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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/12/2025, n. 11476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11476 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 13675/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 13675/2021 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 3 luglio 2025 e con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 22 ottobre 2025
TRA
c.f.: , nata Napoli il 25.01.1955 Parte_1 C.F._1
ed ivi residente alla Via Mugnano Marianella Is. B Sc. D ed elettivamente domiciliata in Marano di Napoli alla Via Marano San Rocco, n. 400, presso lo studio dell'Avv. Castrese Carandente Tartaglia (c.f. C.F._2
) che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione
[...]
- ATTRICE
E
p.IVA , in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Napoli al Palazzo S. Giacomo, ed ivi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Municipale che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv.to Davide Diani (c.f.: ) in virtù di procura in CodiceFiscale_3
calce all'atto di costituzione di nuovo avvocato depositato il 12 aprile 2022
Pag.
1 - CONVENUTO
E
P.Iva , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del direttore e legale rappresentante p.t, Ing. , con Controparte_3
sede in Napoli alla Via Argine, n. 929, ed elettivamente domiciliata in
Sorrento (NA) alla via degli Aranci, n. 80, presso lo studio dell'avv. Valentina
OL (c.f.: ) che la rappresenta e difende in virtù CodiceFiscale_4
di procura in calce alla comparsa di costituzione
- CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: nelle note depositate nel termine fissato in sostituzione di udienza il procuratore di parte attrice “si riporta a tutti propri atti e scritti
difensivi e ne chiede l'integrale accoglimento con Vittoria di spese e
competenze di lite con attribuzione al procuratore antistatario. Conclude per
l'accoglimento della domanda perché fondata in fatto e diritto e pienamente
provata e chiede dichiarare unico ed esclusivo responsabile del sinistro de
quo il in persona del Sindaco p.t., e, per l'effetto, Controparte_1
condannarlo al risarcimento dei danni subiti dall'attrice nella misura di
€.4.456,25 per il periodo di ITT e ITP, €.100,00 per il danno emergente,
€.10.439,00 per il danno biologico con un aumento personalizzato del 50% in
relazione alla componente morale, esistenziale ed ogni altra forma di
risarcimento di danno non patrimoniale, il tutto per un importo complessivo
di €.14.995,25 o quella maggior o minore somma stabilita dal Giudice adito,
oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo”.
Il ha chiesto, riportandosi a tutte le deduzioni Controparte_1
Pag. 2 difensive, - in via preliminare, rigettare la domanda nei confronti del
[...]
per carenza di titolarità passiva;
- nel merito, rigettare la domanda CP_1
attrice in quanto inammissibile, generica ed infondata in fatto e in diritto e comunque non provata sia in ordine al fatto, sia in ordine al nesso causale,
comunque per la sussistenza del caso fortuito;
- in ogni caso, rigettare la domanda, non sussistendo prova del danno, che, comunque, si contesta nella sua eccessiva ed ingiustificata quantificazione;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, riconoscere, in ogni caso, il concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c.; - in via subordinata, accertarsi la responsabilità della chiamata in causa in relazione ai Controparte_4
fatti per cui è causa e, quindi, statuire direttamente nei confronti della stessa
Contr
con ristoro delle spese e competenze di giudizio.
La difesa della chiamata in causa Controparte_2
ha chiesto: in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
nel merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
per i motivi esposti nel primo atto Controparte_2
difensivo; dichiarare infondata rigettare la domanda avversa del CP_1
nei confronti della rigettare la domanda attorea poiché
[...] CP_2
infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
in via subordinata,
applicare il disposto art. 1227, commi 1 e 2, c. c. a carico dell'attore. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre Iva, C.P.A e spese generali forfettarie come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Con atto di citazione notificato in data 25.05.2021, l'attrice conveniva
Pag. 3 in giudizio il per l'udienza del 27 settembre 2021, Controparte_1
esponendo che:
- in data 09.05.2019 alle ore 20.00 circa mentre percorreva a piedi il lato destro della strada, esattamente sul lato interno della canaletta per lo scolo dell'acqua, in Vico I dei Liguori, a Napoli, con direzione Borgo Alfonsiano,
giunta all'altezza civico n. 6, era costretta a portarsi verso sinistra, oltre la predetta canaletta per la presenza di veicoli fermi in sosta e, pertanto, nel poggiare il piede su una griglia per lo scolo d'acqua ivi presente, quest'ultima aveva un movimento anomalo da farle perdere l'equilibrio e cadere a terra;
- a seguito della caduta, subiva lesioni tanto da dover ricorrere alle cure dell'ospedale "A. Cardarelli" di Napoli ove i medici refertavano "frattura composta collo omerale destra" e ne disponevano il ricovero;
- dopo aver eseguito gli esami strumentali di rito e visite specialistiche,
veniva sottoposta a trattamento conservativo desaul molle;
- veniva dimessa in data 13.05.2019 con prescrizione medica e riposo per trenta giorni con successivo controllo clinico dopo otto giorni;
- in data 17.05.2019 eseguiva RX spalla destra presso il centro CRS
S.a.s., seguiva in data 21.05.2019 controllo medico presso l'ambulatorio dell'ospedale Cardarelli di Napoli, dove veniva evidenziata “frattura ingranata del collo omerale con capi ossei in asse e callo osseo in formazione” e prescritto controllo clinico dopo venti giorni con RX spalla destra;
- in data 04.06.2019, l'esame radiografico presso centro CRS S.a.s.
rilevata la “frattura ingranata della testa dell'omero, capi ossei in buona posizione … diffusi segni di demineralizzazione”, e dal controllo medico effettuato il 06.06.2019 presso l'ospedale Cardarelli, veniva prescritto
Pag. 4 ulteriore controllo medico dopo 15 giorni;
- il giorno 01.07.2019 eseguita nuova rx di controllo con successiva visita specialistica che rilevava esiti di frattura ingranata della teta dell'omero in via di consolidazione e prescritto controllo dopo 30 giorni;
- in data 30.07.2019 eseguiva controllo medico ambulatoriale presso l'ospedale A. Cardarelli, e le venivano prescritti cicli di sedute FKT;
- in data 02.12.2019 praticava rx presso il centro CRS sas e veniva dichiarata clinicamente guarita con postumi da valutare in sede medico legale;
- di avere inoltrato diffida risarcitoria a mezzo racc.ta n.15089427341-
9 del 05.11.2020 al per i danni subiti, senza avere Controparte_1
riscontro.
Tanto premesso l'attrice ha dedotto ed evidenziato i profili di imperizia e negligenza nella condotta del per aver violato Controparte_1
gli obblighi di custodia riconducibili ad una responsabilità ex art. 2051 c.c.
non provvedendo alla regolare manutenzione delle griglie di raccolta delle acque in modo tale da scongiurare danni a terzi, o in via subordinata una responsabilità ex art. 2043 c.c. in quanto la presenza di una griglia sulla pavimentazione rappresenterebbe una insidia trabocchetto che non poteva essere evitata, apparendo stabile.
L'attrice ha chiesto, quindi, di accertare la responsabilità del
[...]
e condannarlo a risarcire i danni nella misura di € 9.310,00 per il CP_1
periodo di ITT e ITP, € 200,00 per il danno emergente, € 11.496,00 per il danno biologico con un aumento personalizzato di un terzo in relazione alla componente morale, esistenziale ed ogni altra forma di risarcimento di danno non patrimoniale, il tutto per un importo complessivo di € 21.006,00 o quella
Pag. 5 maggior o minor somma a determinarsi a seguito di CTU medica legale
In data 3.9.2021 si costituiva poi il impugnando e Controparte_1
contestando la domanda attorea e deducendo la propria carenza di responsabilità addebitandola alla , in quanto a seguito della CP_2
sottoscrizione del Disciplinare Tecnico Attuativo del Servizio Idrico Integrato
nel Comune di Napoli, rep. 896296 del 18 aprile 2019, a far data dal 29 aprile del medesimo anno risultano ad essa affidati la gestione della rete fognaria pubblica, ivi comprese le opere d'arte poste a servizio della stessa, i manufatti di scarico in corpo idrico ed il sistema di captazione delle acque superficiali;
chiedeva pertanto, ed otteneva, di essere autorizzato alla chiamata in causa della predetta Azienda speciale.
In data 1.3.2022 si costituiva la chiamata in causa
[...]
deducendo la nullità dell'atto di citazione, nonché la Controparte_5
carenza di legittimazione passiva affermando di essere solo gestore del servizio idrico e non deputata alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria,
nel merito la infondatezza di ogni pretesa nei propri confronti.
Concessi i termini per le memorie istruttorie ex art. 186, co. VI, c.p.c.,
ammessa ed espletata la prova testi e la CTU, mutato l'istruttore, all'udienza del 3.7.2025 la causa è stata assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 22.10.2025
Preliminarmente va respinta l'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla chiamata in causa con riferimento sia all'atto introduttivo dell'attrice sia con riguardo all'atto di chiamata in causa del Si CP_1
ritiene, invece, che entrambi gli atti contengano gli elementi di cui all'art. 163, nn. 3) e 4), c.p.c. (circostanze di tempo e di luogo, responsabilità e
Pag. 6 domanda di manleva) idonei a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa. Infatti, come più volte ribadito: “La nullità della citazione comminata
dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando
"l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal
numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente
incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto
sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con
riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei
documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva
dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua
"ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle
condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Sez. 3, Sentenza n.
11751 del 15/05/2013).
Nella fattispecie, l'attrice ha agito nei confronti del Controparte_1
ritenendolo responsabile della caduta subita per non aver mantenuto in buono stato la griglia di scolo delle acque posizionata sulla strada pubblica e pertanto di accertarne la responsabilità ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c.
La responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva,
come affermato dalla Cassazione con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri.
Pag. 7 Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione che, con la decisione n. 20943 del
30/06/2022, hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha
carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua
configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità
tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della
prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o
meno del custode».
All'affermazione di tale principio di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza
20943/2022):
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è
Pag. 8 connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è
connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e)
quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Nella fattispecie in esame l'attrice non ha fornito adeguata prova degli elementi costitutivi della responsabilità invocata, in particolare la
Pag. 9 rappresentazione della dinamica è contraddittoria, emergendo dalla prova testimoniale una narrazione discordante rispetto ai fatti rappresentati dall'attrice.
L'attrice doveva provare che la caduta accidentale per strada riferita ai sanitari del Pronto Soccorso poche ora l'accaduta fosse effettivamente addebitale alle condizioni della cosa a causa della quale - assume in questo giudizio – avrebbe perso l'equilibrio cadendo così al suolo e procurandosi i danni di cui alla documentazione medica ed alla relazione del CTU.
Si tratta di una prova che non deve lasciare dubbi sul rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso.
Questa prova non è stata fornita perché, da un lato, l'unico teste escusso ha descritto l'accaduto in modo diverso da quello che è stato dedotto nell'atto di citazione, dall'altro, perché le fotografie dello stato dei luoghi confermano solo la presenza della grata ma nulla che lasci intendere che la stessa fosse basculante come si sostiene in citazione.
Partendo dall'unico teste indicato dall'attrice ed escusso in data
6.7.2023, questi ha riferito che con l'attrice, che lo precedeva di pochi metri,
“procedevamo nella stessa direzione di marcia con direzione borgo
Alfonsiniano, ho visto che lei si spostava sul lato destro della carreggiata
rispetto alla mia direttiva di marcia … Non ricordo se la Signora indossasse
scarpe con i tacchi e non portava buste della spesa ed aveva le mani libere e
non parlava a cellulare”.
Contrariamente, l'attrice in citazione ha dedotto che “mentre
procedeva regolarmente a piedi sul lato destro della strada, al lato interno
della canaletta per lo scolo dell'acqua e diretta verso via Borgo Alfonsiano,
Pag. 10 giunta all'altezza civico n. 6, era costretta a portarsi verso sinistra, oltre la
predetta canaletta per la presenza di veicoli fermi in sosta e, pertanto, nel
poggiare il piede su una griglia per lo scolo d'acqua ivi presente,
quest'ultima aveva un movimento anomalo tanto da farle perdere l'equilibrio
e cadere a terra”.
È evidente la contraddizione tra le due versioni che lascia legittimamente dubitare dell'attendibilità del teste. Parte attrice, in comparsa conclusionale, ha sostenuto che c'è stato un errore di trascrizione della deposizione, ma questo non risulta mai evidenziato al giudice nelle udienze successive.
Ritornando, invece, alle fotografie, è pur vero che in una foto non è
rappresentabile il movimento della griglia ma in più foto, che evidenzino la posizione della stessa prima del passaggio e lo spostamento che avviene con il passaggio del pedone, sì. Pertanto, quelle foto, oltre a rappresentare lo stato del luogo della presunta caduta, nulla aggiungo in ordine alla particolare condizione della cosa che ha causa la caduta.
In conclusione, non risultando provata dall'attrice la dinamica dei fatti la domanda attorea va rigettata, le spese di lite seguono la soccombenza,
incluse quelle della CTU e si liquida in dispositivo tra i minimi ed i valori medi dello scaglione di valore della domanda.
Il rigetto della domanda principale esime il giudicante dall'esame nel merito della domanda tra il e l'ABC. Il deve, tuttavia, essere CP_1 CP_1
condannato al pagamento in favore dell'ABC delle spese di lite atteso che l'ente territoriale non ha neppure prodotto in giudizio il titolo in base al quale pretendeva di addebitare la responsabilità del sinistro alla chiamata in causa.
Pag. 11 Per questo motivo le spese di CTU della chiamata in causa non si pongono a carico dell'attrice.
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 15 marzo
2024 (Cass., sez. II, sent. n. 28094 del 30/12/2009; Cass. sez. 6-3, ord. n.
23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dell'attrice, con il conseguente diritto del Comune e dell'ABC di ripetere integralmente dalla le somme eventualmente versate o che Pt_1
saranno versate al CTU in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
nei confronti del con chiamata in causa di
[...] Controparte_1 [...]
così provvede: Controparte_5
1) rigetta la domanda dell'attrice nei confronti del Controparte_1
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese legali in favore del che si liquidano in € 2.600,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
generali (15% sui compensi), IVA e CPA come per legge;
3) condanna il al pagamento in favore della Controparte_1
chiamata in causa delle spese di lite Controparte_5
che liquida in € 2.600,00 per compensi, oltre spese generali (15% sui compensi), IVA e CPA come per legge.
Napoli, 6 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
Pag. 12 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 13
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 13675/2021 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 3 luglio 2025 e con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 22 ottobre 2025
TRA
c.f.: , nata Napoli il 25.01.1955 Parte_1 C.F._1
ed ivi residente alla Via Mugnano Marianella Is. B Sc. D ed elettivamente domiciliata in Marano di Napoli alla Via Marano San Rocco, n. 400, presso lo studio dell'Avv. Castrese Carandente Tartaglia (c.f. C.F._2
) che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione
[...]
- ATTRICE
E
p.IVA , in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Napoli al Palazzo S. Giacomo, ed ivi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Municipale che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv.to Davide Diani (c.f.: ) in virtù di procura in CodiceFiscale_3
calce all'atto di costituzione di nuovo avvocato depositato il 12 aprile 2022
Pag.
1 - CONVENUTO
E
P.Iva , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del direttore e legale rappresentante p.t, Ing. , con Controparte_3
sede in Napoli alla Via Argine, n. 929, ed elettivamente domiciliata in
Sorrento (NA) alla via degli Aranci, n. 80, presso lo studio dell'avv. Valentina
OL (c.f.: ) che la rappresenta e difende in virtù CodiceFiscale_4
di procura in calce alla comparsa di costituzione
- CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: nelle note depositate nel termine fissato in sostituzione di udienza il procuratore di parte attrice “si riporta a tutti propri atti e scritti
difensivi e ne chiede l'integrale accoglimento con Vittoria di spese e
competenze di lite con attribuzione al procuratore antistatario. Conclude per
l'accoglimento della domanda perché fondata in fatto e diritto e pienamente
provata e chiede dichiarare unico ed esclusivo responsabile del sinistro de
quo il in persona del Sindaco p.t., e, per l'effetto, Controparte_1
condannarlo al risarcimento dei danni subiti dall'attrice nella misura di
€.4.456,25 per il periodo di ITT e ITP, €.100,00 per il danno emergente,
€.10.439,00 per il danno biologico con un aumento personalizzato del 50% in
relazione alla componente morale, esistenziale ed ogni altra forma di
risarcimento di danno non patrimoniale, il tutto per un importo complessivo
di €.14.995,25 o quella maggior o minore somma stabilita dal Giudice adito,
oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo”.
Il ha chiesto, riportandosi a tutte le deduzioni Controparte_1
Pag. 2 difensive, - in via preliminare, rigettare la domanda nei confronti del
[...]
per carenza di titolarità passiva;
- nel merito, rigettare la domanda CP_1
attrice in quanto inammissibile, generica ed infondata in fatto e in diritto e comunque non provata sia in ordine al fatto, sia in ordine al nesso causale,
comunque per la sussistenza del caso fortuito;
- in ogni caso, rigettare la domanda, non sussistendo prova del danno, che, comunque, si contesta nella sua eccessiva ed ingiustificata quantificazione;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, riconoscere, in ogni caso, il concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c.; - in via subordinata, accertarsi la responsabilità della chiamata in causa in relazione ai Controparte_4
fatti per cui è causa e, quindi, statuire direttamente nei confronti della stessa
Contr
con ristoro delle spese e competenze di giudizio.
La difesa della chiamata in causa Controparte_2
ha chiesto: in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
nel merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
per i motivi esposti nel primo atto Controparte_2
difensivo; dichiarare infondata rigettare la domanda avversa del CP_1
nei confronti della rigettare la domanda attorea poiché
[...] CP_2
infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
in via subordinata,
applicare il disposto art. 1227, commi 1 e 2, c. c. a carico dell'attore. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre Iva, C.P.A e spese generali forfettarie come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Con atto di citazione notificato in data 25.05.2021, l'attrice conveniva
Pag. 3 in giudizio il per l'udienza del 27 settembre 2021, Controparte_1
esponendo che:
- in data 09.05.2019 alle ore 20.00 circa mentre percorreva a piedi il lato destro della strada, esattamente sul lato interno della canaletta per lo scolo dell'acqua, in Vico I dei Liguori, a Napoli, con direzione Borgo Alfonsiano,
giunta all'altezza civico n. 6, era costretta a portarsi verso sinistra, oltre la predetta canaletta per la presenza di veicoli fermi in sosta e, pertanto, nel poggiare il piede su una griglia per lo scolo d'acqua ivi presente, quest'ultima aveva un movimento anomalo da farle perdere l'equilibrio e cadere a terra;
- a seguito della caduta, subiva lesioni tanto da dover ricorrere alle cure dell'ospedale "A. Cardarelli" di Napoli ove i medici refertavano "frattura composta collo omerale destra" e ne disponevano il ricovero;
- dopo aver eseguito gli esami strumentali di rito e visite specialistiche,
veniva sottoposta a trattamento conservativo desaul molle;
- veniva dimessa in data 13.05.2019 con prescrizione medica e riposo per trenta giorni con successivo controllo clinico dopo otto giorni;
- in data 17.05.2019 eseguiva RX spalla destra presso il centro CRS
S.a.s., seguiva in data 21.05.2019 controllo medico presso l'ambulatorio dell'ospedale Cardarelli di Napoli, dove veniva evidenziata “frattura ingranata del collo omerale con capi ossei in asse e callo osseo in formazione” e prescritto controllo clinico dopo venti giorni con RX spalla destra;
- in data 04.06.2019, l'esame radiografico presso centro CRS S.a.s.
rilevata la “frattura ingranata della testa dell'omero, capi ossei in buona posizione … diffusi segni di demineralizzazione”, e dal controllo medico effettuato il 06.06.2019 presso l'ospedale Cardarelli, veniva prescritto
Pag. 4 ulteriore controllo medico dopo 15 giorni;
- il giorno 01.07.2019 eseguita nuova rx di controllo con successiva visita specialistica che rilevava esiti di frattura ingranata della teta dell'omero in via di consolidazione e prescritto controllo dopo 30 giorni;
- in data 30.07.2019 eseguiva controllo medico ambulatoriale presso l'ospedale A. Cardarelli, e le venivano prescritti cicli di sedute FKT;
- in data 02.12.2019 praticava rx presso il centro CRS sas e veniva dichiarata clinicamente guarita con postumi da valutare in sede medico legale;
- di avere inoltrato diffida risarcitoria a mezzo racc.ta n.15089427341-
9 del 05.11.2020 al per i danni subiti, senza avere Controparte_1
riscontro.
Tanto premesso l'attrice ha dedotto ed evidenziato i profili di imperizia e negligenza nella condotta del per aver violato Controparte_1
gli obblighi di custodia riconducibili ad una responsabilità ex art. 2051 c.c.
non provvedendo alla regolare manutenzione delle griglie di raccolta delle acque in modo tale da scongiurare danni a terzi, o in via subordinata una responsabilità ex art. 2043 c.c. in quanto la presenza di una griglia sulla pavimentazione rappresenterebbe una insidia trabocchetto che non poteva essere evitata, apparendo stabile.
L'attrice ha chiesto, quindi, di accertare la responsabilità del
[...]
e condannarlo a risarcire i danni nella misura di € 9.310,00 per il CP_1
periodo di ITT e ITP, € 200,00 per il danno emergente, € 11.496,00 per il danno biologico con un aumento personalizzato di un terzo in relazione alla componente morale, esistenziale ed ogni altra forma di risarcimento di danno non patrimoniale, il tutto per un importo complessivo di € 21.006,00 o quella
Pag. 5 maggior o minor somma a determinarsi a seguito di CTU medica legale
In data 3.9.2021 si costituiva poi il impugnando e Controparte_1
contestando la domanda attorea e deducendo la propria carenza di responsabilità addebitandola alla , in quanto a seguito della CP_2
sottoscrizione del Disciplinare Tecnico Attuativo del Servizio Idrico Integrato
nel Comune di Napoli, rep. 896296 del 18 aprile 2019, a far data dal 29 aprile del medesimo anno risultano ad essa affidati la gestione della rete fognaria pubblica, ivi comprese le opere d'arte poste a servizio della stessa, i manufatti di scarico in corpo idrico ed il sistema di captazione delle acque superficiali;
chiedeva pertanto, ed otteneva, di essere autorizzato alla chiamata in causa della predetta Azienda speciale.
In data 1.3.2022 si costituiva la chiamata in causa
[...]
deducendo la nullità dell'atto di citazione, nonché la Controparte_5
carenza di legittimazione passiva affermando di essere solo gestore del servizio idrico e non deputata alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria,
nel merito la infondatezza di ogni pretesa nei propri confronti.
Concessi i termini per le memorie istruttorie ex art. 186, co. VI, c.p.c.,
ammessa ed espletata la prova testi e la CTU, mutato l'istruttore, all'udienza del 3.7.2025 la causa è stata assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 22.10.2025
Preliminarmente va respinta l'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla chiamata in causa con riferimento sia all'atto introduttivo dell'attrice sia con riguardo all'atto di chiamata in causa del Si CP_1
ritiene, invece, che entrambi gli atti contengano gli elementi di cui all'art. 163, nn. 3) e 4), c.p.c. (circostanze di tempo e di luogo, responsabilità e
Pag. 6 domanda di manleva) idonei a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa. Infatti, come più volte ribadito: “La nullità della citazione comminata
dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando
"l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal
numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente
incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto
sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con
riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei
documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva
dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua
"ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle
condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Sez. 3, Sentenza n.
11751 del 15/05/2013).
Nella fattispecie, l'attrice ha agito nei confronti del Controparte_1
ritenendolo responsabile della caduta subita per non aver mantenuto in buono stato la griglia di scolo delle acque posizionata sulla strada pubblica e pertanto di accertarne la responsabilità ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c.
La responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva,
come affermato dalla Cassazione con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri.
Pag. 7 Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione che, con la decisione n. 20943 del
30/06/2022, hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha
carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua
configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità
tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della
prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o
meno del custode».
All'affermazione di tale principio di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza
20943/2022):
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è
Pag. 8 connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è
connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e)
quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Nella fattispecie in esame l'attrice non ha fornito adeguata prova degli elementi costitutivi della responsabilità invocata, in particolare la
Pag. 9 rappresentazione della dinamica è contraddittoria, emergendo dalla prova testimoniale una narrazione discordante rispetto ai fatti rappresentati dall'attrice.
L'attrice doveva provare che la caduta accidentale per strada riferita ai sanitari del Pronto Soccorso poche ora l'accaduta fosse effettivamente addebitale alle condizioni della cosa a causa della quale - assume in questo giudizio – avrebbe perso l'equilibrio cadendo così al suolo e procurandosi i danni di cui alla documentazione medica ed alla relazione del CTU.
Si tratta di una prova che non deve lasciare dubbi sul rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso.
Questa prova non è stata fornita perché, da un lato, l'unico teste escusso ha descritto l'accaduto in modo diverso da quello che è stato dedotto nell'atto di citazione, dall'altro, perché le fotografie dello stato dei luoghi confermano solo la presenza della grata ma nulla che lasci intendere che la stessa fosse basculante come si sostiene in citazione.
Partendo dall'unico teste indicato dall'attrice ed escusso in data
6.7.2023, questi ha riferito che con l'attrice, che lo precedeva di pochi metri,
“procedevamo nella stessa direzione di marcia con direzione borgo
Alfonsiniano, ho visto che lei si spostava sul lato destro della carreggiata
rispetto alla mia direttiva di marcia … Non ricordo se la Signora indossasse
scarpe con i tacchi e non portava buste della spesa ed aveva le mani libere e
non parlava a cellulare”.
Contrariamente, l'attrice in citazione ha dedotto che “mentre
procedeva regolarmente a piedi sul lato destro della strada, al lato interno
della canaletta per lo scolo dell'acqua e diretta verso via Borgo Alfonsiano,
Pag. 10 giunta all'altezza civico n. 6, era costretta a portarsi verso sinistra, oltre la
predetta canaletta per la presenza di veicoli fermi in sosta e, pertanto, nel
poggiare il piede su una griglia per lo scolo d'acqua ivi presente,
quest'ultima aveva un movimento anomalo tanto da farle perdere l'equilibrio
e cadere a terra”.
È evidente la contraddizione tra le due versioni che lascia legittimamente dubitare dell'attendibilità del teste. Parte attrice, in comparsa conclusionale, ha sostenuto che c'è stato un errore di trascrizione della deposizione, ma questo non risulta mai evidenziato al giudice nelle udienze successive.
Ritornando, invece, alle fotografie, è pur vero che in una foto non è
rappresentabile il movimento della griglia ma in più foto, che evidenzino la posizione della stessa prima del passaggio e lo spostamento che avviene con il passaggio del pedone, sì. Pertanto, quelle foto, oltre a rappresentare lo stato del luogo della presunta caduta, nulla aggiungo in ordine alla particolare condizione della cosa che ha causa la caduta.
In conclusione, non risultando provata dall'attrice la dinamica dei fatti la domanda attorea va rigettata, le spese di lite seguono la soccombenza,
incluse quelle della CTU e si liquida in dispositivo tra i minimi ed i valori medi dello scaglione di valore della domanda.
Il rigetto della domanda principale esime il giudicante dall'esame nel merito della domanda tra il e l'ABC. Il deve, tuttavia, essere CP_1 CP_1
condannato al pagamento in favore dell'ABC delle spese di lite atteso che l'ente territoriale non ha neppure prodotto in giudizio il titolo in base al quale pretendeva di addebitare la responsabilità del sinistro alla chiamata in causa.
Pag. 11 Per questo motivo le spese di CTU della chiamata in causa non si pongono a carico dell'attrice.
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 15 marzo
2024 (Cass., sez. II, sent. n. 28094 del 30/12/2009; Cass. sez. 6-3, ord. n.
23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dell'attrice, con il conseguente diritto del Comune e dell'ABC di ripetere integralmente dalla le somme eventualmente versate o che Pt_1
saranno versate al CTU in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
nei confronti del con chiamata in causa di
[...] Controparte_1 [...]
così provvede: Controparte_5
1) rigetta la domanda dell'attrice nei confronti del Controparte_1
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese legali in favore del che si liquidano in € 2.600,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
generali (15% sui compensi), IVA e CPA come per legge;
3) condanna il al pagamento in favore della Controparte_1
chiamata in causa delle spese di lite Controparte_5
che liquida in € 2.600,00 per compensi, oltre spese generali (15% sui compensi), IVA e CPA come per legge.
Napoli, 6 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
Pag. 12 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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