Articolo 9 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1
Articolo 8Articolo 10
Versione
15 gennaio 1978
Art. 9. Comitati tecnico-amministrativi

I membri dei comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati per le opere pubbliche, indicati ai numeri 6 , 10 , 11 e 12 del secondo comma nonche' al terzo e quarto comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 , possono essere sostituiti da loro delegati.
Il settimo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 , e' sostituito dal seguente:
"Le adunanze dei comitati sono valide con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza".
I comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati per le opere pubbliche devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti per l'esecuzione di opere dichiarate urgenti ed indifferibili nel termine di trenta giorni da quello in cui e' pervenuta la richiesta di parere. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo e' comunicato telegraficamente.
Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche ai comitati tecnico-amministrativi del magistrato per il Po e del magistrato alle acque di Venezia.
Le norme di cui al secondo comma si applicano anche ai comitati e sottocomitati di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 .
Entrata in vigore il 15 gennaio 1978
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