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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 31/07/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 992/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Elvira Buzzelli Presidente
Dott.ssa Flaminia Ielo Giudice
Dott.ssa Maura Manzi Giudice rel.
Il Collegio, all'esito dell'udienza del 9.6.2025, deposita la seguente
SENTENZA emessa, ai sensi degli artt. 275 bis e 281 terdecies c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
992 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
TRA
, nato in [...], il [...] (C.F.: – Parte_1 C.F._1
C.U.I.: ), rappresentato e difeso dell'Avv. Sabrina Di Furia, che lo rappresenta e C.F._2 difende in virtù di procura in atti.
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliata ex lege a L'Aquila, Via San Domenico n. 3, presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, che lo rappresenta e difende ex lege, con il
Procuratore dello Stato Dott. Alessandro Imperia.
Parte resistente
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 ter D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/05/2023, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 nei confronti della ES di Teramo al fine di sentir - previo annullamento del provvedimento con cui è stata respinta l'istanza ex art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998
- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente per asilo politico, Parte_1 protezione sussidiaria ovvero protezione speciale ex art. 19 TUI ovvero ex art. 20 bis TUI ovvero di altre forme di protezione.
Ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
1. Tanto premesso, il provvedimento in questa sede gravato addiviene all'esito reiettivo dell'istanza presentata dal ricorrente in data 29.6.2022, sulla scorta del parere negativo adottato dalla Commissione territoriale all'uopo richiesta ex art. 19, comma 1.2.,
T.U.Imm. E ciò in quanto parte resistente ha qualificato siffatto parere come parere vincolante e impediente l'esame del merito della domanda spiegata dal migrante. Tale tesi non è condivisa dal Collegio. Nel diritto amministrativo, l'atto con funzione pareristica tende all'acquisizione - da parte di un soggetto di solito esterno, ma talvolta anche interno, all'amministrazione - di un punto di vista qualificato, in chiave giuridica, circa la spettanza del bene della vita cui anela il privato. Poiché tale incombente finisce per aggravare l'iter del procedimento amministrativo, il rispetto del divieto del gold plating di cui all'art. 1, comma 2, L. 241/90 impone che siffatto passaggio procedimentale venga normativamente previsto e il rispetto del principio di legalità dell'azione amministrativa impone che di esso venga esplicitato l'impatto sul potere decisorio dell'amministrazione procedente. In tale ultimo senso, se la legge intende riconoscere al parere in parola il carattere vincolante per l'autorità richiedente, allora essa è tenuto a esplicitare siffatta circostanza;
e ciò in quanto, in tal caso, la P.A. richiedente non può discostarsi, nella propria decisione, dalle conclusioni di cui al parere da essa richiesto.
Nel silenzio della legge, la previsione normativa dell'attività pareristica mera deve invece essere intesa quale attività finalizzata all'esercizio della funzione consultiva tout court, di modo che l'amministrazione tenuta all'adozione del provvedimento finale può, se ritiene
2 e nell'esercizio della propria discrezionalità, discostarsi dalle conclusioni di cui al parere appunto non vincolante.
Applicando tali principi al caso di specie, l'art. 19, comma 1.2, nulla dice in CP_2 ordine alla natura del parere richiesto alla Commissione, cosicché esso non può essere qualificato come parere vincolante.
Alla luce di quanto precede, la ES, a fronte del parere negativo non vincolante della
C.T., non avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'istanza del ricorrente, ma avrebbe comunque dovuto procedere al suo esame nel merito.
Il provvedimento in questa sede impugnato risulta pertanto illegittimo.
Ciò posto, il Tribunale in questa sede adito è tenuto, in omaggio al principio del petitum sostanziale, ad accertare il diritto soggettivo posto alla base dell'istanza presentata dal ricorrente dinanzi alla ES (Cass. civ., nn. 6374/2022 e 2717/2022) cosicchè, anche a fronte di un provvedimento amministrativo di inammissibilità, il Collegio è comunque chiamato a entrare nel merito della vicenda e ad accertare o meno la sussistenza del diritto soggettivo azionato dal ricorrente (Cass. civ., nn. 6374/2022 e 2717/2022).
2. Nel merito, la domanda spiegata da quest'ultimo è fondata e, come tale, deve essere accolta.
Giova premettere come, ai fini dell'individuazione ratione temporis del diritto processuale applicabile al caso di specie, debba aversi riguardo all'art. 19 ter D. Lgs.
150/2011 nella formulazione successiva all'entrata in vigore della Riforma RT (1° marzo 2023). E ciò in quanto l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data 15.5.2023, ha determinato la litispendenza del processo successivamente al 1° marzo 2023.
Quanto all'individuazione ratione temporis del diritto sostanziale applicabile al caso di specie, deve aversi riguardo alla data di deposito dell'istanza in sede amministrativa. Sul punto, avendo il ricorrente presentato, dinanzi alla ES, domanda di rilascio del permesso di soggiorno in data 29/6/2022, trova applicazione, ai fini che qui interessano,
l'art. 19 T.U.Imm. nel testo vigente prima delle modificazioni normative introdotte, a far data dal 11.3.2023, con il c.d. Decreto TR (D.L. 20/2023), conv. in L. n. 50 del
5.5.2023.
Al riguardo, l'art. 19.2. TUImm. accorda al migrante il diritto di chiedere (in alternativa rispetto al diritto, pure allo stesso riconosciuto, di presentare siffatta istanza dinanzi alla
Commissione territoriale competente per la protezione internazionale) direttamente alla
3 ES, competente per territorio, il permesso di soggiorno “per protezione speciale”, qualora ricorrano le ipotesi di cui ai commi 1 e 1.1. del predetto articolo. Il comma 1.1. richiama, a sua volta, gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, TUImm.
Entrambe le disposizioni, così come modificate dal D.L. 130/2020, conv. in L. 173/2020
- applicabile al caso di specie ratione temporis - e così come interpretate dalla S.C. di
Cassazione, SS.UU., n. 24413/21, impongono il divieto di respingimento del migrante qualora “esistano fondati motivi di ritenere che esso rischi di essere sottoposto a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”, nonchè “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute […]”. A tal fine, dovrà tenersi conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Ne deriva che il combinato disposto degli art. 5, comma 6, e 19, commi 1 e 1.1., ssicura e garantisce al migrante una forma di protezione idonea ad abbracciare CP_2 tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali (Cass. civ., SS.UU., n. 1390/2022).
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 3705/2020), “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del
D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (sent. n. 4455/18, sent., SS.UU., n. 29459/2019, ord. n.
171302020, ord. n. 1104/2020)”.
In tale ottica, assume, tra l'altro, rilievo, l'inserimento del migrante nel tessuto socioeconomico italiano, che si realizza anche mediante la prova dello svolgimento di attività lavorativa, anche di tipo stagionale (Cass. civ., nn. 19466/2022, 8373/2022,
7938/2022, 7861/2022, 6111/2022, 32372/2021, 7396/2021).
4 Quanto al livello di integrazione, esso non può ragionevolmente essere inteso come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese di accoglienza, bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, tramite la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (Cass. civ., nn. 27475/2023; 21240/2020).
Sotto tale ultimo aspetto (inserimento e integrazione), il Giudice di legittimità a Sezioni
Unite n. 24413/2021, ripreso poi da altre e successive pronunce (Cass. civ., nn.
19045/2022, 18455/2022, 10130/2022, 677/2022, 465/2022), ha stabilito che il giudice di merito è tenuto a “operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione
d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.
Quanto alle condizioni oggettive e soggettive del Paese di origine, assumono, tra l'altro, rilievo: a) le violenze domestiche subite e i traumi ivi riportati atti a incidere sulla condizione di vulnerabilità del richiedente (Cass. civ., nn. 5467/2022, 676/2022); b) la disabilità psico-fisica (Cass. civ., n. 13400/2022).
In tale alveo, la giurisprudenza, già da tempo impone ai giudici di merito di riconoscere la protezione speciale con riferimento a quei Paesi soggetti a eventi naturali e disastrosi, anche dovuto ai grandi cambiamenti climatici (Cass. civ., nn. 7832/19, 4455/18).
Quanto al livello di integrazione, esso non può ragionevolmente essere inteso come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese di accoglienza, bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà
5 locale di riferimento, tramite la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (Cass. civ., n. 21240/2020, Tribunale di Napoli, decreto 21 luglio
2021).
2.1. Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente sia fondata.
Invero, dalla disamina della documentata versata in atti, è emerso come egli risulti socialmente e lavorativamente integrato in Italia.
In particolare, il ricorrente risulta attualmente titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato, ultima proroga sino al 30.09.2025, alle dipendenze della società ONE
MORE TIME a r.l., per la quale ha altresì attestato lo svolgimento di attività lavorativa in epoca anteriore (cfr: contratto di lavoro One More Time srl, assunzione a tempo determinato part-time con decorrenza dall'8.7.2024 al 07.07.2025 e relativa comunicazione Unilav di assunzione;
comunicazione Unilav di proroga (dall'8.7.2024) sino al 30.09.2025; buste paga per le mensilità di retribuzione da gennaio 2025 ad aprile
2025; C.U.D. 2025, anno 2024, datore di lavoro ONE MORE TIME srl, periodo di retribuzione da gennaio a giugno 2024, reddito da lavoro dipendente € 8.940,00).
Egli, altresì, ha dato prova dello svolgimento di attività lavorativa pregressa alle dipendenze di diversi datori lavoro, operanti in diversi settori (cfr.: contratto di assunzione in somministrazione a tempo determinato nr. 020002/2024/136, sottoscritto con
, impresa utilizzatrice , con la CP_3 Controparte_4 qualifica di magazziniere e relativo CUD 2025, anno 2024, per il periodo retributivo dal
19.4.2024 al 15.7.2024, reddito da lavoro dipendente pari a € 3.994,14; cfr.:– sede
TA (FI): contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, quale bracciante agricolo, alle dipendenze con decorrenza dal 6.5.2023 Controparte_5 al 31.10.2023; relativa comunicazione Unilav nonché CUD 2024, anno 2023, con reddito da lavoro dipendente pari a € 2.652,66; cfr.: contratto di assunzione a tempo determinato e pieno dal 18.10.2022 al 17.01.2023, ditta “EURO SHOES SRL”, CUD 2023, anno
2022; cfr.: contratto di assunzione, mansione aiuto di cucina, dal 21.01.2023 al
31.03.2023, ditta “SHIBUYA RUBIERA DI UA NZ & C. SAS”
e busta paga per la mensilità di retribuzione di marzo 2023; cfr.: contratto di assunzione a tempo determinato part-time, con decorrenza dal 27.7.2021 sino CP_6
6 al 30.09.2021, con qualifica di personale non qualificato nei servizi di ristorazione, CUD
2023, anno 2022; cfr.: rapporto di lavoro con la busta paga mensilità Parte_2 di retribuzione gennaio 2022, CUD 2023, anno 2022; cfr.: contratto di assunzione a tempo determinato part- time, mansioni di sushiman, sottoscritto con la società CP_7
con decorrenza dal 26.01.2022 al 25.04.2022, comunicazione Unilav assunzione e
[...]
CUD 2023, anno 2022; cfr.: comunicazione Unilav di assunzione, datore di lavoro
, occupazione nel settore primario, coltivazioni agricole Parte_3 associate all'allevamento di animali, con qualifica di bracciante agricolo, dal 07.11.2020 al 31.12.2021; buste paga per le mensilità di retribuzione da settembre a novembre 2020
– recanti data assunzione 23.09.2020 – e busta paga per la mensilità di retribuzione di gennaio 2021; cfr.: Mod C2/storico lavorativo, prot. n. 65152 del 4.5.2023, CPI Regione
Abruzzo, periodo di riferimento dal 23.09.2020 al 31.03.2023).
Da ultimo, l'istante ha profuso impegno in meritevoli attività quali il volontariato e la formazione professionale e linguistica (cfr.: attestato “Croce Verde Civitanova Marche”, per la partecipazione al progetto giovani “Volontari Soccorritori”, svolto dall'1.3.2022 al
31.3.2022; attestato A.N.CO.R.S. “Associazione sindacale datoriale”, partecipazione al corso di Formazione generale e specifica dei lavoratori – Rischio alto- ATECO C, della durata di 16 ore, svoltosi presso la sede della Euro Shoes Srl, giornate formative
29.11.2022 (8 ore), 30.12.2022 (8 ore); certificato linguistico – Università per gli stranieri di Perugia- Livello A1 CELI, sessione 2022, rilasciato in data 31.03.2022).
Pertanto, il rilascio in favore del ricorrente del permesso di soggiorno richiesto appare altresì funzionale ad accordargli un congruo periodo di stabilità, anche al fine di completare il suo sviluppo individuale e sociale, ritenendosi sussistente la prova che esso abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
3. Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento impugnato e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente di conseguire il rilascio del permesso di soggiorno richiesto ex art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998.
Le oscillazioni giurisprudenziali in materia consentono al Collegio di compensare, ex art. 92, comma 2, c.p.c., integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
7 Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 992/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
▪ in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento impugnato e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di l rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 richiesto ex art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998;
▪ compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in L'Aquila all'esito della camera di consiglio del 24.7.2025
Il Giudice est. Dott.ssa Maura Manzi
Il Presidente Dott.ssa Elvira Buzzelli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Elvira Buzzelli Presidente
Dott.ssa Flaminia Ielo Giudice
Dott.ssa Maura Manzi Giudice rel.
Il Collegio, all'esito dell'udienza del 9.6.2025, deposita la seguente
SENTENZA emessa, ai sensi degli artt. 275 bis e 281 terdecies c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
992 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
TRA
, nato in [...], il [...] (C.F.: – Parte_1 C.F._1
C.U.I.: ), rappresentato e difeso dell'Avv. Sabrina Di Furia, che lo rappresenta e C.F._2 difende in virtù di procura in atti.
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliata ex lege a L'Aquila, Via San Domenico n. 3, presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, che lo rappresenta e difende ex lege, con il
Procuratore dello Stato Dott. Alessandro Imperia.
Parte resistente
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 ter D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/05/2023, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 nei confronti della ES di Teramo al fine di sentir - previo annullamento del provvedimento con cui è stata respinta l'istanza ex art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998
- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente per asilo politico, Parte_1 protezione sussidiaria ovvero protezione speciale ex art. 19 TUI ovvero ex art. 20 bis TUI ovvero di altre forme di protezione.
Ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
1. Tanto premesso, il provvedimento in questa sede gravato addiviene all'esito reiettivo dell'istanza presentata dal ricorrente in data 29.6.2022, sulla scorta del parere negativo adottato dalla Commissione territoriale all'uopo richiesta ex art. 19, comma 1.2.,
T.U.Imm. E ciò in quanto parte resistente ha qualificato siffatto parere come parere vincolante e impediente l'esame del merito della domanda spiegata dal migrante. Tale tesi non è condivisa dal Collegio. Nel diritto amministrativo, l'atto con funzione pareristica tende all'acquisizione - da parte di un soggetto di solito esterno, ma talvolta anche interno, all'amministrazione - di un punto di vista qualificato, in chiave giuridica, circa la spettanza del bene della vita cui anela il privato. Poiché tale incombente finisce per aggravare l'iter del procedimento amministrativo, il rispetto del divieto del gold plating di cui all'art. 1, comma 2, L. 241/90 impone che siffatto passaggio procedimentale venga normativamente previsto e il rispetto del principio di legalità dell'azione amministrativa impone che di esso venga esplicitato l'impatto sul potere decisorio dell'amministrazione procedente. In tale ultimo senso, se la legge intende riconoscere al parere in parola il carattere vincolante per l'autorità richiedente, allora essa è tenuto a esplicitare siffatta circostanza;
e ciò in quanto, in tal caso, la P.A. richiedente non può discostarsi, nella propria decisione, dalle conclusioni di cui al parere da essa richiesto.
Nel silenzio della legge, la previsione normativa dell'attività pareristica mera deve invece essere intesa quale attività finalizzata all'esercizio della funzione consultiva tout court, di modo che l'amministrazione tenuta all'adozione del provvedimento finale può, se ritiene
2 e nell'esercizio della propria discrezionalità, discostarsi dalle conclusioni di cui al parere appunto non vincolante.
Applicando tali principi al caso di specie, l'art. 19, comma 1.2, nulla dice in CP_2 ordine alla natura del parere richiesto alla Commissione, cosicché esso non può essere qualificato come parere vincolante.
Alla luce di quanto precede, la ES, a fronte del parere negativo non vincolante della
C.T., non avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'istanza del ricorrente, ma avrebbe comunque dovuto procedere al suo esame nel merito.
Il provvedimento in questa sede impugnato risulta pertanto illegittimo.
Ciò posto, il Tribunale in questa sede adito è tenuto, in omaggio al principio del petitum sostanziale, ad accertare il diritto soggettivo posto alla base dell'istanza presentata dal ricorrente dinanzi alla ES (Cass. civ., nn. 6374/2022 e 2717/2022) cosicchè, anche a fronte di un provvedimento amministrativo di inammissibilità, il Collegio è comunque chiamato a entrare nel merito della vicenda e ad accertare o meno la sussistenza del diritto soggettivo azionato dal ricorrente (Cass. civ., nn. 6374/2022 e 2717/2022).
2. Nel merito, la domanda spiegata da quest'ultimo è fondata e, come tale, deve essere accolta.
Giova premettere come, ai fini dell'individuazione ratione temporis del diritto processuale applicabile al caso di specie, debba aversi riguardo all'art. 19 ter D. Lgs.
150/2011 nella formulazione successiva all'entrata in vigore della Riforma RT (1° marzo 2023). E ciò in quanto l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data 15.5.2023, ha determinato la litispendenza del processo successivamente al 1° marzo 2023.
Quanto all'individuazione ratione temporis del diritto sostanziale applicabile al caso di specie, deve aversi riguardo alla data di deposito dell'istanza in sede amministrativa. Sul punto, avendo il ricorrente presentato, dinanzi alla ES, domanda di rilascio del permesso di soggiorno in data 29/6/2022, trova applicazione, ai fini che qui interessano,
l'art. 19 T.U.Imm. nel testo vigente prima delle modificazioni normative introdotte, a far data dal 11.3.2023, con il c.d. Decreto TR (D.L. 20/2023), conv. in L. n. 50 del
5.5.2023.
Al riguardo, l'art. 19.2. TUImm. accorda al migrante il diritto di chiedere (in alternativa rispetto al diritto, pure allo stesso riconosciuto, di presentare siffatta istanza dinanzi alla
Commissione territoriale competente per la protezione internazionale) direttamente alla
3 ES, competente per territorio, il permesso di soggiorno “per protezione speciale”, qualora ricorrano le ipotesi di cui ai commi 1 e 1.1. del predetto articolo. Il comma 1.1. richiama, a sua volta, gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, TUImm.
Entrambe le disposizioni, così come modificate dal D.L. 130/2020, conv. in L. 173/2020
- applicabile al caso di specie ratione temporis - e così come interpretate dalla S.C. di
Cassazione, SS.UU., n. 24413/21, impongono il divieto di respingimento del migrante qualora “esistano fondati motivi di ritenere che esso rischi di essere sottoposto a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”, nonchè “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute […]”. A tal fine, dovrà tenersi conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Ne deriva che il combinato disposto degli art. 5, comma 6, e 19, commi 1 e 1.1., ssicura e garantisce al migrante una forma di protezione idonea ad abbracciare CP_2 tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali (Cass. civ., SS.UU., n. 1390/2022).
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 3705/2020), “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del
D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (sent. n. 4455/18, sent., SS.UU., n. 29459/2019, ord. n.
171302020, ord. n. 1104/2020)”.
In tale ottica, assume, tra l'altro, rilievo, l'inserimento del migrante nel tessuto socioeconomico italiano, che si realizza anche mediante la prova dello svolgimento di attività lavorativa, anche di tipo stagionale (Cass. civ., nn. 19466/2022, 8373/2022,
7938/2022, 7861/2022, 6111/2022, 32372/2021, 7396/2021).
4 Quanto al livello di integrazione, esso non può ragionevolmente essere inteso come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese di accoglienza, bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, tramite la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (Cass. civ., nn. 27475/2023; 21240/2020).
Sotto tale ultimo aspetto (inserimento e integrazione), il Giudice di legittimità a Sezioni
Unite n. 24413/2021, ripreso poi da altre e successive pronunce (Cass. civ., nn.
19045/2022, 18455/2022, 10130/2022, 677/2022, 465/2022), ha stabilito che il giudice di merito è tenuto a “operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione
d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.
Quanto alle condizioni oggettive e soggettive del Paese di origine, assumono, tra l'altro, rilievo: a) le violenze domestiche subite e i traumi ivi riportati atti a incidere sulla condizione di vulnerabilità del richiedente (Cass. civ., nn. 5467/2022, 676/2022); b) la disabilità psico-fisica (Cass. civ., n. 13400/2022).
In tale alveo, la giurisprudenza, già da tempo impone ai giudici di merito di riconoscere la protezione speciale con riferimento a quei Paesi soggetti a eventi naturali e disastrosi, anche dovuto ai grandi cambiamenti climatici (Cass. civ., nn. 7832/19, 4455/18).
Quanto al livello di integrazione, esso non può ragionevolmente essere inteso come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese di accoglienza, bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà
5 locale di riferimento, tramite la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (Cass. civ., n. 21240/2020, Tribunale di Napoli, decreto 21 luglio
2021).
2.1. Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente sia fondata.
Invero, dalla disamina della documentata versata in atti, è emerso come egli risulti socialmente e lavorativamente integrato in Italia.
In particolare, il ricorrente risulta attualmente titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato, ultima proroga sino al 30.09.2025, alle dipendenze della società ONE
MORE TIME a r.l., per la quale ha altresì attestato lo svolgimento di attività lavorativa in epoca anteriore (cfr: contratto di lavoro One More Time srl, assunzione a tempo determinato part-time con decorrenza dall'8.7.2024 al 07.07.2025 e relativa comunicazione Unilav di assunzione;
comunicazione Unilav di proroga (dall'8.7.2024) sino al 30.09.2025; buste paga per le mensilità di retribuzione da gennaio 2025 ad aprile
2025; C.U.D. 2025, anno 2024, datore di lavoro ONE MORE TIME srl, periodo di retribuzione da gennaio a giugno 2024, reddito da lavoro dipendente € 8.940,00).
Egli, altresì, ha dato prova dello svolgimento di attività lavorativa pregressa alle dipendenze di diversi datori lavoro, operanti in diversi settori (cfr.: contratto di assunzione in somministrazione a tempo determinato nr. 020002/2024/136, sottoscritto con
, impresa utilizzatrice , con la CP_3 Controparte_4 qualifica di magazziniere e relativo CUD 2025, anno 2024, per il periodo retributivo dal
19.4.2024 al 15.7.2024, reddito da lavoro dipendente pari a € 3.994,14; cfr.:– sede
TA (FI): contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, quale bracciante agricolo, alle dipendenze con decorrenza dal 6.5.2023 Controparte_5 al 31.10.2023; relativa comunicazione Unilav nonché CUD 2024, anno 2023, con reddito da lavoro dipendente pari a € 2.652,66; cfr.: contratto di assunzione a tempo determinato e pieno dal 18.10.2022 al 17.01.2023, ditta “EURO SHOES SRL”, CUD 2023, anno
2022; cfr.: contratto di assunzione, mansione aiuto di cucina, dal 21.01.2023 al
31.03.2023, ditta “SHIBUYA RUBIERA DI UA NZ & C. SAS”
e busta paga per la mensilità di retribuzione di marzo 2023; cfr.: contratto di assunzione a tempo determinato part-time, con decorrenza dal 27.7.2021 sino CP_6
6 al 30.09.2021, con qualifica di personale non qualificato nei servizi di ristorazione, CUD
2023, anno 2022; cfr.: rapporto di lavoro con la busta paga mensilità Parte_2 di retribuzione gennaio 2022, CUD 2023, anno 2022; cfr.: contratto di assunzione a tempo determinato part- time, mansioni di sushiman, sottoscritto con la società CP_7
con decorrenza dal 26.01.2022 al 25.04.2022, comunicazione Unilav assunzione e
[...]
CUD 2023, anno 2022; cfr.: comunicazione Unilav di assunzione, datore di lavoro
, occupazione nel settore primario, coltivazioni agricole Parte_3 associate all'allevamento di animali, con qualifica di bracciante agricolo, dal 07.11.2020 al 31.12.2021; buste paga per le mensilità di retribuzione da settembre a novembre 2020
– recanti data assunzione 23.09.2020 – e busta paga per la mensilità di retribuzione di gennaio 2021; cfr.: Mod C2/storico lavorativo, prot. n. 65152 del 4.5.2023, CPI Regione
Abruzzo, periodo di riferimento dal 23.09.2020 al 31.03.2023).
Da ultimo, l'istante ha profuso impegno in meritevoli attività quali il volontariato e la formazione professionale e linguistica (cfr.: attestato “Croce Verde Civitanova Marche”, per la partecipazione al progetto giovani “Volontari Soccorritori”, svolto dall'1.3.2022 al
31.3.2022; attestato A.N.CO.R.S. “Associazione sindacale datoriale”, partecipazione al corso di Formazione generale e specifica dei lavoratori – Rischio alto- ATECO C, della durata di 16 ore, svoltosi presso la sede della Euro Shoes Srl, giornate formative
29.11.2022 (8 ore), 30.12.2022 (8 ore); certificato linguistico – Università per gli stranieri di Perugia- Livello A1 CELI, sessione 2022, rilasciato in data 31.03.2022).
Pertanto, il rilascio in favore del ricorrente del permesso di soggiorno richiesto appare altresì funzionale ad accordargli un congruo periodo di stabilità, anche al fine di completare il suo sviluppo individuale e sociale, ritenendosi sussistente la prova che esso abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
3. Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento impugnato e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente di conseguire il rilascio del permesso di soggiorno richiesto ex art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998.
Le oscillazioni giurisprudenziali in materia consentono al Collegio di compensare, ex art. 92, comma 2, c.p.c., integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
7 Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 992/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
▪ in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento impugnato e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di l rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 richiesto ex art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998;
▪ compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in L'Aquila all'esito della camera di consiglio del 24.7.2025
Il Giudice est. Dott.ssa Maura Manzi
Il Presidente Dott.ssa Elvira Buzzelli
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