Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ES - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3553 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. GALLETTA MAURA, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. ZUMBO VITO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
25/10/2024, i coniugi , nata a [...] l'[...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina l'08/09/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 469, parte II, serie A;
Per_
- che dall'unione erano nati i figli in data 23/12/2010, in data Per_2
30/07/2020 e , in data 12/09/2022; Per_3
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati. Essi potranno compiere i viaggi che vorranno, anche all'estero, per motivi di lavoro, salute o turismo, con l'obbligo per ciascuno di essi, qualora partisse con i figli (previo il consenso dell'altro genitore), di comunicare all'altro il luogo di destinazione. Sin da ora i coniugi prestano il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti. 2) L'appartamento (destinato ad abitazione familiare) sito in Messina,
Via Gaetano Oliva Mata, n.6, Scala A, Int.7, Pal.3, viene assegnato alla moglie, ed il mutuo cointestato continuerà ad essere pagato da entrambi i coniugi. Il marito lascerà il suddetto
Per_ appartamento per risiedere in altro. 3) I figli e vengono affidati Per_2 Per_3
congiuntamente alla madre e al padre, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre. Il padre, non collocatario, terrà con sé i figli liberamente, tre giorni la settimana ed una domenica a settimane alterne, previo accordo settimanale con l'altro genitore da determinarsi in relazione ai turni lavorativi di entrambi. 4) L'assegno unico spetterà nella misura del 100% alla madre, genitore collocatario dei tre figli minori. 5) Il marito verserà alla moglie, anticipatamente entro il 5 di ogni mese e a decorrere dal mese di agosto, l'importo mensile di Euro 170,00 (centosettanta/00) per ciascuno dei figli e dunque il complessivo importo di Euro 510,00 (cinquecentodieci/00), rivalutabili annualmente secondo gli indici
Per_ ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e Per_2 Per_3
e sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi;
6) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento e che ognuno provvederà al proprio mantenimento anche a prescindere dall'attuale occupazione;
7) Le
Per_ spese mediche, scolastiche e straordinarie per i figli minori e , saranno Per_2 Per_3
a carico di entrambi i coniugi in parti uguali. 8) Per quanto attiene i mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale, sita in Messina, Via Gaetano Oliva Mata, n.6, Scala A, Int.7, Pal.3, assegnata alla moglie, i coniugi provvedono alle reciproche attribuzioni come segue: Alla
Sig.ra saranno assegnati in piena proprietà i seguenti beni: arredo e Parte_1
mobilio stanza da letto e stanza dei bambini. Al Sig. saranno assegnati in piena CP_1
proprietà i seguenti beni: arredo e mobilio salone e cucina”. All'udienza del 19/02/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 25/10/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] l'[...], e , nato Parte_1 CP_1
a ES (ME) il 12/06/1981, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di ES di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato l'08/09/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 469, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 20/02/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)