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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 8414/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 8414/2025 promossa da:
nato il [...] a [...] e residente in [...] rappresentato e difeso, dall'Avv. Irene Muccinelli del Foro di Bologna (C.F.:
), presso e nel cui studio sito in 40068 San Lazzaro di Savena (BO), Via Jussi n. C.F._1 8 c, elegge domicilio e nata il [...] a [...] e residente in [...] rappresentata e difesa, dall'Avv. Rita Rossi del Foro di Bologna, presso e nel cui studio sito in 40122 Bologna (BO), via Alessandro Cervellati n. 3, elegge domicilio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 15/10/2025 e come da verbale di udienza del 26/11/2025; il P.M è intervenuto;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 16/06/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati: in data 21.11.2014 a Pavia (PV), la minore
e, in data 05.06.2020 a Bologna (BO), la minore ; Per_1 Per_2 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive pagina 1 di 6 posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato il [...] a [...] CP_1
(Turchia) e nata il [...] a [...] uniti in matrimonio Parte_1 celebrato a Pavia il 30/04/2014 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Pavia al n. 29 parte I anno 2014;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo del reciproco rispetto;
Per_ Per_
2) affida ed in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali conseguentemente assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie concernenti istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle medesime: i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione e quelle assolutamente urgenti da assumere nel momento in cui avranno presso di sé le figlie e in maniera congiunta in tutti gli altri casi. È fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro per iscritto, entro il termine perentorio di dieci giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio. Nel caso in cui le bambine pernottassero in un luogo diverso dall'abitazione abituale di uno dei genitori, come pure nel caso di vacanze e/o gite fuori dalla provincia di Bologna, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro, con adeguato preavviso, il luogo di pernottamento delle minori, avendo cura di trasmettere indirizzo e recapiti;
3) dispone che le minori manterranno la residenza anagrafica insieme alla madre nell'abitazione familiare sita in 40068 San Lazzaro di Savena (BO), via Kennedy n. 41. In conseguenza di ciò la casa familiare e relative pertinenze vengono assegnate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337- sexies c.c., alla sig.ra nell'interesse delle figlie minori, mentre il sig. si è Parte_1 CP_1 già trasferito altrove portando con sé i propri beni ed effetti personali;
4) prende atto che i genitori, in un'ottica di fattiva collaborazione e di buon senso, si impegnano a fare in modo che le figlie minori continuino ad avere e a consolidare un buon rapporto con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie d'origine; Per_ 5) dispone, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, che il padre potrà tenere con sé ed Per_
con le seguenti tempistiche e modalità: pagina 2 di 6 - una domenica ogni due, prelevandole presso l'abitazione della madre entro le ore 12,00 fino al martedì mattina, allorquando riaccompagnerà le figlie a scuola o presso la casa della madre nei periodi extrascolastici;
- nella settimana in cui le minori staranno con la madre nel giorno della domenica, il padre le terrà dal lunedì dall'uscita da scuola fino al martedì mattina, riaccompagnandole a scuola (o presso la casa della madre nei periodi extrascolastici);
- tutti i mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola (o presso la casa della madre nei periodi extrascolastici) a dopo cena;
- sette giorni consecutivi con ciascun genitore durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 06 Gennaio;
- due/tre giorni consecutivi con ciascun genitore durante le vacanze di Pasqua, alternando di anno in anno il periodo dal termine della scuola alla Domenica di Pasqua e quello dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa scolastica;
- due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore durante le vacanze estive, con periodi da concordarsi tra i genitori entro il 30/04 di ciascun anno e decisione spettante, in caso di disaccordo, negli anni pari al padre e negli anni dispari alla madre;
Per_ Per_ 5) obbliga il sig. a contribuire al mantenimento ordinario delle figlie ed , CP_1 fino alla loro indipendenza economica, versando sul conto corrente intestato alla sig.ra Pt_1
- entro il giorno 05 di ogni mese - la somma complessiva di euro 1.000,00= (euro 500,00=
[...] per ciascuna figlia). La somma sopra indicata sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT, con decorrenza dal mese di Novembre 2024 (la prima rivalutazione verrà, dunque, effettuata nel mese di Novembre 2025);
6) dispone che le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse delle figlie minori, così come previste e disciplinate nel Protocollo in uso all'intestato Tribunale (di seguito riportato), saranno sostenute nella misura del 100% dal sig. CP_1
- rientrano tra le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa, quali: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequentazione dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo pagina 3 di 6 sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorativa del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ect..) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) spese per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto o occhiali;
spese mediche aventi carattere d'urgenza;
- tutte le altre spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa;
il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore che le avrà anticipate avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa;
la richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso; il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
la documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa;
il rimborso delle spese straordinarie dovrà avvenire a mezzo di bonifico bancario, con impegno delle parti a comunicarsi le coordinate bancarie su cui effettuare i rimborsi;
7) dispone che l'Assegno Unico Universale, per espresso accordo tra le parti, sarà di competenza al
100% della sig.ra con impegno del sig. a fornire eventuale Parte_1 CP_1 documentazione necessaria all'ottenimento del beneficio, come pure a firmare i moduli che dovessero essere necessari per far ottenere alla madre detto emolumento e/o altri che dovessero essere erogati dallo Stato o da altri Enti, pubblici o privati.;
8) prende atto che, ad integrazione dei presenti accordi e quale parte essenziale degli stessi, finalizzata alla risoluzione della separazione personale tra le parti, le parti concordano quanto segue:
pagina 4 di 6 8A) In conformità a quanto previsto dal Protocollo sulle Spese Straordinarie in uso al Tribunale di Bologna, a partire dal mese di Novembre 2024 incluso la mensa scolastica delle figlie minori sarà ad integrale carico (e verrà conseguentemente pagata) in via esclusiva dalla sig.ra Parte_1
Quanto alle spese per la mensa scolastica di entrambe le figlie maturate nei periodi precedenti – spese che risultano a tutt'oggi non corrisposte dalle parti e non saldate all'ente erogatore – i coniugi concordano quanto segue:
- fino al mese di Marzo 2024 incluso le spese saranno a carico del sig. in via esclusiva al CP_1
100%;
- per il periodo da Aprile 2024 a Ottobre 2024 inclusi le spese saranno, invece, suddivise tra le parti al 50%. 8B) Le parti concordano che la tassa dei rifiuti gravante sulla casa coniugale sita in 40068 San Lazzaro di Savena (BO), via Kennedy n. 41 venga pagata fino al mese di Marzo 2024 incluso dal sig. CP_1 in via esclusiva al 100%.
[...]
A partire dal mese di Aprile 2024, invece, la tassa dei rifiuti verrà pagata e sarà a carico esclusivo della sig.ra Parte_1
8C) Le parti concordano che al termine della locazione della casa sita in 40068 San Lazzaro di Savena (BO), via Kennedy n. 41 la sig.ra potrà trattenere per sé le somme di denaro versate dal Parte_1 marito nel momento della conclusione del contratto di locazione, a titolo di caparra confirmatoria.
.
9) prende atto che le parti concordano a che il mancato rispetto di quanto previsto alle precedenti clausole
8.A),
8.B) e
8.C) autorizzerà la parte adempiente ad agire nei confronti della parte inadempiente tanto per l'adempimento, quanto per il risarcimento dell'eventuale danno che dovesse essersi prodotto a causa e per effetto dell'inadempimento;
10) prende atto che, a fronte del puntuale adempimento di quanto sopra previsto, i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti, con vicendevole rinuncia alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
11) prende atto che le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità della minore valida per l'espatrio;
12) prende atto che i coniugi dichiarano di aver così regolato ogni rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto sopra previsto;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Pavia di procedere all'annotazione del capo
1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. compensa integralmente le spese legali tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 3.12,2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 5 di 6
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 8414/2025 promossa da:
nato il [...] a [...] e residente in [...] rappresentato e difeso, dall'Avv. Irene Muccinelli del Foro di Bologna (C.F.:
), presso e nel cui studio sito in 40068 San Lazzaro di Savena (BO), Via Jussi n. C.F._1 8 c, elegge domicilio e nata il [...] a [...] e residente in [...] rappresentata e difesa, dall'Avv. Rita Rossi del Foro di Bologna, presso e nel cui studio sito in 40122 Bologna (BO), via Alessandro Cervellati n. 3, elegge domicilio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 15/10/2025 e come da verbale di udienza del 26/11/2025; il P.M è intervenuto;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 16/06/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati: in data 21.11.2014 a Pavia (PV), la minore
e, in data 05.06.2020 a Bologna (BO), la minore ; Per_1 Per_2 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive pagina 1 di 6 posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato il [...] a [...] CP_1
(Turchia) e nata il [...] a [...] uniti in matrimonio Parte_1 celebrato a Pavia il 30/04/2014 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Pavia al n. 29 parte I anno 2014;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo del reciproco rispetto;
Per_ Per_
2) affida ed in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali conseguentemente assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie concernenti istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle medesime: i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione e quelle assolutamente urgenti da assumere nel momento in cui avranno presso di sé le figlie e in maniera congiunta in tutti gli altri casi. È fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro per iscritto, entro il termine perentorio di dieci giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio. Nel caso in cui le bambine pernottassero in un luogo diverso dall'abitazione abituale di uno dei genitori, come pure nel caso di vacanze e/o gite fuori dalla provincia di Bologna, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro, con adeguato preavviso, il luogo di pernottamento delle minori, avendo cura di trasmettere indirizzo e recapiti;
3) dispone che le minori manterranno la residenza anagrafica insieme alla madre nell'abitazione familiare sita in 40068 San Lazzaro di Savena (BO), via Kennedy n. 41. In conseguenza di ciò la casa familiare e relative pertinenze vengono assegnate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337- sexies c.c., alla sig.ra nell'interesse delle figlie minori, mentre il sig. si è Parte_1 CP_1 già trasferito altrove portando con sé i propri beni ed effetti personali;
4) prende atto che i genitori, in un'ottica di fattiva collaborazione e di buon senso, si impegnano a fare in modo che le figlie minori continuino ad avere e a consolidare un buon rapporto con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie d'origine; Per_ 5) dispone, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, che il padre potrà tenere con sé ed Per_
con le seguenti tempistiche e modalità: pagina 2 di 6 - una domenica ogni due, prelevandole presso l'abitazione della madre entro le ore 12,00 fino al martedì mattina, allorquando riaccompagnerà le figlie a scuola o presso la casa della madre nei periodi extrascolastici;
- nella settimana in cui le minori staranno con la madre nel giorno della domenica, il padre le terrà dal lunedì dall'uscita da scuola fino al martedì mattina, riaccompagnandole a scuola (o presso la casa della madre nei periodi extrascolastici);
- tutti i mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola (o presso la casa della madre nei periodi extrascolastici) a dopo cena;
- sette giorni consecutivi con ciascun genitore durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 06 Gennaio;
- due/tre giorni consecutivi con ciascun genitore durante le vacanze di Pasqua, alternando di anno in anno il periodo dal termine della scuola alla Domenica di Pasqua e quello dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa scolastica;
- due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore durante le vacanze estive, con periodi da concordarsi tra i genitori entro il 30/04 di ciascun anno e decisione spettante, in caso di disaccordo, negli anni pari al padre e negli anni dispari alla madre;
Per_ Per_ 5) obbliga il sig. a contribuire al mantenimento ordinario delle figlie ed , CP_1 fino alla loro indipendenza economica, versando sul conto corrente intestato alla sig.ra Pt_1
- entro il giorno 05 di ogni mese - la somma complessiva di euro 1.000,00= (euro 500,00=
[...] per ciascuna figlia). La somma sopra indicata sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT, con decorrenza dal mese di Novembre 2024 (la prima rivalutazione verrà, dunque, effettuata nel mese di Novembre 2025);
6) dispone che le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse delle figlie minori, così come previste e disciplinate nel Protocollo in uso all'intestato Tribunale (di seguito riportato), saranno sostenute nella misura del 100% dal sig. CP_1
- rientrano tra le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa, quali: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequentazione dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo pagina 3 di 6 sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorativa del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ect..) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) spese per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto o occhiali;
spese mediche aventi carattere d'urgenza;
- tutte le altre spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa;
il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore che le avrà anticipate avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa;
la richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso; il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
la documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa;
il rimborso delle spese straordinarie dovrà avvenire a mezzo di bonifico bancario, con impegno delle parti a comunicarsi le coordinate bancarie su cui effettuare i rimborsi;
7) dispone che l'Assegno Unico Universale, per espresso accordo tra le parti, sarà di competenza al
100% della sig.ra con impegno del sig. a fornire eventuale Parte_1 CP_1 documentazione necessaria all'ottenimento del beneficio, come pure a firmare i moduli che dovessero essere necessari per far ottenere alla madre detto emolumento e/o altri che dovessero essere erogati dallo Stato o da altri Enti, pubblici o privati.;
8) prende atto che, ad integrazione dei presenti accordi e quale parte essenziale degli stessi, finalizzata alla risoluzione della separazione personale tra le parti, le parti concordano quanto segue:
pagina 4 di 6 8A) In conformità a quanto previsto dal Protocollo sulle Spese Straordinarie in uso al Tribunale di Bologna, a partire dal mese di Novembre 2024 incluso la mensa scolastica delle figlie minori sarà ad integrale carico (e verrà conseguentemente pagata) in via esclusiva dalla sig.ra Parte_1
Quanto alle spese per la mensa scolastica di entrambe le figlie maturate nei periodi precedenti – spese che risultano a tutt'oggi non corrisposte dalle parti e non saldate all'ente erogatore – i coniugi concordano quanto segue:
- fino al mese di Marzo 2024 incluso le spese saranno a carico del sig. in via esclusiva al CP_1
100%;
- per il periodo da Aprile 2024 a Ottobre 2024 inclusi le spese saranno, invece, suddivise tra le parti al 50%. 8B) Le parti concordano che la tassa dei rifiuti gravante sulla casa coniugale sita in 40068 San Lazzaro di Savena (BO), via Kennedy n. 41 venga pagata fino al mese di Marzo 2024 incluso dal sig. CP_1 in via esclusiva al 100%.
[...]
A partire dal mese di Aprile 2024, invece, la tassa dei rifiuti verrà pagata e sarà a carico esclusivo della sig.ra Parte_1
8C) Le parti concordano che al termine della locazione della casa sita in 40068 San Lazzaro di Savena (BO), via Kennedy n. 41 la sig.ra potrà trattenere per sé le somme di denaro versate dal Parte_1 marito nel momento della conclusione del contratto di locazione, a titolo di caparra confirmatoria.
.
9) prende atto che le parti concordano a che il mancato rispetto di quanto previsto alle precedenti clausole
8.A),
8.B) e
8.C) autorizzerà la parte adempiente ad agire nei confronti della parte inadempiente tanto per l'adempimento, quanto per il risarcimento dell'eventuale danno che dovesse essersi prodotto a causa e per effetto dell'inadempimento;
10) prende atto che, a fronte del puntuale adempimento di quanto sopra previsto, i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti, con vicendevole rinuncia alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
11) prende atto che le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità della minore valida per l'espatrio;
12) prende atto che i coniugi dichiarano di aver così regolato ogni rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto sopra previsto;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Pavia di procedere all'annotazione del capo
1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. compensa integralmente le spese legali tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 3.12,2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 5 di 6
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