Rigetto
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00889/2026REG.PROV.COLL.
N. 03319/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3319 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Salvemini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 96/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. OR LA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La controversia ha ad oggetto il provvedimento del 10 gennaio 2020, prot. n. 275/2020, con cui veniva ordinato a parte appellante di provvedere, in relazione all’area di proprietà ubicata in Casorate Sempione (VA), località Bozzana, censita ai mappali 1117 e 1241, al ripristino dello stato dei luoghi, intervenuto dopo l’ottenimento di certificazione di compatibilità paesaggistica prot. 176/5022/11 del 6.10.2011 e titolo edilizio in sanatoria per la recinzione sui mapp. 1117, 1118, 1119.
Al riguardo, deve darsi atto che l’area ove insiste il predetto fondo ricade in zona G1 del -OMISSIS- ed è, pertanto, soggetta al vincolo di cui al D.lgs. 42/2004 per le aree protette, nonché alla speciale disciplina pianificatoria del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco approvato con D.G.R. n. 2 7/5983 del 2 agosto 2001.
In data 07.05.2011, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato, dopo avere effettuato un sopralluogo presso l’area del ricorrente, accertavano, tra l’altro, la trasformazione dell’area boscata di 1.410,57 mq. contraddistinta alla particella n. 1117 realizzata con “ripulitura della vegetazione presente e successiva semina di prato inglese”, che ha salvaguardato soltanto alcune piante di alto fusto, con lo scopo di ampliare il giardino di pertinenza della villa.
In conseguenza del predetto accertamento, gli agenti elevavano il verbale p.v. 675/2011 per violazione dell’art. 43, comma 2, L.R. 31/2008, sanzionato dall’art. 61, comma 2, della medesima legge, per la trasformazione del bosco, nonché per violazione dell’art. 9.G.10 della D.G.R. 7/5983 del 2/08/2001, sanzionata dall’art. 28, L.R. 86/1983 - danno ambientale con possibilità di ripristino - per la realizzazione della recinzione del bosco.
2 - Avverso il citato provvedimento di ripristino (10 gennaio 2020, prot. n. 275/2020), l’appellante ha proposto ricorso n.r.g. 505 del 2020 innanzi al TAR per la Lombardia.
3 - Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 96 del 2023, ha accolto parzialmente il ricorso, annullando l’impugnato provvedimento nella parte recante l’ordine di demolizione della recinzione, mentre con il rigetto della seconda censura dedotta ha ritenuto legittimo l’ordine di ripristino dell’area boschiva e delle piante.
4 - Con l’atto di appello l’originario ricorrente ha censurato la sentenza di primo grado deducendo il seguente motivo: I) Erronea motivazione in relazione alla fattispecie concreta. violazione e falsa applicazione dell’art. 61, comma 13, della legge regionale n. 31/18; erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.
Nello specifico, ad avviso dell’appellante, la statuizione del Tar sarebbe l’esito di un’errata e parziale interpretazione dell’art. 61, comma 13, L.R. 31/2008, oltre che di un’omessa compiuta e puntuale valutazione del particolare contesto.
Secondo l’appellante, la sanzione ripristinatoria prevista dalla citata norma sarebbe applicabile soltanto “in caso di distruzioni o danneggiamenti” e non per ogni attività di trasformazione del bosco che, comunque, sarebbe esclusa nel caso di specie, avendo eseguito il taglio colturale sull’area de qua in forza della rilasciata autorizzazione ex art. 50, comma 7, L.R. 31/2008.
5 - L’appello è infondato.
L’art. 61, comma 13, L.R. 31/08 statuisce che "Gli enti di cui al comma 12, in caso di distruzioni o danneggiamenti, intimano al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose danneggiate".
Nel caso di specie è stato accertato che l’appellante ha effettuato una ripulitura della vegetazione presente e successiva semina di prato inglese, salvaguardando soltanto alcune piante di alto fusto con lo scopo di ampliare il giardino di pertinenza della villa.
Contrariamente alla prospettazione di parte appellante, alla luce della concreta modifica che ha subito l’area in questione, ben può ritenersi che il precedente stato dei luoghi sia stato distrutto, per lasciare poi spazio al prato inglese. Correttamente l’amministrazione ha quindi ingiunto il rispristino ai sensi dell’art. 61 citato. Non si tratta infatti della trasformazione del bosco di cui all’art. 43 senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa, posto che il bosco non è più sussistente, vale a dire che è stato distrutto.
Per altro verso, l’intervento effettuato da parte appellante non può dirsi coperto dall'autorizzazione n. 2421/2009, con la quale venivano assentite le sole attività di pulizia del sottobosco e il taglio delle piante martellate, morte e sradicate, ai sensi del comma 7 dell'art. 50 della L.R. n. 31/2008.
Tale provvedimento non autorizzava invece la rimozione del precedente bosco per la piantumazione dell’area con un differente tipo di vegetali.
6 – Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellata, che si liquidano in €3.000, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
DI TE, Presidente
OR LA, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR LA | DI TE |
IL SEGRETARIO