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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 345 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati CIMINO LUIGI, BERRETTA VITO e CARDONE LUIGI
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. TERMINE Parte_2
CALOGERO
- Appellato - E CONTRO
CP_1
- Appellato contumace - All'udienza del 13/02/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Agrigento il 26.11.2020
premesso di essere dipendente della società Parte_2 [...]
e di avere prestato adesione al fondo di Parte_1 previdenza complementare in forza della quale il datore di lavoro era stato CP_1 delegato a versare periodicamente la contribuzione integrativa trattenuta sulla busta paga ed il TFR accantonato mensilmente, lamentava che il datore di lavoro non aveva provveduto ad effettuare tali versamenti nel ON nel periodo CP_1 compreso tra il mese di novembre 2019 ed il mese di settembre 2020; chiedeva pertanto: “condannare la p.i. Controparte_2
1 con sede legale in 92100 Agrigento (AG) nella via XXV Aprile n.142, P.IVA_1 all'immediato versamento al ON dei contributi trattenuti al ricorrente e non versati al CP_1 fondo e delle quote del TFR maturato e da destinarsi al fondo per la somma complessiva di € 2.663,52 maggiorata dell'indennizzo previsto a norma dell'art.8 comma 10 dello Statuto del ON in misura pari al tasso di interesse della BCE + 2%, da calcolarsi in ragione di CP_1 anno su tali somme sin dalle singole scadenze e fino all'integrale soddisfo;
in subordine, condannare la società convenuta a corrispondere direttamente al ricorrente la somma complessiva di € 2.663,52 maggiorata dell'indennizzo previsto a norma dell'art.8 comma 10 dello Statuto del ON in misura pari al tasso di interesse della BCE + 2%, da calcolarsi in CP_1 ragione di anno su tali somme sin dalle singole scadenze e fino all'integrale soddisfo;
affinché possa provvedere direttamente al versamento al fondo ed alla regolarizzazione della propria CP_1 posizione contributiva;
in ogni caso, sempre previo accertamento dell'inadempimento della Società convenuta al versamento dei contributi contrattualmente dovuti al ON e previo accertamento della potenzialità lesiva CP_1 dell'omissione contributiva sulla posizione previdenziale del ricorrente, condannare in forma generica la società convenuta al risarcimento del danno con espressa riserva di esperire successiva azione al momento dell'attualizzarsi del danno stesso;
con vittoria di spese…”. La costituitasi in Parte_1 giudizio, non contestava l'inadempimento dell'obbligazione delegata ma lo addebitava alla carenza di liquidità finanziaria causata dalla ritardata riscossione di crediti con la P.A.; il ON , parimenti citato in giudizio, invece non si CP_1 costitutiva. Con la sentenza n. 834/2022 resa il 26.10.2022 il Tribunale di Agrigento, previa c.t.u. contabile, sul presupposto della natura retributiva del TFR e della funzione previdenziale cui nel sistema della previdenza complementare esso risultava preordinato, condannava la Parte_1
a “conferire al fondo di previdenza complementare sottoscritto dalla parte ricorrente con ON
[...] la somma complessiva di 2.630,57 euro (di cui 1.697,75 euro a titolo di TFR maturato CP_1 relativamente al periodo compreso tra il mese di novembre 2019 e il mese di settembre 2020, 466,41 euro a titolo di contributo del 2% trattenuto al lavoratore in busta paga e 466,41 euro a titolo di contributo dovuto dal datore di lavoro in egual misura) nonché a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno per la perdita di redditività del fondo medesimo conseguente ai ritardi superiori ad un anno nel conferimento al predetto fondo del suindicato importo, la somma di 30,09 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge”; con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
2 Avverso tale sentenza ha proposto appello la Parte_1 con ricorso depositato il 21.04.2023, chiedendone la riforma.
[...]
Dopo aver stigmatizzato l'abusivo frazionamento della domanda posto in essere dal - autore di due distinte azioni per porzioni contributive di Parte_2 analoga natura –, e chiedendo per tale motivo affermarsene la responsabilità processuale ex art. 96 comma 3° c.p.c., l'appellante censura nel merito la sentenza di primo grado per non aver accolto l'eccezione di inammissibilità della domanda, dalla stessa articolata sotto due distinti profili:
1) Il difetto di legittimazione del ricorrente ad agire per ottenere condanna a favore di un terzo;
2) L'inesigibilità della prestazione complementare durante il corso del rapporto di lavoro. Quanto al primo rilievo deduce che il sistema non contemplerebbe la facoltà del lavoratore iscritto al fondo di previdenza complementare di domandare, nella veste di sostituto processuale, la condanna al versamento del TFR. Circa il secondo aspetto, poiché i versamenti effettuati dal datore di lavoro, in proprio e anche per conto dei lavoratori, hanno natura contributiva e non retributiva, oppone che il G.L. non avrebbe dovuto dare corso alla richiesta di condanna, ostandovi la inesigibilità del credito in costanza di rapporto dettata dall'art. 11 del D. Lgs n. 252/2005 per la quale “il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza”. Di tal che, stante la circostanza pacifica che il rapporto di lavoro era ancora in corso, il recupero dell'omesso versamento del TFR al fondo di previdenza avrebbe potuto esercitarsi esclusivamente al momento della sua cessazione, dovendo individuarsi, sino a tale momento, esclusivamente in capo al ON la legittimazione attiva all'azione di condanna, come peraltro previsto dal regolamento del ON medesimo, potendo il lavoratore, al più promuovere una mera azione di accertamento del diritto e dell'omissione di versamento. L'inesigibilità delle quote di TFR accantonate veniva altresì ribadita anche nell'ipotesi in cui si fosse – seppure erroneamente - attribuita a tali importi natura retributiva, ciò discendendo dal disposto dell'art. 2120 c.c. Con altro separato motivo l' si duole della violazione dell'art. 112 Pt_1
c.p.c. per vizio di ultrapetizione, nel quale sarebbe incorso il primo giudice, laddove, a fronte di una domanda di risarcimento del danno in forma generica, aveva invece liquidato, a tale titolo, per la perdita di redditività del fondo ex art. 8 comma 10 d. lgs. n. 252/2005, un importo specifico (€ 30,09), oltrepassando, dunque, i limiti del petitum.
3 Nella contumacia del , il lavoratore ha resistito al gravame. CP_1
All'esito di reiterati e vani tentativi di conciliazione, all'udienza del 13/02/2025, sulle conclusioni delle parti costituite, di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
*** L'appello è infondato. In ordine al contestato abuso del processo, insito nell'adozione di una strategia processuale volta all'artificioso smembramento dell'unitaria azione giudiziale, astrattamente sanzionabile per violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ritiene il collegio che il motivo, oltre che assente nelle difese svolte nel giudizio di primo grado, non offra elementi adeguati, al di là della deduzione della identità delle parti e della materia, per ritenere accertata la strumentalizzazione dell'istituto processuale;
tanto più che il lavoratore si è attivato (come si desume dalla tempistica del presente ricorso e del periodo di contribuzione omessa da parte datoriale, oggetto di domanda), al verificarsi dell'inadempimento riferito ad un determinato spazio temporale, in un momento in cui non poteva ancora avere alcuna contezza dell'ulteriore inadempimento che si sarebbe in seguito verificato con riferimento ai versamenti da eseguirsi in periodi successivi. Ciò premesso, giova osservare che la disciplina generale della previdenza complementare disegnata dalla Legge delega n. 243/2004 e declinata dalla normativa di attuazione (D. Lgs n. 252/2005) definisce un sistema finalizzato a rafforzare le tutele previdenziali di cui all'art. 38 della Costituzione attraverso un meccanismo consistente nell'adesione del lavoratore ad uno dei soggetti istituzionali destinatari dei conferimenti. Essa propugna “l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro e della legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti” [art. 1, lett. e), n. 8 legge cit.]. Il legislatore delegato, tuttavia, ha rinunciato ad esercitare la delega diretta a conferire ai fondi la rappresentanza degli iscritti nelle controversie aventi ad oggetto le omesse contribuzioni, avendo preferito devolvere allo Statuto ed al Regolamento del fondo le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime (art. 14).
4 Dall'accreditamento della posizione del ON complementare nel contesto della relazione trilaterale con il lavoratore ed il datore di lavoro procede la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando – e tra lavoratore e ON di Previdenza Complementare – di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del ON, di una prestazione previdenziale integrativa. Ciò posto, la disamina della fattispecie non può evitare di confrontarsi con l'esegesi autorevole formulata in materia dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 2406 del 27/01/2022) la quale ha avuto modo di fissare alcuni caposaldi interpretativi, pienamente condivisibili. Ha osservato la S.C. che, anche nel vigore della disciplina riformata dei fondi di previdenza complementare, va mantenuta ferma la qualificazione della natura contributiva dei versamenti effettuati dal datore di lavoro in proprio ed anche per conto dei lavoratori stessi, tanto desumendosi dal fatto che l'obbligo nasce da un ulteriore rapporto contrattuale, distinto dal rapporto di lavoro subordinato, ed è finalizzato a garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria, che costituisce un ulteriore beneficio per il lavoratore ma non modifica i diritti e gli obblighi nascenti dai rapporti di lavoro.
“In definitiva il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire;
"la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto (…) Quello che invece (il lavoratore) non può fare perché le finalità della disciplina legislativa sono quelle di assicurare una speciale tutela ai fondi complementari per garantirne il funzionamento, è proprio chiedere la restituzione degli importi trattenuti.” (Cass. cit.). La previsione di una siffatta garanzia risulta nondimeno coerente con la parallela disciplina dettata in materia di ON di Garanzia (art. 5 Legge n. 80/1992) il quale può essere chiamato ad attivarsi dal lavoratore in caso di insolvenza del datore di lavoro allo scopo di reintegrare il ON complementare della contribuzione mancante. Essa non collide, peraltro, in nessun modo con il vincolo di inesigibilità della prestazione previdenziale dettato dall'art. 11 del D. Lgs. n. 252/2005, atteso che non si ha riguardo in questo caso ad una domanda diretta a riscuotere la
5 prestazione previdenziale ma ad assicurare la continuità della implementazione del fondo in funzione della integrità della provvista finanziaria destinata ad alimentarlo. Ora, premesso che, nel caso che occupa, non appare revocabile in dubbio che la struttura del rapporto costituitosi tra lavoratore, datore di lavoro e CP_1
Pensione ripeta il modello tipico della delegazione di pagamento e del mandato a riscuotere – ciò desumendosi dalla dichiarazione di adesione al ON con la quale il lavoratore ha delegato il datore di lavoro a prelevare dalla retribuzione e dalla quota annuale del TFR i contributi previsti -, spostando l'attenzione alla disamina dello Statuto del ON , cui la legislazione primaria demanda la CP_1 regolamentazione specifica del rapporto previdenziale, esso stabilisce che “in caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente mediante versamento dei contributi dovuti, maggiorati a titolo di indennizzo di una percentuale corrispondente al tasso di rifinanziamento principale dell'Eurosistema fissato dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di due punti percentuali entrambi calcolati in ragione dell'anno” (art. 8 comma 10) e che l'azione di recupero di tali misure risarcitorie è esercitata da parte del lavoratore il quale risulta pertanto legittimato ad agire, in quanto titolare del credito, per richiedere che tali misure vengano attribuite ed acquisite alla posizione individuale dell'iscritto, mentre il ON è legittimato ad agire, disgiuntamente dal lavoratore, per il risarcimento del danno provocato dagli omessi versamenti in termini di “maggiore impegno organizzativo e amministrativo per la gestione delle procedure di calcolo dei mancati versamenti e degli interessi moratori e dei relativi indennizzi individuali” (v. Regolamento). Tale previsione, oltre a sciogliere ogni residuo dubbio riguardo la titolarità dell'azione in capo al lavoratore, chiarisce anche il perimetro della statuizione di condanna oggi impugnata, la quale si è correttamente conformata ai limiti della domanda formulata dal ricorrente, liquidando le poste contributive e l'indennità risarcitoria nella misura specificamente richiesta in ricorso, non sussistendo pertanto la supposta violazione del principio dettato dall'art. 112 c.p.c.; ed infatti, ferma restando la pertinenza dell'indennizzo liquidato in misura di € 30,09 quale recupero della perdita di redditività del fondo – impropriamente destinata a risarcire il patrimonio del lavoratore, ma sul punto non risulta proposto specifico motivo di gravame - nessun'altra posta risarcitoria risulta riconosciuta in violazione del divieto di ultrapetizione. Né, infine, appare configurabile alcun conflitto tra la soluzione interpretativa sopra adottata ed il complanare principio formulato dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 11198 del 26/4/2024) secondo cui, in materia di fondi pensione complementari, se il datore di lavoro non adempie l'obbligo di versare le quote del
6 TFR maturando al fondo di previdenza scelto dal lavoratore, si ripristina la disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate;
una siffatta eventualità postula, infatti, nella lettura della Corte, il venir meno del vincolo di destinazione della contribuzione omessa alla previdenza complementare conseguente alla risoluzione per inadempimento del mandato conferito dal lavoratore, circostanza quest'ultima assente nel caso in esame in cui la volontà manifestata del lavoratore è stata piuttosto quella di obbligare il datore di lavoro ad adempiere coattivamente al mandato ricevuto. Per le ragioni che precedono la sentenza di primo grado merita integrale conferma. Le spese si regolano secondo soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario (in tal senso dovendosi ritenere integrato il dispositivo, ove, per mero errore materiale, si è omessa tale statuizione). Nulla deve disporsi in ordine alla posizione del , rimasto CP_1 CP_1 contumace. Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2012.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia del , qui dichiarata, conferma la sentenza n. 834/2022 CP_1 resa il 26.10.2022 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento. Condanna l'appellante a rifondere a le spese processuali che Parte_2 liquida per compensi in € 962,00 oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Nulla per le spese nei confronti del ON . CP_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 13/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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