Cass. civ., sez. I, sentenza 05/10/2004, n. 19921
CASS
Sentenza 5 ottobre 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La funzione di notificazione degli atti giudiziari civili è assegnata dall'art. 137 cod. proc. civ., quando non è disposto altrimenti, all'ufficiale giudiziario. Ne consegue che la notificazione del ricorso per cassazione al difensore dell'intimato a mezzo di un "Commissariato di P.S.", ente non abilitato a tali adempimenti e totalmente estraneo all'organizzazione giudiziaria, determina la inesistenza assoluta dell'atto e rende il ricorso inammissibile.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/10/2004, n. 19921
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19921
    Data del deposito : 5 ottobre 2004

    Testo completo