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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/06/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 25/6/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6666/23 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. Federico Lucci, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Ivanoe CP_1
Ciocca, resistente
Fatto e diritto
La parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio chiedendo accertarsi il proprio diritto a percepire l'assegno sociale di cui all'art. 3 della l. 335/95, a far data dalla domanda amministrativa del
29.5.2023, a fronte del rigetto dell'ente in via amministrativa, motivato in base all'erronea presentazione della domanda stessa, ritenuto illegittimo dalla parte.
Si è costituito l'ente confermando che nessuna valida domanda era stata presentata, come da motivazioni del provvedimento di rigetto, chiedendo quindi il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita documentalmente e discussa all'udienza odierna.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente abbia presentato in data 29.5.2023 domanda di assegno sociale per titolari di carta di soggiorno, rigettata dall'Ente con la motivazione che, in quanto cittadina comunitaria, ella avrebbe invece dovuto presentare domanda ordinaria. La parte ricorrente, ancora con le note di trattazione depositate per l'udienza odierna, ritiene che l'erroneo invio della domanda non le sia imputabile a fronte di impossibilità di presentarne una diversa, Contr secondo quanto riferito dal che l'ha assistita nella relativa pratica.
Premessa l'irrilevanza, anche per assenza di prova, della circostanza che il CAF non sia materialmente riuscito a procedere all'inoltro della domanda di assegno ordinario, la questione controversa attiene, deve in primo luogo osservarsi che il diritto a beneficiare della prestazione assistenziale sorge a fronte di valida domanda amministrativa, laddove sussistano tutti i presupposti normativamente previsti.
Ferma la necessaria presentazione di valida domanda, la relativa completezza documentale ai fini della prova della spettanza del beneficio, pur funzionale all'accertamento svolto in sede amministrativa, non costituisce elemento costitutivo della pretesa giuridica, sicché l'eventuale tardività di tale produzione non può incidere sulla spettanza del diritto, bensì esclusivamente sulla sua liquidazione, con ogni conseguenza in termini di maturazione degli accessori sugli arretrati.
In secondo luogo, deve osservarsi che l'iter procedimentale volto all'accertamento dei presupposti per beneficiare delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, nonché quello finalizzato all'erogazione delle stesse, è governato direttamente dall'Ente. Gli adempimenti che scandiscono il suddetto iter sono infatti demandati dalla legge direttamente alle amministrazioni, in mancanza di specifiche disposizioni legislative o regolamentari (art. 4, l. 241/90).
Quanto, nello specifico, agli enti previdenziali, l'art. 16, co. 6 della l. 412/91 prevede, per quanto qui interessa, che “Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate all'Ente mediante l'utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime modalità
l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e di assistenza sociale”. A sua volta il D.L. 78 /2010, conv. con mod. dalla legge n. 122/2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, ha previsto il potenziamento dei servizi telematici.
Tale complesso normativo è volto a consentire la funzionalità dell'ente, a fronte dell'enorme mole di procedimenti gestiti dallo stesso, e risponde quindi a finalità pubblicistiche e di interesse generale.
Il mancato inoltro di valida domanda preclude, legittimamente, l'esame della stessa da parte dell'Ente, fermi i poteri di autotutela, i principi in materia di soccorso istruttorio ed ogni altro principio amministrativo volto ad agevolare e tutelare i cittadini nel corso del procedimento.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti non risulta in effetti presentata alcuna valida domanda amministrativa, posto che il rigetto di quella del 29.5.2023 è giustificato alla luce dei principi fin qui richiamati. L'assenza della domanda amministrativa preclude l'esame nel merito della sussistenza dei presupposti sostanziali per beneficiare della prestazione, dovendosi dichiarare il ricorso improcedibile a norma dell'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970.
La natura delle parti e l'oggetto del giudizio costituiscono gravi ragioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 6666/2023 r.g.:
- Dichiara la domanda improponibile,
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Tivoli, 25.6.2025
Il Giudice
IB NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 25/6/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6666/23 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. Federico Lucci, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Ivanoe CP_1
Ciocca, resistente
Fatto e diritto
La parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio chiedendo accertarsi il proprio diritto a percepire l'assegno sociale di cui all'art. 3 della l. 335/95, a far data dalla domanda amministrativa del
29.5.2023, a fronte del rigetto dell'ente in via amministrativa, motivato in base all'erronea presentazione della domanda stessa, ritenuto illegittimo dalla parte.
Si è costituito l'ente confermando che nessuna valida domanda era stata presentata, come da motivazioni del provvedimento di rigetto, chiedendo quindi il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita documentalmente e discussa all'udienza odierna.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente abbia presentato in data 29.5.2023 domanda di assegno sociale per titolari di carta di soggiorno, rigettata dall'Ente con la motivazione che, in quanto cittadina comunitaria, ella avrebbe invece dovuto presentare domanda ordinaria. La parte ricorrente, ancora con le note di trattazione depositate per l'udienza odierna, ritiene che l'erroneo invio della domanda non le sia imputabile a fronte di impossibilità di presentarne una diversa, Contr secondo quanto riferito dal che l'ha assistita nella relativa pratica.
Premessa l'irrilevanza, anche per assenza di prova, della circostanza che il CAF non sia materialmente riuscito a procedere all'inoltro della domanda di assegno ordinario, la questione controversa attiene, deve in primo luogo osservarsi che il diritto a beneficiare della prestazione assistenziale sorge a fronte di valida domanda amministrativa, laddove sussistano tutti i presupposti normativamente previsti.
Ferma la necessaria presentazione di valida domanda, la relativa completezza documentale ai fini della prova della spettanza del beneficio, pur funzionale all'accertamento svolto in sede amministrativa, non costituisce elemento costitutivo della pretesa giuridica, sicché l'eventuale tardività di tale produzione non può incidere sulla spettanza del diritto, bensì esclusivamente sulla sua liquidazione, con ogni conseguenza in termini di maturazione degli accessori sugli arretrati.
In secondo luogo, deve osservarsi che l'iter procedimentale volto all'accertamento dei presupposti per beneficiare delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, nonché quello finalizzato all'erogazione delle stesse, è governato direttamente dall'Ente. Gli adempimenti che scandiscono il suddetto iter sono infatti demandati dalla legge direttamente alle amministrazioni, in mancanza di specifiche disposizioni legislative o regolamentari (art. 4, l. 241/90).
Quanto, nello specifico, agli enti previdenziali, l'art. 16, co. 6 della l. 412/91 prevede, per quanto qui interessa, che “Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate all'Ente mediante l'utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime modalità
l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e di assistenza sociale”. A sua volta il D.L. 78 /2010, conv. con mod. dalla legge n. 122/2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, ha previsto il potenziamento dei servizi telematici.
Tale complesso normativo è volto a consentire la funzionalità dell'ente, a fronte dell'enorme mole di procedimenti gestiti dallo stesso, e risponde quindi a finalità pubblicistiche e di interesse generale.
Il mancato inoltro di valida domanda preclude, legittimamente, l'esame della stessa da parte dell'Ente, fermi i poteri di autotutela, i principi in materia di soccorso istruttorio ed ogni altro principio amministrativo volto ad agevolare e tutelare i cittadini nel corso del procedimento.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti non risulta in effetti presentata alcuna valida domanda amministrativa, posto che il rigetto di quella del 29.5.2023 è giustificato alla luce dei principi fin qui richiamati. L'assenza della domanda amministrativa preclude l'esame nel merito della sussistenza dei presupposti sostanziali per beneficiare della prestazione, dovendosi dichiarare il ricorso improcedibile a norma dell'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970.
La natura delle parti e l'oggetto del giudizio costituiscono gravi ragioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 6666/2023 r.g.:
- Dichiara la domanda improponibile,
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Tivoli, 25.6.2025
Il Giudice
IB NI