Ordinanza cautelare 20 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 20/07/2022, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/07/2022
N. 00754/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 754 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela D'Amuri e Caterina Spinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Casa Circondariale di Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto-OMISSIS-emesso dal Direttore della Casa Circondariale di Brindisi in data 12 gennaio 2022, notificato il successivo 13 gennaio 2022, con il quale con decorrenza 03.01.2022, si disponeva l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, della dipendente -OMISSIS-, Assistente di Polizia Penitenziaria, matricola ministeriale -OMISSIS-, partita stipendiale -OMISSIS-;
- della comunicazione della Direzione della Casa Circondariale di Brindisi in data 9 dicembre 2021, notificata a mani all'interessata, con la quale si disponeva che a partire dal giorno 15.12.2021 era previsto l'obbligo vaccinale e, pertanto, entro 5 giorni dalla notifica la ricorrente avrebbe dovuto produrre la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione, o l'avvenuta prenotazione di vaccinazione in un termine non superiore a 20 gg. o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale;
-dell'art.4 ter della Legge 28 maggio 2021 n.76 inserito dall'art.2 del D.L. 26 novembre 2021 n.172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” pubblicato sulla G.U. n.282 del 26 novembre 2021 in virtù del quale l'obbligo della vaccinazione anti SARS CoV2 è esteso anche al personale del comparto Sicurezza;
- del Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
- del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;
- del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
- della Legge 23 luglio 2021, n. 106;
- del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1;
- di ogni altro presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorchè non conosciuto;
nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente
al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla ricorrente, in considerazione del comportamento illegittimo serbato dalla P.A..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Casa Circondariale di Brindisi;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per la parte ricorrente i difensori avv.to M. Musio in sostituzione dell'avv.to D. D'amuri e C. Spinelli;
Considerato che, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, in quanto l’odierna ricorrente (che ha disdetto la prenotazione vaccinale per il 3 gennaio 2022) non ha prodotto nel termine di legge la documentazione richiesta dall’Amministrazione di appartenenza prescritta dagli artt. 4 e 4-ter del D.L. 1° Aprile 2021 n.44 e ss.mm. - ed, in particolare, l’attestazione del proprio medico curante di medicina generale ovvero del medico vaccinatore che la vaccinazione obbligatoria potesse essere omessa o differita per accertato pericolo per la salute - nel mentre la normativa vigente non contempla l’esonero, nemmeno temporaneo, dall’obbligo di vaccinazione in questione per il personale della Polizia penitenziaria assente per malattia.
Rilevato che le censure formulate dalla parte ricorrente avverso il provvedimento impugnato appaiono prive di pregio giuridico e che questa Sezione ha già più volte ritenuto, in sede cautelare, manifestamente infondate analoghe questioni di legittimità costituzionale e/o asserito contrasto con la vigente normativa U.E. sollevate in altri ricorsi similari.
Ritenuto che la ricorrente può evitare il pregiudizio grave e irreparabile allegato sottoponendosi alla vaccinazione obbligatoria anti COVID -19, non effettuata dalla stessa per libera scelta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO