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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 287/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURA EZIO, Presidente
ON ON, OR
LEGGIO GIUSEPPA, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1315/2022 depositato il 29/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01A900240 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Provinciale di Ragusa il 29.12.2022,
Ricorrente_1, titolare di impresa individuale cessata nel 2017, ha proposto tempestiva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. TYZ01A900240/2022 notificatogli il 09.11.2022, nei suoi confronti emesso ex artt. 39 c.1 e 41 bis d.P.R. n. 600/1973 per complessivi € € 51.254,00, pretesi a titolo di IRPEF dovuta per l'a.i. 2017 - oltre addizionali, sanzioni e interessi - per omessa dichiarazione, trattandosi dell'ultimo anno di esercizio dell'impresa, della residua plusvalenza patrimoniale rateizzata.
L'opponente ha invocato l'annullamento dell'impugnato avviso deducendone l'illegittimità per difetto di motivazione, violazione dell'art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 e infondatezza della pretesa tributaria e sanzionatoria.
Costituitosi in lite, l'Ufficio ha invocato il rigetto della proposta opposizione, siccome infondata.
Acquisita la depositata domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 1, commi 186-202, L. n.
197/2022, con ordinanza del 17.03.2023 la Corte ha ordinato la sospensione del processo ai sensi dell'art.1, comma 197, L. n. 197/2022 fino al 10 luglio 2023.
Ha quindi assunto la causa in decisione all'esito della pubblica udienza del 24.02.2026, nel corso della quale l'Ufficio ha rappresentato il regolare pagamento, da parte dell'opponente, dei ratei della definizione agevolata a suo tempo presentata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito alla presentazione, da parte dell'opponente, di domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 1, commi 186-202, L. n. 197/2022, al documentato versamento della somma di € 2.448,00 (cfr. domanda e quietanza di pagamento in atti) e alle dichiarazioni svolte dall'Ufficio all'udienza odierna, non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio e l'irripetibilità delle spese di lite ai sensi dei commi 197 e 198.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 1315/2022 R.G.R., dichiara estinto il giudizio e irripetibili le spese.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURA EZIO, Presidente
ON ON, OR
LEGGIO GIUSEPPA, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1315/2022 depositato il 29/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01A900240 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Provinciale di Ragusa il 29.12.2022,
Ricorrente_1, titolare di impresa individuale cessata nel 2017, ha proposto tempestiva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. TYZ01A900240/2022 notificatogli il 09.11.2022, nei suoi confronti emesso ex artt. 39 c.1 e 41 bis d.P.R. n. 600/1973 per complessivi € € 51.254,00, pretesi a titolo di IRPEF dovuta per l'a.i. 2017 - oltre addizionali, sanzioni e interessi - per omessa dichiarazione, trattandosi dell'ultimo anno di esercizio dell'impresa, della residua plusvalenza patrimoniale rateizzata.
L'opponente ha invocato l'annullamento dell'impugnato avviso deducendone l'illegittimità per difetto di motivazione, violazione dell'art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 e infondatezza della pretesa tributaria e sanzionatoria.
Costituitosi in lite, l'Ufficio ha invocato il rigetto della proposta opposizione, siccome infondata.
Acquisita la depositata domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 1, commi 186-202, L. n.
197/2022, con ordinanza del 17.03.2023 la Corte ha ordinato la sospensione del processo ai sensi dell'art.1, comma 197, L. n. 197/2022 fino al 10 luglio 2023.
Ha quindi assunto la causa in decisione all'esito della pubblica udienza del 24.02.2026, nel corso della quale l'Ufficio ha rappresentato il regolare pagamento, da parte dell'opponente, dei ratei della definizione agevolata a suo tempo presentata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito alla presentazione, da parte dell'opponente, di domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 1, commi 186-202, L. n. 197/2022, al documentato versamento della somma di € 2.448,00 (cfr. domanda e quietanza di pagamento in atti) e alle dichiarazioni svolte dall'Ufficio all'udienza odierna, non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio e l'irripetibilità delle spese di lite ai sensi dei commi 197 e 198.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 1315/2022 R.G.R., dichiara estinto il giudizio e irripetibili le spese.