Articolo 22 della Legge 23 ottobre 1992, n. 420
Articolo 21Articolo 23
Versione
14 novembre 1992
Art. 22. (Entrate) 1. Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, accertate nell'esercizio finanziario 1991 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici in lire 7.491.768.564.987. 2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1991 in lire 809.434.847.985 risultanto stabiliti - per effetto di maggiori e minori entrate - in lire 805.584.698.792. 3. I residui attivi al 31 dicembre 1991 ammontano complessivamente a lire 397.415.477.063, cosi risultanti:
Somme rimaste Totale
Somme versate da riscuotere
(in lire)
Accertamenti
7.097.181.070.087 394.587.494.900 7.491.768.564.987
Residui attivi
dell'esercizio
1990
802.756.716.629 2.827.982.163 805.584.698.792

397.415.477.063
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Entrata in vigore il 14 novembre 1992