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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 10696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10696 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa IA IS NO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11665/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 438/2024-RGn.1002/2024 – emessa in data 20.09.2023 e pubblicata in data 02.04.2024 dal Giudice di Pace di Procida, e vertente
TRA
(C.F. ), con sede legale in Roma Parte_1 P.IVA_1 alla via Giuseppe Grezar n.14, in persona del legale rapp.te p.t dott. (C.F. Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Giada d'Orso (C.F. ) C.F._1 C.F._2 in virtù di procura allegata agli atti appellante
E
(C.F. ) CP_1 C.F._3
(C.F. ) CP_2 P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. Controparte_4 P.IVA_4 appellati contumaci
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel primo grado di giudizio, svolto innanzi al Giudice di Pace di Procida, spiegava CP_1 opposizione avverso la proposta di compensazione ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 n.
07128202200000388000, per l'annullamento della cartella esattoriale n. 07120190117359830000, emessa per infrazioni al Codice della Strada elevate dal nel 2016 e per Controparte_4
l'omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2017, nonché della cartella esattoriale n. 07120200030019970000, emessa anch'essa per infrazioni al Codice della Strada elevate dalla nel 2016. In particolare, eccepiva l'omessa Controparte_5
1 notifica del verbale di violazione del Codice della Strada posto a fondamento delle cartelle di pagamento impugnate, nonché la prescrizione e la decadenza del credito azionato, con conseguente richiesta di annullamento della pretesa creditoria azionata.
Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_6 giurisdizione del Giudice ordinario in favore della competente Commissione Tributaria Provinciale relativamente all'omesso pagamento della tassa automobilistica del 2017 di cui alla cartella esattoriale n. 07120190117359830000; l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Procida in favore del Giudice di Pace di atteso che le cartelle di pagamento impugnate sono state CP_3 notificate a;
l'inammissibilità della domanda e la non autonoma impugnabilità della Controparte_4 proposta di compensazione di cui all'art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973. Nel merito, contestava la prescrizione della pretesa creditoria.
Con sentenza n. 438/2024- R.G. n. 1002/2023, pubblicata in data 02.04.2024, il Giudice di Pace di
Procida, ritenuta sussistente la propria giurisdizione, la competenza a decidere la controversia, nonché
l'interesse ad agire del contribuente, accoglieva la domanda ed annullava le cartelle opposte per omessa dimostrazione della notifica degli atti presupposti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione a ruolo, dichiarando altresì la prescrizione della pretesa creditoria con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite con attribuzione, che liquidava in complessivi euro 450,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
L proponeva gravame avverso la prefata sentenza reiterando Controparte_6 tutte le doglianze già spiegate in primo grado, tra le quali: la non autonoma impugnabilità della proposta di compensazione ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973, il difetto di giurisdizione del Giudice
a quo in favore della competente Commissione Tributaria Provinciale relativamente all'omesso pagamento della tassa automobilistica del 2017 di cui alla cartella esattoriale n.
07120190117359830000 e l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Procida in favore del
Giudice di Pace di Pertanto, chiedeva di accogliere le eccezioni preliminari ivi formulate e, CP_3 in subordine, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente all'omessa notifica dei verbali di accertamento sottesi alle cartelle esattoriali impugnate. Il tutto con vittoria delle spese di lite e competenze di causa del doppio grado di giudizio.
, la , la ed il , sebbene CP_1 CP_2 Controparte_5 Controparte_4 ritualmente citati, rimanevano contumaci.
Con ordinanza del 19.11.2025 la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
2 Va, in primo luogo, dichiarata la contumacia di , della , della CP_1 CP_2
e del che, sebbene ritualmente citati, non si sono Controparte_5 Controparte_4 costituiti.
Giova premettere che il presente gravame origina da un'opposizione avverso la proposta di compensazione ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 n. 07128202200000388000 per l'annullamento della cartella esattoriale n. 07120190117359830000, emessa per infrazioni al Codice della Strada e per l'omesso pagamento della tassa automobilistica, nonché della cartella esattoriale n.
07120200030019970000, emessa anch'essa per infrazioni al Codice della Strada. L'opponente, in particolare, ha dedotto l'omessa notifica degli atti presupposti e l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria: per tali ragioni, la domanda spiegata in primo grado è in parte ascrivibile al rimedio di cui all'art. 7 del D.lgs. 150/2011, in parte all'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c.
Va precisato in proposito che la proposta di compensazione di cui all'art. 28-ter del D.P.R. n.
602/1973 rappresenta un atto autonomamente impugnabile qualora il contribuente intenda lamentare l'intervenuta prescrizione del credito erariale (C. Cass. 24638/2017).
3. Ciò premesso, riveste carattere preliminare il motivo di appello con cui l'appellante ha dedotto il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario relativamente all'omesso pagamento della tassa automobilistica del 2017 di cui alla cartella esattoriale n.
07120190117359830000.
Ebbene, il motivo è meritevole di accoglimento in quanto il credito azionato ha natura tributaria.
Nel caso di specie, rileva l'articolo 23, comma 1 d.l. n. 504/1992, il quale, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con d.P.R. n. 39/1953 e ss.mm.ii., che ha assunto contestualmente la denominazione di “tassa automobilistica regionale”. La stessa è da ritenersi, secondo quanto disposto dalla Corte costituzionale n. 288/2012, “tributo proprio derivato della Regione”. Con riferimento ai crediti tributari, va rilevato che l'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 è la norma che sancisce il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario (in specie, dell'esecuzione) ed individua la linea di demarcazione della giurisdizione nella cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante intimazione ad adempiere ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
successivamente, quando cioè inizia l'esecuzione con il pignoramento, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione.
3 La Cassazione a Sez. U - con Ordinanza n.7822 del 14/04/2020 – ha chiarito la linea demarcazione tra la giurisdizione tributaria ed ordinaria, statuendo che: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art.
72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”. Inoltre la Cassazione, a sezioni unite n. 16986/22, ha ulteriormente precisato che
“In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Alla luce dei principi sopra richiamati, poiché la controversia ha ad oggetto una cartella di pagamento e l'esecuzione non è ancora iniziata, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto affermare la giurisdizione della Corte di Giustizia tributaria territorialmente competente relativamente all'omesso pagamento della tassa automobilistica del 2017 di cui alla cartella esattoriale n.
07120190117359830000. Va, dunque, accolto l'appello e dichiarato il difetto di giurisdizione nei limiti appena esposti.
4. Passando ai motivi di impugnazione prospettati con riferimento alle residue pretese creditorie azionate, è fondato il dedotto difetto di competenza territoriale del Giudice di Pace di Procida in favore del Giudice di Pace di CP_3
Sul punto, occorre rimarcare come le cartelle esattoriali in oggetto attengono anche a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada ex art. 7 dlgs 150/11.
4 In base al regime derivante dal combinato disposto dell'art. 204 bis Codice della Strada con l' art. 7 dlgs n. 150/11, entrato in vigore il 6.10.11, deve affermarsi la competenza esclusiva per materia del
Giudice di Pace, senza limiti di valore.
Al riguardo, occorre puntualizzare che, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, la cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata (ad esempio nel caso in cui venga eccepita la sopravvenuta prescrizione del diritto all'esazione), spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dall'art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento presupposto (Cass. 3156/17;
Cass. 3283/15; Cassazione civile sez. VI 16/10/2014 n. 21914 Giustizia Civile Massimario 2014;
Cass. 24753/11).
Inoltre le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per violazione del codice della strada appartengono alla competenza del giudice di pace del luogo ove è stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ancorché il ricorso sia stato proposto, in funzione recuperatoria del mezzo di tutela, avverso la cartella esattoriale a seguito della mancata notificazione del precedente verbale di contestazione (Cass. ord. n. 5803/2015; Cass. ord.
3582/2022).
Va ancora sottolineato che la cognizione dell'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata o come azione recuperatoria ai sensi dell'art. 7 dlgs 150/2011, spetta alla competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, senza che possa rilevare il fatto che la sommatoria dei titoli azionati superi il limite per la competenza per valore di detto giudice (cfr Corte di cassazione, sezione VI, ordinanza 7 gennaio 2014 n.11; Cassazione civile sez. VI 23/11/2011 n. 24753 Giust. civ. Mass. 2011, 11, 1668).
Alla luce, dunque, dei principi appena richiamati, deve affermarsi la competenza del Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa l'infrazione.
Da ciò consegue che, poiché le sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada di cui alle cartelle esattoriali nn. 07120190117359830000 e 07120200030019970000 sono state elevate rispettivamente dal e dalla Controparte_4 Controparte_5
, ne deriva che la controversia doveva essere incardinata innanzi al Giudice di Pace
[...] di CP_3
5 Ove, poi, si ritenesse non conosciuto il luogo di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale del Giudice di Pace di può affermarsi anche applicando i criteri di cui agli artt. 27- CP_3 art 480 c.p.c., atteso che le cartelle esattoriali suddette sono state notificate in . Controparte_4
5. Le spese del primo grado di giudizio sono poste a carico di e liquidate in favore CP_1 dell' in euro 139,00 (di cui euro 34,00 fase studio, euro 34,00 fase Controparte_6 introduttiva, euro 71,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta.
In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore fino a euro 1.100,00, ridotti al minimo in considerazione della semplicità e serialità delle questioni trattate, per tutte le fasi.
Applicando gli stessi criteri, le spese del secondo grado di giudizio sono poste a carico di CP_1
in favore di parte appellante e sono liquidate in euro 232,00 (di cui euro 66,00 fase studio,
[...] euro 66,00 fase introduttiva, euro 100,00 fase decisionale), prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore fino a euro 1.100,00 (dovendosi tener conto solo del disputatum in appello), ridotti al minimo in considerazione della semplicità dell'unica questione trattata, per tutte le fasi.
Anche le spese del presente grado di giudizio sono state liquidate in conformità delle tabelle vigenti
(DM 147/2022).
Vanno compensate le spese di lite nei confronti delle altre parti rimaste contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la contumacia di , della , della e CP_1 CP_2 Controparte_5 del;
Controparte_4
-accoglie l'appello e per l'effetto:
1) annulla la sentenza appellata;
2) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado territorialmente competente, limitatamente alla tassa automobilistica del 2017 di cui alla cartella esattoriale n. 07120190117359830000 e concede
60 gg per la riassunzione della causa innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente;
3) dichiara il difetto di competenza del Giudice di Pace di Procida in favore del Giudice di
Pace di relativamente alla cartella esattoriale n. 07120190117359830000, nei limiti di CP_3
6 cui sopra, nonché relativamente alla cartella n. 07120200030019970000 e concede 60 gg per la riassunzione della causa innanzi al Giudice di Pace competente;
4) condanna al pagamento, in favore dell' CP_1 Controparte_6
, delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in euro 139,00 per
[...] compensi professionali, oltre accessori come per legge;
5) condanna al pagamento, in favore dell' CP_1 Controparte_6
, delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in euro 232,00
[...] per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
6) compensa le spese nei confronti delle altre parti.
Così deciso in Napoli il 19.11.2025
Il Giudice
IA IS NO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa IA IS NO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11665/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 438/2024-RGn.1002/2024 – emessa in data 20.09.2023 e pubblicata in data 02.04.2024 dal Giudice di Pace di Procida, e vertente
TRA
(C.F. ), con sede legale in Roma Parte_1 P.IVA_1 alla via Giuseppe Grezar n.14, in persona del legale rapp.te p.t dott. (C.F. Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Giada d'Orso (C.F. ) C.F._1 C.F._2 in virtù di procura allegata agli atti appellante
E
(C.F. ) CP_1 C.F._3
(C.F. ) CP_2 P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. Controparte_4 P.IVA_4 appellati contumaci
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel primo grado di giudizio, svolto innanzi al Giudice di Pace di Procida, spiegava CP_1 opposizione avverso la proposta di compensazione ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 n.
07128202200000388000, per l'annullamento della cartella esattoriale n. 07120190117359830000, emessa per infrazioni al Codice della Strada elevate dal nel 2016 e per Controparte_4
l'omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2017, nonché della cartella esattoriale n. 07120200030019970000, emessa anch'essa per infrazioni al Codice della Strada elevate dalla nel 2016. In particolare, eccepiva l'omessa Controparte_5
1 notifica del verbale di violazione del Codice della Strada posto a fondamento delle cartelle di pagamento impugnate, nonché la prescrizione e la decadenza del credito azionato, con conseguente richiesta di annullamento della pretesa creditoria azionata.
Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_6 giurisdizione del Giudice ordinario in favore della competente Commissione Tributaria Provinciale relativamente all'omesso pagamento della tassa automobilistica del 2017 di cui alla cartella esattoriale n. 07120190117359830000; l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Procida in favore del Giudice di Pace di atteso che le cartelle di pagamento impugnate sono state CP_3 notificate a;
l'inammissibilità della domanda e la non autonoma impugnabilità della Controparte_4 proposta di compensazione di cui all'art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973. Nel merito, contestava la prescrizione della pretesa creditoria.
Con sentenza n. 438/2024- R.G. n. 1002/2023, pubblicata in data 02.04.2024, il Giudice di Pace di
Procida, ritenuta sussistente la propria giurisdizione, la competenza a decidere la controversia, nonché
l'interesse ad agire del contribuente, accoglieva la domanda ed annullava le cartelle opposte per omessa dimostrazione della notifica degli atti presupposti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione a ruolo, dichiarando altresì la prescrizione della pretesa creditoria con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite con attribuzione, che liquidava in complessivi euro 450,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
L proponeva gravame avverso la prefata sentenza reiterando Controparte_6 tutte le doglianze già spiegate in primo grado, tra le quali: la non autonoma impugnabilità della proposta di compensazione ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973, il difetto di giurisdizione del Giudice
a quo in favore della competente Commissione Tributaria Provinciale relativamente all'omesso pagamento della tassa automobilistica del 2017 di cui alla cartella esattoriale n.
07120190117359830000 e l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Procida in favore del
Giudice di Pace di Pertanto, chiedeva di accogliere le eccezioni preliminari ivi formulate e, CP_3 in subordine, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente all'omessa notifica dei verbali di accertamento sottesi alle cartelle esattoriali impugnate. Il tutto con vittoria delle spese di lite e competenze di causa del doppio grado di giudizio.
, la , la ed il , sebbene CP_1 CP_2 Controparte_5 Controparte_4 ritualmente citati, rimanevano contumaci.
Con ordinanza del 19.11.2025 la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
2 Va, in primo luogo, dichiarata la contumacia di , della , della CP_1 CP_2
e del che, sebbene ritualmente citati, non si sono Controparte_5 Controparte_4 costituiti.
Giova premettere che il presente gravame origina da un'opposizione avverso la proposta di compensazione ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 n. 07128202200000388000 per l'annullamento della cartella esattoriale n. 07120190117359830000, emessa per infrazioni al Codice della Strada e per l'omesso pagamento della tassa automobilistica, nonché della cartella esattoriale n.
07120200030019970000, emessa anch'essa per infrazioni al Codice della Strada. L'opponente, in particolare, ha dedotto l'omessa notifica degli atti presupposti e l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria: per tali ragioni, la domanda spiegata in primo grado è in parte ascrivibile al rimedio di cui all'art. 7 del D.lgs. 150/2011, in parte all'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c.
Va precisato in proposito che la proposta di compensazione di cui all'art. 28-ter del D.P.R. n.
602/1973 rappresenta un atto autonomamente impugnabile qualora il contribuente intenda lamentare l'intervenuta prescrizione del credito erariale (C. Cass. 24638/2017).
3. Ciò premesso, riveste carattere preliminare il motivo di appello con cui l'appellante ha dedotto il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario relativamente all'omesso pagamento della tassa automobilistica del 2017 di cui alla cartella esattoriale n.
07120190117359830000.
Ebbene, il motivo è meritevole di accoglimento in quanto il credito azionato ha natura tributaria.
Nel caso di specie, rileva l'articolo 23, comma 1 d.l. n. 504/1992, il quale, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con d.P.R. n. 39/1953 e ss.mm.ii., che ha assunto contestualmente la denominazione di “tassa automobilistica regionale”. La stessa è da ritenersi, secondo quanto disposto dalla Corte costituzionale n. 288/2012, “tributo proprio derivato della Regione”. Con riferimento ai crediti tributari, va rilevato che l'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 è la norma che sancisce il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario (in specie, dell'esecuzione) ed individua la linea di demarcazione della giurisdizione nella cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante intimazione ad adempiere ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
successivamente, quando cioè inizia l'esecuzione con il pignoramento, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione.
3 La Cassazione a Sez. U - con Ordinanza n.7822 del 14/04/2020 – ha chiarito la linea demarcazione tra la giurisdizione tributaria ed ordinaria, statuendo che: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art.
72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”. Inoltre la Cassazione, a sezioni unite n. 16986/22, ha ulteriormente precisato che
“In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Alla luce dei principi sopra richiamati, poiché la controversia ha ad oggetto una cartella di pagamento e l'esecuzione non è ancora iniziata, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto affermare la giurisdizione della Corte di Giustizia tributaria territorialmente competente relativamente all'omesso pagamento della tassa automobilistica del 2017 di cui alla cartella esattoriale n.
07120190117359830000. Va, dunque, accolto l'appello e dichiarato il difetto di giurisdizione nei limiti appena esposti.
4. Passando ai motivi di impugnazione prospettati con riferimento alle residue pretese creditorie azionate, è fondato il dedotto difetto di competenza territoriale del Giudice di Pace di Procida in favore del Giudice di Pace di CP_3
Sul punto, occorre rimarcare come le cartelle esattoriali in oggetto attengono anche a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada ex art. 7 dlgs 150/11.
4 In base al regime derivante dal combinato disposto dell'art. 204 bis Codice della Strada con l' art. 7 dlgs n. 150/11, entrato in vigore il 6.10.11, deve affermarsi la competenza esclusiva per materia del
Giudice di Pace, senza limiti di valore.
Al riguardo, occorre puntualizzare che, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, la cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata (ad esempio nel caso in cui venga eccepita la sopravvenuta prescrizione del diritto all'esazione), spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dall'art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento presupposto (Cass. 3156/17;
Cass. 3283/15; Cassazione civile sez. VI 16/10/2014 n. 21914 Giustizia Civile Massimario 2014;
Cass. 24753/11).
Inoltre le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per violazione del codice della strada appartengono alla competenza del giudice di pace del luogo ove è stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ancorché il ricorso sia stato proposto, in funzione recuperatoria del mezzo di tutela, avverso la cartella esattoriale a seguito della mancata notificazione del precedente verbale di contestazione (Cass. ord. n. 5803/2015; Cass. ord.
3582/2022).
Va ancora sottolineato che la cognizione dell'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata o come azione recuperatoria ai sensi dell'art. 7 dlgs 150/2011, spetta alla competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, senza che possa rilevare il fatto che la sommatoria dei titoli azionati superi il limite per la competenza per valore di detto giudice (cfr Corte di cassazione, sezione VI, ordinanza 7 gennaio 2014 n.11; Cassazione civile sez. VI 23/11/2011 n. 24753 Giust. civ. Mass. 2011, 11, 1668).
Alla luce, dunque, dei principi appena richiamati, deve affermarsi la competenza del Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa l'infrazione.
Da ciò consegue che, poiché le sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada di cui alle cartelle esattoriali nn. 07120190117359830000 e 07120200030019970000 sono state elevate rispettivamente dal e dalla Controparte_4 Controparte_5
, ne deriva che la controversia doveva essere incardinata innanzi al Giudice di Pace
[...] di CP_3
5 Ove, poi, si ritenesse non conosciuto il luogo di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale del Giudice di Pace di può affermarsi anche applicando i criteri di cui agli artt. 27- CP_3 art 480 c.p.c., atteso che le cartelle esattoriali suddette sono state notificate in . Controparte_4
5. Le spese del primo grado di giudizio sono poste a carico di e liquidate in favore CP_1 dell' in euro 139,00 (di cui euro 34,00 fase studio, euro 34,00 fase Controparte_6 introduttiva, euro 71,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta.
In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore fino a euro 1.100,00, ridotti al minimo in considerazione della semplicità e serialità delle questioni trattate, per tutte le fasi.
Applicando gli stessi criteri, le spese del secondo grado di giudizio sono poste a carico di CP_1
in favore di parte appellante e sono liquidate in euro 232,00 (di cui euro 66,00 fase studio,
[...] euro 66,00 fase introduttiva, euro 100,00 fase decisionale), prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore fino a euro 1.100,00 (dovendosi tener conto solo del disputatum in appello), ridotti al minimo in considerazione della semplicità dell'unica questione trattata, per tutte le fasi.
Anche le spese del presente grado di giudizio sono state liquidate in conformità delle tabelle vigenti
(DM 147/2022).
Vanno compensate le spese di lite nei confronti delle altre parti rimaste contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la contumacia di , della , della e CP_1 CP_2 Controparte_5 del;
Controparte_4
-accoglie l'appello e per l'effetto:
1) annulla la sentenza appellata;
2) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado territorialmente competente, limitatamente alla tassa automobilistica del 2017 di cui alla cartella esattoriale n. 07120190117359830000 e concede
60 gg per la riassunzione della causa innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente;
3) dichiara il difetto di competenza del Giudice di Pace di Procida in favore del Giudice di
Pace di relativamente alla cartella esattoriale n. 07120190117359830000, nei limiti di CP_3
6 cui sopra, nonché relativamente alla cartella n. 07120200030019970000 e concede 60 gg per la riassunzione della causa innanzi al Giudice di Pace competente;
4) condanna al pagamento, in favore dell' CP_1 Controparte_6
, delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in euro 139,00 per
[...] compensi professionali, oltre accessori come per legge;
5) condanna al pagamento, in favore dell' CP_1 Controparte_6
, delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in euro 232,00
[...] per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
6) compensa le spese nei confronti delle altre parti.
Così deciso in Napoli il 19.11.2025
Il Giudice
IA IS NO
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