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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/05/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2774/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 30 settembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
7793/2024, pubblicata il 29/08/2024,
[...]
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. Gianmaria Fusetti e con elezione di domicilio presso il suo
[...]
studio in Milano, via Eugenio Chiesa n. 2, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Angelo Controparte_1 C.F._1
Morreale e con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, via Gaetano Donizetti n. 39, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATA-
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta,
Nel merito: dichiarare nulla e di nessun effetto la sentenza n. 7793/2024 del Tribunale di
Milano, pubblicata in data 29/8/2024 per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. (cod. fisc. – residente in [...]C.F._2
pagina 1 di 8 Milano alla Via Gaspare Gozzi 6 e disporre i conseguenti provvedimenti e cioè autorizzare
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo.
Riformare integralmente della sentenza n. 7793/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 29/8/2024 dichiarando che la risoluzione del contratto è avvenuta per fatto e colpa ascrivibile a per le ragioni sopraesposte;
respingere tutte le domande Controparte_1
svolte dalla sig.ra nei confronti di Controparte_1 Parte_1
Con vittoria delle spese di lite”.
Per : Controparte_1
“In via preliminare:
Per le ragioni esposte, rigettare l'istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.7793/2024 del 29.08.2024 (R.G. 40635/2022) formulata dall'attrice appellante, stante l'assenza dei necessari presupposti di legge, e, per l'effetto
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 283, comma 3, c.p.c., condannare l'attrice appellante al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una pena pecuniaria pari all'importo che sarà ritenuto di giustizia.
Nel merito:
Per le ragioni esposte, rigettare integralmente il gravame proposto dall'attrice appellante, in quanto infondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata sentenza n.7793/2024 del 29.08.2024 (R.G. 40635/2022).
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge.
Con ogni più ampia riserva istruttoria e di merito”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Milano, esponendo: Controparte_1
- di avere scritto un libro e di avere affidato ad con contratto stipulato in Parte_1
data 18 maggio 2021, l'esecuzione di una serie di specifiche attività promozionali, pattuendo il corrispettivo di euro 30.000,00;
- di avere versato ad la maggiore somma di euro 45.400,00 (di cui euro Parte_1
21.000,00 mediante bonifici recanti la causale “donazione”), a fronte della promessa di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle descritte nel contratto, anch'esse volte a pubblicizzare la vendita del libro;
- di avere constatato la pressoché totale inerzia di la quale nei mesi Parte_1
successivi alla stipulazione del contratto ha svolto solo in minima parte le prestazioni alle quali si era obbligata;
pagina 2 di 8 - di avere più volte sollecitato a dare esecuzione al contratto;
Parte_1
- di avere infine comunicato, in data 29 settembre 2021, ad la risoluzione Parte_1
del contratto e di avere contestualmente richiesto la restituzione delle somme versate, senza ottenere riscontro positivo.
In forza delle allegazioni che precedono, l'attrice ha concluso chiedendo al Tribunale: in via principale, di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto dedotto in causa per inadempimento della convenuta e di condannare la stessa a restituire l'importo incassato e a risarcire i danni cagionati;
in via subordinata, di condannare la società convenuta alla restituzione di una parte del corrispettivo ricevuto, corrispondente al valore dei servizi non prestati;
in via ulteriormente subordinata, di dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta ex artt. 1175 e 1375 c.c. e di condannare la stessa alla restituzione delle somme ricevute e al risarcimento del danno, con rivalutazione monetaria e interessi.
nonostante la regolare ricezione della notificazione dell'atto di citazione, Parte_1
non si è costituita nel giudizio di primo grado ed è stata dichiarata contumace.
Il Tribunale, con la sentenza n. 7793/2024 depositata il 29 agosto 2024, ha dichiarato la risoluzione del contratto stipulato fra le parti in data 18 maggio 2021 per inadempimento della società convenuta, condannandola a restituire all'attrice l'importo di euro 45.400,00 e a rifondere le spese di causa, rigettando invece la domanda di risarcimento del danno. ha impugnato la suddetta sentenza, articolando tre motivi di appello: con il Parte_1
primo motivo, ha lamentato la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_2
ritenuto litisconsorte necessario;
con il secondo motivo, ha censurato la sentenza nella
[...] parte in cui il Tribunale l'ha condannata alla restituzione anche dell'importo di euro 18.000,00, versato da in data 27 maggio 2021 mediante un bonifico bancario Controparte_1 recante la causale “donazione”; con il terzo motivo, ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto dimostrato l'inadempimento di essa convenuta, evidenziando che il libro scritto da era stato pubblicato con la prefazione di . Controparte_1 Controparte_2
si è costituita nel giudizio di secondo grado, chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'impugnazione.
Infine, con la memoria di replica depositata in data 18 aprile 2025 ex art. Parte_1
352 c.p.c., ha proposto – per tramite del proprio difensore nominato procuratore speciale – querela di falso con riferimento ai documenti nn.ri 7, 10 e 11 contenuti nel fascicolo telematico depositato da nel giudizio di primo grado. Controparte_1
***
pagina 3 di 8 Preliminarmente, va presa in esame la querela di falso presentata da Parte_1
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha in più occasioni chiarito che “la previsione secondo cui la querela di falso può essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio va intesa nel senso che la relativa istanza, in primo come in secondo grado, deve essere formulata prima della rimessione della causa in decisione e, cioè, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni;
pertanto la querela non può essere avanzata negli scritti difensivi, qual è la comparsa conclusionale, successivi a tale scansione processuale e deputati alla sola illustrazione delle difese” (Cass. n. 25487/2021; v. anche Cass. n. 1870/2016 e Cass. n.
18069/2013).
Le pronunce richiamate sono precedenti all'entrata in vigore del D.L.vo n. 149/2022 (c.d.
Riforma Cartabia), che ha anticipato il deposito degli scritti conclusionali rispetto alla rimessione della causa in decisione.
Pertanto, la querela di falso proposta nella memoria di replica non supera il limite della rimessione della causa in decisione.
Nondimeno, permane l'esigenza di coordinare il disposto dell'art. 221 c.p.c., che consente la presentazione della querela di falso in ogni stato e grado del processo, con il principio tuttora vigente della immodificabilità delle conclusioni rassegnate (nel giudizio di appello) innanzi al consigliere istruttore.
Ponendosi in quest'ottica, il Collegio, sebbene la formale rimessione della causa in decisione segua, secondo le norme attualmente in vigore, il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ritiene comunque inammissibile la presentazione della querela di falso negli scritti conclusionali, dovendo escludersi la possibilità di introdurre nuovi argomenti di indagine successivamente alla cristallizzazione del thema decidendum, ricollegabile anche nel sistema processuale vigente al momento della precisazione delle conclusioni.
Per completezza, va ancora osservato che, nel caso concreto, quandanche si ritenesse ammissibile la querela di falso proposta nella memoria di replica per effetto delle modificazioni del codice di procedura civile introdotte dal D.L.vo n. 149/2022, essa dovrebbe essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 221 c.p.c., in mancanza dell'indicazione degli elementi e delle prove della falsità.
L'appellante ha infatti trascurato di chiarire in cosa consista la falsità dei documenti 7, 10 e 11 depositati da nel giudizio di primo grado, né ha in alcun modo Controparte_1 precisato la rilevanza delle richieste di acquisizione della “messaggistica di cui alla produzione della parte civile del 13 settembre 2024” e della “schermata dei messaggi del 5 e 6 giugno 2021 prodotti dalla difesa dell'imputato nel procedimento penale n. 4449/2024 reg. Trib.”
pagina 4 di 8 Non sussistono dunque i presupposti che giustificano la proposizione della querela, tanto più se si considera che la stessa ha depositato sub doc. 3 uno dei documenti impugnati di falso Parte_1
(il doc. 7 della controparte) e ha fondato proprio su di esso le argomentazioni volte ad ottenere l'estensione del contradditorio nei confronti di (v. pag. 3 dell'atto di appello). Controparte_2
***
Nel merito, l'appello non è meritevole di accoglimento.
1. In primo luogo, deve essere disattesa la domanda di integrazione del contradditorio nei confronti di . Controparte_2
ha dedotto in causa il contratto concluso con in data 18 Controparte_1 Parte_1
maggio 2021, con il quale quest'ultima si è impegnata ad eseguire alcune prestazioni promozionali volte a favorire la vendita del libro, obbligandosi a coinvolgere anche soggetti terzi, tra cui e . Controparte_2 Persona_1
non è parte di tale contratto e non è quindi litisconsorte necessario nel processo Controparte_2
instaurato da per ottenerne la dichiarazione di risoluzione. Controparte_1
In questa prospettiva, non assume rilievo neppure il ruolo attivo svolto da nella Controparte_2
fase delle trattative intercorse con . Controparte_1
infatti, ha fatto propria l'attività svolta da in suo nome e per suo Parte_1 Controparte_2
conto, il cui esito è stato recepito nel contratto da essa (e non da ) stipulato con Controparte_2
. Controparte_1
Eventuali pretese di o anche di nei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_2
potranno essere fatte valere separatamente, anche se correlate alla vicenda sostanziale
[...]
oggetto del presente giudizio, non ravvisandosi alcun vincolo di inscindibilità.
2. In secondo luogo, può ritenersi dimostrato che l'intero importo versato da
[...]
ad pari a euro 45.400,00, sia riferito al corrispettivo pattuito per CP_1 Parte_1
l'esecuzione delle prestazioni promozionali relative al libro scritto da . Controparte_1
Più precisamente, entrambi i versamenti effettuati da in favore di Controparte_1
con la causale “donazione” risultano in realtà da imputare, in parte (quanto a euro Parte_1
10.000,00), al corrispettivo delle prestazioni di cui al contratto dedotto in causa e, in parte
(quanto a euro 11.000,00), al corrispettivo delle prestazioni aggiuntive concordate successivamente fra i due contraenti.
Le allegazioni in tale senso di sono state espressamente confermate Controparte_1
dal marito della stessa escusso in qualità di testimone. Testimone_1
pagina 5 di 8 Inoltre, la legale rappresentante di non si è presentata all'udienza Parte_1 Parte_2 dell'11 settembre 2023 per rendere l'interrogatorio formale, il quale verteva anche sulla imputazione dei versamenti ricevuti a titolo di “donazione”.
A ciò deve ancora aggiungersi che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio Parte_1
di appello, per un verso, non ha contestato espressamente di avere concordato con
[...]
l'esecuzione di prestazioni aggiuntive e, per altro verso, ha confermato la natura CP_1
simulata della indicazione “donazione” inserita nel bonifico di euro 3.000,00 del 1° giugno
2021, quale risultante chiaramente anche dallo scambio di messaggi whatsapp tra
[...]
e del 31 maggio 2021 (v. la trascrizione di cui al doc. 7 CP_1 Controparte_2
del fascicolo di primo grado di , depositata anche da sub Controparte_1 Parte_1
doc. 3).
Dal tenore dei suddetti messaggi, nei quali lamenta, tra l'altro, la Controparte_1 gravosità dell'investimento economico effettuato al fine di ottenere la pubblicazione del proprio libro, emerge anche la inverosimiglianza della pregressa esecuzione del bonifico di euro
18.000,00 in favore di con reale spirito di liberalità. Parte_1
Le circostanze evidenziate costituiscono elementi di riscontro della riferibilità di entrambi i bonifici recanti la causale “donazione” (il primo di euro 18.000,00, effettuato il 27 maggio
2021, e il secondo, di euro 3000,00, effettuato il 1° giugno 2021) alle pattuizioni contrattuali intercorse fra le parti.
Il Tribunale ha quindi correttamente valorizzato la mancata presentazione della convenuta all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale, applicando il disposto dell'art. 232 c.p.c., secondo il quale “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
3. In terzo luogo, il fatto che abbia ottenuto la pubblicazione Controparte_1
del proprio libro e che lo stesso sia corredato da una prefazione di non ha Controparte_2
alcuna rilevanza nel presente giudizio.
Con la sottoscrizione del contratto dedotto in causa, si era infatti impegnata ad Parte_1
eseguire le seguenti attività: a) individuazione del titolo del libro;
b) apertura e creazione di pagine social con collegamento diretto ai profili sia di che di con Parte_1 Controparte_2
finalità di racconto delle storie relative ai contenuti del libro;
c) realizzazione di shooting fotografici e video aventi ad oggetto i contenuti del libro;
d) creazione di “storytelling” e pubblicazione di notizie relativa al libro su quattro rinomati quotidiani nazionali e segnatamente
“Libero”, “ ”, “ ” e “ ”; e) promozione del personaggio CP_3 CP_4 Controparte_5
pagina 6 di 8 della autrice, per 3 mesi, sul profilo Instagram di;
f) presentazione del libro Controparte_2
attraverso un evento-lancio in un locale facente capo ad con annesso ufficio stampa Parte_1
e alla presenza di “3000 persone con fotografi e giornalisti”, entro la fine del mese di giugno
2021; g) contestuale pubblicazione di storie sul profilo di;
h) apertura di una Persona_1 pagina “onlyfans” legata al brand del libro, con cura dei contenuti e promozione della pagina da parte della società convenuta;
i) realizzazione di video trailer per il lancio di una serie televisiva.
La pubblicazione del libro e la redazione della prefazione non rientrano tra le obbligazioni assunte da con la stipulazione del contratto, né tra quelle aggiuntive concordate in Parte_1 un momento successivo, anch'esse attinenti – secondo quanto allegato da Controparte_1
e non contestato da – all'esecuzione di attività promozionali.
[...] Parte_1
Del resto, risulta circostanza pacifica fra le parti, della quale si dà atto anche nella sentenza impugnata, che ha pagato la somma di euro 4.500,00 in favore di Ebook Controparte_1
Academy a titolo di corrispettivo proprio della pubblicazione del libro su Amazon e della prefazione redatta da . Controparte_2
Ciò chiarito, si ritiene che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione del criterio di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., dichiarando la risoluzione del contratto stipulato fra le parti per inadempimento di a fronte, da un lato, della dimostrazione da parte di Parte_1
della sussistenza del titolo all'origine della propria pretesa e del Controparte_1 pagamento del corrispettivo pattuito e, dall'altro lato, della mancata dimostrazione da parte di Pt_1
di avere adempiuto il contratto.
[...]
***
Per tutto quanto sin qui argomentato, l'appello deve essere respinto.
In ossequio al criterio della soccombenza, l'appellante è tenuta a rifondere in favore di le spese del presente grado di appello, le quali sono liquidate Controparte_1
applicando gli importi medi di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio/introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di mera trattazione, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria nella fase di appello.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater del DPR n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
vverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7793/2024, pubblicata il 29/08/2024, così
[...]
provvede:
1) dichiara inammissibile la querela di falso proposta da in via incidentale;
Parte_1
2) rigetta l'appello;
3) condanna l'appellante a rifondere in favore di le spese del Controparte_1
presente grado di appello, liquidate in euro 8.469,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Laura Sara Tragni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 30 settembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
7793/2024, pubblicata il 29/08/2024,
[...]
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. Gianmaria Fusetti e con elezione di domicilio presso il suo
[...]
studio in Milano, via Eugenio Chiesa n. 2, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Angelo Controparte_1 C.F._1
Morreale e con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, via Gaetano Donizetti n. 39, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATA-
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta,
Nel merito: dichiarare nulla e di nessun effetto la sentenza n. 7793/2024 del Tribunale di
Milano, pubblicata in data 29/8/2024 per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. (cod. fisc. – residente in [...]C.F._2
pagina 1 di 8 Milano alla Via Gaspare Gozzi 6 e disporre i conseguenti provvedimenti e cioè autorizzare
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo.
Riformare integralmente della sentenza n. 7793/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 29/8/2024 dichiarando che la risoluzione del contratto è avvenuta per fatto e colpa ascrivibile a per le ragioni sopraesposte;
respingere tutte le domande Controparte_1
svolte dalla sig.ra nei confronti di Controparte_1 Parte_1
Con vittoria delle spese di lite”.
Per : Controparte_1
“In via preliminare:
Per le ragioni esposte, rigettare l'istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.7793/2024 del 29.08.2024 (R.G. 40635/2022) formulata dall'attrice appellante, stante l'assenza dei necessari presupposti di legge, e, per l'effetto
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 283, comma 3, c.p.c., condannare l'attrice appellante al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una pena pecuniaria pari all'importo che sarà ritenuto di giustizia.
Nel merito:
Per le ragioni esposte, rigettare integralmente il gravame proposto dall'attrice appellante, in quanto infondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata sentenza n.7793/2024 del 29.08.2024 (R.G. 40635/2022).
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge.
Con ogni più ampia riserva istruttoria e di merito”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Milano, esponendo: Controparte_1
- di avere scritto un libro e di avere affidato ad con contratto stipulato in Parte_1
data 18 maggio 2021, l'esecuzione di una serie di specifiche attività promozionali, pattuendo il corrispettivo di euro 30.000,00;
- di avere versato ad la maggiore somma di euro 45.400,00 (di cui euro Parte_1
21.000,00 mediante bonifici recanti la causale “donazione”), a fronte della promessa di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle descritte nel contratto, anch'esse volte a pubblicizzare la vendita del libro;
- di avere constatato la pressoché totale inerzia di la quale nei mesi Parte_1
successivi alla stipulazione del contratto ha svolto solo in minima parte le prestazioni alle quali si era obbligata;
pagina 2 di 8 - di avere più volte sollecitato a dare esecuzione al contratto;
Parte_1
- di avere infine comunicato, in data 29 settembre 2021, ad la risoluzione Parte_1
del contratto e di avere contestualmente richiesto la restituzione delle somme versate, senza ottenere riscontro positivo.
In forza delle allegazioni che precedono, l'attrice ha concluso chiedendo al Tribunale: in via principale, di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto dedotto in causa per inadempimento della convenuta e di condannare la stessa a restituire l'importo incassato e a risarcire i danni cagionati;
in via subordinata, di condannare la società convenuta alla restituzione di una parte del corrispettivo ricevuto, corrispondente al valore dei servizi non prestati;
in via ulteriormente subordinata, di dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta ex artt. 1175 e 1375 c.c. e di condannare la stessa alla restituzione delle somme ricevute e al risarcimento del danno, con rivalutazione monetaria e interessi.
nonostante la regolare ricezione della notificazione dell'atto di citazione, Parte_1
non si è costituita nel giudizio di primo grado ed è stata dichiarata contumace.
Il Tribunale, con la sentenza n. 7793/2024 depositata il 29 agosto 2024, ha dichiarato la risoluzione del contratto stipulato fra le parti in data 18 maggio 2021 per inadempimento della società convenuta, condannandola a restituire all'attrice l'importo di euro 45.400,00 e a rifondere le spese di causa, rigettando invece la domanda di risarcimento del danno. ha impugnato la suddetta sentenza, articolando tre motivi di appello: con il Parte_1
primo motivo, ha lamentato la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_2
ritenuto litisconsorte necessario;
con il secondo motivo, ha censurato la sentenza nella
[...] parte in cui il Tribunale l'ha condannata alla restituzione anche dell'importo di euro 18.000,00, versato da in data 27 maggio 2021 mediante un bonifico bancario Controparte_1 recante la causale “donazione”; con il terzo motivo, ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto dimostrato l'inadempimento di essa convenuta, evidenziando che il libro scritto da era stato pubblicato con la prefazione di . Controparte_1 Controparte_2
si è costituita nel giudizio di secondo grado, chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'impugnazione.
Infine, con la memoria di replica depositata in data 18 aprile 2025 ex art. Parte_1
352 c.p.c., ha proposto – per tramite del proprio difensore nominato procuratore speciale – querela di falso con riferimento ai documenti nn.ri 7, 10 e 11 contenuti nel fascicolo telematico depositato da nel giudizio di primo grado. Controparte_1
***
pagina 3 di 8 Preliminarmente, va presa in esame la querela di falso presentata da Parte_1
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha in più occasioni chiarito che “la previsione secondo cui la querela di falso può essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio va intesa nel senso che la relativa istanza, in primo come in secondo grado, deve essere formulata prima della rimessione della causa in decisione e, cioè, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni;
pertanto la querela non può essere avanzata negli scritti difensivi, qual è la comparsa conclusionale, successivi a tale scansione processuale e deputati alla sola illustrazione delle difese” (Cass. n. 25487/2021; v. anche Cass. n. 1870/2016 e Cass. n.
18069/2013).
Le pronunce richiamate sono precedenti all'entrata in vigore del D.L.vo n. 149/2022 (c.d.
Riforma Cartabia), che ha anticipato il deposito degli scritti conclusionali rispetto alla rimessione della causa in decisione.
Pertanto, la querela di falso proposta nella memoria di replica non supera il limite della rimessione della causa in decisione.
Nondimeno, permane l'esigenza di coordinare il disposto dell'art. 221 c.p.c., che consente la presentazione della querela di falso in ogni stato e grado del processo, con il principio tuttora vigente della immodificabilità delle conclusioni rassegnate (nel giudizio di appello) innanzi al consigliere istruttore.
Ponendosi in quest'ottica, il Collegio, sebbene la formale rimessione della causa in decisione segua, secondo le norme attualmente in vigore, il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ritiene comunque inammissibile la presentazione della querela di falso negli scritti conclusionali, dovendo escludersi la possibilità di introdurre nuovi argomenti di indagine successivamente alla cristallizzazione del thema decidendum, ricollegabile anche nel sistema processuale vigente al momento della precisazione delle conclusioni.
Per completezza, va ancora osservato che, nel caso concreto, quandanche si ritenesse ammissibile la querela di falso proposta nella memoria di replica per effetto delle modificazioni del codice di procedura civile introdotte dal D.L.vo n. 149/2022, essa dovrebbe essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 221 c.p.c., in mancanza dell'indicazione degli elementi e delle prove della falsità.
L'appellante ha infatti trascurato di chiarire in cosa consista la falsità dei documenti 7, 10 e 11 depositati da nel giudizio di primo grado, né ha in alcun modo Controparte_1 precisato la rilevanza delle richieste di acquisizione della “messaggistica di cui alla produzione della parte civile del 13 settembre 2024” e della “schermata dei messaggi del 5 e 6 giugno 2021 prodotti dalla difesa dell'imputato nel procedimento penale n. 4449/2024 reg. Trib.”
pagina 4 di 8 Non sussistono dunque i presupposti che giustificano la proposizione della querela, tanto più se si considera che la stessa ha depositato sub doc. 3 uno dei documenti impugnati di falso Parte_1
(il doc. 7 della controparte) e ha fondato proprio su di esso le argomentazioni volte ad ottenere l'estensione del contradditorio nei confronti di (v. pag. 3 dell'atto di appello). Controparte_2
***
Nel merito, l'appello non è meritevole di accoglimento.
1. In primo luogo, deve essere disattesa la domanda di integrazione del contradditorio nei confronti di . Controparte_2
ha dedotto in causa il contratto concluso con in data 18 Controparte_1 Parte_1
maggio 2021, con il quale quest'ultima si è impegnata ad eseguire alcune prestazioni promozionali volte a favorire la vendita del libro, obbligandosi a coinvolgere anche soggetti terzi, tra cui e . Controparte_2 Persona_1
non è parte di tale contratto e non è quindi litisconsorte necessario nel processo Controparte_2
instaurato da per ottenerne la dichiarazione di risoluzione. Controparte_1
In questa prospettiva, non assume rilievo neppure il ruolo attivo svolto da nella Controparte_2
fase delle trattative intercorse con . Controparte_1
infatti, ha fatto propria l'attività svolta da in suo nome e per suo Parte_1 Controparte_2
conto, il cui esito è stato recepito nel contratto da essa (e non da ) stipulato con Controparte_2
. Controparte_1
Eventuali pretese di o anche di nei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_2
potranno essere fatte valere separatamente, anche se correlate alla vicenda sostanziale
[...]
oggetto del presente giudizio, non ravvisandosi alcun vincolo di inscindibilità.
2. In secondo luogo, può ritenersi dimostrato che l'intero importo versato da
[...]
ad pari a euro 45.400,00, sia riferito al corrispettivo pattuito per CP_1 Parte_1
l'esecuzione delle prestazioni promozionali relative al libro scritto da . Controparte_1
Più precisamente, entrambi i versamenti effettuati da in favore di Controparte_1
con la causale “donazione” risultano in realtà da imputare, in parte (quanto a euro Parte_1
10.000,00), al corrispettivo delle prestazioni di cui al contratto dedotto in causa e, in parte
(quanto a euro 11.000,00), al corrispettivo delle prestazioni aggiuntive concordate successivamente fra i due contraenti.
Le allegazioni in tale senso di sono state espressamente confermate Controparte_1
dal marito della stessa escusso in qualità di testimone. Testimone_1
pagina 5 di 8 Inoltre, la legale rappresentante di non si è presentata all'udienza Parte_1 Parte_2 dell'11 settembre 2023 per rendere l'interrogatorio formale, il quale verteva anche sulla imputazione dei versamenti ricevuti a titolo di “donazione”.
A ciò deve ancora aggiungersi che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio Parte_1
di appello, per un verso, non ha contestato espressamente di avere concordato con
[...]
l'esecuzione di prestazioni aggiuntive e, per altro verso, ha confermato la natura CP_1
simulata della indicazione “donazione” inserita nel bonifico di euro 3.000,00 del 1° giugno
2021, quale risultante chiaramente anche dallo scambio di messaggi whatsapp tra
[...]
e del 31 maggio 2021 (v. la trascrizione di cui al doc. 7 CP_1 Controparte_2
del fascicolo di primo grado di , depositata anche da sub Controparte_1 Parte_1
doc. 3).
Dal tenore dei suddetti messaggi, nei quali lamenta, tra l'altro, la Controparte_1 gravosità dell'investimento economico effettuato al fine di ottenere la pubblicazione del proprio libro, emerge anche la inverosimiglianza della pregressa esecuzione del bonifico di euro
18.000,00 in favore di con reale spirito di liberalità. Parte_1
Le circostanze evidenziate costituiscono elementi di riscontro della riferibilità di entrambi i bonifici recanti la causale “donazione” (il primo di euro 18.000,00, effettuato il 27 maggio
2021, e il secondo, di euro 3000,00, effettuato il 1° giugno 2021) alle pattuizioni contrattuali intercorse fra le parti.
Il Tribunale ha quindi correttamente valorizzato la mancata presentazione della convenuta all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale, applicando il disposto dell'art. 232 c.p.c., secondo il quale “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
3. In terzo luogo, il fatto che abbia ottenuto la pubblicazione Controparte_1
del proprio libro e che lo stesso sia corredato da una prefazione di non ha Controparte_2
alcuna rilevanza nel presente giudizio.
Con la sottoscrizione del contratto dedotto in causa, si era infatti impegnata ad Parte_1
eseguire le seguenti attività: a) individuazione del titolo del libro;
b) apertura e creazione di pagine social con collegamento diretto ai profili sia di che di con Parte_1 Controparte_2
finalità di racconto delle storie relative ai contenuti del libro;
c) realizzazione di shooting fotografici e video aventi ad oggetto i contenuti del libro;
d) creazione di “storytelling” e pubblicazione di notizie relativa al libro su quattro rinomati quotidiani nazionali e segnatamente
“Libero”, “ ”, “ ” e “ ”; e) promozione del personaggio CP_3 CP_4 Controparte_5
pagina 6 di 8 della autrice, per 3 mesi, sul profilo Instagram di;
f) presentazione del libro Controparte_2
attraverso un evento-lancio in un locale facente capo ad con annesso ufficio stampa Parte_1
e alla presenza di “3000 persone con fotografi e giornalisti”, entro la fine del mese di giugno
2021; g) contestuale pubblicazione di storie sul profilo di;
h) apertura di una Persona_1 pagina “onlyfans” legata al brand del libro, con cura dei contenuti e promozione della pagina da parte della società convenuta;
i) realizzazione di video trailer per il lancio di una serie televisiva.
La pubblicazione del libro e la redazione della prefazione non rientrano tra le obbligazioni assunte da con la stipulazione del contratto, né tra quelle aggiuntive concordate in Parte_1 un momento successivo, anch'esse attinenti – secondo quanto allegato da Controparte_1
e non contestato da – all'esecuzione di attività promozionali.
[...] Parte_1
Del resto, risulta circostanza pacifica fra le parti, della quale si dà atto anche nella sentenza impugnata, che ha pagato la somma di euro 4.500,00 in favore di Ebook Controparte_1
Academy a titolo di corrispettivo proprio della pubblicazione del libro su Amazon e della prefazione redatta da . Controparte_2
Ciò chiarito, si ritiene che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione del criterio di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., dichiarando la risoluzione del contratto stipulato fra le parti per inadempimento di a fronte, da un lato, della dimostrazione da parte di Parte_1
della sussistenza del titolo all'origine della propria pretesa e del Controparte_1 pagamento del corrispettivo pattuito e, dall'altro lato, della mancata dimostrazione da parte di Pt_1
di avere adempiuto il contratto.
[...]
***
Per tutto quanto sin qui argomentato, l'appello deve essere respinto.
In ossequio al criterio della soccombenza, l'appellante è tenuta a rifondere in favore di le spese del presente grado di appello, le quali sono liquidate Controparte_1
applicando gli importi medi di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio/introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di mera trattazione, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria nella fase di appello.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater del DPR n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
vverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7793/2024, pubblicata il 29/08/2024, così
[...]
provvede:
1) dichiara inammissibile la querela di falso proposta da in via incidentale;
Parte_1
2) rigetta l'appello;
3) condanna l'appellante a rifondere in favore di le spese del Controparte_1
presente grado di appello, liquidate in euro 8.469,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Laura Sara Tragni
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