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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 8870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8870 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 10485/2024 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10485/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza resa, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., in data 27 giugno 2025 e previa concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c., causa vertente
TRA
, c.f.: elett.te dom.to in alla Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Comunale del Principe 13/a, in persona del Direttore Generale Dott. Ing. , CP_1
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Luigia Mandes (C.F. ) ed Isabella Selvaggi (C.F. C.F._1
). C.F._2
- OPPONENTE
E c.f.: Controparte_2 P.IVA_2
elett.te dom.to in alla Via Schipa n. 34, presso lo studio dell'Avv. KIVEL MAZUY Pt_1
PATRIZIA, c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura C.F._3
in atti.
- OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a d.i.
Conclusioni: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 10/5/2024, l'
[...]
(sin d'ora ) ha inteso opporre il D.I. n. 1711/2024, reso nel Parte_1 Pt_2
procedimento recante RG n. 5945/2024, depositato in data 27 marzo 2024 e notificato il
4 aprile 2024, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 13.259,41, oltre gli interessi convenzionali ex art. 7 del contratto e spese, per il mancato pagamento della fattura n. 7E del 03/07/2017 (All. 4 al ricorso monitorio) riferita alle prestazioni rese nel mese di giugno 2017 DS 26. Parte_3
L' ha eccepito l'assenza di legittimazione ad agire dell'opposta (in virtù di pregressa cessione del credito), il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi del credito, nonché l'infondatezza della domanda stante
l'avvenuto parziale pagamento della fattura ed il superamento del tetto con riguardo alla parte residua della fattura non pagata.
Costituitosi in giudizio, il (sin Controparte_2
d'ora “il ”) ha impugnato le avverse pretese, ritenute infondate, ed ha CP_2
chiesto la conferma del d.i. impugnato, rivendicando la titolarità di legittimazione ad agire, la sussistenza del credito vantato, l'avvenuto assolvimento dell'onere della prova.
- 2 - Con ordinanza del 27.06.2025, la causa veniva rimessa in decisione a norma dell'art.189 c.p.c.
********
1§ Sul difetto di titolarità del credito azionato.
L' in occasione della costituzione in giudizio, ha preliminarmente eccepito all'opposta il difetto di titolarità del credito azionato.
Ha, in particolare, richiamato i contenuti della relazione della Unità Operativa
Complessa Gestione Economica Finanziaria prot. 20240130759 del 02.05.2024, versata in atti unitamente agli allegati ivi indicati.
In base a tale relazione, con contratto di cessione di crediti, registrato a il Pt_1
14.02.2017 al n. 2992 serie 1T, notificato all'opponente in data 14.02.2017, il aveva ceduto alla società cessionaria “ tutti i crediti CP_2 Controparte_3
maturati e maturandi che la stessa società Controparte_2
già vanta per i crediti scaduti e che vanterà per quelli a scadere nei confronti dell'
[...]
per le ripetute prestazioni rese in favore degli assistiti del servizio CP_4
sanitario regionale nel periodo che va dal mese di gennaio 2017 al mese di dicembre
2018” .
In virtù di tale cessione la società cessionaria e era divenuta, CP_3 CP_3
pertanto, l'unica titolare dei crediti azionati in giudizio, atteso che la fattura n. 7E del
03.07.2017, riferita al mese di giugno 2017, rientrava nei crediti ceduti.
L'opposta, nel costituirsi in giudizio, ha replicato evidenziando che, con atto innanzi al Notaio , veniva stipulato contratto di retrocessione (all. 3 della produzione Per_1
dell'opposta), in conseguenza del quale il cedente
[...]
era rientrato nella piena titolarità dei crediti azionati. Controparte_2
Va precisato che il contratto di retrocessione richiamato dall'opposta è stato stipulato in data 25 luglio 2024 e notificato in pari data a mezzo pec all' Nel
- 3 - contratto si prevede, inoltre, che “gli effetti del presente atto a favore e a carico delle parti dalla data odierna” ovvero dal 25 luglio 2024 (cfr. art. 9 del contratto).
Si rammenta che il ricorso monitorio è stato depositato in data 18 marzo 2024, il decreto ingiuntivo è stato emesso in data 27 marzo 2024 e notificato all' in data 4 aprile 2024.
L' ha replicato a dette difese evidenziando che “l'Atto di retrocessione dei crediti tra e ed il è stato stipulato in data 25 luglio 2024 CP_3 CP_3 Controparte_2
e pertanto solo da questa data ha efficacia nei confronti del debitore ceduto, come specificato espressamente agli artt. 8 e 9 della Retrocessione. Pertanto il Laboratorio di
Analisi de AN è carente di legittimazione attiva nel presente giudizio, e il D.i. opposto va revocato”.
Va condiviso l'assunto secondo cui il decreto ingiuntivo va revocato, in quanto, alla data della sua adozione, il ricorrente non aveva ancora riacquistato la titolarità del credito azionato.
Ciò determina, al contempo, l'assenza dei presupposti affinchè parte ricorrente
(attuale opposta) possa vedersi riconosciuto il rimborso delle spese legali correlate al procedimento monitorio, trattandosi di iniziativa giudiziale che non avrebbe potuto intraprendere per le ragioni appena evidenziate.
La revoca del decreto ingiuntivo non esime, tuttavia, questo Giudice dal dover valutare, con riguardo alla data della decisione, la sussistenza in capo al Laboratorio del credito azionato, ciò in virtù dell'inequivoca vicenda successoria verificatasi in data 25 luglio 2024.
La Suprema Corte di Cassazione, seppur in una vicenda opposta a quella che ci vede interessati (fattispecie in tema di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale il credito portato dal decreto era stato ceduto dalla società opposta) ha affermato che “ogni qualvolta la cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento, l'attività sino a
- 4 - quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell'art. 111 cod. proc. civ. e non nell'art. 105 cod. proc. civ., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo. Ne consegue che tale successione lo espone, indipendentemente dall'estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile in sede esecutiva” (Cass. Sez. 1, 13/07/2007, n. 15674, Rv. 600233 – 01); nel caso in esame la S.C. ha riconosciuto che la società cessionaria, successore a titolo particolare nel diritto controverso, aveva titolo, in quanto parte, a chiedere la conferma dell'opposto decreto.
Volendo applicare i principi in esame alla vicenda che ci vede impegnati, può affermarsi che l'opposta, sebbene non titolata a richiedere il decreto ingiuntivo, ha titolo, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso in ragione dell'atto di retrocessione del 25 luglio 2024, a vedere accertata l'esistenza di detto diritto nonchè ad ottenere la statuizione di condanna del debitore al pagamento di quanto eventualmente dovuto.
2§ Sull'eccezione di estinzione parziale del debito per pagamento.
L' a dedotto di avere parzialmente onorato la fattura azionata.
In particolare la U.O.C. Gestione Economica Finanziaria con relazione prot.
20240130759 ha rappresentato che la fattura n. 07E del 03.07.2017, è stata pagata con il mandato n. 2797827 del 29.09.2017 di euro 3.042,52 e il mandato n. 2782589 del
13.12.2017 di euro 338,06 (versati in atti) , così come disposto dal Distretto Sanitario 26 con i dispositivi di liquidazione nn. 55 e 67 del 2017.
Il beneficiario dei suindicati pagamenti è stata la società e , nella CP_3 CP_3
qualità di cessionaria del Il residuo contabile della fattura, pari Controparte_2
ad euro 9.876,83, non è stato liquidato perchè importo decurtato al laboratorio per superamento del tetto di spesa.
- 5 - Parte opposta, nel costituirsi in giudizio, ha riconosciuto la fondatezza della predetta eccezione rideterminando il credito richiesta nella misura sopra individuata (euro
9.876,83; cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione).
2§ Sull'assolvimento dell'onere probatorio e sull'operatività del tetto di spesa.
In merito all'eccepito mancato assolvimento dell'onere probatorio, è sufficiente fare rinvio alle condivisibili argomentazioni addotte dall'opposta in sede di costituzione in giudizio, avuto particolare riguardo al mancato assolvimento dell'onere di specifica contestazione (tenuto conto del flusso informativo in ordine alle prestazioni erogate che caratterizza il pagamento delle fatture) di cui all'art.115 c.p.c. nonché alla contraddittorietà dell'assunto con il denunziato mancato pagamento per superamento del tetto di spesa.
In merito alla tardiva (12 dicembre 2017) stipula del contratto, anche di recente la
Suprema Corte di Cassazione Sez. 1, con Ordinanza n. 22968 del 2025, ha ribadito come ciò non osti alla possibile di agire per il pagamento dei corrispettivi maturati in epoca anteriore a detta stipula;
a tal riguardo è sufficiente fare rinvio ai paragrafi
14,15,16,17,18,19,20 e 21 della predetta ordinanza ove la questione è approfondita ed analizzata. Condivisibile è, pertanto, la conclusione secondo cui non rileva che le prestazioni siano state eseguite anteriormente alla stipula del contratto, atteso che quest'ultimo ha valore retroattivo, andando ad ammantare di legittimità anche le prestazioni eseguite nel periodo in cui il contratto non era stata ancora stipulato.
Venendo al vero motivo per cui il residuo della fattura azionata non è stato pagato, l' assume che “dalla relazione del Responsabile del Distretto Sanitario 26 prot.n. 20240130725 del 02.05.2024, che si versa in atti unitamente agli allegati ivi indicati, risulta che il Distretto ha con nota prot. 4504 del 13.10.2017 regolarmente notificato (con pec avente ricevuta di consegna) al legale rappresentante del laboratorio
l'esaurimento dei tetti di spesa anno 2017 e comunicato che, in esecuzione Parte_4
- 6 - a quanto disposto dalla Direzione strategica Aziendale con specifiche note per la branca di patologia Clinica, già trasmesse (nota 0053897/2017), sono stati rielaborati in procedura CACOMM i nuovi ruoli banca relativi a giugno 2017 con le note di debito generate dalle decurtazioni: gli importi decurtati relativi al superamento del tetto di branca risultano pari ad euro 9.743,30 e la decurtazione in seguito alla revisione sanitaria pari ad euro 133,53. Con la nota n. 53897 del 31/7/17 avente ad oggetto “
Esaurimento dei limiti di spesa netta per prestazioni di Patologia Clinica da erogarsi nel secondo trimestre 2017 da parte delle strutture private accreditate o temporaneamente accreditate “la Direzione Aziendale della ha informato che dall'analisi dei dati estrapolati dai sistemi informatici aziendali, in data 06 giugno 2017 si è raggiunto il limite di spesa netta assegnata alla branca di patologia clinica di questa dal
Decreto del Commissario ed in data 10/6/17 è stato raggiunto il limite di spesa netta assegnato alla per il secondo trimestre dell'anno 2017 pari a Parte_5
3/11del tetto annuale. Atteso che il Decreto 89/16 prevede la remunerazione degli sforamenti mensili contenuti nella misura massima del 10% dei 3/11 del tetto annuo assegnato e che tale sforamento è stato raggiunto in data 10/6/17……, le prestazioni della branca di erogate dal 11/6/17 al 30/6/17 sono escluse dalla Parte_5
liquidazione e quindi dalla retribuzione”.
Venendo al motivo sostanziale per cui la i rifiuta di pagare le somme richieste in citazione, ossia il superamento del tetto di spesa trimestrale, occorre premettere che alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione (vedi, tra le tante, Cass. n. 17437 del 31/08/2016, Cass. n. 15516 del 13/06/2018, Cass. n. 17735 del 06/07/2018), lo scrivente aderisce alla tesi secondo cui lo sforamento del tetto di spesa di branca o macroarea, essendo una circostanza impeditiva del diritto di credito azionato dal concessionario, deve essere provato dalla debitrice
- 7 - In altre parole, l'accreditamento, la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni sanitarie sono i fatti costitutivi della pretesa del concessionario, mentre il superamento del tetto è una circostanza estranea alla struttura del credito, che, come tale, sfugge dall'onere probatorio a carico del centro privato e rientra negli oneri probatori dell'ente pubblico.
Peraltro, la detta distribuzione dei carichi probatori appare maggiormente conforme al principio di vicinanza della prova, atteso che il contratto demanda all' il controllo in ordine al rispetto del limite di spesa (cfr. artt. 5 e 6, sia pure con la collaborazione, non essenziale, del tavolo tecnico), per cui è l'ente pubblico il soggetto in possesso dei dati attestanti l'eventuale superamento del budget annuale o trimestrale; inoltre, il superamento dipende dall'insieme delle prestazioni eseguite dalle varie strutture accreditate, sicché il singolo centro, in mancanza di comunicazioni preventive da parte dell' non è in grado di sapere quando si verificherà l'eventuale raggiungimento del limite di spesa.
Ciò posto, va rilevato che l'opponente non ha assolto l'onere a suo carico, in quanto le note prodotte dalla convenuta come sopra richiamate, costituiscono una mera comunicazione postuma di avvenuto superamento del tetto di spesa trimestrale, che, in quanto provenienti dalla stessa parte che intende usarle a fini istruttori e in quanto sprovviste di riscontri documentali, non sono dotate di adeguata forza probatoria.
Invero tali note non presuppongono, né fanno riferimento alla regressione tariffaria unica, ma si limitano a ritenere apoditticamente non remunerabili tutte le prestazioni eseguite oltre la data di raggiungimento del tetto.
Orbene da nessuno degli atti prodotti dall' risulta l'avvenuto espletamento del procedimento finalizzato ad applicare la regressione tariffaria regolata dall'allegato C
- 8 - della delibera della Giunta regionale n. 1268 del 2008 e richiamata dall'art. 5, comma 3, del contratto.
Tornando alla questione della prova del fatto impeditivo, va rilevato che i dati consuntivi relativi al consumo del tetto di spesa nei primi 3 trimestri dell'anno non emergono neanche dalla lettura dei verbali di riunione del tavolo tecnico previsto dall'art. 6 del contratto.
Infine, non risulta prodotto l'unico atto in grado di dirimere in via definitiva la questione, ossia una delibera del direttore generale dell' che, preso atto dei dati a consuntivo e dei lavori del tavolo tecnico, e quindi previa apposita istruttoria, attesti lo sforamento del tetto e la data in cui esso si sarebbe verificato e indichi la parte di fatturato di ciascun centro che non può essere remunerata perché resa ultra budget.
Alla luce di quanto precede deve concludersi che la convenuta non ha provato il fatto estintivo della pretesa dell'attrice.
Invero in base al comma 3 dell'art. 5 del contratto (articolo rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”.
Il comma 3 enuncia anche la seguente regola:
“ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola:
a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione effettuata dalla nei mesi scorsi in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, a tutte le prestazioni di quella ASL / branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato
C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre
- 9 - nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa”.
Dunque nell'ipotesi contemplata nella prima parte del punto a), che è appunto quella che ci vede impegnati, per riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto, l' deve emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass., sez. un., 02/11/2018, n. 28053, nonché Cons. di
Stato 19/11/2018, n. 6495).
Mediante l'esercizio del potere in esame, costituente un corollario del potere di fissazione del tetto di spesa, il diritto di credito del concessionario viene ridotto in base ad una percentuale individuata, di volta in volta, dall'
Resta ferma poi la non remunerabilità delle prestazioni rese oltre la data presuntiva di sforamento del budget annuale (cfr. ultima parte lett. a del comma 3).
Le modalità applicative della regressione sono stabilite dall'allegato C della delibera della Giunta regionale della Campania n. 1268/08.
La regressione mira ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget (per l'esatta individuazione delle modalità applicative della regressione, si rimanda all'allegato C).
- 10 - Dalla regressione va quindi distinta l'ipotesi sub b) del comma 3 dell'art. 5 del contratto, che esclude il diritto al pagamento in relazione alle prestazioni rese oltre la data di raggiungimento del tetto, laddove quest'ultima risulti, a consuntivo, successiva a quella indicata nell'ultima comunicazione dell'
Dalla regressione va anche distinta l'ultima ipotesi della lett. a), che prevede la mancata remunerazione delle prestazioni rese dopo la data previsionale di sforamento del tetto in caso di sforamento effettivo antecedente ad essa.
Rispetto all'anno 2017 vi è un'apposita clausola contrattuale, l'art. 5 bis, che disciplina “l'applicazione dei limiti di spesa 2017 in corso d'anno”.
Il primo comma di tale clausola, in applicazione di quanto previsto dal decreto del
Commissario ad Acta n. 89 del 08.08.2016, introduce il tetto di spesa trimestrale.
La disposizione risulta formulata nel modo seguente: “Al fine di garantire la continuità assistenziale per tutti i mesi dell'anno solare, per l'esercizio 2017 la regressione tariffaria di cui al precedente art. 5, comma 4, lett. a), sarà applicata in via trimestrale, ripartendo il limite di spesa 2017 in undicesimi, per tener conto del minor fabbisogno che, generalmente, si registra nel periodo estivo. La regressione tariffaria sarà, quindi, applicata in sede di liquidazione dei saldi trimestrali di cui all'art. 7, comma
2, in base all'eccedenza sul tetto di branca commisurato a: ● 3/11 per il consumo del tetto di spesa al 31 marzo 2017; ● 6/11 per il consumo del tetto di spesa al 30 giugno
2017; ● 8/11 per il consumo del tetto di spesa al 30 settembre 2018, in modo da tenere conto del minore fabbisogno estivo;
● 11/11 per il consumo del tetto di spesa al 31 dicembre 2017”.
Il secondo comma introduce un temperamento alla suddetta regola, prevedendo la possibilità di riassorbire nel trimestre successivo, e comunque entro l'anno, gli sforamenti del tetto, ma solo se contenuti nella misura massima del 10% di 3/11 del tetto di branca. “Le prestazioni rese in eccesso rispetto alla suddetta oscillazione
- 11 - massima non saranno remunerate. A tale fine, la sottoscritta struttura privata potrà emettere le note di credito infrannuali di cui all'art. 7, comma 5, limitatamente al fatturato da considerarsi definitivamente abbattuto ai sensi del presente articolo” (cfr. comma 2 dell'art. 5 bis).
In base ad una lettura complessiva delle clausole contrattuali e in base a quanto emerge dal decreto del Commissario ad acta n. 89 del 2016, l'art. 5 bis non incide sul meccanismo delineato dal precedente art. 5 per stabilire quali prestazioni possono essere remunerate e quali no: anche per l'anno 2017, la regressione tariffaria è lo strumento destinato ad abbattere il fatturato dei centri accreditati nel caso in cui il superamento del tetto risulti avvenuto a consuntivo in data anteriore a quella comunicata in via previsionale dall' n sede di monitoraggio mensile.
Quanto precede trova conferma nel richiamo espresso alla regressione tariffaria contenuto nel comma 1 dell'art. 5 bis, nonché nella funzione di mero temperamento attribuita al comma 2 dal decreto n. 89 del 2016.
Continuando nell'analisi delle clausole contrattuali, va posta attenzione al contenuto dell'art. 7, che stabilisce i termini entro cui l' deve procedere al pagamento dei corrispettivi spettanti alla controparte.
La clausola prevede che il 90% dell'importo di ciascuna fattura mensile deve essere pagato entro 60 giorni dalla fine del mese di riferimento;
il pagamento del saldo deve avvenire in 4 tranche: entro il 31 luglio, per quanto riguarda le fatture del primo trimestre;
entro il 31 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno;
entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture da luglio a settembre;
entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture dell'ultimo trimestre dell'anno.
Il comma 2 dell'art. 7 precisa che “il pagamento di ciascun saldo potrà essere effettuato, oltre che in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, previa emissione da parte della struttura privata delle note credito richieste
- 12 - dalla sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria o l'abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi del comma 3 del precedente art. 5”.
Ad avviso del Tribunale, in forza del regolamento contrattuale sino ad ora illustrato, nell'ipotesi prevista sub a) del comma 3 dell'art. 5, il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a quella indicata nell'ultima comunicazione dell' non è, quindi, circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data effettiva di superamento del tetto e la data comunicata in sede di monitoraggio
(cfr. Tribunale di Napoli, X sez., sentenza n. 483/2019).
Onde conformare in via autoritativa il diritto di credito del concessionario ed evitare in tal modo di pagare l'intero fatturato annuale o trimestrale, l' deve applicare la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1268/08: le previsioni contrattuali al riguardo sono chiare e non autorizzano in alcun modo il rifiuto del pagamento senza il preventivo passaggio attraverso l'esercizio del potere di imporre la regressione (cfr. la già citata Tribunale di
Napoli, X sez., sentenza n. 483/2019, nonché Tribunale di Napoli, X sezione, sentenze n.
6882/18 e n. 9869/18).
Inoltre, in base al principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, l'esercizio del suddetto potere deve avvenire in tempi ragionevoli, e quindi in prossimità della scadenza dei termini per il pagamento del saldo, non essendo pensabile che le ragioni creditorie dei concessionari restino per un tempo indefinito alla mercé della controparte e del suo comportamento inerte (la stessa giurisprudenza amministrativa ritiene illegittimo il provvedimento di regressione tariffaria laddove intervenga a distanza di tempo dalla chiusura dell'anno finanziario a cui si riferisce).
Quindi, anche volendo ipotizzare una sorta di inesigibilità del credito sino all'applicazione della regressione (ipotesi comunque non prevista dal contratto), lo
- 13 - stallo non potrebbe protrarsi oltre un tempo ragionevole, terminato il quale i centri sarebbero pienamente autorizzati all'esercizio del loro diritto di credito.
Naturalmente, il riconoscimento in sede di giurisdizione ordinaria del credito non esclude che l' possa adottare un provvedimento di regressione tariffaria in un secondo tempo e modificare ex tunc il diritto di controparte, fermo restando il vaglio del giudice amministrativo sulla legittimità della regressione.
In conclusione, laddove il superamento del tetto di spesa intervenga in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto (ovvero in assenza di comunicazione preventiva) e laddove i centri abbiano eseguito prestazioni sino a tale ultima data, l' deve riportare i corrispettivi dovuti ai concessionari nei limiti del tetto di spesa mediante l'applicazione della regressione tariffaria;
sino a quando il relativo potere non venga esercitato, persiste il diritto del singolo centro di ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazione rese;
soltanto l'esercizio della regressione consente all' di modificare, in via autoritativa, il diritto di credito del privato, abbattendo l'intero fatturato annuo o trimestrale dei centri mediante l'applicazione della percentuale necessaria a riportare la spesa sanitaria nei limiti del budget stanziato per l'anno o per il trimestre di riferimento.
Di contro, l' può rifiutarsi sic et simpliciter di pagare il corrispettivo ultra budget soltanto quando sia relativo a prestazioni eseguite dopo la data previsionale di sforamento del tetto comunicata in sede di monitoraggio.
Quanto precede non è incompatibile con il potere di programmazione economica in materia sanitaria attribuito alle singole Regioni, né scalfisce il principio in base al quale le remunerazioni spettanti ai centri non possono superare il tetto (annuale o trimestrale) di branca: alla base della ricostruzione del giudicante vi è l'evidente considerazione che con la stipula dei contratti le Aziende sanitarie locali si vincolano al
- 14 - regolamento contrattuale, con la conseguenza che, per riportare la spesa nei limiti del tetto, devono osservare quanto stabilito in contratto (pacta sunt servanda).
In ogni caso, laddove il contratto nulla preveda o comunque laddove non possa pienamente operare per mancata esecuzione del monitoraggio, le Aziende sanitarie locali devono esercitare il potere specificamente previsto per riportare la spesa nei limiti del budget, ossia il potere di regressione tariffaria (sulla regressione, cfr., tra le tante,
Cons. Stato 27.2.2018, n. 1206; Cons. Stato 15/02/2002, n.939; vanno poi richiamati il già citato allegato C alla delibera della Giunta regionale della Campania n. 1268 del
24.7.2008, nonché l'art. 1, comma 171, della legge 30.12.2004, n. 311 sulla cui rilevanza in tema di regressione vedi Cons. Stato 03/09/2018, n. 5162).
Al riguardo, occorre aggiungere che l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato né condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite del tavolo tecnico
(organo di fonte contrattuale e cui partecipano anche i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative), avendo lo scopo fondamentale di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con l'impiego delle risorse disponibili e programmate, che a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (cfr. Cons. Stato 30/10/2013, n.
4540; Cons. Stato 05/02/2013, n. 679; Cons. Stato 27/02/2018, n. 1206).
Il complesso meccanismo contrattuale sino ad ora illustrato presuppone che l' effettui il monitoraggio mensile.
Ciò vale in particolar modo per i tetti trimestrali, costituenti una novità introdotta nell'anno 2017, con la conseguenza che, rispetto ad essi, i centri non avevano alcun parametro di riferimento per prevedere l'andamento della spesa in ciascun trimestre.
- 15 - Orbene, laddove manchi il monitoraggio o lo stesso non sia tempestivo, viene a mancare quella data previsionale di sforamento del budget trimestrale che funge da spartiacque tra l'onere di applicare la regressione e il diritto dell' non remunerare le prestazioni eseguite dopo la data effettiva di superamento del tetto.
Ad avviso del Tribunale, in mancanza di monitoraggio, l' è obbligata a riportare il fatturato complessivo di ciascuna branca nei limiti del tetto tramite la regressione tariffaria;
non può invece rifiutarsi di pagare sic et simpliciter le prestazioni ultra tetto, perché il contratto configura la comunicazione della data presuntiva di sforamento come un presupposto necessario del diritto di astenersi dal pagamento.
In via alternativa a quanto precede, si potrebbe sostenere che la mancata o tardiva effettuazione del monitoraggio, in quanto ipotesi non contemplata dal contratto, renda inapplicabile tout court quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, con la conseguenza che il rispetto del limite di spesa non potrebbe che essere assicurato con lo specifico strumento di carattere autoritativo previsto in materia, ossia tramite la regressione tariffaria delineata dall'allegato C) della delibera della Giunta regionale della Campania
n. 1268/08.
In conclusione, sia riportando la vicenda nell'alveo delle previsioni contrattuali, sia considerando quest'ultime inapplicabili in caso di mancata effettuazione del monitoraggio, il mancato pagamento dell'intero fatturato trimestrale deve passare attraverso l'esercizio della regressione tariffaria.
A questo punto non resta che applicare quanto sino ad ora esposto al caso oggetto del presente giudizio.
Dall'analisi della documentazione prodotta dalla convenuta emerge che solo allorquando erano scaduti i periodi di tempo cui erano correlati i tetti di spesa, la
[...]
ha indicato il superamento, avuto riguardo ai vari trimestri 2017, del limite di Pt_1
spesa netta assegnato alla branca di riferimento (indicando la data in cui detto
- 16 - superamento si sarebbe verificato). Non vi è, invece, documentazione che comprovi, avuto riguardo a ciascun trimestre del 2017, la comunicazione della data di sforamento presuntivo del tetto avuto riguardo alla branca di riferimento.
Invero, vertendosi in ipotesi di sforamento a consuntivo ed in assenza di prova di comunicazione della data di sforamento preventivato, l' lungi dal rifiutarsi di pagare le prestazioni rese dopo la data di superamento del tetto individuato a consuntivo, avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria in modo da ridurre il corrispettivo spettante ai centri e riportare la spesa nell'ambito del tetto trimestrale.
Il provvedimento applicativo della regressione non risulta ancora adottato, con la conseguenza che non sussistono fatti modificativi/estintivi del diritto di credito della ricorrente.
Essendo ormai scaduti i termini di pagamento previsti in contratto, l' è tenuta a pagare la somma richiesta in citazione.
L'altra questione da affrontare riguarda la c.d. clausola di salvaguardia enunziata dall'art. 11 del contratto.
L'articolo risulta così formulato: - “Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso” (comma 1); - “In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti
- 17 - circoscritti alla/alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente accordo/contratto”.
Come si evince dalla lettura congiunta dei due commi, la clausola di rinunzia all'azione riguarda quei provvedimenti, quale ad es. quello di determinazione del tetto di spesa, che incidono sul contenuto del contratto (“… in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”); di conseguenza, si tratta di una previsione che non è destinata a paralizzare le azioni/impugnazioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.
In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche afferenti il superamento in concreto del tetto di spesa. Inoltre, la clausola richiama atti aventi natura autoritativa, sicché non sembra potersi estendere a mere comunicazioni, per giunta derivanti da organi non rappresentativi dell'
Alla luce di quanto precede, la firma del contratto in oggetto, quand'anche successiva alla maturazione del credito, non comporta, pertanto, alcuna rinunzia ad agire per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni che l' abbia rifiutato di pagare in quanto asseritamente eseguite ultra budget.
I principi sopra affermati hanno ripetutamente trovato conferma non solo nelle sentenze rese dalla Corte di Appello (cfr. la recentissima sentenza Corte di Appello di
Napoli n. 4533/2025 pubblicata il 29/09/2025, Rel. D'Inverno; n.1804 del 10 aprile 2025,
Rel. Dacomo), ma finanche nella recentissima pronunzia della Suprema Corte sopra richiamata (Sez. 1, con Ordinanza n. 22968 del 2025; cfr. paragrafi 24,25 e 26), circostanza che rende non decisiva la pronunzia del Tribunale di Napoli richiamata dall' n sede di comparsa conclusionale depositata in data 08 aprile 2025.
- 18 - Infine, gli interessi convenzionali decorrono dalle scadenze contrattuali ovvero dalla data di stipula del contratto ove, come nel caso di specie, successiva a dette scadenze
(non potendosi configurare una mora anteriormente alla stipula del contratto che fonda i crediti azionati).
In merito all'interpretazione della clausola determinativa degli interessi, va rimarcata l'interpretazione fornita da questo Tribunale in precedenti occasioni.
In particolare questo Giudice intende richiamare l'interpretazione già fornita da questo Tribunale con la sentenza n.10209/2021, resa dal dottor Ulisse Forziati in contenzioso similare, nonché recuperata in altre pronunzie successive.
Questo Giudice intende dare continuità ai principi affermati dal Tribunale di Napoli nella sentenza appena richiamate.
Invero questo Tribunale, con la sentenza n. 10209/2021 pubbl. il 20/12/2021, ha espressamente affermato che “l'art. 7 del contratto prevede la decorrenza automatica degli interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine contrattuale, escludendo espressamente la necessità della costituzione in mora. Inoltre, quanto al tasso di mora, la clausola in esame richiama il “tasso di riferimento” previsto dagli art. 2 e 5 del d.lgs. n.
231 del 2002, ossia “il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali” (cfr. art. 2, lett. f), e ad esso applica delle maggiorazioni percentuali (2 punti per i primi 2 mesi di ritardo, 4 punti per i successivi 2 mesi di ritardo, 6 punti per ulteriori 2 mesi di ritardo) che, solo a partire dal
7° mese di ritardo, coincidono con gli “interessi legali di mora” previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, ossia con gli “interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali” (cfr. art. 2, lett. e, del
d.lgs. n. 231/02 come modificato dal d.lgs. n. 192 del 2012). Ad avviso del Tribunale, la clausola in esame, nella parte in cui stabilisce per i primi 6 mesi un interesse di mora inferiore a quello previsto dal d.lgs. n. 231/02, non è nulla ai sensi dell'art. 7
- 19 - dell'anzidetto d.lgs., in quanto occorre considerare che, a seguito dell'accreditamento, provvisorio o istituzionale, e della stipula dei contratti, i centri privati entrano in un sistema, quello del Servizio sanitario nazionale, che, oltre ad essere finalizzato alla cura di un bene essenziale della persona umana quale la salute (cfr. art. 32 Cost.), è connotato da finalità solidaristiche, che giustificano la parziale deviazione dalla regolamentazione prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002. Inoltre, i centri accreditati scelgono una strada sicuramente più vantaggiosa rispetto a quella del libero mercato, in quanto il fatto che il corrispettivo sia a carico del pubblico erario e non del singolo utente incide in modo positivo sul numero delle prestazioni da essi erogate, aumentandone i volumi e, di conseguenza, innalzando i guadagni che derivano dalla loro esecuzione. Tale indubbio vantaggio compensa il tasso inferiore degli interessi moratori per i primi 6 mesi”.
Questo Giudice ritiene condivisibile la già menzionata opzione interpretativa avente ad oggetto le medesime pattuizioni contrattuali ovvero, in ogni caso, pattuizioni di identico tenore.
4§ Governo delle spese di lite.
Si è già detto di come i motivi alla base della revoca dell'opposto decreto ingiuntivo giustifichino il mancato riconoscimento delle spese legali relative alla fase monitoria.
In merito alle spese di lite del giudizio di opposizione, va disposta l'integrale compensazione delle stesse sia in ragione della parziale reciproca soccombenza che degli obiettivi contrasti giurisprudenziali di cui si è riferito in sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'opposizione proposta dall' Parte_1
e, per l'effetto revoca il D.I. n. 1711/2024, reso nel procedimento recante
[...]
RG n. 5945/2024, depositato in data 27 marzo 2024 e notificato il 4 aprile 2024;
- 20 - 2) condanna l' al pagamento in favore del Parte_1 [...]
dell'importo di euro 9.876,83, Controparte_2
oltre interessi moratori nella misura convenzionalmente stabilita, dalla data di stipula del contratto (12 dicembre 2017) e sino al soddisfo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di opposizione.
Così deciso in Napoli, il 07/10/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
- 21 -
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10485/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza resa, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., in data 27 giugno 2025 e previa concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c., causa vertente
TRA
, c.f.: elett.te dom.to in alla Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Comunale del Principe 13/a, in persona del Direttore Generale Dott. Ing. , CP_1
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Luigia Mandes (C.F. ) ed Isabella Selvaggi (C.F. C.F._1
). C.F._2
- OPPONENTE
E c.f.: Controparte_2 P.IVA_2
elett.te dom.to in alla Via Schipa n. 34, presso lo studio dell'Avv. KIVEL MAZUY Pt_1
PATRIZIA, c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura C.F._3
in atti.
- OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a d.i.
Conclusioni: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 10/5/2024, l'
[...]
(sin d'ora ) ha inteso opporre il D.I. n. 1711/2024, reso nel Parte_1 Pt_2
procedimento recante RG n. 5945/2024, depositato in data 27 marzo 2024 e notificato il
4 aprile 2024, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 13.259,41, oltre gli interessi convenzionali ex art. 7 del contratto e spese, per il mancato pagamento della fattura n. 7E del 03/07/2017 (All. 4 al ricorso monitorio) riferita alle prestazioni rese nel mese di giugno 2017 DS 26. Parte_3
L' ha eccepito l'assenza di legittimazione ad agire dell'opposta (in virtù di pregressa cessione del credito), il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi del credito, nonché l'infondatezza della domanda stante
l'avvenuto parziale pagamento della fattura ed il superamento del tetto con riguardo alla parte residua della fattura non pagata.
Costituitosi in giudizio, il (sin Controparte_2
d'ora “il ”) ha impugnato le avverse pretese, ritenute infondate, ed ha CP_2
chiesto la conferma del d.i. impugnato, rivendicando la titolarità di legittimazione ad agire, la sussistenza del credito vantato, l'avvenuto assolvimento dell'onere della prova.
- 2 - Con ordinanza del 27.06.2025, la causa veniva rimessa in decisione a norma dell'art.189 c.p.c.
********
1§ Sul difetto di titolarità del credito azionato.
L' in occasione della costituzione in giudizio, ha preliminarmente eccepito all'opposta il difetto di titolarità del credito azionato.
Ha, in particolare, richiamato i contenuti della relazione della Unità Operativa
Complessa Gestione Economica Finanziaria prot. 20240130759 del 02.05.2024, versata in atti unitamente agli allegati ivi indicati.
In base a tale relazione, con contratto di cessione di crediti, registrato a il Pt_1
14.02.2017 al n. 2992 serie 1T, notificato all'opponente in data 14.02.2017, il aveva ceduto alla società cessionaria “ tutti i crediti CP_2 Controparte_3
maturati e maturandi che la stessa società Controparte_2
già vanta per i crediti scaduti e che vanterà per quelli a scadere nei confronti dell'
[...]
per le ripetute prestazioni rese in favore degli assistiti del servizio CP_4
sanitario regionale nel periodo che va dal mese di gennaio 2017 al mese di dicembre
2018” .
In virtù di tale cessione la società cessionaria e era divenuta, CP_3 CP_3
pertanto, l'unica titolare dei crediti azionati in giudizio, atteso che la fattura n. 7E del
03.07.2017, riferita al mese di giugno 2017, rientrava nei crediti ceduti.
L'opposta, nel costituirsi in giudizio, ha replicato evidenziando che, con atto innanzi al Notaio , veniva stipulato contratto di retrocessione (all. 3 della produzione Per_1
dell'opposta), in conseguenza del quale il cedente
[...]
era rientrato nella piena titolarità dei crediti azionati. Controparte_2
Va precisato che il contratto di retrocessione richiamato dall'opposta è stato stipulato in data 25 luglio 2024 e notificato in pari data a mezzo pec all' Nel
- 3 - contratto si prevede, inoltre, che “gli effetti del presente atto a favore e a carico delle parti dalla data odierna” ovvero dal 25 luglio 2024 (cfr. art. 9 del contratto).
Si rammenta che il ricorso monitorio è stato depositato in data 18 marzo 2024, il decreto ingiuntivo è stato emesso in data 27 marzo 2024 e notificato all' in data 4 aprile 2024.
L' ha replicato a dette difese evidenziando che “l'Atto di retrocessione dei crediti tra e ed il è stato stipulato in data 25 luglio 2024 CP_3 CP_3 Controparte_2
e pertanto solo da questa data ha efficacia nei confronti del debitore ceduto, come specificato espressamente agli artt. 8 e 9 della Retrocessione. Pertanto il Laboratorio di
Analisi de AN è carente di legittimazione attiva nel presente giudizio, e il D.i. opposto va revocato”.
Va condiviso l'assunto secondo cui il decreto ingiuntivo va revocato, in quanto, alla data della sua adozione, il ricorrente non aveva ancora riacquistato la titolarità del credito azionato.
Ciò determina, al contempo, l'assenza dei presupposti affinchè parte ricorrente
(attuale opposta) possa vedersi riconosciuto il rimborso delle spese legali correlate al procedimento monitorio, trattandosi di iniziativa giudiziale che non avrebbe potuto intraprendere per le ragioni appena evidenziate.
La revoca del decreto ingiuntivo non esime, tuttavia, questo Giudice dal dover valutare, con riguardo alla data della decisione, la sussistenza in capo al Laboratorio del credito azionato, ciò in virtù dell'inequivoca vicenda successoria verificatasi in data 25 luglio 2024.
La Suprema Corte di Cassazione, seppur in una vicenda opposta a quella che ci vede interessati (fattispecie in tema di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale il credito portato dal decreto era stato ceduto dalla società opposta) ha affermato che “ogni qualvolta la cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento, l'attività sino a
- 4 - quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell'art. 111 cod. proc. civ. e non nell'art. 105 cod. proc. civ., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo. Ne consegue che tale successione lo espone, indipendentemente dall'estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile in sede esecutiva” (Cass. Sez. 1, 13/07/2007, n. 15674, Rv. 600233 – 01); nel caso in esame la S.C. ha riconosciuto che la società cessionaria, successore a titolo particolare nel diritto controverso, aveva titolo, in quanto parte, a chiedere la conferma dell'opposto decreto.
Volendo applicare i principi in esame alla vicenda che ci vede impegnati, può affermarsi che l'opposta, sebbene non titolata a richiedere il decreto ingiuntivo, ha titolo, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso in ragione dell'atto di retrocessione del 25 luglio 2024, a vedere accertata l'esistenza di detto diritto nonchè ad ottenere la statuizione di condanna del debitore al pagamento di quanto eventualmente dovuto.
2§ Sull'eccezione di estinzione parziale del debito per pagamento.
L' a dedotto di avere parzialmente onorato la fattura azionata.
In particolare la U.O.C. Gestione Economica Finanziaria con relazione prot.
20240130759 ha rappresentato che la fattura n. 07E del 03.07.2017, è stata pagata con il mandato n. 2797827 del 29.09.2017 di euro 3.042,52 e il mandato n. 2782589 del
13.12.2017 di euro 338,06 (versati in atti) , così come disposto dal Distretto Sanitario 26 con i dispositivi di liquidazione nn. 55 e 67 del 2017.
Il beneficiario dei suindicati pagamenti è stata la società e , nella CP_3 CP_3
qualità di cessionaria del Il residuo contabile della fattura, pari Controparte_2
ad euro 9.876,83, non è stato liquidato perchè importo decurtato al laboratorio per superamento del tetto di spesa.
- 5 - Parte opposta, nel costituirsi in giudizio, ha riconosciuto la fondatezza della predetta eccezione rideterminando il credito richiesta nella misura sopra individuata (euro
9.876,83; cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione).
2§ Sull'assolvimento dell'onere probatorio e sull'operatività del tetto di spesa.
In merito all'eccepito mancato assolvimento dell'onere probatorio, è sufficiente fare rinvio alle condivisibili argomentazioni addotte dall'opposta in sede di costituzione in giudizio, avuto particolare riguardo al mancato assolvimento dell'onere di specifica contestazione (tenuto conto del flusso informativo in ordine alle prestazioni erogate che caratterizza il pagamento delle fatture) di cui all'art.115 c.p.c. nonché alla contraddittorietà dell'assunto con il denunziato mancato pagamento per superamento del tetto di spesa.
In merito alla tardiva (12 dicembre 2017) stipula del contratto, anche di recente la
Suprema Corte di Cassazione Sez. 1, con Ordinanza n. 22968 del 2025, ha ribadito come ciò non osti alla possibile di agire per il pagamento dei corrispettivi maturati in epoca anteriore a detta stipula;
a tal riguardo è sufficiente fare rinvio ai paragrafi
14,15,16,17,18,19,20 e 21 della predetta ordinanza ove la questione è approfondita ed analizzata. Condivisibile è, pertanto, la conclusione secondo cui non rileva che le prestazioni siano state eseguite anteriormente alla stipula del contratto, atteso che quest'ultimo ha valore retroattivo, andando ad ammantare di legittimità anche le prestazioni eseguite nel periodo in cui il contratto non era stata ancora stipulato.
Venendo al vero motivo per cui il residuo della fattura azionata non è stato pagato, l' assume che “dalla relazione del Responsabile del Distretto Sanitario 26 prot.n. 20240130725 del 02.05.2024, che si versa in atti unitamente agli allegati ivi indicati, risulta che il Distretto ha con nota prot. 4504 del 13.10.2017 regolarmente notificato (con pec avente ricevuta di consegna) al legale rappresentante del laboratorio
l'esaurimento dei tetti di spesa anno 2017 e comunicato che, in esecuzione Parte_4
- 6 - a quanto disposto dalla Direzione strategica Aziendale con specifiche note per la branca di patologia Clinica, già trasmesse (nota 0053897/2017), sono stati rielaborati in procedura CACOMM i nuovi ruoli banca relativi a giugno 2017 con le note di debito generate dalle decurtazioni: gli importi decurtati relativi al superamento del tetto di branca risultano pari ad euro 9.743,30 e la decurtazione in seguito alla revisione sanitaria pari ad euro 133,53. Con la nota n. 53897 del 31/7/17 avente ad oggetto “
Esaurimento dei limiti di spesa netta per prestazioni di Patologia Clinica da erogarsi nel secondo trimestre 2017 da parte delle strutture private accreditate o temporaneamente accreditate “la Direzione Aziendale della ha informato che dall'analisi dei dati estrapolati dai sistemi informatici aziendali, in data 06 giugno 2017 si è raggiunto il limite di spesa netta assegnata alla branca di patologia clinica di questa dal
Decreto del Commissario ed in data 10/6/17 è stato raggiunto il limite di spesa netta assegnato alla per il secondo trimestre dell'anno 2017 pari a Parte_5
3/11del tetto annuale. Atteso che il Decreto 89/16 prevede la remunerazione degli sforamenti mensili contenuti nella misura massima del 10% dei 3/11 del tetto annuo assegnato e che tale sforamento è stato raggiunto in data 10/6/17……, le prestazioni della branca di erogate dal 11/6/17 al 30/6/17 sono escluse dalla Parte_5
liquidazione e quindi dalla retribuzione”.
Venendo al motivo sostanziale per cui la i rifiuta di pagare le somme richieste in citazione, ossia il superamento del tetto di spesa trimestrale, occorre premettere che alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione (vedi, tra le tante, Cass. n. 17437 del 31/08/2016, Cass. n. 15516 del 13/06/2018, Cass. n. 17735 del 06/07/2018), lo scrivente aderisce alla tesi secondo cui lo sforamento del tetto di spesa di branca o macroarea, essendo una circostanza impeditiva del diritto di credito azionato dal concessionario, deve essere provato dalla debitrice
- 7 - In altre parole, l'accreditamento, la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni sanitarie sono i fatti costitutivi della pretesa del concessionario, mentre il superamento del tetto è una circostanza estranea alla struttura del credito, che, come tale, sfugge dall'onere probatorio a carico del centro privato e rientra negli oneri probatori dell'ente pubblico.
Peraltro, la detta distribuzione dei carichi probatori appare maggiormente conforme al principio di vicinanza della prova, atteso che il contratto demanda all' il controllo in ordine al rispetto del limite di spesa (cfr. artt. 5 e 6, sia pure con la collaborazione, non essenziale, del tavolo tecnico), per cui è l'ente pubblico il soggetto in possesso dei dati attestanti l'eventuale superamento del budget annuale o trimestrale; inoltre, il superamento dipende dall'insieme delle prestazioni eseguite dalle varie strutture accreditate, sicché il singolo centro, in mancanza di comunicazioni preventive da parte dell' non è in grado di sapere quando si verificherà l'eventuale raggiungimento del limite di spesa.
Ciò posto, va rilevato che l'opponente non ha assolto l'onere a suo carico, in quanto le note prodotte dalla convenuta come sopra richiamate, costituiscono una mera comunicazione postuma di avvenuto superamento del tetto di spesa trimestrale, che, in quanto provenienti dalla stessa parte che intende usarle a fini istruttori e in quanto sprovviste di riscontri documentali, non sono dotate di adeguata forza probatoria.
Invero tali note non presuppongono, né fanno riferimento alla regressione tariffaria unica, ma si limitano a ritenere apoditticamente non remunerabili tutte le prestazioni eseguite oltre la data di raggiungimento del tetto.
Orbene da nessuno degli atti prodotti dall' risulta l'avvenuto espletamento del procedimento finalizzato ad applicare la regressione tariffaria regolata dall'allegato C
- 8 - della delibera della Giunta regionale n. 1268 del 2008 e richiamata dall'art. 5, comma 3, del contratto.
Tornando alla questione della prova del fatto impeditivo, va rilevato che i dati consuntivi relativi al consumo del tetto di spesa nei primi 3 trimestri dell'anno non emergono neanche dalla lettura dei verbali di riunione del tavolo tecnico previsto dall'art. 6 del contratto.
Infine, non risulta prodotto l'unico atto in grado di dirimere in via definitiva la questione, ossia una delibera del direttore generale dell' che, preso atto dei dati a consuntivo e dei lavori del tavolo tecnico, e quindi previa apposita istruttoria, attesti lo sforamento del tetto e la data in cui esso si sarebbe verificato e indichi la parte di fatturato di ciascun centro che non può essere remunerata perché resa ultra budget.
Alla luce di quanto precede deve concludersi che la convenuta non ha provato il fatto estintivo della pretesa dell'attrice.
Invero in base al comma 3 dell'art. 5 del contratto (articolo rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”.
Il comma 3 enuncia anche la seguente regola:
“ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola:
a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione effettuata dalla nei mesi scorsi in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, a tutte le prestazioni di quella ASL / branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato
C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre
- 9 - nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa”.
Dunque nell'ipotesi contemplata nella prima parte del punto a), che è appunto quella che ci vede impegnati, per riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto, l' deve emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass., sez. un., 02/11/2018, n. 28053, nonché Cons. di
Stato 19/11/2018, n. 6495).
Mediante l'esercizio del potere in esame, costituente un corollario del potere di fissazione del tetto di spesa, il diritto di credito del concessionario viene ridotto in base ad una percentuale individuata, di volta in volta, dall'
Resta ferma poi la non remunerabilità delle prestazioni rese oltre la data presuntiva di sforamento del budget annuale (cfr. ultima parte lett. a del comma 3).
Le modalità applicative della regressione sono stabilite dall'allegato C della delibera della Giunta regionale della Campania n. 1268/08.
La regressione mira ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget (per l'esatta individuazione delle modalità applicative della regressione, si rimanda all'allegato C).
- 10 - Dalla regressione va quindi distinta l'ipotesi sub b) del comma 3 dell'art. 5 del contratto, che esclude il diritto al pagamento in relazione alle prestazioni rese oltre la data di raggiungimento del tetto, laddove quest'ultima risulti, a consuntivo, successiva a quella indicata nell'ultima comunicazione dell'
Dalla regressione va anche distinta l'ultima ipotesi della lett. a), che prevede la mancata remunerazione delle prestazioni rese dopo la data previsionale di sforamento del tetto in caso di sforamento effettivo antecedente ad essa.
Rispetto all'anno 2017 vi è un'apposita clausola contrattuale, l'art. 5 bis, che disciplina “l'applicazione dei limiti di spesa 2017 in corso d'anno”.
Il primo comma di tale clausola, in applicazione di quanto previsto dal decreto del
Commissario ad Acta n. 89 del 08.08.2016, introduce il tetto di spesa trimestrale.
La disposizione risulta formulata nel modo seguente: “Al fine di garantire la continuità assistenziale per tutti i mesi dell'anno solare, per l'esercizio 2017 la regressione tariffaria di cui al precedente art. 5, comma 4, lett. a), sarà applicata in via trimestrale, ripartendo il limite di spesa 2017 in undicesimi, per tener conto del minor fabbisogno che, generalmente, si registra nel periodo estivo. La regressione tariffaria sarà, quindi, applicata in sede di liquidazione dei saldi trimestrali di cui all'art. 7, comma
2, in base all'eccedenza sul tetto di branca commisurato a: ● 3/11 per il consumo del tetto di spesa al 31 marzo 2017; ● 6/11 per il consumo del tetto di spesa al 30 giugno
2017; ● 8/11 per il consumo del tetto di spesa al 30 settembre 2018, in modo da tenere conto del minore fabbisogno estivo;
● 11/11 per il consumo del tetto di spesa al 31 dicembre 2017”.
Il secondo comma introduce un temperamento alla suddetta regola, prevedendo la possibilità di riassorbire nel trimestre successivo, e comunque entro l'anno, gli sforamenti del tetto, ma solo se contenuti nella misura massima del 10% di 3/11 del tetto di branca. “Le prestazioni rese in eccesso rispetto alla suddetta oscillazione
- 11 - massima non saranno remunerate. A tale fine, la sottoscritta struttura privata potrà emettere le note di credito infrannuali di cui all'art. 7, comma 5, limitatamente al fatturato da considerarsi definitivamente abbattuto ai sensi del presente articolo” (cfr. comma 2 dell'art. 5 bis).
In base ad una lettura complessiva delle clausole contrattuali e in base a quanto emerge dal decreto del Commissario ad acta n. 89 del 2016, l'art. 5 bis non incide sul meccanismo delineato dal precedente art. 5 per stabilire quali prestazioni possono essere remunerate e quali no: anche per l'anno 2017, la regressione tariffaria è lo strumento destinato ad abbattere il fatturato dei centri accreditati nel caso in cui il superamento del tetto risulti avvenuto a consuntivo in data anteriore a quella comunicata in via previsionale dall' n sede di monitoraggio mensile.
Quanto precede trova conferma nel richiamo espresso alla regressione tariffaria contenuto nel comma 1 dell'art. 5 bis, nonché nella funzione di mero temperamento attribuita al comma 2 dal decreto n. 89 del 2016.
Continuando nell'analisi delle clausole contrattuali, va posta attenzione al contenuto dell'art. 7, che stabilisce i termini entro cui l' deve procedere al pagamento dei corrispettivi spettanti alla controparte.
La clausola prevede che il 90% dell'importo di ciascuna fattura mensile deve essere pagato entro 60 giorni dalla fine del mese di riferimento;
il pagamento del saldo deve avvenire in 4 tranche: entro il 31 luglio, per quanto riguarda le fatture del primo trimestre;
entro il 31 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno;
entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture da luglio a settembre;
entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture dell'ultimo trimestre dell'anno.
Il comma 2 dell'art. 7 precisa che “il pagamento di ciascun saldo potrà essere effettuato, oltre che in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, previa emissione da parte della struttura privata delle note credito richieste
- 12 - dalla sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria o l'abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi del comma 3 del precedente art. 5”.
Ad avviso del Tribunale, in forza del regolamento contrattuale sino ad ora illustrato, nell'ipotesi prevista sub a) del comma 3 dell'art. 5, il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a quella indicata nell'ultima comunicazione dell' non è, quindi, circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data effettiva di superamento del tetto e la data comunicata in sede di monitoraggio
(cfr. Tribunale di Napoli, X sez., sentenza n. 483/2019).
Onde conformare in via autoritativa il diritto di credito del concessionario ed evitare in tal modo di pagare l'intero fatturato annuale o trimestrale, l' deve applicare la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1268/08: le previsioni contrattuali al riguardo sono chiare e non autorizzano in alcun modo il rifiuto del pagamento senza il preventivo passaggio attraverso l'esercizio del potere di imporre la regressione (cfr. la già citata Tribunale di
Napoli, X sez., sentenza n. 483/2019, nonché Tribunale di Napoli, X sezione, sentenze n.
6882/18 e n. 9869/18).
Inoltre, in base al principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, l'esercizio del suddetto potere deve avvenire in tempi ragionevoli, e quindi in prossimità della scadenza dei termini per il pagamento del saldo, non essendo pensabile che le ragioni creditorie dei concessionari restino per un tempo indefinito alla mercé della controparte e del suo comportamento inerte (la stessa giurisprudenza amministrativa ritiene illegittimo il provvedimento di regressione tariffaria laddove intervenga a distanza di tempo dalla chiusura dell'anno finanziario a cui si riferisce).
Quindi, anche volendo ipotizzare una sorta di inesigibilità del credito sino all'applicazione della regressione (ipotesi comunque non prevista dal contratto), lo
- 13 - stallo non potrebbe protrarsi oltre un tempo ragionevole, terminato il quale i centri sarebbero pienamente autorizzati all'esercizio del loro diritto di credito.
Naturalmente, il riconoscimento in sede di giurisdizione ordinaria del credito non esclude che l' possa adottare un provvedimento di regressione tariffaria in un secondo tempo e modificare ex tunc il diritto di controparte, fermo restando il vaglio del giudice amministrativo sulla legittimità della regressione.
In conclusione, laddove il superamento del tetto di spesa intervenga in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto (ovvero in assenza di comunicazione preventiva) e laddove i centri abbiano eseguito prestazioni sino a tale ultima data, l' deve riportare i corrispettivi dovuti ai concessionari nei limiti del tetto di spesa mediante l'applicazione della regressione tariffaria;
sino a quando il relativo potere non venga esercitato, persiste il diritto del singolo centro di ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazione rese;
soltanto l'esercizio della regressione consente all' di modificare, in via autoritativa, il diritto di credito del privato, abbattendo l'intero fatturato annuo o trimestrale dei centri mediante l'applicazione della percentuale necessaria a riportare la spesa sanitaria nei limiti del budget stanziato per l'anno o per il trimestre di riferimento.
Di contro, l' può rifiutarsi sic et simpliciter di pagare il corrispettivo ultra budget soltanto quando sia relativo a prestazioni eseguite dopo la data previsionale di sforamento del tetto comunicata in sede di monitoraggio.
Quanto precede non è incompatibile con il potere di programmazione economica in materia sanitaria attribuito alle singole Regioni, né scalfisce il principio in base al quale le remunerazioni spettanti ai centri non possono superare il tetto (annuale o trimestrale) di branca: alla base della ricostruzione del giudicante vi è l'evidente considerazione che con la stipula dei contratti le Aziende sanitarie locali si vincolano al
- 14 - regolamento contrattuale, con la conseguenza che, per riportare la spesa nei limiti del tetto, devono osservare quanto stabilito in contratto (pacta sunt servanda).
In ogni caso, laddove il contratto nulla preveda o comunque laddove non possa pienamente operare per mancata esecuzione del monitoraggio, le Aziende sanitarie locali devono esercitare il potere specificamente previsto per riportare la spesa nei limiti del budget, ossia il potere di regressione tariffaria (sulla regressione, cfr., tra le tante,
Cons. Stato 27.2.2018, n. 1206; Cons. Stato 15/02/2002, n.939; vanno poi richiamati il già citato allegato C alla delibera della Giunta regionale della Campania n. 1268 del
24.7.2008, nonché l'art. 1, comma 171, della legge 30.12.2004, n. 311 sulla cui rilevanza in tema di regressione vedi Cons. Stato 03/09/2018, n. 5162).
Al riguardo, occorre aggiungere che l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato né condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite del tavolo tecnico
(organo di fonte contrattuale e cui partecipano anche i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative), avendo lo scopo fondamentale di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con l'impiego delle risorse disponibili e programmate, che a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (cfr. Cons. Stato 30/10/2013, n.
4540; Cons. Stato 05/02/2013, n. 679; Cons. Stato 27/02/2018, n. 1206).
Il complesso meccanismo contrattuale sino ad ora illustrato presuppone che l' effettui il monitoraggio mensile.
Ciò vale in particolar modo per i tetti trimestrali, costituenti una novità introdotta nell'anno 2017, con la conseguenza che, rispetto ad essi, i centri non avevano alcun parametro di riferimento per prevedere l'andamento della spesa in ciascun trimestre.
- 15 - Orbene, laddove manchi il monitoraggio o lo stesso non sia tempestivo, viene a mancare quella data previsionale di sforamento del budget trimestrale che funge da spartiacque tra l'onere di applicare la regressione e il diritto dell' non remunerare le prestazioni eseguite dopo la data effettiva di superamento del tetto.
Ad avviso del Tribunale, in mancanza di monitoraggio, l' è obbligata a riportare il fatturato complessivo di ciascuna branca nei limiti del tetto tramite la regressione tariffaria;
non può invece rifiutarsi di pagare sic et simpliciter le prestazioni ultra tetto, perché il contratto configura la comunicazione della data presuntiva di sforamento come un presupposto necessario del diritto di astenersi dal pagamento.
In via alternativa a quanto precede, si potrebbe sostenere che la mancata o tardiva effettuazione del monitoraggio, in quanto ipotesi non contemplata dal contratto, renda inapplicabile tout court quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, con la conseguenza che il rispetto del limite di spesa non potrebbe che essere assicurato con lo specifico strumento di carattere autoritativo previsto in materia, ossia tramite la regressione tariffaria delineata dall'allegato C) della delibera della Giunta regionale della Campania
n. 1268/08.
In conclusione, sia riportando la vicenda nell'alveo delle previsioni contrattuali, sia considerando quest'ultime inapplicabili in caso di mancata effettuazione del monitoraggio, il mancato pagamento dell'intero fatturato trimestrale deve passare attraverso l'esercizio della regressione tariffaria.
A questo punto non resta che applicare quanto sino ad ora esposto al caso oggetto del presente giudizio.
Dall'analisi della documentazione prodotta dalla convenuta emerge che solo allorquando erano scaduti i periodi di tempo cui erano correlati i tetti di spesa, la
[...]
ha indicato il superamento, avuto riguardo ai vari trimestri 2017, del limite di Pt_1
spesa netta assegnato alla branca di riferimento (indicando la data in cui detto
- 16 - superamento si sarebbe verificato). Non vi è, invece, documentazione che comprovi, avuto riguardo a ciascun trimestre del 2017, la comunicazione della data di sforamento presuntivo del tetto avuto riguardo alla branca di riferimento.
Invero, vertendosi in ipotesi di sforamento a consuntivo ed in assenza di prova di comunicazione della data di sforamento preventivato, l' lungi dal rifiutarsi di pagare le prestazioni rese dopo la data di superamento del tetto individuato a consuntivo, avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria in modo da ridurre il corrispettivo spettante ai centri e riportare la spesa nell'ambito del tetto trimestrale.
Il provvedimento applicativo della regressione non risulta ancora adottato, con la conseguenza che non sussistono fatti modificativi/estintivi del diritto di credito della ricorrente.
Essendo ormai scaduti i termini di pagamento previsti in contratto, l' è tenuta a pagare la somma richiesta in citazione.
L'altra questione da affrontare riguarda la c.d. clausola di salvaguardia enunziata dall'art. 11 del contratto.
L'articolo risulta così formulato: - “Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso” (comma 1); - “In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti
- 17 - circoscritti alla/alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente accordo/contratto”.
Come si evince dalla lettura congiunta dei due commi, la clausola di rinunzia all'azione riguarda quei provvedimenti, quale ad es. quello di determinazione del tetto di spesa, che incidono sul contenuto del contratto (“… in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”); di conseguenza, si tratta di una previsione che non è destinata a paralizzare le azioni/impugnazioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.
In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche afferenti il superamento in concreto del tetto di spesa. Inoltre, la clausola richiama atti aventi natura autoritativa, sicché non sembra potersi estendere a mere comunicazioni, per giunta derivanti da organi non rappresentativi dell'
Alla luce di quanto precede, la firma del contratto in oggetto, quand'anche successiva alla maturazione del credito, non comporta, pertanto, alcuna rinunzia ad agire per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni che l' abbia rifiutato di pagare in quanto asseritamente eseguite ultra budget.
I principi sopra affermati hanno ripetutamente trovato conferma non solo nelle sentenze rese dalla Corte di Appello (cfr. la recentissima sentenza Corte di Appello di
Napoli n. 4533/2025 pubblicata il 29/09/2025, Rel. D'Inverno; n.1804 del 10 aprile 2025,
Rel. Dacomo), ma finanche nella recentissima pronunzia della Suprema Corte sopra richiamata (Sez. 1, con Ordinanza n. 22968 del 2025; cfr. paragrafi 24,25 e 26), circostanza che rende non decisiva la pronunzia del Tribunale di Napoli richiamata dall' n sede di comparsa conclusionale depositata in data 08 aprile 2025.
- 18 - Infine, gli interessi convenzionali decorrono dalle scadenze contrattuali ovvero dalla data di stipula del contratto ove, come nel caso di specie, successiva a dette scadenze
(non potendosi configurare una mora anteriormente alla stipula del contratto che fonda i crediti azionati).
In merito all'interpretazione della clausola determinativa degli interessi, va rimarcata l'interpretazione fornita da questo Tribunale in precedenti occasioni.
In particolare questo Giudice intende richiamare l'interpretazione già fornita da questo Tribunale con la sentenza n.10209/2021, resa dal dottor Ulisse Forziati in contenzioso similare, nonché recuperata in altre pronunzie successive.
Questo Giudice intende dare continuità ai principi affermati dal Tribunale di Napoli nella sentenza appena richiamate.
Invero questo Tribunale, con la sentenza n. 10209/2021 pubbl. il 20/12/2021, ha espressamente affermato che “l'art. 7 del contratto prevede la decorrenza automatica degli interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine contrattuale, escludendo espressamente la necessità della costituzione in mora. Inoltre, quanto al tasso di mora, la clausola in esame richiama il “tasso di riferimento” previsto dagli art. 2 e 5 del d.lgs. n.
231 del 2002, ossia “il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali” (cfr. art. 2, lett. f), e ad esso applica delle maggiorazioni percentuali (2 punti per i primi 2 mesi di ritardo, 4 punti per i successivi 2 mesi di ritardo, 6 punti per ulteriori 2 mesi di ritardo) che, solo a partire dal
7° mese di ritardo, coincidono con gli “interessi legali di mora” previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, ossia con gli “interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali” (cfr. art. 2, lett. e, del
d.lgs. n. 231/02 come modificato dal d.lgs. n. 192 del 2012). Ad avviso del Tribunale, la clausola in esame, nella parte in cui stabilisce per i primi 6 mesi un interesse di mora inferiore a quello previsto dal d.lgs. n. 231/02, non è nulla ai sensi dell'art. 7
- 19 - dell'anzidetto d.lgs., in quanto occorre considerare che, a seguito dell'accreditamento, provvisorio o istituzionale, e della stipula dei contratti, i centri privati entrano in un sistema, quello del Servizio sanitario nazionale, che, oltre ad essere finalizzato alla cura di un bene essenziale della persona umana quale la salute (cfr. art. 32 Cost.), è connotato da finalità solidaristiche, che giustificano la parziale deviazione dalla regolamentazione prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002. Inoltre, i centri accreditati scelgono una strada sicuramente più vantaggiosa rispetto a quella del libero mercato, in quanto il fatto che il corrispettivo sia a carico del pubblico erario e non del singolo utente incide in modo positivo sul numero delle prestazioni da essi erogate, aumentandone i volumi e, di conseguenza, innalzando i guadagni che derivano dalla loro esecuzione. Tale indubbio vantaggio compensa il tasso inferiore degli interessi moratori per i primi 6 mesi”.
Questo Giudice ritiene condivisibile la già menzionata opzione interpretativa avente ad oggetto le medesime pattuizioni contrattuali ovvero, in ogni caso, pattuizioni di identico tenore.
4§ Governo delle spese di lite.
Si è già detto di come i motivi alla base della revoca dell'opposto decreto ingiuntivo giustifichino il mancato riconoscimento delle spese legali relative alla fase monitoria.
In merito alle spese di lite del giudizio di opposizione, va disposta l'integrale compensazione delle stesse sia in ragione della parziale reciproca soccombenza che degli obiettivi contrasti giurisprudenziali di cui si è riferito in sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'opposizione proposta dall' Parte_1
e, per l'effetto revoca il D.I. n. 1711/2024, reso nel procedimento recante
[...]
RG n. 5945/2024, depositato in data 27 marzo 2024 e notificato il 4 aprile 2024;
- 20 - 2) condanna l' al pagamento in favore del Parte_1 [...]
dell'importo di euro 9.876,83, Controparte_2
oltre interessi moratori nella misura convenzionalmente stabilita, dalla data di stipula del contratto (12 dicembre 2017) e sino al soddisfo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di opposizione.
Così deciso in Napoli, il 07/10/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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