Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4104/2018.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * *
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4104/2018 R.G. avente ad oggetto separazione personale dei coniugi e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Domenico Biasi,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso da CP_1 C.F._2
Avv. Adalisa Campanelli,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti risultano già indicati nella sentenza non definitiva n.
1318/2021 del 07.04.2021 con cui questo Tribunale ha
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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pronunciato la separazione personale dei coniugi ordinando il prosieguo del giudizio per le questioni accessorie.
All'udienza del 28/04/2025, sostituita dal deposito di note sostitutive ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione di tutte le questioni personali e patrimoniali residue, richiamando la convenzione sottoscritta e depositata telematicamente in data 04.04.2025. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per espressa richiesta delle parti. Il P.M. ha concluso per l'accoglimento della richiesta congiunta.
II.- Preliminarmente, sul versante processuale, occorre rilevare che, da un lato, l'esistenza di una precedente pronuncia non definitiva sullo status personae impedisce il mutamento del rito da giudiziale in consensuale e la conseguente omologazione dell'accordo; dall'altro lato,
l'intervento ex lege in giudizio del Pubblico Ministero impedisce di definire la causa per intervenuta conciliazione tra tutte le parti.
Pertanto, deve essere pronunciata sentenza per la decisione definitiva di merito sulle questioni tuttora pendenti.
A tal fine, possono essere del tutto recepite le condizioni pattuite tra i coniugi poiché esse non presentano impedimenti legali ostativi al loro accoglimento, anche per quanto riguarda la prole.
III.- Quanto alle spese di giudizio, le parti nella suddetta convenzione hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo anche sulla loro regolamentazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 4104/2018 introdotto con ricorso del 14/03/2018 da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del P.M., preso CP_1
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atto della propria sentenza non definitiva n. 1318/2021 del
07.04.2021, così provvede:
1) DICHIARA che la separazione resta regolata in base alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato telematicamente in data 04/04/2025;
2) DISPONE la compensazione integrale di spese e compensi di giudizio.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 03 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
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