – – bensì nei confronti della coobbligata per l'omesso Parte_1 pagamento della sanzione amministrativa di cui alla l. , irrogata dalla Direzione Provinciale Num_1 del Lavoro di Reggio Calabria, relativa all'anno 2009.
Non vi è, quindi, alcuna identità tra i due giudizi instaurati attesa la diversità delle parti e dell'atto impugnato. Si tratta, infatti, di due giudizi instaurati autonomamente dall'obbligato principale e dal coobbligato in cui non sussiste alcun litisconsorzio necessario tra questi ultimi e tra cui non può configurarsi un rapporto di pregiudizialità nel senso indicato ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (cfr. in questi termini, Cass. n. 4172/1994). Non si ritiene, del resto, che sussista un rischio di contrasto tra giudicati, atteso che, in materia di obbligazione solidale, opera il disposto dell'art. 1306 c.c. e che, conseguentemente, il coobbligato potrebbe decidere di non avvalersi della statuizione negativa contenuta in una sentenza pronunciata tra il creditore e un altro debitore solidale. In base al disposto dell'art. 1306 c.c., infatti, allorquando il credito abbia formato oggetto di sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori solidali, essa non ha effetto contro gli altri debitori, salva la facoltà di questi ultimi di opporla al creditore, a meno che essa non sia fondata su ragioni personali. Difatti, fermo restando il principio contenuto dall'art. 2909 c.c.- secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa- nell'ambito delle obbligazioni solidali, i limiti soggettivi del giudicato di cui all'art. 2909 c.c. operano nel senso di escludere l'efficacia del relativo accertamento “contro” gli altri debitori o creditori, ma non a loro favore, in base al principio generale espresso dall'art. 1306 c.c.: la sentenza non ha effetto contro coloro che sono rimasti estranei al processo, ma può eSSre opposta da costoro
Pag. 7 a 10 a chi ne è stato parte se ad essi favorevole. È per questo motivo che è necessario che il terzo manifesti l'intenzione di fare proprio l'altrui accertamento.
D'altro canto, pur ipotizzando sussistente un nesso di pregiudizialità tra le due cause nel senso indicato dall'art. 295 c.p.c., non si imporrebbe una sospensione necessaria del presente giudizio atteso che la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa dipendente è necessaria fintanto che la causa pregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa sia stata definita con sentenza non passata in giudicato, il giudice della causa dipendente può al più scegliere di ricorrere al potere facoltativo di sospensione di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. n. 12258/25). Nella specie, non sarebbe opportuno esercitare un tale potere in considerazione di quanto sopra oSSrvato in merito all'applicabilità dell'art. 1306 c.c. in materia di obbligazione solidali e dell'esigenza di preservare il generale principio di ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, della
Costituzione.
Al contempo, tuttavia, non si ritiene neppure che l'accertamento contenuto nella sentenza n. 112/23 pronunciata dal Tribunale di Locri sia invocabile, nel presente giudizio, dall'opponente a proprio vantaggio, atteso che la citata sentenza non è pacificamente ancora passata in giudicato. La
Suprema Corte ha, infatti, precisato che la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore, ove ricorrano le seguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata in giudicato;
2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore;
3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato eSSrsi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale (cfr. Cass. n. 18154/2019; Cass. n.
21305/2022).
Sulla scorta dei predetti principi, allora, appare inconferente l'affermazione dell'opponente secondo cui la pronuncia della sentenza n. 112/2023, non ancora passata in giudicato, avrebbe impedito all' di notificare l'intimazione di pagamento nei confronti Controparte_12 dell'obbligato principale.
In questa sede, tuttavia, si impone comunque l'accoglimento dell'opposizione attesa la fondatezza dell'assorbente motivo con cui è stata fatta valere la prescrizione della pretesa creditoria.
Poiché il credito oggetto della cartella nasce da una sanzione amministrativa irrogata ai sensi della
L. 689/1981, deve ritenersi operante il disposto di cui all'art. 28 della L. 689/1981, in forza del
Pag. 8 a 10 quale il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla medesima L. 689/1981 si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Come sopra argomentato, dalla documentazione in atti, emerge che il credito riportato nella cartella richiamata nell'intimazione di pagamento opposta è sorto in conseguenza dell'omesso pagamento di sanzioni amministrative, riferite all'anno 2009, comminate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria, giusta ordinanza ingiunzione n. 55/2010, notificata l'11.08.2010.
L a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata Controparte_12 dall'opponente, non ha prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione sicché il credito oggetto della cartella non può che dirsi prescritto.
Quanto sin qui esposto, più in generale, vale ad assorbire ogni ulteriore questione prospettata dalle parti, secondo il consolidato principio della “ragione più liquida” (cfr. sulla rilevanza del principio,
Cass. n. 363/2019).
Ad esito del giudizio, va, pertanto, dichiarato il difetto di legittimazione attiva di , in Parte_1 qualità di legale rappresentante della;
l'opposizione Controparte_1 proposta da in proprio va, invece, accolta e, per l'effetto, dichiarato estinto per Parte_1 prescrizione il credito portato dalla cartella n. 09420100034334648000, con conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09420239002741186/000, limitatamente alla predetta cartella.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto del rilievo officioso della quesitone inerente al difetto di legittimazione attiva di , nella qualità di legale rappresentante Parte_1 di dell'infondatezza del motivo di opposizione relativo Controparte_1 all'aSSrita violazione del disposto della sentenza n. 112/2023 pronunciata dal Tribunale di Locri, nonché della peculiarità della vicenda e della novità delle questioni sottese, su cui non sono stati riscontrati precedenti specifici in materia, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per disporne, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., l'integrale compensazione nei rapporti tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, disattesa, assorbita e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva di , in qualità di legale rappresentante Parte_1 della Controparte_1
Pag. 9 a 10 - accoglie l'opposizione proposta da in proprio e, per l'effetto, dichiara estinto per Parte_1 prescrizione il credito portato dalla cartella n. 09420100034334648000 e, conseguentemente, illegittima l'intimazione di pagamento n. 09420239002741186/000, limitatamente alla predetta cartella;
- compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 25/07/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
Pag. 10 a 10
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile letti gli atti della causa iscritta al n. 852/23 R.G.; dato atto che l'udienza del 26 giugno 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 852/2023 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di legale Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentante della (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Bovalino (RC), via Fratelli Bandiera II Trav. presso lo studio CP_1 dell'Avv. Teresa Parisi, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE
E
Pag. 1 a 10 (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, via Nicola Serra n. 96, presso lo studio dell'Avv. Francesco Bavasso, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
DI REGGIO CALABRIA, già Controparte_3 [...]
, sede di Reggio Calabria (C.F. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Reggio Calabria, via Pio XI, trav. n. 11-13, rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dai funzionari CP_5 dott.SS , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 dott. dott. e dott. ; Controparte_10 Persona_1 Controparte_11
OPPOSTI
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
26.6.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, ritualmente notificato nei confronti delle controparti in data 3.8.2023, Pt_1
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della
[...] Controparte_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
09420239002741186/000, notificatagli da il 4.7.2023, Controparte_12 limitatamente alla cartella di pagamento n. 09420100034334648000, relativa a sanzioni amministrative ex L. 689/81, irrogate dall' di Reggio Calabria, anno 2009, per Controparte_4
l'importo pari ad € 8.067,48, aSSritamente notificata il 28.12.2010. A fondamento dell'opposizione, la parte eccepiva l'inesistenza del credito portato dalla cartella opposta, poiché, ad esito del giudizio instaurato avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219004103472/000, avente ad oggetto la cartella di pagamento, identificata dal n. 09420100034334648001, relativa al medesimo credito, era stata pronunciata sentenza n. 112/2023, emessa dal Tribunale di Locri in data
23.2.2023, in cui la pretesa creditoria era stata dichiarata prescritta. Eccepiva, inoltre, l'omessa notifica della cartella di pagamento nonché l'intervenuta prescrizione del credito, maturata anche successivamente all'aSSrita notifica dell'atto impositivo, e, infine, l'illegittimità della somma richiesta in pagamento a titolo di maggiorazione per ritardato pagamento prevista dall'art. 27, co. 6,
Pag. 2 a 10 l. 689/1981. RaSSgnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale civile di
Locri, in persona del Giudice designato, contrariis reiectis: in via principale, accogliere la domanda e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n. 09420239002741186/000 e conseguentemente, annullare la cartella di pagamento n. 09420100034334648000 sottesa all'intimazione opposta, per violazione del disposto della sentenza n. 112/2023; in via subordinata,
e nella denegata ed improbabile ipotesi che non venga ritenuto fondato il primo motivo, accogliere la domanda per i motivi avanzati in prescrizione dei crediti ivi portati, o comunque dichiarare la maturata prescrizione della pretesa creditoria successiva all'aSSrita notifica della stessa, eSSndo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione. Condannare
i convenuti al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensori ex art. 93 c.p.c.”.
Effettuate le verifiche preliminari dal giudice onorario precedentemente titolare del procedimento, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 10.01.2024, Controparte_12
si costituiva tardivamente in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per
[...] violazione del principio del ne bis in idem, poiché le contestazioni moSS da parte opponente erano afferenti alla cartella di pagamento n. 09420100034334648000, già oggetto della sentenza n.
112/2023 del Tribunale di Locri, impugnata in appello. Concludeva, quindi, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in presenza del giudizio di appello avverso la sentenza n. 112/2023 che ha avuto ad oggetto la cartella di pagamento n.
09420100034334648000, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione delle norme disciplinanti il ne bis in idem. Si chiede altresì la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.01.2024, si costituiva tardivamente in giudizio l' , già , Controparte_13 Controparte_4 sede di Reggio Calabria, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che le doglianze moSS da parte opponente afferivano alla fase di riscossione della pretesa creditoria, di competenza unicamente di;
rappresentava, in ogni Controparte_12 caso, di aver invitato l'ente riscossore a desistere da qualsivoglia azione per il pagamento del credito, in conseguenza della pronuncia della sentenza n. 112/2023 pronunciata dal Tribunale di
Locri. RaSSgnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. le Giudice adito, omnibus contrariis reiectis, - dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_14
Pag. 3 a 10 Con
, odierno;
- in ogni caso, con vittoria di spese di giudizio, oltre Parte_2 oneri ed accessori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 D.Lgs n. 149/2015”.
RiaSSgnato, nelle more, il procedimento alla scrivente giudicante, celebrata la prima udienza, era revocato il decreto ex art. 171 bis c.p.c. emesso dal giudice onorario con cui non erano stati concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.. Depositate le memorie ex art. 171 bis c.p.c., regolarizzata la procura alle liti in forza della quale aveva agito in giudizio e Controparte_12 rigettata, con ordinanza del 9.10.2024, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, era sollevata d'ufficio la questione relativa all'aSSnza di legittimazione attiva in capo alla
[...]
che aveva agito in giudizio per mezzo del legale rappresentante Controparte_1
con invito alle parti ad interloquire sul punto. La causa era, da ultimo, rinviata Controparte_1 all'udienza del 26.06.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.., previa concessione di un termine per il deposito di eventuali note conclusive.
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare, deve eSSre disattesa l'eccezione formulata per la prima volta dall'opponente all'udienza del 19.09.2024, afferente all'invalidità della costituzione in giudizio dell'
[...]
a mezzo di avvocato del libero foro. Controparte_12
Al riguardo, è sufficiente oSSrvare che la Suprema Corte, intervenuta a Sezioni Unite, ha affermato che “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , Controparte_16 impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art.
43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del
2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l.
193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e CP_12
l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione
Pag. 4 a 10 dell a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza CP_12 del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità". (Cfr. Cass. S.U. n. 30008/2019; Cass. n. 31917/2022). Pertanto, la Corte non solo ha escluso che l' sia obbligata a costituirsi a mezzo Controparte_12 dell'avvocatura erariale, ma ha, altresì, escluso la necessità da parte della stessa di dover a tal fine allegare convenzioni o regolamenti (comunque agevolmente reperibili dalle controparti); conseguentemente “risulta postulata la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione dell'atto da parte dell'Avvocatura o, nell'alternativa evenienza, nel conferimento della procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente interno dell'Agenzia che si
è determinata ad agire o a resistere in giudizio, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cfr. Cass. S.U. n.
30008/2019). Per tali motivi, deve ritenersi pienamente regolare la procura rilasciata da
[...]
al proprio difensore, così come è regolare la sua costituzione in giudizio Controparte_12
(cfr. in senso conforme nella giurisprudenza di questo Ufficio, Trib. Locri, n. 358/2025). Del resto, nel caso di specie, l'opponente non ha neppure allegato che il giudizio in questione rientrava tra quelli oggetto della convenzione conclusa con l'Avvocatura dello Stato, dovendo, dunque, presumersi, in difetto di specifici elementi contrari, la regolare costituzione in giudizio dell'
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(cfr., per analoghe argomentazioni, Trib. Reggio Calabria, n. 1191/2024). CP_17
Tanto premesso, giova oSSrvare che il presente giudizio è stato instaurato da , sia in Parte_1 proprio, sia nella qualità di legale rappresentante della Controparte_1 ed ha ad oggetto l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento 09420239002741186/000, notificata a da il 4.7.2023, limitatamente alla Parte_1 Controparte_12 cartella di pagamento n. 09420100034334648000, relativa a sanzioni amministrative ex L. 689/81, irrogate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria, anno 2009. In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che l'illecito posto a fondamento dell'irrogazione della sanzione è stato accertato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria il 12.1.2009 e che, a tale accertamento, ha fatto seguito l'emissione dell'ordinanza ingiunzione n. 55/2010, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma tanto nei confronti di , quale obbligato Parte_1 principale, quanto nei confronti di quale responsabile Controparte_1 solidale.
Il Tribunale ritiene di dover preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Pt_1
, nei limiti in cui egli ha agito in giudizio anche nella qualità di legale rappresentante della
[...]
Pag. 5 a 10 , come chiaramente risultante dall'intestazione dell'atto Controparte_1 introduttivo del giudizio, della procura alle liti e della memoria ex art. 171 ter c.p.c.. E, infatti, dalla stessa prospettazione attorea, emerge che il destinatario dell'intimazione di pagamento opposta è stato non già l'ente bensì che, quindi, deve intendersi l'unico soggetto legittimato Parte_1 ad agire, in proprio, per impugnare il predetto atto. La Suprema Corte ha, infatti, precisato che “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, la cui struttura processuale è assimilabile al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la legittimazione attiva spetta esclusivamente al destinatario della cartella e non ad altri, restando irrilevanti le posizioni di eventuali terzi, ancorché responsabili in solido con l'ingiunto sul piano del diritto sostanziale” (Cass. n. 29424/18).
Di contro, sono dotati di legittimazione passiva nel presente giudizio tanto l'
[...]
, quanto l' . Controparte_13 Controparte_12
A fondamento dell'opposizione, infatti, l'opponente ha formulato motivi di opposizione che sono, per un verso, riconducibili ad un'opposizione agli atti esecutivi, nella parte in cui ha fatto valere l'omessa notifica della cartella di pagamento, quale vizio della sequela procedimentale, e, per altro verso, ad un'opposizione all'esecuzione (sub specie di un'opposizione preventiva ex art. 615 c.p.c.), nella parte in cui ha eccepito l'esistenza di un pregresso titolo giudiziale declaratorio della prescrizione del credito portato nella cartella, la prescrizione del credito e l'illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento prevista dall'art. 27, co. 6, l. 689/1981. Rispetto a tali motivi di doglianza, in quanto volti a investire sia la regolarità formale dell'atto opposto, sia l'esistenza della pretesa creditoria e, più in generale, l'an e il quantum exequatur, sussiste la legittimazione passiva dell'ente riscossore e dell'ente impositore (cfr. tra molte Cass. n.
27737/2024; Cass. n. 7716/2022 che ribadisce la facoltà del contribuente, nei giudizi di opposizione, di agire indifferentemente tanto nei confronti dell'ente riscossore, quanto nei confronti dell'ente impositore, salvo quanto si dirà in prosieguo in punto di spese di lite).
Tanto precisato, al fine di un più attento vaglio delle censure e delle difese delle parti, è bene preliminarmente oSSrvare che il credito riportato nella cartella di pagamento richiamata nell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata ha formato pacificamente oggetto di altra cartella, identificata dal n. 09420100034334648001, riprodotta nell'intimazione di pagamento n.
09420219004103472/000, notificata a già opposta Controparte_1 dalla predetta società innanzi al Tribunale di Locri. Il predetto giudizio, iscritto al n. 112/2023 R.G. del Tribunale di Locri, si è concluso con sentenza n. 112/2023, in cui è stata dichiarata
Pag. 6 a 10 “l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme sottese all'intimazione di pagamento opposta da parte attrice, con ogni conseguente effetto di legge”.
L , costituendosi in giudizio, ha rappresentato che tale sentenza Controparte_12
è stata oggetto di gravame e che è attualmente pendente il giudizio iscritto al n. 384/23 R.G. innanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
Il Tribunale ritiene che tale circostanza non determini l'inammissibilità dell'opposizione proposta nel presente giudizio, come pure sostenuto dall' . CP_17
Al riguardo, infatti, non può eSSre ignorato il fatto che il giudizio concluso con sentenza n.
112/2023, attualmente oggetto di gravame, è stato instaurato da Controparte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219004103472/000, avente ad oggetto la
[...] cartella di pagamento, identificata dal n. 09420100034334648001, emessa non già nei confronti dell'obbligato principale – – bensì nei confronti della coobbligata per l'omesso Parte_1 pagamento della sanzione amministrativa di cui alla l. , irrogata dalla Direzione Provinciale Num_1 del Lavoro di Reggio Calabria, relativa all'anno 2009.
Non vi è, quindi, alcuna identità tra i due giudizi instaurati attesa la diversità delle parti e dell'atto impugnato. Si tratta, infatti, di due giudizi instaurati autonomamente dall'obbligato principale e dal coobbligato in cui non sussiste alcun litisconsorzio necessario tra questi ultimi e tra cui non può configurarsi un rapporto di pregiudizialità nel senso indicato ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (cfr. in questi termini, Cass. n. 4172/1994). Non si ritiene, del resto, che sussista un rischio di contrasto tra giudicati, atteso che, in materia di obbligazione solidale, opera il disposto dell'art. 1306 c.c. e che, conseguentemente, il coobbligato potrebbe decidere di non avvalersi della statuizione negativa contenuta in una sentenza pronunciata tra il creditore e un altro debitore solidale. In base al disposto dell'art. 1306 c.c., infatti, allorquando il credito abbia formato oggetto di sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori solidali, essa non ha effetto contro gli altri debitori, salva la facoltà di questi ultimi di opporla al creditore, a meno che essa non sia fondata su ragioni personali. Difatti, fermo restando il principio contenuto dall'art. 2909 c.c.- secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa- nell'ambito delle obbligazioni solidali, i limiti soggettivi del giudicato di cui all'art. 2909 c.c. operano nel senso di escludere l'efficacia del relativo accertamento “contro” gli altri debitori o creditori, ma non a loro favore, in base al principio generale espresso dall'art. 1306 c.c.: la sentenza non ha effetto contro coloro che sono rimasti estranei al processo, ma può eSSre opposta da costoro
Pag. 7 a 10 a chi ne è stato parte se ad essi favorevole. È per questo motivo che è necessario che il terzo manifesti l'intenzione di fare proprio l'altrui accertamento.
D'altro canto, pur ipotizzando sussistente un nesso di pregiudizialità tra le due cause nel senso indicato dall'art. 295 c.p.c., non si imporrebbe una sospensione necessaria del presente giudizio atteso che la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa dipendente è necessaria fintanto che la causa pregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa sia stata definita con sentenza non passata in giudicato, il giudice della causa dipendente può al più scegliere di ricorrere al potere facoltativo di sospensione di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. n. 12258/25). Nella specie, non sarebbe opportuno esercitare un tale potere in considerazione di quanto sopra oSSrvato in merito all'applicabilità dell'art. 1306 c.c. in materia di obbligazione solidali e dell'esigenza di preservare il generale principio di ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, della
Costituzione.
Al contempo, tuttavia, non si ritiene neppure che l'accertamento contenuto nella sentenza n. 112/23 pronunciata dal Tribunale di Locri sia invocabile, nel presente giudizio, dall'opponente a proprio vantaggio, atteso che la citata sentenza non è pacificamente ancora passata in giudicato. La
Suprema Corte ha, infatti, precisato che la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore, ove ricorrano le seguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata in giudicato;
2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore;
3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato eSSrsi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale (cfr. Cass. n. 18154/2019; Cass. n.
21305/2022).
Sulla scorta dei predetti principi, allora, appare inconferente l'affermazione dell'opponente secondo cui la pronuncia della sentenza n. 112/2023, non ancora passata in giudicato, avrebbe impedito all' di notificare l'intimazione di pagamento nei confronti Controparte_12 dell'obbligato principale.
In questa sede, tuttavia, si impone comunque l'accoglimento dell'opposizione attesa la fondatezza dell'assorbente motivo con cui è stata fatta valere la prescrizione della pretesa creditoria.
Poiché il credito oggetto della cartella nasce da una sanzione amministrativa irrogata ai sensi della
L. 689/1981, deve ritenersi operante il disposto di cui all'art. 28 della L. 689/1981, in forza del
Pag. 8 a 10 quale il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla medesima L. 689/1981 si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Come sopra argomentato, dalla documentazione in atti, emerge che il credito riportato nella cartella richiamata nell'intimazione di pagamento opposta è sorto in conseguenza dell'omesso pagamento di sanzioni amministrative, riferite all'anno 2009, comminate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria, giusta ordinanza ingiunzione n. 55/2010, notificata l'11.08.2010.
L a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata Controparte_12 dall'opponente, non ha prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione sicché il credito oggetto della cartella non può che dirsi prescritto.
Quanto sin qui esposto, più in generale, vale ad assorbire ogni ulteriore questione prospettata dalle parti, secondo il consolidato principio della “ragione più liquida” (cfr. sulla rilevanza del principio,
Cass. n. 363/2019).
Ad esito del giudizio, va, pertanto, dichiarato il difetto di legittimazione attiva di , in Parte_1 qualità di legale rappresentante della;
l'opposizione Controparte_1 proposta da in proprio va, invece, accolta e, per l'effetto, dichiarato estinto per Parte_1 prescrizione il credito portato dalla cartella n. 09420100034334648000, con conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09420239002741186/000, limitatamente alla predetta cartella.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto del rilievo officioso della quesitone inerente al difetto di legittimazione attiva di , nella qualità di legale rappresentante Parte_1 di dell'infondatezza del motivo di opposizione relativo Controparte_1 all'aSSrita violazione del disposto della sentenza n. 112/2023 pronunciata dal Tribunale di Locri, nonché della peculiarità della vicenda e della novità delle questioni sottese, su cui non sono stati riscontrati precedenti specifici in materia, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per disporne, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., l'integrale compensazione nei rapporti tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, disattesa, assorbita e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva di , in qualità di legale rappresentante Parte_1 della Controparte_1
Pag. 9 a 10 - accoglie l'opposizione proposta da in proprio e, per l'effetto, dichiara estinto per Parte_1 prescrizione il credito portato dalla cartella n. 09420100034334648000 e, conseguentemente, illegittima l'intimazione di pagamento n. 09420239002741186/000, limitatamente alla predetta cartella;
- compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 25/07/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
Pag. 10 a 10