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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/02/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Seconda Sezione Civile La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 130 R.G. 2021 (cui è riunita quella n. 152 R.G. 2021) relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 4128/2020, resa dal Tribunale di Bari il 21.12.2020, notificata il 24.12.2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo tra
, rappresentato e difesa dagli avvocati Caterina Capobianco e Parte_1
Gabriele Giampietro per mandato allegato all'atto di appello, elettivamente domiciliato nel loro studio, in Bari
=Appellante nel procedimento n. 130/2021 R.G.)= e
, rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella Masi e Antonio Masi Controparte_1 per mandato allegato all'atto di appello depositato nel giudizio riunito n. 152/2021 R.G.) elettivamente domiciliata nel loro studio, in Polignano a Mare (Ba)
=Appellante nel procedimento n. 151/2021R.G.)= e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Matarrese per Controparte_2 mandato a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in prime cure il 20.03.2012, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Polignano a Mare (Ba)
=Appellato=
All'udienza collegiale del 24 febbraio 2023, tenutasi mediante lo scambio di note scritte in attuazione delle disposizioni normative dirette a contrastare l'emergenza pagina 1 di 10 sanitaria da COVID 19 e dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
Con ricorso del 18.02.2009 , in qualità di procuratore speciale Parte_1 di , chiese ed ottenne, in data 3.04.2009, dal Tribunale di Bari -già Controparte_1
Sezione distaccata di Monopoli- decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 94/2009 (R.G. n. 76/2009) nei confronti di per il pagamento di Controparte_2 complessivi € 44.000,00 portati da due assegni bancari insoluti (rispettivamente dell'importo di € 34.000,00 e 10.000,00, entrambi datati 31.12.2007) dallo stesso emessi all'ordine di sé medesimo, recanti sul retro la sua firma di girata e quella della mandante.
Notificato in data 20.04.2009 il decreto in forma esecutiva con pedissequo atto di precetto, il debitore ingiunto con atto notificato l'11.09.2009 propose, contestualmente, opposizione al decreto ed al precetto, chiedendone la revoca, previa sospensione della sua efficacia esecutiva per insussistenza della pretesa creditoria azionata in quanto i due assegni erano stati in realtà emessi in sede di stipula di un contratto preliminare con il quale esso opponente si era obbligato ad acquistare da un immobile (appartamento e Box) ubicato in Polignano a Mare. Gi Controparte_1 assegni, privi di data e luogo di emissione, erano stati consegnati a garanzia del pagamento del prezzo concordato nel preliminare. A questo aveva fatto seguito, in data 11.04.2002, la stipula del contratto definitivo di vendita nel quale la venditrice aveva dato atto che il prezzo convenuto per la vendita era stato integralmente pagato. Tuttavia, gli assegni a suo tempo consegnati in garanzia non erano stati restituiti.
Rubricato il giudizio di opposizione al n. 173/2009 R.G., con decreto reso inaudita altera parte il 28.05.2009, il Tribunale adito sospese l'esecuzione provvisoria del decreto opposto, ma all'esito dell'udienza di comparizione delle parti 09.06.2009, tenutasi nel contraddittorio dell'opposto, il quale, costituitosi con comparsa del 08.06.2009, aveva chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione, revocò l'anzidetto decreto del 28.05.2009 e, confermata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, rimise le parti all'udienza del 22.10.2009, già fissata per la trattazione del merito.
Il creditore opposto, reiterata, con comparsa del 20.10.2009, la sua costituzione anche per la fase di merito, all'esito dell'udienza di trattazione del 2.10.2009, in cui era stata confermata la provvisoria esecuzione del decreto opposto e, previa concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., fissata l'udienza del 25.11.2010 per l'ammissione dei mezzi istruttori, notificò all'opponente nuovo atto di precetto per € 48.776,40 oltre interessi, successive spese e competenze.
Avverso tale precetto , con atto notificato il 01.12.2009, Controparte_2 propose opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. ed istanza di sospensione. Rigettata dal Tribunale adito detta istanza, il creditore opposto si costituì anche nel giudizio così pagina 2 di 10 incardinato (rubricato al n. 580/2009 R.G.) chiedendo, previa sua riunione al procedimento già pendente di opposizione al decreto ingiuntivo (R.G. 173/2009) il rigetto dell'opposizione. Il Tribunale, preso atto di detta istanza, rinviò la causa all'udienza 25.11.2010 e, a tale udienza, previa concessione dei termini ex art. 183 comma 6, c.p.c., la rinviò alla successiva udienza del 31.05.2011 anche per provvedere sull'istanza di riunione all'anzidetto giudizio n. 173/2009 R.G., pure fissato, per la stessa udienza, innanzi al medesimo Giudice.
Nelle more, intrapresa dal creditore opposto procedura esecutiva mobiliare in danno dell'opponente (procedimento n. 284/10 RGE Tribunale di Bari-Sez. Dist. Di Monopoli), le parti addivennero, in data 11.05.2011, ad una transazione con la quale, preso atto dell'avvenuto versamento, da parte del debitore opponente, di un acconto di
€ 10.000,00 in conto alla debitoria riveniente dal decreto opposto, CP_2
si impegnò a corrispondere a , l'importo di € 20.000,00,
[...] Parte_1 oltre spese di registrazione del decreto ingiuntivo -da versarsi in due rate da € 10.000,00 ciascuna con scadenza al 30.09.2011 ed al 30.12.2011- a saldo e stralcio di ogni sua pretesa creditoria. In ragione dell'intervenuta transazione ed al fine di verificarne l'adempimento, all'udienza del 31.05.2011 (fissata in entrambi i giudizi pendenti) le parti chiesero un rinvio, che fu disposto per l'udienza del 09.02.2012.
Sta di fatto che, non avendo il debitore ottemperato al pagamento della rata con scadenza al 30.09.2011, con raccomandata a/r del 03.11.2011, il creditore gli comunicò, come previsto al punto D) della transazione, l'avvenuta risoluzione della stessa.
Quindi, all'udienza del 09.02.2012 entrambe le cause, su istanza di CP_2
, che aveva revocato l'incarico conferito al suo precedente difensore, per
[...] consentire la formalizzazione dell'incarico al nuovo difensore, avv. Antonio Matarrese (che vi provvide con comparsa del 19.03.2012) furono rinviata al 20.03.2012 e poi nuovamente differite (stante l'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata dalle Associazioni di categoria) all'11.10.2012.
A detta udienza ed in entrambi i giudizi, spiegò intervento volontario ex art. 105 c.p.c., (mandante del creditore opposto) la quale, deducendo di aver Controparte_1 revocato le procure speciali a suo tempo conferite a , dandone a lui Parte_1 comunicazione in data 26.03.2012, chiese che ne fosse disposta l'estromissione dal giudizio e che, previo rigetto delle proposte opposizioni, fosse disposta in favore di essa interveniente la condanna di al pagamento del residuo Controparte_2 importo, comprensivo di tutti gli accessori, ancora dovuti in forza dell'opposto decreto ingiuntivo.
Nel prosieguo del giudizio, disposta la riunione del procedimento n. 580/2009 R.G. (di opposizione al precetto) a quello n. 173/2009 R.G. (di opposizione al decreto ingiuntivo) il Tribunale adito istruì la causa con l'escussione dei testi addotti dalle parti e l'interrogatorio formale di . All'esito, il Giudicante, disposto Controparte_1
l'interrogatorio libero di quest'ultima, in base alle dichiarazioni rese dalla stessa, sollecitò le parti ad un componimento bonario, formulando a tal fine, all'udienza del pagina 3 di 10 24.06.2015, una proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c., nei seguenti termini “…, invita le parti a raggiungere un accordo conciliativo ed all'uopo propone la rinuncia agli atti delle parti costituite con pagamento a carico delle parti opposte in favore di parte opponente delle spese processuali liquidate in complessivi euro 2.600,00 in solido tra loro;
fissa per prendere atto della posizione delle parti, ovvero della loro mancata comparizione in caso di accordo amichevole l'udienza del 12.10.2018 anche al fine di consentire al Giudice la valutazione della loro condotta processuale a mente degli artt. 91 co. 1 e 96 co. 3 cpc. Precisa che a detta somma vanno aggiunte le spese borsuali già anticipate oltre accessori di legge”.
I procuratori dell'opposto e dell'interventrice dichiararono di aderire alla proposta del Giudice, con la precisazione che l'opposto avrebbe dovuto rinunciare all'acconto di € 10.000,00 versato in corso di causa. A fronte del rifiuto dell'opponente di accettare tale ultima condizione, il Giudicante, all'udienza del 20.09.2019, integrò la proposta già formulata, prevedendo il pagamento, da parte della IG.ra , in favore di parte opponente -che Controparte_1 aderì alla stessa- dell'ulteriore somma di € 1.000,00, oltre oneri di legge e spese borsuali, a titolo di contributo alle spese legali, con contestuale abbandono anche dell'altro giudizio RG 213/13 R.G., pure pendente innanzi allo stesso Tribunale e con rinunzia, sempre della parte opponente, al rimborso degli € 10.000,00 già versati all'opposto.
L'interveniente, , non accettò l'integrazione proposta dal Controparte_1
Giudicante, sicché all'udienza del 03.04.2020 la causa fu riservata per la decisione.
Con sentenza n. 4128 pubblicata il 24.12.2020 e notificata il 24.12.2020, oggetto del presente giudizio di gravame, il Tribunale adito, definitivamente pronunciando nei due giudizi riuniti, ha così statuito: “1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) respinge la domanda di per le ragioni Controparte_1 di cui in parte motiva;
3) condanna e , in solido Parte_1 Controparte_1 tra loro, al pagamento in favore del procuratore di parte opponente, dichiaratosi anticipatario, delle spese così complessivamente liquidate: euro 1.800,00 per la fase di studio;
euro 1.200,00 per la fase introduttiva;
euro 1.750,00 per la fase istruttoria;
euro 2.750,00 per la fase decisoria;
per un compenso totale di euro 7.500,00 oltre rimborso spese generali nella misura fissa del 15% IVA se dovuta e Cassa Avvocati con aliquota di legge;
per le spese borsuali euro 367,00”.
A fondamento della decisione assunta, il Tribunale, anche in ossequio al principio della ragione più liquida, ha rilevato che la revoca della procura, sia pure operata nell'ambito di un mandato irrevocabile, comportava, nei rapporti verso il terzo debitore, al quale la revoca era stata comunicata, il venir meno della legittimazione ad agire del mandatario in luogo del mandante, per cui, a seguito dell'intervenuta revoca, il solo soggetto avente diritto ad esigere il pagamento era . Controparte_1
A questa, tuttavia, nessuna somma era dovuta dall'opponente, , Controparte_2 in quanto, la stessa , ad onta di quanto fatto valere con il proprio atto Controparte_1 di intervento, nel corso dell'interrogatorio libero ex art. 117 c.p.c., aveva ammesso di non conoscere gli assegni posti a fondamento del ricorso monitorio, di non averli mai pagina 4 di 10 consegnati a , di non conoscerne la provenienza, disconoscendo, al Parte_1 contempo, l'autenticità della firma di girata da lei risultante apposta sul retro degli stessi, così facendo venir meno la stessa sussistenza del credito azionato in via monitoria, pur in assenza di istanza di verificazione. Le suddette dichiarazioni, a prescindere dal loro potenziale contenuto confessorio, ben potevano costituire il fondamento e la fonte anche unica del convincimento del giudice, anche perché avevano ad oggetto fatti direttamente ed esclusivamente conosciuti dalla dichiarante medesima. La dimostrata inesistenza di un rapporto causale sottostante all'emissione degli assegni oggetto di causa comportava il venir meno del debito cartolare, presupponendo lo stesso l'esistenza di quel rapporto. Ne conseguiva la revoca del decreto opposto.
Avverso tale sentenza , con atto di citazione notificato il Parte_1
23/01/2021, ha proposto appello, chiedendone, previa sospensione della efficacia esecutiva, la parziale riforma limitatamente al capo che aveva disposto la sua condanna, in solido con , al pagamento delle spese di giudizio. Controparte_1
La sentenza è stata autonomamente appellata, con atto di citazione del 25.01.2021, anche da , la quale, a sua volta, ne ha chiesto la riforma, Controparte_1 previa sospensione della sua efficacia esecutiva, riguardo al capo che aveva ritenuto insussistente il credito vantato da essa appellante nei confronti dell'originario opponente.
, costituito in entrambi i giudizi così incardinati, ha Controparte_2 contrastato i gravami, chiedendone il rigetto con il favore delle spese del grado.
Disposta la riunione del procedimento introdotto da (rubricato Controparte_1 al n. 152 R.G. 2021) a quello preventivamente iscritto a ruolo da Parte_1
(rubricato al n. 130 R.G. 2021), disattese le istanze di inibitoria ed acquisita la documentazione in atti, la causa, all'udienza del 24.02.2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
=Motivi della decisione=
L'appello proposto da , affidato ad un solo motivo, censura Parte_1 la sentenza impugnata per aver disposto la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di , in solido con . Controparte_2 Controparte_1
Assume, al riguardo, che unica parte soccombente avrebbe dovuto ritenersi quest'ultima, non potendosi addebitare ad esso appellante alcuna responsabilità per aver azionato il credito portato dai due assegni posti a fondamento del ricorso monitorio in forza delle due procure speciali all'incasso, dalla stessa conferitegli e revocategli solo nel corso del giudizio di opposizione promosso dal debitore ingiunto. La stessa peraltro, dopo aver reso l'interrogatorio libero, nel corso del quale CP_1 aveva dichiarato di non aver mai visto gli assegni per il cui incasso aveva conferito le procure, precisando, altresì, di non averli mai presi in consegna e di non conoscerne la provenienza, nemmeno aveva poi aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice. pagina 5 di 10 Conseguentemente, anche in ragione del principio di causalità, non potendosi muovere ad esso appellante alcun addebito per aver dato corso al mandato all'incasso conferitogli dalla mandante ed essendo stata accertata la insussistenza del credito ad esso inerente solo ed esclusivamente in base alle dichiarazioni rese dalla stessa mandante, le spese del giudizio avrebbero dovuto porsi ad esclusivo carico della suddetta mandante.
, a sua volta con un solo motivo, censura la pronuncia Controparte_3 impugnata per aver ritenuto inesistente il credito sotteso agli assegni azionati in via monitoria sulla base delle dichiarazioni rese da essa appellante nel corso del suo interrogatorio libero.
Deduce, innanzitutto, che le dichiarazioni rese in tale sede erano stato frutto di un suo fraintendimento, avendo ella ritenuto che gli assegni mostratile si riferissero ad assegni da lei tratti, non anche a quelli giratile dall'opponente. Ragion per cui aveva disconosciuto la propria firma e dichiarato di non averli mai rilasciati. Tant'è che subito dopo l'iniziale incertezza, comprendendo che si trattava di una firma di girata e non di traenza, aveva riconosciuto la firma di girata da lei ivi apposta.
Peraltro, il Tribunale aveva fondato la sua decisione solo su quanto dichiarato da essa opponente nell'interrogatorio libero, privo di qualsivoglia valenza confessoria, senza considerare le ulteriori risultanze istruttorie, anche documentali, che attestavano la titolarità del diritto vantato da essa appellante. Tra queste: le dichiarazioni dai lei rese nel corso dell'interrogatorio formale, con le quali aveva riconosciuto gli assegni azionati in via monitoria e confermato di essere creditrice dell'opponente; la descrizione puntuale dei suddetti assegni contenuta nelle due procure speciali conferite a e nella successiva revoca delle stesse, sempre effettuata a mezzo Parte_1 atto notarile.
Sicché, nella specie, non essendo stata disconosciuta dal traente l'emissione degli assegni in questione in favore di essa appellante, doveva ritenersi sussistente il rapporto causale sottostante, escluso dal primo Giudice ma riconosciuto dallo stesso CP_2 con l'atto transattivo dell'11.05.2011.
L'appello di , stante il carattere pregiudiziale della questione Controparte_3 posta con lo stesso, deve essere delibato prioritariamente rispetto a quello di
. Parte_1
Esso, ad avviso della Corte è giuridicamente infondato, per cui deve essere disatteso.
Va innanzitutto escluso che possa riconoscersi alcuna valenza dirimente al prospettato fraintendimento in cui sarebbe incorsa nel rendere l'interrogatorio Controparte_3 libero espletato all'udienza del 20.04.2018. A detta udienza, fissata ai sensi dell'art. 117 c.p.c., anche ai fini di tentare la conciliazione, essa , con l'assistenza del suo difensore, a domanda del CP_3
Giudice, dichiarò che “non ho mai visto gli assegni per il cui incasso ho conferito procura a;
preciso che gli assegni per cui è causa non mi sono Parte_1 stati mai consegnati e non li ho mai visti;
ripeto che non ho mai visto detti assegni e
pagina 6 di 10 non li ho mai consegnati a e non ne conosco dunque la provenienza Parte_1 né le ragioni per cui furono emessi”. Il Giudice, a fronte di siffatte dichiarazioni, mostrò alla la copia fronte retro CP_3 degli assegni in questione chiedendole se riconoscesse la sua sottoscrizione per girata apposta sugli stessi. La rispose: “non ho mai apposto alcuna sottoscrizione CP_3 per girata su detti assegni e disconosco la mia firma”.
E' di tutta evidenza, quindi, che nel rendere le dichiarazioni testé riportate, CP_3 fu chiaramente resa edotta di quali fossero gli assegni ai quali si riferivano le
[...] domande del Giudice, tant'è che la stessa, nel rispondere, fece espresso riferimento alle procure speciali all'incasso conferite a;
inoltre, anche quando gli Parte_1 assegni le furono mostrati in copia, ribadì di non averli sottoscritti per girata e di disconoscere la propria la firma risultante apposta sugli stessi. Alcun fraintendimento è dunque ravvisabile nella specie, né risulta dagli atti di causa che , nell'immediatezza delle dichiarazioni rese, le avrebbe corrette, Controparte_3 riconoscendo la propria firma di girata. Dopo aver reso le dichiarazioni innanzi riportate, infatti, il suo difensore si limitò a chiedere un breve rinvio al fine di esaminare meglio gli atti di causa e valutare ogni opportuna iniziativa.
Ciò posto si osserva che è vero che le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero ex art. 117 c.p.c. non possono avere valenza confessoria;
è altrettanto vero, tuttavia, che “la natura giuridica non confessoria dell'interrogatorio libero della parte, non rileva ai fini della sua libera valutazione da parte del giudice che può legittimamente trarre dall'interrogatorio stesso una valutazione contraria all'interesse della parte che lo ha reso” (così, Cass. 01/10/2014, n. 20736) e che “il convincimento del giudice del merito può essere fondato anche solo sulle dichiarazioni rese dal lavoratore in sede d'interrogatorio libero, ove le medesime, pur prive della forza propria della confessione, non siano contraddette da elementi probatori contrari” (Cass. 14/09/2007 n. 19247); soprattutto quando quelle dichiarazioni “riguardino fatti che possono essere conosciuti soltanto dalle parti in causa” (Cass. 28/11/1987, n. 8879).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, l'originario opponente già con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ebbe a contestare l'autenticità degli assegni posti a fondamento dell'azione monitoria deducendo che gli stessi erano stati firmati in bianco privi di data e luogo di emissione e senza indicazione degli importi riportati dagli stessi. Peraltro, risulta dalle copie dei detti assegni prodotte in giudizio che essi furono rilasciati senza clausola di intraferibilità all'ordine dello stesso traente e da questi girato in bianco. Tale formalità di emissione -sebbene ancora legittima alla data risultante apposta su quegli assegni (31.12.2007) in quanto le disposizioni limitative alla circolazione dei titoli al portatore e all'ordine di cui al D.lvo n. 271 del 21 novembre 2007, n. 231 sono entrate in vigore soltanto a far data dal 30.04.2008- non consente di identificare con certezza in l'effettivo Controparte_1 giratario degli assegni di cui è causa. E' vero che la stessa conferì a Parte_1 procura speciale ad incassarli, indicando in dette procure i dati dei rispettivi assegni riportati sul fronte dei medesimi (numero dell'assegno; denominazione della banca trattaria, data di emissione ed importo) ma, nelle stesse procure, ella dichiarò soltanto pagina 7 di 10 di essere creditrice degli importi ivi riportati senza in alcun modo specificare che tali assegni le erano stati girato in bianco con successiva apposizione della sua firma per legittimarne la riscossione da parte della stessa.
Ebbene, va rilevato che il mero possessore di un assegno girato in bianco che non risulti né prenditore né giratario dello stesso non può considerarsi legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, poiché il semplice possesso del titolo non ha un significato univoco ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che l'assegno sia a lui pervenuto abusivamente. L'assegno, in siffatte ipotesi, non può infatti valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., atteso che l'inversione dell'onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti di colui a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di un titolo all'ordine (privo del valore cartolare), non risultante dal documento, deve fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore (Cass. n. 4801 del 1996, n. 12582 del 2001, n. 948 del 2005, n. 7262 del 2006). Consegue da quanto testé esposto che le dichiarazioni rese dall'appellante CP_3 in sede di interrogatorio libero, correttamente e condivisibilmente sono state
[...] valutate dal primo Giudice come idonee a dimostrare l'insussistenza del credito sotteso all'emissione degli assegni azionati in via monitoria, avendo ella espressamente disconosciuto la propria la firma di girata risultante apposta sugli stessi. Trattasi di una circostanza (apocrifia della firma) che solo la dichiarante poteva conoscere, per cui non essendo la stessa contraddetta da altre specifiche risultanze di segno contrario, la stessa ben può essere valorizzata dal Giudicante quale fonte del suo convincimento. In definitiva, a fronte del disconoscimento della propria firma di girata, l'appellante quale mero possessore degli assegni (privi di efficacia cartolare) non può avvalersi degli stessi quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. e beneficiare dell'inversione dell'onere della prova ivi previsto ma deve dimostrare l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva il credito vantato. L'appellante, a tale riguardo, si è limitata ad invocare il disposto dell'art. 1988 c.c., ma nulla ha allegato (nonostante le espresse contestazioni sul punto da parte dell'originario opponente) circa il rapporto giuridico sostanziale sotteso al possesso di quegli assegni e dal quale sarebbe derivato il suo diritto ad esigerne il pagamento. Da ultimo si rileva che l'appellante nemmeno può invocare, quale ricognizione del debito, l'atto transattivo intervenuto l'11.05.2011, atteso che, con lo stesso, le parti convennero soltanto di definire transattivamente la controversia onde evitare l'alea del giudizio, senza alcun riconoscimento, da parte di , dell'avversa Controparte_2 pretesa creditoria.
Può ora procedersi alla delibazione dell'appello proposto da Parte_1 che, a parere della Corte, merita di essere accolto.
La sentenza di prime cure, invero, ha accertato l'ammissibilità dell'intervento ex art. 105 c.p.c. spiegato da e, quindi, la sua legittimazione sostituiva nei Controparte_3
pagina 8 di 10 confronti del suo rappresentante, riveniente dalla disposta revoca delle procure speciali a suo tempo conferitegli.
La sentenza, non oggetto di censure sul punto, nel condannare anche il rappresentante al pagamento delle spese in favore dell'opponente non ha tenuto conto dell'intervenuta revoca della procura e dell'intervento sostitutivo spiegato dalla rappresentata, nei cui confronti soltanto avrebbe dovuto adottarsi la pronuncia condannatoria al pagamento delle spese.
Queste ultime, del resto, avrebbero dovuto porsi a carico esclusivo di Controparte_3 anche in ragione del principio di causalità, atteso che nessun addebito poteva muoversi al procuratore per aver dato seguito all'incarico conferitogli ignorando egli l'inidoneità degli assegni da porre all'incasso a valere quale promessa di pagamento.
Sicché, in definitiva, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata, ponendosi a carico della sola le spese di giudizio liquidate nella Parte_2 sentenza impugnata.
L'esito dell'appello, favorevole all'appellante ed Parte_1 all'appellato , comporta, in ossequio al principio della Controparte_2 soccombenza, la liquidazione delle spese del grado in loro favore ed a carico di
, nella misura liquidata in dispositivo a mente del D.M. 55/2014 e Controparte_3
s.m., dovendosi, invece, dette spese, integralmente compensare tra Parte_1
e , in ragione della peculiarità delle questioni poste con il Controparte_2 proposto gravame, con il quale è stato evocato nel giudizio di Controparte_2 gravame al fine dell'integrazione necessaria del contraddittorio processuale tra le parti.
Va altresì dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, , dell'ulteriore versamento del contributo unificato Parte_3 di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da
e da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 avverso sentenza n. 4128/2020, resa dal Tribunale di Bari il 21.12.2020, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1)-rigetta l'appello proposto da Parte_4
2)-accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma Parte_1 della sentenza di primo grado, pone le spese del giudizio ivi liquidate esclusivamente a carico di;
Controparte_1
3)-condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio Controparte_1 in favore di e di , liquidandole in € 4.996,00 Controparte_2 Parte_1 per compensi, quanto al primo, con distrazione in favore del suo difensore, avv. Antonio Matarrese, dichiaratosi antistatario, ed in € 3.288,50, di cui € 382,50 per esborsi ed € 2.906,00 per compensi, quanto al secondo, oltre al rimborso, per entrambi,
pagina 9 di 10 delle spese generali in misura del 15% sui compensi liquidati, cap ed iva, come e se per legge dovuta;
4)-compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra Parte_1
e ;
[...] Controparte_2
4)-conferma per il resto l'impugnata sentenza;
5)-da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di CP_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per l'appello
[...] incidentale proposto dal loro dante causa, , ai sensi del D.P.R. 20 Controparte_4 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto con la L. 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 23 luglio 2024
Il Presidente
Dott. Filippo Labellarte Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
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