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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/11/2024, n. 9480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9480 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli – Sezione I civile – riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice
Dott. SE Orso Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al n. 16563 R.G. dell'anno 2024, proposta
DA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Chiatamone n. 11, presso lo studio dell'Avv. Caiazzo Gennaro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto introduttivo;
NONCHÉ
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.10.2024, il procuratore costituito – nonché la parte personalmente
– si riportavano al ricorso introduttivo, chiedendo l'integrale accoglimento delle domande – ivi contenute – di rettificazione del sesso anagrafico, da maschile a femminile, e di cambio del nome, da SE a negli atti dello stato civile. Per_1
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento della domanda. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25.07.2024 chiedeva la rettificazione del sesso Parte_1 anagrafico indicato negli atti dello stato civile, con l'indicazione della dicitura “sesso femminile” in sostituzione del “sesso maschile” e la rettificazione del nome anagrafico in . Precisava, sul punto, che gli era stata diagnosticata una disforia di Per_1
genere in soggetto maschile senza disordini della differenziazione sessuale in fase di post-transizione.
Disposta la comparizione delle parti ed all'esito dell'interrogatorio libero del ricorrente, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda proposta da è fondata e merita, pertanto, Parte_1
accoglimento.
Ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, accogliendo, pertanto, l'impostazione in base alla quale, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n.
164/1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico- sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
A tal riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzata la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. civ. n. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una
“disforia di genere” determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, «il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra “soma e psiche” non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico» (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. n. 162/1984, la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. l L. n. 164/1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, d.lgs. n. 150/2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte
Costituzionale che, con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, L. n. 164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, comma uno, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che «l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive».
Discende, da tali rilievi giuridici, che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della
Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome, è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
Nel caso in esame il ricorrente, sin dall'infanzia, ha presentato vissuti di incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Ha sempre evidenziato una psicosessualità nettamente femminile, risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti del sesso opposto a quello biologico, raggiungendo la consapevolezza di appartenere al genere femminile oramai da diversi anni. In ragione di ciò l'istante si è sottoposto a terapia ormonale sostitutiva (TSO), sospendendola dopo aver raggiunto una caratterizzazione somatica femminile sufficiente a garantirgli il ricercato benessere fisico e soprattutto psicologico;
si è inoltre, sottoposto – circa 8 anni fa – ad un intervento chirurgico di mastoplastica additiva, al fine di allineare la propria anatomia alla propria identità psichica.
Invero, il ricorrente ha effettuato anche un percorso di assessment psicodiagnostico
(protocollo clinico n. 0446/2023) presso il consultorio InConTra (Consultorio per le
Persone Trans e con Identità Non Binarie) dell'U.O.C. Coordinamento Integrato
dell' . Sulla base dell'osservazione clinica e della Controparte_1 Controparte_2 relazione tecnica realizzata dalla dott.ssa – i cui contenuti sono Persona_2
pienamente condivisi dal Collegio in quanto ampiamente motivati ed immuni da vizi logici e metodologici – è emersa una condizione di “Disforia di Genere in soggetto maschile senza disordini della differenziazione sessuale in fase di post-transizione.” ed un'evidente identificazione con il sesso femminile (“La storia clinica dell'utente ha permesso di formulare la diagnosi di Disforia di Genere (DSM-5) in quanto è presente una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico maschile attribuito alla nascita e il genere femminile che viene percepito ed espresso, ed emerge, tra
l'altro, che tale condizione si associa a un marcato disagio psicologico. L'utente manifesta il desiderio di modificare la propria identità anagrafica, con l'adozione del nome femminile . Allo stato la discordanza esistente tra l'identità di genere Per_1
femminile, manifestata anche sul piano sociale, e quanto riportato sui propri documenti di identità (dati anagrafici maschili) determinano, secondo quanto da ella riferito, una condizione di profondo disagio. Viene negata la presenza di condizioni fisiche di intersessualità. Su piano psicopatologico, durante la consultazione, il comportamento è apparso sintonico ed adeguato alla situazione. Non si sono rilevati disturbi quantitativi e qualitativi dello stato di coscienza: l'utente è apparsa orientata nei parametri spazio-temporali e riguardo alla propria ed alla altrui persona. Non sono stati rilevati, né riferiti, segni o sintomi rinvianti alla possibile presenza di disturbi della senso-percezione. Le capacità intellettive appaiono pienamente adeguate rispetto all'età ed al livello culturale, non evidenziandosi specifici disturbi della sfera cognitiva. Nel corso dei colloqui clinici non si sono evidenziati franchi disturbi del corso e del contenuto del pensiero. Non si riscontra, allo stato, una franca elevazione del tono dell'umore, né una deflessione dello stesso. Analogamente risultano assenti segni e/o sintomi riferibili a specifici Disturbi d'Ansia e Disturbi di
Personalità….. ha manifestato un atteggiamento estremamente Per_1
collaborativo rispetto al lavoro di esplorazione delle proprie questioni di genere. Nel corso dei colloqui è stato possibile seguire un processo esplorativo nel quale si è mostrata disponibile nel tentativo di ricostruzione dei principali snodi biografici connessi allo sviluppo e al manifestarsi della propria condizione. Da un punto di vista affettivo, non sembra avere alcuna difficoltà nel riconoscimento e nell'espressione delle proprie emozioni. È evidente una positiva valorizzazione delle componenti affettive delle esperienze intersoggettive;
emerge l'importanza delle relazioni e dei legami. Sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso dei colloqui di assessment psicologico effettuati, è possibile certificare che la richiesta avanzata dall'utente relativa alla rettificazione di attribuzione di sesso (rettifica anagrafica e interventi medico chirurgici di affermazione del genere) appare legittima, motivata, profondamente meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni, e, in particolare, della sua irreversibilità de facto, rappresentandosi allo stato auspicabile in quanto, oltre a costituire un riconoscimento della sua identità e del diritto alla autodeterminazione, permetterebbe di evitare i gravi disagi cui ella è potenzialmente esposta quotidianamente ”
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza del giorno 24.10.2024. Invero, questi ha confermato l'irreversibilità della propria scelta ed ha convintamente insistito affinché fosse autorizzata la modifica delle sue generalità anagrafiche, così da poter eliminare definitivamente il ricorrente imbarazzo provato in tutte quelle circostanze in cui è chiamato ad esibire i documenti.
Orbene nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalla documentazione medica in atti, emerge inequivocabilmente la prova della serietà ed univocità del percorso scelto da SE e della conseguente possibilità di riconoscere, a quest'ultimo, il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche,
l'assenza di ripensamenti e paure, l'intervenuto adeguamento del proprio fisico alla propria identità di genere, dimostrano la già consolidata convinzione del ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'infanzia, la terapia ormonale alla quale si è sottoposto, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da “maschile” a “femminile”, con l'assunzione da parte dell'attore del nome “ in luogo del nome “SE”, Per_1
dalla quale discenderà il necessario adeguamento, in via amministrativa, degli atti contenenti le predette indicazioni.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di nato a [...] il [...], nel senso che l'indicazione Parte_1 del sesso “maschile” debba essere modificata in sesso “femminile” e l'indicazione del nome “SE” debba essere modificata in “ (atto n. 1070 parte I serie Per_1
A – anno 1960 – emesso da Comune di Napoli – ufficio 11).
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 25.10.2024.
Il Giudice est. Il Presidente dott. SE Orso dott.ssa Carla Hubler