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Sentenza 25 luglio 2024
Sentenza 25 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 25/07/2024, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 376/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1 PARTE RESISTENTE Oggi 25/07/2024, alle ore 13:40, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. CROTTI, in sostituzione dell'Avv. BERSANI GIUSEPPE;
Parte_1
Per essuno compare. Controparte_1 Il Giudice VISTI gli artt. 416, 291 e 171 ult. co. c.p.c. VISTO l'art. 3 bis della L. 53/1994 quanto agli elementi contenuti nella relata di notifica, RILEVATE la regolarità e il perfezionamento della notificazione telematica nei confronti del convenuto (v. deposito della ricevuta di avvenuta consegna del gestore di posta elettronica del destinatario, ex art. 6 dpr 68/2005; v. altresì specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014 per il formato .eml o .msg);
P.q.m.
DICHIARA la contumacia del convenuto Controparte_1
L'avv. Crotti dichiara che l'importo preteso è stato interamente pagato e chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, a spese compensate. Da atto dell'avvenuto deposito dei bonifici attestanti il pagamento dell'importo preteso non revocato avvenuto il 16.07.2024.
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 376/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. BERSANI Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
C.F. ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/05/2024 , premesso del rapporto di lavoro Parte_1 proseguito con la resistente a seguito di affitto d'azienda e dell'omesso versamento del c.d. “contributo di non autosufficienza” previsto dall'art. 3 del Verbale di accordo del 15.06.2023 per il settore Vigilanza Privata in relazione agli anni 2023 e 2024, per la figlia disabile, ha adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del
Lavoro, nel contraddittorio con per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“A)Accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire dalla per le ragioni e i titoli Parte_1 Controparte_1 esposti nel presente ricorso, la somma netta di Euro 700,00, ovvero quell'altra maggiore o minore somma accertata in corso di causa;
B)Conseguentemente condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere Controparte_1 al sig. la predetta somma netta di Euro 700,00, ovvero quell'altra maggiore o minor somma ritenuta di Parte_1 giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
C)In via istruttoria, ammettersi prova per interpello e testi sui capitoli da
1) a 16) di cui in Fatto, da ritenersi qui integralmente riportati e preceduti dalle parole: Vero che;
si indicano a testi: 1)
; D) Con vittoria di spese del giudizio”. Testimone_1
è rimasta contumace nel presente giudizio nonostante la regolare notificazione nei Controparte_1 suoi confronti.
La causa è stata istruita tramite i documenti prodotti dalle parti.
Alla udienza di discussione parte ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto il pagamento dell'importo preteso ed ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
All'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali
1 ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
In via preliminare deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento che: “il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti” (Cass. n. 271/06; v. anche Cass.,
Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003; v. cass. civ. sent. n. 6617 del 2012).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “la cessazione della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto” (v. cass. Ord. n.
22446 del 2016) e “la declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, idonea ad acquisire efficacia di giudicato limitatamente a tale aspetto, ma non a formare il giudicato sostanziale” (v. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 21/09/2016, n. 18530).
Nel caso di specie, parte ricorrente produce in data 19.07.2024 il bonifico del pagamento di € 700,00 attestandone la compiuta ricezione.
Pertanto, deve rilevarsi che la società, pur rimasta contumace, nelle more del giudizio ha riconosciuto la pretesa del ricorrente, il quale ha debitamente documentato il pagamento.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in punto di spese del giudizio, “la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva, peraltro, la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale, le cui ragioni possono essere esplicitate, in via integrativa, anche in sede di gravame” (Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 17/02/2016, n. 3148) e che “nel regolamento delle spese processuali il giudice considera la soccombenza potenziale quando, per la intervenuta cessazione della materia del contendere, non debba pronunciare sulla domanda. La pronuncia d'inammissibilità della domanda registra la soccombenza effettiva della parte attrice e, quindi, è disatteso il principio della soccombenza se, in ragione della soccombenza virtuale, il rimborso delle spese sia posto a carico del convenuto in giudizio con un'azione dichiarata "inammissibile" e dunque totalmente vittorioso” (Cass. civ. Sez. I, 28/03/2001, n. 4442).
È possibile addivenire alla compensazione integrale delle spese del presente giudizio ex art. 92 comma 2
c.p.c., del resto sollecitata da parte ricorrente, a motivo della particolare novità della questione sottoposta all'attenzione del giudicante, consistente della disamina della sussistenza o no dell'inadempimento alla corresponsione del “contributo di non autosufficienza” per omesso pagamento delle quote all'Ente bilaterale e se lo stesso fosse imputabile alla società, valorizzando in ogni caso la condotta processuale della parte costituita, che ha tempestivamente provveduto al deposito del bonifico e la circostanza del pagamento stragiudiziale dell'importo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
2 - compensa integralmente le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 25 luglio 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1 PARTE RESISTENTE Oggi 25/07/2024, alle ore 13:40, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. CROTTI, in sostituzione dell'Avv. BERSANI GIUSEPPE;
Parte_1
Per essuno compare. Controparte_1 Il Giudice VISTI gli artt. 416, 291 e 171 ult. co. c.p.c. VISTO l'art. 3 bis della L. 53/1994 quanto agli elementi contenuti nella relata di notifica, RILEVATE la regolarità e il perfezionamento della notificazione telematica nei confronti del convenuto (v. deposito della ricevuta di avvenuta consegna del gestore di posta elettronica del destinatario, ex art. 6 dpr 68/2005; v. altresì specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014 per il formato .eml o .msg);
P.q.m.
DICHIARA la contumacia del convenuto Controparte_1
L'avv. Crotti dichiara che l'importo preteso è stato interamente pagato e chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, a spese compensate. Da atto dell'avvenuto deposito dei bonifici attestanti il pagamento dell'importo preteso non revocato avvenuto il 16.07.2024.
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 376/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. BERSANI Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
C.F. ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/05/2024 , premesso del rapporto di lavoro Parte_1 proseguito con la resistente a seguito di affitto d'azienda e dell'omesso versamento del c.d. “contributo di non autosufficienza” previsto dall'art. 3 del Verbale di accordo del 15.06.2023 per il settore Vigilanza Privata in relazione agli anni 2023 e 2024, per la figlia disabile, ha adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del
Lavoro, nel contraddittorio con per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“A)Accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire dalla per le ragioni e i titoli Parte_1 Controparte_1 esposti nel presente ricorso, la somma netta di Euro 700,00, ovvero quell'altra maggiore o minore somma accertata in corso di causa;
B)Conseguentemente condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere Controparte_1 al sig. la predetta somma netta di Euro 700,00, ovvero quell'altra maggiore o minor somma ritenuta di Parte_1 giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
C)In via istruttoria, ammettersi prova per interpello e testi sui capitoli da
1) a 16) di cui in Fatto, da ritenersi qui integralmente riportati e preceduti dalle parole: Vero che;
si indicano a testi: 1)
; D) Con vittoria di spese del giudizio”. Testimone_1
è rimasta contumace nel presente giudizio nonostante la regolare notificazione nei Controparte_1 suoi confronti.
La causa è stata istruita tramite i documenti prodotti dalle parti.
Alla udienza di discussione parte ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto il pagamento dell'importo preteso ed ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
All'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali
1 ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
In via preliminare deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento che: “il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti” (Cass. n. 271/06; v. anche Cass.,
Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003; v. cass. civ. sent. n. 6617 del 2012).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “la cessazione della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto” (v. cass. Ord. n.
22446 del 2016) e “la declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, idonea ad acquisire efficacia di giudicato limitatamente a tale aspetto, ma non a formare il giudicato sostanziale” (v. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 21/09/2016, n. 18530).
Nel caso di specie, parte ricorrente produce in data 19.07.2024 il bonifico del pagamento di € 700,00 attestandone la compiuta ricezione.
Pertanto, deve rilevarsi che la società, pur rimasta contumace, nelle more del giudizio ha riconosciuto la pretesa del ricorrente, il quale ha debitamente documentato il pagamento.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in punto di spese del giudizio, “la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva, peraltro, la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale, le cui ragioni possono essere esplicitate, in via integrativa, anche in sede di gravame” (Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 17/02/2016, n. 3148) e che “nel regolamento delle spese processuali il giudice considera la soccombenza potenziale quando, per la intervenuta cessazione della materia del contendere, non debba pronunciare sulla domanda. La pronuncia d'inammissibilità della domanda registra la soccombenza effettiva della parte attrice e, quindi, è disatteso il principio della soccombenza se, in ragione della soccombenza virtuale, il rimborso delle spese sia posto a carico del convenuto in giudizio con un'azione dichiarata "inammissibile" e dunque totalmente vittorioso” (Cass. civ. Sez. I, 28/03/2001, n. 4442).
È possibile addivenire alla compensazione integrale delle spese del presente giudizio ex art. 92 comma 2
c.p.c., del resto sollecitata da parte ricorrente, a motivo della particolare novità della questione sottoposta all'attenzione del giudicante, consistente della disamina della sussistenza o no dell'inadempimento alla corresponsione del “contributo di non autosufficienza” per omesso pagamento delle quote all'Ente bilaterale e se lo stesso fosse imputabile alla società, valorizzando in ogni caso la condotta processuale della parte costituita, che ha tempestivamente provveduto al deposito del bonifico e la circostanza del pagamento stragiudiziale dell'importo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
2 - compensa integralmente le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 25 luglio 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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