Sentenza 5 ottobre 2004
Massime • 1
La funzione di notificazione degli atti giudiziari civili è assegnata dall'art. 137 cod. proc. civ., quando non è disposto altrimenti, all'ufficiale giudiziario. Ne consegue che la notificazione del ricorso per cassazione al difensore dell'intimato a mezzo di un "Commissariato di P.S.", ente non abilitato a tali adempimenti e totalmente estraneo all'organizzazione giudiziaria, determina la inesistenza assoluta dell'atto e rende il ricorso inammissibile.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/10/2004, n. 19921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19921 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREFETTO DI SALERNO p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IU NA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 42/01 del Giudice di pace di SARNO, depositata il 12/02/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/07/04 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CI CH con atto 3.3.2000 propose opposizione al Giudice di pace di Sarno avverso la ordinanza prefettizia 2.12.1999, notificata l'8.2.2000, con cui era stato respinto il ricorso contro il verbale della polizia municipale di San Valentino Iorio e le era stata irrogata la sanzione di L. 512.800, per violazione dell'art. 142 8 comma c.d.s., per eccesso di velocità accertato con autovelox, mentre era alla guida della sua autovettura in data 2.8.1999. Dedusse la opponente il difetto di notificazione del verbale e successivamente eccepì che in esso non era stato addotto un motivo legittimo, che avesse giustificato la sua mancata immediata notificazione.
Il giudice di pace accolse la opposizione e annullò l'ordinanza - ingiunzione, condannando la Prefettura alle spese processuali. Dopo avere rilevato che ai sensi degli artt. 137 11 comma c.p.c. e 201 c.d.s. la notificazione del verbale avrebbe dovuto essere eseguita dall'ufficiale giudiziario, con consegna di copia conforme all'originale, e che tale ratio comportava l'assorbimento del secondo motivo, perché tardivo, ha ritenuto il giudicante che la ordinanza dovesse essere annullata, perché il verbale in questione mancava della sottoscrizione.
Propone ricorso per Cassazione con un motivo il Prefetto di Salerno;
non ha svolto difese l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 22 e 23 L. 689/1981, 2699 e 2700 c.c., 142 c. 8 c.d.s.. Censura la motivazione della sentenza impugnata, sia laddove assume che il verbale avrebbe dovuto essere notificato a mezzo di ufficiale giudiziario - tanto disattendendo la previsione dell'art. 201 c.d.s., che prevede la notifica anche a mezzo posta - sia laddove dichiara nulla la ordinanza ingiunzione, perché priva della sottoscrizione degli agenti accertatori, legittimo essendo, al contrario, il verbale redatto con sistemi meccanizzati, in cui la firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo dell'autore dell'atto (art. 3 D. L.gvo 39/1993).
Lamenta poi il ricorrente la contraddittorietà della sentenza, in quanto esprime un giudizio sulla procedura sanzionatoria seguita dalla P.A., da cui non si evince se la ragione della illegittimità sia un vizio di notifica ovvero il difetto di sottoscrizione del verbale.
Il ricorso è inammissibile.
Esso risulta infatti notificato al difensore dell'intimato a mezzo del commissariato di P.S. di Sarno, organo non abilitato a tali adempimenti, avuto riguardo al disposto dell'art. 137 c.p.c., che assegna la finzione relativa, quando non è disposto altrimenti, all'Ufficiale giudiziario.
La estraneità totale all'organizzazione giudiziaria dell'ente che ha proceduto alla notificazione determina la inesistenza assoluta dell'atto e rende il ricorso inammissibile (Cass. 1195/1999).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2004