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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/04/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, Avv. Carmen Nacci, presso la I° Sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Taranto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al nr.7080 del Ruolo Generale dell'anno 2021 del Tribunale Ordinario di
Taranto avente per oggetto: pagamento
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Roberto D'Andria in virtù di CodiceFiscale_2 mandato a margine dell'atto di citazione - attori -
CONTRO
Avv. ( ) rappresentato e difeso da sé CP_1 CP_2 CodiceFiscale_3 medesimo ex art.86 cpc - convenuto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza parziale n. 2246/2024, pubblicata in data 09.09.2024 il Tribunale di Taranto così provvedeva:
“- accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e dichiara il diritto dei sigg.ri Parte_1
e ad ottenere dall'Avv. Sebastiano NA il rimborso delle spese Parte_2 sostenute per i lavori di ripristino di tutto il vano scala;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la determinazione dei valori millesimali delle parti danneggiate dall'incendio e per la quantificazione della corretta quota di rimborso delle spese dovuta dal convenuto agli attori;
- rigetta la richiesta dei sigg.ri e di pagamento della somma Parte_1 Parte_2 di Euro 228,98 quale quota parte degli onorari da loro corrisposta al geom per la CP_3 redazione delle tabelle millesimali;
- spese al definitivo Con ordinanza del 10.8.2024 la causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la nomina del ctu individuato nella persona dell'ing. a cui veniva posto il seguente quesito:“ determini Persona_1 il ctu i valori millesimali delle parti danneggiate dall'incendio e quantifichi la corretta attribuzione della quota parte della spesa riportata nell'espletata perizia da porre a carico dell'Avv. Sebastiano OM . Accadeva, però, che, con ordinanza del 16.11.2024, veniva revocato l'incarico al nominato ctu ing.
perché quest'ultimo non risultava più iscritto nell'elenco dei ctu del Tribunale di Persona_1
Taranto per cui, in sua vece, veniva incaricato l'ing. al quale veniva posto il Persona_2 medesimo quesito. Depositata la relazione peritale la causa veniva rinviata per la decisione ec art 281 sexies cpc con concessione alle parti dei termini di 10 gg prima per il deposito di brevi note conclusive. All'udienza dell'11.4.2025 dopo la precisazione delle conclusione e la discussione orale la causa veniva decisa ex art. 281 sexies dandosi lettura del dispositivo in udienza MOTIVI DELLA DECISIONE Si deve premettere che era stato già riconosciuto, con la sentenza Parziale n.. 2246/2024, pubblicata in data 09.09.2024 dal Tribunale di Taranto, il diritto dei sigg.ri e Parte_1 Parte_2
alla restituzione della quota parte delle spese da loro pagate per i lavori di ripristino
[...] del vano scala, del locale deposito del sottoscala danneggiati dall'incendio che si era verificato il giorno 4.5.2019. Il ctu Ing. in sede di ATP aveva ritenuto urgenti e necessari i predetti lavori Persona_1 dovendosi salvaguardare non solo la cosa comune ma soprattutto la salute dei suoi abitanti per cui i condomini non potevano attendere di convocare una regolare assemblea per autorizzare la loro l'esecuzione. Anche l'importo complessivo dei lavori determinato in sede di A.T.P. dall' Ing. - Persona_1 dopo aver constatato che il vano scala risultava ripristinato e risanato in ogni sua parte,” in base ad una interpolazione tra costi derivanti da indagini di mercato ed i riferimenti ai prezzari ufficiali,”- in complessivi euro 7.178,23 oltre oneri fiscali, era stato, poi, condiviso da codesto giudicante . Pertanto solo per la ripartizione della suddetta somma è stato necessario disporre una nuova consulenza per calcolare i millesimi necessari per la quantificazione della somma dovuta dal convenuto agli attori non potendosi utilizzare le tabelle millesimali redatte dal geom. CP_3 perchè invalide in quanto non erano state redatte con il consenso del sig. NA. Orbene condivide codesto CTU la seconda ipotesi redatta dal ctu ing. nel suo elaborato Per_3 peritale che include nella partecipazione alle spese di ripristino anche il sig. , Parte_3 proprietario dei locali al piano terra dell'immobile di via Pitagora n. 36 dell'abitato di Taranto per le ragioni di seguito esplicitate.. L'articolo 1123 del Codice civile che recita “…le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione…”) pone le spese comuni a carico di tutti i condomini, in proporzione al valore della rispettiva proprietà da calcolarsi in base alle c.d. tabelle dei millesimi. In particolare, poi, l'art. articolo 1117 c.c. stabilisce che le spese di manutenzione di scale e pianerottoli condominiali, incluse le pulizie o i lavori straordinari, sono da suddividersi tra tutti i condomini rientrando tra le parti comuni dell'edificio e gravano, perciò, anche su chi non utilizza scale o pianerottoli e la loro ripartizione avviene seguendo il criterio dei millesimi e del piano più alto. Dall'elaborato peritale dell'ing. è risultato che l'immobile di via Via Pitagora n. 36 è realizzato Per_2
“su tre livelli fuori terra (P0 – P1 – P2) ove per n°2 unità immobiliari (P1 - P2), si ha l0accesso all'androne vano scala, corte interna, scale, ascensore e lastrico solare, dalla Via Pitagora n° 36; il locale commerciale (P0) ha accesso indipendente dalla via VIA PITAGORA n. 34/A-34/B e ingresso principale VIA CAVOUR n. 11-13-13/A è costituito da:
N°1 Locale commerciale a piano terra individuato al Catasto Fabbricato del comune di Taranto al Foglio 319 Particella 1830 Subalterno 6 di proprietà del sig. Parte_3 N°1 Unità immobiliare a piano primo individuata al Catasto Fabbricato del comune di Taranto al Foglio 319 Particella 1830 Subalterno 7 di proprietà del sig. ME Sebastiano;
N°1 Unità immobiliare a piano secondo individuata al Catasto Fabbricato del comune di Taranto al Foglio 319 Particella 1830 Subalterno 8 di proprietà del sig. e della signora Parte_1
. Parte_2
Di conseguenza la spesa sopportata dagli attori per i lavori deve essere ripartita tra i tre proprietari/condomini , NA, perché solo se il condominio si compone di tanti CP_4 Pt_1 edifici separati e indipendenti tra loro allora i proprietari degli appartamenti posti all'interno della parte di un edificio comunemente chiamata scala non parteciperanno alle spese di manutenzione e ristrutturazione relative alle altre scale. Pertanto per esonerarsi dal pagamento dalle spese per scale e pianerottoli non era sufficiente invocare l'esistenza di mero e consolidato accordo verbale tra gli attori, sigg.ri . Controparte_5
ed il sig. NA Sebastiano di suddividersi tra loro al 50% tutte le spese
[...] condominiali come asserito da parte attrice nelle sue note conclusive del 26.3.2025 ma occorreva una motivazione oggettiva che necessitava per la sua validità :
• o di una delibera dell'assemblea approvata all'unanimità;
• o di una clausola posta nel regolamento condominiale previa approvazione all'unanimità in quanto al condominio “c.d minimo” qual è quello in esame, si ribadisce, si applicano tutte le norme che regolano la materia condominiale con l'unica eccezione che non è obbligatorio nominare un amministratore, previsto per legge esclusivamente per il condominio che conti più di otto proprietari. A questo punto deve essere, però, evidenziato che il ctu è incorso in errore materiale avendo fatto riferimento alla somma pagata dal sig. di Euro 8.880.00 alla ditta incaricata D'Auria Parte_1
Costruzioni srl - anzicchè a quella determinata dal ctu ing. in Euro 7.896,05 iva Persona_1 inclusa come statuito con la sentenza parziale. Pertanto eseguendo il medesimo calcolo effettuato dal ctu dividendo l'importo complessivo dei lavori quantificati dal ctu Ing. per mille e moltiplicandola per i millesimi dell'abitazione del Per_4 convenuto determinati dal perito d'ufficio ing. in 324,69 la somma che il sig. NA dovrà Per_3 rimborsare ai sigg.ri e è di Euro 2.563,7 oltre interessi legali Parte_1 Parte_2 dalla domanda al soddisfo.
Le spese del giudizio per il principio della soccombenza, determinate in conformità ai parametri di cui all'art. 5, D.M. n. 55/2014 parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento compreso tra Euro 1.101 a 5.200,00 vengono poste a carico del convenuto e liquidate in favore degli attori in complessivi Euro 2.789,00, di cui Euro 237,00 per spese ed Euro 2.552,00 per onorario oltre RGS, CAP ed IVA e Cap come per legge da compensarsi per 1/5 in considerazione della disposta rideterminazione della somma a seguito della redazione delle tabelle millesimali, oltre alle spese dell'ATP ( cfr“nel giudizio di merito sono poste a carico del soccombente anche in assenza di esplicita domanda” Cass. Civ., sez. II, ordinanza 7 giugno 2019, n.
15492) e della consulenza tecnica d'ufficio del presente giudizio con la medesima compensazione come da pedissequo dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, Avv. Carmen Nacci, presso la I° Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Taranto, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea per quanto di ragione condanna il sig. NA Sebastiano al rimborso, in favore degli attori, delle spese sostenute per i lavori di ripristino di tutto il vano scala quantificate in Euro 2.563,7 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna il sig. NA Sebastiano al pagamento, in favore dell'Avv. Roberto D'Andria, procuratore dichiaratosi anticipatario dei sigg. e delle spese del presente giudizio Parte_1 Parte_2 liquidate in complessivi Euro 2.789,00, di cui Euro 237,00 per spese ed Euro 2.552,00 per onorario oltre RGS, CAP ed IVA e Cap come per legge da compensarsi per 1/5, nonchè alle spese dell'ATP quantificate in complessivi Euro 1.500,00 ed a quelle della consulenza tecnica d'ufficio di codesto giudizio con la medesima compensazione di 1/5. Così deciso in Taranto lì 11.04.2025 IL G.O d P.
Avv. Carmen Nacci