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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 21/05/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 729/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 1 aprile 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
( cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Valterio Parte_1 P.IVA_1
DI SABATINO del foro di Teramo ed elettivamente domiciliata in Roseto degli Abruzzi presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
➢ (cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Angelo CP_1 C.F._1
PALERMO del foro di Teramo ed elettivamente domiciliato in Giulianova presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 89/24 del 2 febbraio
2024 in tema di pagamento indennizzo polizza assicurativa.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.1.Il Tribunale di Teramo, in parziale accoglimento della domanda proposta da ha CP_1
condannato la compagnia (già ) al pagamento, in favore Parte_1 Controparte_2 dell'attore. della somma complessiva di € 36.956,47 decurtata degli anticipi corrisposti e della franchigia, a titolo di indennizzo dovuto in forza della polizza (denominata ”) Parte_2
avente n. 331012330 del 20 giugno 2013.
1 1.1.2.L'attore, premettendo di essere proprietario dell'immobile sito in Teramo, frazione Poggio San
NO (identificato in catasto al fg 81 p.lla 277 sub 2,3,4,5), ha, ancorando le proprie ragioni essenzialmente sulle risultanze di una perizia tecnica di parte e su preventivi rilasciati da alcune ditte, rappresentato che, a seguito delle abbondanti precipitazioni piovose e nevose nonché anche del vento forte che hanno flagellato la Provincia di Teramo nei giorni 4 e 5 marzo 2015 (tanto da determinare il riconoscimento della situazione di calamità naturale), si è verificata la fuoriuscita di acqua dal sistema fognario con conseguente imbrattamento e sbagnamento di diverse superfici del locale seminterrato e del solaio del piano primo.
Inoltre, ha aggiunto, che tale situazione ha comportato il danneggiamento di mobili e di prodotti alimentari presenti all'interno dei suddetti locali.
Muovendo, quindi, da tale premessa ha chiesto alla compagnia di assicurazione il pagamento di un indennizzo stimato nella misura di € 77.320,00 a cui deve aggiungersi l'ulteriore somma di € 1.921,00 corrispondente all'esborso sostenuto per il pagamento del compenso al perito che ha redatto la relazione.
1.2. si è costituita eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda Parte_1
(questione rigettata dal primo giudice e non riproposta in sede di gravame), mentre nel merito ha ritenuto che l'ammontare dell'indennizzo dovuto alla controparte dovesse risultare pari ad € 4.500,00
(somma oggetto di un'ordinanza anticipatoria ex art 186 bis cpc emessa in corso di causa).
1.3. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione di primo grado possono, in estrema sintesi, essere così sintetizzate:
- in situazioni analoghe a quella che ci occupa, in cui si controverte in tema di responsabilità da inadempimento, secondo i principi di ordine generale in tema di riparto dell'onere della prova, al creditore/danneggiato spetta unicamente allegare l'altrui inadempimento gravando, di conseguenza, sulla controparte la dimostrazione di aver correttamente eseguito la prestazione;
- il contratto di assicurazione per cui è causa deve ritenersi regolato dalle condizioni generali previste nel mod CA04/06;
- tali clausole, ritenute in parte “distoniche e contraddittorie”, devono essere interpretate secondo i canoni previsti in materia e segnatamente l'art. 1370 cod civ.;
- ai fini della quantificazione del danno vanno assunte a riferimento le risultanze della TU espletata in corso di causa;
- a tale riguardo, deve ritenersi operante la copertura sia per i danni derivanti dal traboccamento di acqua che quelli provocati (alle tegole ed alle canale di gronda) dalla neve e dal vento;
2 - l'elaborato ha stimato l'ammontare dei danni nella misura di € 17.309,17 quanto ai primi e di €
17.726,30 per i secondi (in entrambi i casi già comprensivi dell'iva nella misura del 22%) così per un totale di € 36.956,47 dovendosi aggiungere anche quanto speso per il consulente;
- da tale importo, vanno poi detratti gli acconti già corrisposti e la franchigia (pacificamente pari ad
€ 200,00);
- le spese sono state regolate secondo il principio della soccombenza (così come quelle di TU) ma riconosciute direttamente in favore del procuratore della parte attrice dichiaratasi antistatario;
1.4. La pronunzia del giudice aprutino è stata tempestivamente impugnata dalla compagnia di assicurazione mediante l'articolazione di tre motivi.
La prima (e certamente più articolata) censura ha riguardato (come meglio si dirà nel prosieguo)
l'errata interpretazione dei fatti e del materiale documentale anche sul versante dell'onere della prova.
Con il secondo motivo, l'appellante ha contestato che fosse ricompresa nell'ambito della copertura assicurativa la spesa relativa alla consulenza tecnica di parte.
L'ultima doglianza ha invece investito il capo delle spese di lite.
Infine, è stata chiesta, quale conseguenza della riforma della sentenza, la restituzione della somma
(stimata parti ad € 44.344,20) corrisposta (maggiorata già di interessi e rivalutazione) in esecuzione della stessa.
Lo ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame deducendone al contempo CP_1 anche l'infondatezza nel merito così insistendo per la conferma integrale della decisione di primo grado.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 1 aprile 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. In limine litis, qualche doveroso cenno si rende necessario sulla questione preliminare sollevata dall'appellato sull'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 348 ter cpc.
La norma, come noto, nella sua formulazione successiva all'entrata in vigore della c.d. riforma
Cartabia, e diversamente da quanto stabilito in precedenza, ha inteso unificare (prevedendo un'unica modalità decisoria) le ipotesi dell'inammissibilità ex art. 342 cpc e quella invece disciplinata dall'art. 348 bis.
3 Ai fini tuttavia dell'operatività dell'istituto, pur in difetto di precedenti giurisprudenziali (attesa la assoluta novità del testo normativo), è pacificamente possibile attingere ai principi elaborati in precedenza.
Di conseguenza, ai fini della declaratoria di inammissibilità occorre la manifesta infondatezza del gravame oppure l'assenza di adeguata motivazione riguardo ai motivi proposti.
Orbene, nella fattispecie deve escludersi la sussistenza tanto dell'uno quanto dell'altro requisito.
Per quanto concerne la manifesta infondatezza occorre operare una valutazione sul versante della prognosi negativa dell'impugnazione che nel caso in esame deve escludersi per il solo fatto che risulta aperta la questione dell'estensione della domanda attorea nei confronti della compagnia di assicurazione.
Con riguardo, invece, al secondo aspetto, costituisce principio oramai largamente condiviso che “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado;
non è necessaria, pertanto, l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (cfr
Cass Civ, Sez I, 10.4.2024 n. 9727).
Entrambe l'appellante ha adeguatamente indicato le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione
(mediante una diversa interpretazione delle clausole negoziali, l'assenza di adeguato riscontro probatorio per alcune poste di danno) sicchè escludersi ogni ulteriore profilo di inammissibilità.
Venendo al merito, è possibile affermare quanto segue.
3. L'appello è in parte fondato e deve, di conseguenza, trovare accoglimento per quanto di ragione e la disamina dei motivi va, per ragioni di ordine logico e sistematico, condotta partitamente.
3.1. Come già anticipato, con il primo motivo la compagnia di assicurazione ha inteso contestare la fondatezza (tanto in punto di an che di quantum debeatur) della domanda proposta da CP_1
A tale riguardo, ha, in estrema sintesi, sollevato le seguenti questioni:
a) Assolvimento dell'onere della prova;
b) Individuazione delle condizioni generali di polizza applicabili al caso di specie;
c) Interpretazione delle suddette clausole;
d) Esame delle risultanze della TU;
4 Volendo sintetizzare, secondo la prospettazione di , la parte che invoca il Parte_1 pagamento dell'indennizzo in forza di un contratto di assicurazione è tenuta a dimostrare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della polizza.
Nel caso di specie, invece, tale onere non è stato soddisfatto ed il primo giudice, non interpretando correttamente (soprattutto secondo il contenuto letterale delle stesse) la condizioni contrattuali ha aderito pedissequamente alle conclusioni del TU senza peraltro operare una attenta lettura dell'elaborato nel quale, al contrario, è stata operata una disamina ampia della vicenda.
Per alcuni profili (anzi, per la maggior parte) tali argomentazioni possono essere condivise.
3.1.1. E' chiaro che, anche nell'ottica di procedere ad un inquadramento sistematico della controversia, si tratta di chiarire il perimetro dell'onere probatorio in situazioni analoghe a quella che ci occupa.
A tale riguardo, il primo giudice si è limitato a richiamare un principio di portata generale in tema di responsabilità per inadempimento ritenendo di conseguenza sufficiente la semplice allegazione, da parte dell'attore dell'altrui inadempimento.
Tale soluzione, in realtà, non può essere integralmente condivisa in quanto non tiene in adeguato conto la peculiarità della controversia che ci occupa.
Ed infatti, peraltro anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea” (cfr Cass Civ,
Sez III, 9.11.2023 n. 31251).
3.1.2. Tanto considerato è possibile procedere alla ricostruzione in punto della vicenda e così, attenendosi al materiale documentale, è possibile affermare che:
- nel giugno 2013, ha sottoscritto la polizza per cui è causa con l'opzione per quanto CP_1 concerne la garanzia in caso incendio, della formula “top”;
- ai fini dell'individuazione delle condizioni generali applicabili al caso di specie, non può condividersi (anche in tal caso) la tesi (peraltro neppure specificatamente motivata) del primo giudice che ha ritenuto applicabili quelle contenute nel mod. CA04/06. Lo stesso TU (cfr pag 6 dell'elaborato) ha chiarito che deve farsi riferimento al diverso mod CA07/03 (così aderendo alla tesi sostenuta dalla compagnia di assicurazione) per il semplice (e chiaramente condivisibile assunto) che
5 queste ultime sono state elaborate in data 12.12.2012 (e quindi in epoca antecedente alla sottoscrizione della polizza), mentre le altre recano la diversa data del 18 aprile 2015 (dunque successiva alla conclusione del contratto);
- fatta allora chiarezza su tale aspetto nevralgico, è possibile passare allo scrutinio delle condizioni generali applicabili al caso di specie. A tale riguardo, deve procedersi ad una distinzione delle clausole nella sezione INCENDI opzione TOP in due gruppi;
nel primo, vanno collocate quelle riferite alla fuoriuscita di acqua, mentre nel secondo quelle relative ai possibili danni cagionati dalla neve e da altri eventi atmosferici (tipico caso del vento forte. Allora, nel primo gruppo rientrano:
a) l'art.
2.2. lettera i) (acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, sanitari, riscaldamento e condizionamento) che rimanda, a sua volta, all'art. 4.1. (in cui sono previste delle ipotesi di esclusione della copertura tra cui quella dei danni da traboccamento o rigurgito da occlusione);
b) l'art.
2.3. lettera s) ( traboccamento o rigurgito da occlusione) con richiamo all'art.
4.11 sulle modalità di pagamento (pagamento dell'indennizzo dovrà tener conto sia della franchigia di
Euro 200,00 per ogni sinistro, che del limite di indennizzo stabilito, pari ad Euro 4.000,00 ovvero, in caso di danno di importo superiore, pari al 5 promille della somma assicurata alla partita “Fabbricato” laddove, come nel caso che occupa, venga richiamato in polizza il codice
SR01.
c) l'art.
2.2. lettera m) sui danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sui tetti compresi i danni che si verificassero all'interno del fabbricato a seguito di crollo parziale o totale del tetto dovuto a sovraccarico stesso (vedi condizione particolare art.4.5) ovvero “la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate conseguenti al crollo totale o parziale del fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti;
d) l'art 2 lettera l) sui “danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da vento e cose da essere trascinate e grandine, compresi danni da bagnamento verificatesi all'interno del fabbricato (che rimanda all'art. 4.4.);
a) l'art.
4.4. sugli eventi atmosferici in particolare vento forte oppure anche neve che hanno provocato, all'interno dell'abitazione, per rotture tegole fenomeni di infiltrazione di acqua;
b) l'art.
4.5. disciplina l'ipotesi del sovraccarico di neve;
3.1.3.All'interno di tale quadro, si inseriscono le risultanze della TU espletata in corso le cui conclusioni, anche perché non adeguatamente censurate, devono ritenersi del tutto condivisibili per quanto di seguito illustrato.
6 Quanto ai danni lamentati, si è fatto riferimento alla perizia di parte che sul punto ha così concluso
“si verificavano allagamenti dovuti…” “ad una rottura netta delle tubazioni fognarie (tratto piano terra ed invadendo l'intero solaio del piano terra che, attraverso le infiltrazioni provocavano danneggiamenti generali al sottostante controsoffitto in lastre di cartongesso”. “La copiosa nevicata ed il forte vento, affluiti a ridosso della copertura del fabbricato in esame, hanno interessato letteralmente l'intera gronda ed i relativi pluviali discendenti i quali, conferendo i propri scarichi sui pozzetti di raccolta collegati alla rete principale, ha provocato la rottura della stessa con conseguente esplosione verso l'esterno, lungo l'intero tratto riversando acqua mista a liquami all'interno del locale scantinato destinato a magazzino merci e causando danni sia ai mobili che agli immobili”.privato interno area di sedime) che, a seguito di affluvio copioso, si rompevano riversando in maniera copiosa nella zona magazzino posta al piano seminterrato per un'altezza di circa ml.
1,80-2,00, causando gravi danni anche all'esterno dell'area di sedime del fabbricato;
la rottura delle tubazioni di raccolta della fognatura ha fatto sì che l'acqua riempisse le tubazioni di risalita nella condotta principale, intasando in tal modo i pozzetti di raccolta del piano terra ed invadendo l'intero solaio del piano terra che, attraverso le infiltrazioni provocavano danneggiamenti generali al sottostante controsoffitto in lastre di cartongesso”. “La copiosa nevicata ed il forte vento, affluiti a ridosso della copertura del fabbricato in esame, hanno interessato letteralmente l'intera gronda ed i relativi pluviali discendenti i quali, conferendo i propri scarichi sui pozzetti di raccolta collegati alla rete principale, ha provocato la rottura della stessa con conseguente esplosione verso l'esterno, lungo l'intero tratto riversando acqua mista a liquami all'interno del locale scantinato destinato a magazzino merci e causando danni sia ai mobili che agli immobili”. (cfr pagg 10-11).
Ed ancora, il TU ha aggiunto, attenendosi a quanto emerso nel corso dell'ispezione ed alla luce della documentazione in atti, che “a causa di un guasto all'impianto di smaltimento delle acque reflue e piovane del fabbricato ci siano stati: a) degli imbrattamenti per la presenza di acque sporche nell'ampio seminterrato (cfr. foto a pagina 6 della “relazione tecnica di parte” attrice §2.1 lett. f),
b) lo sbagnamento e conseguente degrado di parte degli intonaci (strato di finitura delle pareti interne) nel seminterrato e nella scala che conduce dal seminterrato al piano terra, c) lo sbagnamento e conseguente degrado dei pannelli di controsoffittatura al piano seminterrato;
d) delle fuoriuscite di acqua dalla zona di guasto della fognatura.” (cfr pag 13).
Quanto alla genesi di tali danni, l'esperto ha così concluso “ Può facilmente notarsi che vi sono due visioni opposte sulla causalità dell'evento che ha prodotto i danni al §4.3 lett. a), b) e c) come pure vi sono elementi probatori insufficienti per stabilire quale tesi è la più veritiera;
dalla disamina delle foto alle pagine 4 e 7 della “relazione tecnica di parte” attrice (§2.1 lett. f) riportate nel doc.10 ingrandite è possibile desumere altri elementi a favore di una o dell'altra tesi: la foto n.1 doc.10
7 mostra un tubo di scarico in posizione verticale rotto (ma non è possibile stabilire se la rottura è precedente allo scavo di riparazione), le foto n.2 e n.3 del doc.10 mostrano l'estensione dello scavo in un punto definito e circoscritto (cfr. anche doc.03); la foto n.4 mostra la presenza di acqua nel terreno ove poi eseguita la riparazione della fognatura. Non è dato sapere se esisteva o meno un pozzetto di fognatura nella zona di intervento (con la riparazione, secondo la relazione di parte è stato inserito). Si potrebbe sostenere, se non vi fosse un pozzetto nella zona ove sostituita la condotta, che la fuoriuscita di acqua nella zona ove eseguita la riparazione delle fognatura sia dovuta a una rottura di tubazione e non esclusivamente ad una occlusione del sistema fognario;
la rottura in una zona specifica della rete fognaria è compatibile con la presenza di acqua localizzata e la occlusione, che ha portato allo sbagnamento dal piano terra verso il locale sottostante, risulterebbe successiva.
Viceversa se si fosse trattato solo di occlusione e trabboccamento (a monte dell'occlusione) probabilmente il danno sarebbe stato lo stesso ma l'interruzione del flusso all'interno della rete di scarico delle acque non avrebbe prodotto presenza di acqua nella zona ove avvenuta la riparazione.
In conclusione, sulla base dei limitati elementi probatori presenti nella documentazione di causa e raccolti nel corso dell'indagine peritale, rimane non determinabile la causa che ha prodotto i danni di cui al §4.3 lett. a), b), c) e d) in quanto potrebbe essere plausibile sia la rottura di una tubazione della rete fognaria sia la occlusione” (cfr pagg 14-15).
I danni da sovraccarico di neve e per il vento forte (che sono stati egualmente stimati) non rientrano nella copertura assicurativa, mentre per quanto concerne il guasto alla fognatura che ha provocato il fenomeno del traboccamento si tratta di stabilire se la causa sia quella della rottura accidentale oppure dell'occlusione.
A seconda dei casi, è stata operata una diversa stima del danno.
3.1.4. La copertura assicurativa non può essere invocata per quanto concerne i danni alle canale di gronda ed alle tegole del tetto in quanto le condizioni contrattuali prevedono in simili casi la indispensabilità del crollo e comunque che vi sia un'infiltrazione all'interno dell'immobile.
La TU ha di contro escluso, lamentando una carenza probatoria, l'assenza di elementi di riscontro per ritenere applicabile la copertura assicurativa.
La domanda dunque di € 17.726,30 riconosciuta come dovuta nella sentenza impugnata mediante, invero una pedissequa trasposizione delle risultanze della consulenza, non può essere accolta.
I principi elaborati dalla giurisprudenza impongono alla parte che invoca l'operatività della polizza il soddisfacimento di un onere probatorio che nella fattispecie, in effetti (così condividendo le argomentazioni del TU), non è stato assolto.
8 Volendo, infatti, scendere nel dettaglio, deve osservarsi che l'unico elemento di supporto della prospettazione attorea è rappresentato dalla perizia di parte redatta dal geom. in cui Persona_1
vi è traccia (dalle riproduzioni fotografiche prodotto) unicamente della rottura di alcune tegole senza alcun riscontro quanto a possibili crolli.
Nessun elemento e la TU lo ha decisamente peraltro escluso è emerso per quanto concerne la presenza di conseguenti fenomeni di infiltrazione di acqua piovana all'interno dell'immobile.
Può sul punto risultare utile considerare che nella consulenza è riportato che “Il controsoffitto è stato ispezionato nel corso del sopralluogo effettuato rilevando solo alcuni vuoti e qualche imbrattatura
(cfr. foto doc.04). Ritenuto che le foto presentate dal parte attrice, ossia le otto foto riportate nel doc.08, presentassero dei danneggiamenti superiori a quelli rilevati in corso di sopralluogo, si è proceduto, cfr. §4.1 lett. e), ad individuare approssimativamente l'estensione massima dei danneggiamenti alla contrasoffittatura utilizzando la documentazione prodotta da parte attrice stessa. Pertanto il dato quantitativo, seppure approssimativo, è stato fornito indirettamente da parte attrice e sostenere, a parole e senza altri elementi probatori, che il danno sia da estendere a tutta la controsoffittatura risulta in contrasto con le prove documentali prodotte dalla stessa. Pertanto si ritiene che la contestazione sulla quantificazione non sia giustificata e non meritevole di accoglimento” (cfr pagg 8-9 della TU).
Certamente, invece, va sostenuta la copertura assicurativa per quanto concerne i danni derivanti dal traboccamento dei reflui e dell'acqua piovana dall'impianto fognante dell'edificio.
Ai fini della quantificazione deve preferirsi il criterio che ha stimato la somma dovuta in € 14.290,93 già comprensiva di iva al 22%.
Tale importo è stato così determinato: € 17.309,17-€ 200- € 2.818,24.
Quanto all'espunzione di tale ultimo importo il TU ha chiarito che “…tale spesa è già stata sostenuta in quanto il guasto alla fognatura è stato riparato dopo l'evento dannoso ma non sono presenti evidenze, nella documentazione di causa, delle spese sostenute;
parte attrice nella propria
“relazione tecnica di parte” (§2.1 lett. f) fornisce indicazioni parziali sui lavori eseguiti, che sono riportati al §4.1 (a cui si rimanda per i dettagli); da tali indicazioni è possibile ricavare un computo metrico estimativo, quello riportato nel doc.11, con i prezzi del prezzario regionale (Deliberazione
G.R. Abruzzo n. 469 del 08.07.2014) vigenti al momento della riparazione”. (cfr pag 19).
3.2. Va affrontato il secondo motivo che ha riguardato il corrispettivo corrisposto, come da fattura in effetti prodotta in atti, al geom. per la perizia redatta. Per_1
Secondo la prospettazione dell'appellante l'art.
5.3 delle condizioni generali esclude che tale spesa possa essere ricompresa nell'ambito della copertura assicurativa.
9 L'assunto, però, non coglie nel segno e pertanto non può essere condiviso.
Può in effetti condividersi che le condizioni contrattuali prevedono il rimborso delle spese sostenute per la nomina del perito di parte che deve provvedere, nell'ambito di un collegio all'uopo espressamente costituito, alla stima del danno.
Tuttavia, e trattasi di circostanza decisiva, la giurisprudenza è oramai costantemente orientata nel ritenere che “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue“ (cfr Cass Civ, Sez III, 15.10.2024 n. 26729).
Facendo buon governo del citato principio di diritto è possibile ritenere che:
- alcuna censura è stata sollevata sulla eccessività o comunque sul tratto di superfluità dell'importo;
- l'elaborato peritale è risultato essenziale per fornire un riscontro probatorio ai fini dell'accoglimento della domanda attorea;
Per tali essenziali ragioni, quindi, la debenza dell'importo con motivazione diversa rispetto a quella utilizzata dal primo giudice, deve ritenersi dovuta.
4. In conclusione, allora, la pretesa indennitaria di deve stimarsi pari ad € 16.211,93 a CP_1 cui va detratta la somma di € 4.500,00 (corrisposta dalla compagnia) e così per un totale di €
11.711,93.
Tale somma risulta già comprensiva dell'IVA dovendosi aderire all'indirizzo secondo cui “Il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali per cui, se lo stesso è stato liquidato in base alle spese da affrontare per riparare il bene danneggiato, il risarcimento deve comprendere anche l'Iva, pur se la riparazione non è ancora avvenuta, a meno che il danneggiato, in ragione dell'attività svolta, non abbia diritto alla detrazione o rimborso dell'Iva versata per tale riparazione.” (cfr Cass Civ, Sez III, 11.1122022 n. 33369).
Trattandosi di debito di valore, deve altresì farsi applicazione del principio in forza del quale “In tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del
10 riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile” (cfr Cass Civ, Sez III, 8.6.2023 n. 16229).
Ed allora, sull'importo di € 11.711,93 deve applicarsi la rivalutazione monetaria secondo indici
ISTAT dal 5 marzo 2015 sino all'attualità e agli interessi legali dalla suddetta data al saldo, da calcolarsi sul valore dell'indennizzo via via annualmente rivalutato sino all'attualità.
5. Qualche considerazione infine deve essere spesa riguardo all'ultimo motivo sulle spese di lite non certamente per quanto attiene al la liquidazione che costituisce una conseguenza dei termini in cui è stato accolto il gravame, quanto piuttosto in ordine alla distrazione delle spese disposta in favore dell'avv. Palermo nella sentenza impugnata.
In particolare, nell'atto di appello, la compagnia di assicurazione ha dedotto di aver corrisposto
(circostanza non contestata) all'avv. Palermo la somma di € 13.196,52 comprensiva degli onorari e degli accessori previsti come per legge.
La medesima parte ha pertanto insistito per la restituzione di tale somma direttamente al professionista il quale ha negato di essere parte necessaria del giudizio.
La questione va risolta essenzialmente in punto di diritto dovendo fare applicazione del principio di diritto, di recente, ribadito dalla S.C., vale a dire “La istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale. Deriva da quanto precede, pertanto, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio”(cfr Cass Civ, Sez II, 14.32024 n. 6788).
Ne discende, quindi, che sussiste il diritto della compagnia a recuperare dall'avv. Palermo la somma in eccesso rispetto a quella che gli verrà riconosciuta a titolo di spese legali.
6.1. In ultimo, l'esito del presente giudizio è inevitabilmente destinato a riverberare conseguenze sul regime delle spese del primo grado che devono essere liquidate, attenendosi al decisum, secondo il principio della soccombenza come di seguito indicato.
11 Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di (il procuratore non ha reiterato l'istanza di antistatarietà) la somma di € CP_1
237,00 per spese (calcolate sul decisum) e di € 5.077,00 ciascuna per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione attenendosi al decisum (valore da € 5.201 ad € 26.000) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
6.2. Le spese del presente grado seguono analogamente la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo attenendosi al medesimo valore, applicazione valori medi fase istruttoria e di trattazione esclusa in quanto non dovuta.
7.1.Va accolta la domanda di la restituzione delle somme corrisposte in eccesso in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi al tasso legale dal pagamento sino al soddisfo.
7.2. Va altresì ordinata all'avv. Palermo la restituzione in favore di di quanto Parte_1
conseguito in eccesso anche in tal caso in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi al tasso legale dal pagamento sino alla restituzione.
8. Le spese di TU vanno poste a carico delle parti in egual misura.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza non definitiva n. 89/24 del Tribunale di Teramo così decide nel contraddittorio delle parti:
12 a) in parziale accoglimento dell'appello, condanna al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 11.711,93 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
CP_1
b) condanna alla rifusione, in favore di delle spese del primo Parte_1 CP_1 grado che liquida in € 355,50 per spese ed in € 5.077,00 per compensi professionali oltre al
15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) condanna alla rifusione, in favore di delle spese del presente Parte_1 CP_1 grado che liquida in € 237,00 per spese ed in € 3.966,00 per compensi professionali oltre al
15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
d) condanna alla restituzione, in favore di , delle maggiori CP_1 Parte_1
somme versategli in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi al tasso legale dal pagamento sino al soddisfo.
e) ordina all'avv. Angelo Palermo di provvedere alla restituzione in favore di Parte_1
anche in tal caso delle maggiori somme versategli in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi al tasso legale dal pagamento sino alla restituzione;
f) pone le spese di TU definitivamente a carico delle parti in egual misura;
La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso La Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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