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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/11/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 3485/2023
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti all'esito dell'udienza del 5.11.2025 sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso dell'11.12.2023 da
(avv. Iazzetta) Parte_1
contro
(avv. Mazzarella) Controparte_1
Motivi della decisione L'opposizione, come proposta avverso il decreto ingiuntivo n.191/2023, è fondata e va accolta. Va premesso che il credito vantato dalla risulta Pt_2 documentalmente, come da analitica attestazione non efficacemente confutata o contrastata da controparte, ed afferisce alla contribuzione, oltre accessori, per annualità dal 2002 al 2021; il tutto in relazione all'iscrizione alla che discende indefettibilmente dall'iscrizione Pt_2 all'albo. Quanto all'eccepita prescrizione, va rilevato che il relativo termine, per quanto attiene ai crediti contributivi degli enti previdenziali, rinviene la propria disciplina nella L. n. 335/1995 e pertanto si applica il termine quinquennale ivi previsto;
tale termine - applicabile pacificamente anche alle contribuzioni di tipo previdenziale dovute alle Casse private istituite per gli iscritti ai vari ordini professionali - va esteso anche alle somme accessorie e in particolare alle sanzioni civili essendo le stesse avvinte dal medesimo vincolo genetico-funzionale (v. Cass. n. 9054/2004; n.2620/2012; n. 5076/2015). Quanto al dies a quo della prescrizione, la Suprema Corte ha condivisibilmente chiarito che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla la prescrizione Parte_3 decorre dalla trasmissione alla della dichiarazione del Pt_2 professionista dell'ammontare del proprio reddito professionale e del valore complessivo degli affari, di modo che mancando la dichiarazione tale termine non decorre (cfr. Cass.sez. lav. n. 7000 del 14.3.2008; n. 4981/2014 e n. 15787/2023). Va tuttavia ritenuto che in caso di contribuzione minima la prescrizione decorre diversamente e cioè in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla , in applicazione dell'art. 2935 Pt_2
c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito;
infatti, in tale ultimo caso, la contribuzione minima non dipende dai redditi e, pertanto, indipendentemente da quanto possa aver previsto sul punto la normativa dell'ente la quale sarebbe in parte qua in contrasto con la disciplina primaria sulla prescrizione, non v'è motivo di ancorare il relativo dies a quo al momento della presentazione della dichiarazione sopra richiamata (cfr. per un'ipotesi sovrapponibile Cass. n. 27218
/2018). Nella fattispecie ora in discussione, quindi, laddove si è in presenza di contribuzione minima il termine quinquennale della prescrizione ha cominciato a decorrere di anno in anno. E d'altronde se la rileva che non decorre la prescrizione in quanto Pt_2
l'interessato non ha fatto la dichiarazione annuale, ne deriva che il computo così come effettuato da tale ente ha avuto luogo del tutto a prescindere da tale dichiarazione e si è ancorato giocoforza alla contribuzione minima;
né la sul punto deduce ed efficacemente Pt_2 dimostra che invece l'individuazione della contribuzione dovuta è stata effettuata in forza di elementi tratti aliunde e a dispetto della mancata dichiarazione del professionista. Nel caso di specie, però, l'opposta ha dedotto e documentato che per tutti i crediti per i quali agisce in monitorio già ha affidato la riscossione all' , tanto che ne ha chiesto la chiamata in causa, con richiesta CP_2 disattesa dal Tribunale, anche per acquisire atti interruttivi della prescrizione, di cui comunque ha successivamente chiesto ordinarsi l'esibizione. È incontroverso che sono state formate e notificate, a seguito d'iscrizione a ruolo, ben undici cartelle (v. elenco nell'istanza in atti del procuratore dell'opposta in data 16.5.2024). Al riguardo, va precisato che con l'iscrizione a ruolo si viene a creare una scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva.
Infatti, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione.
Ne discende la logica conseguenza che l'agente della riscossione è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata perché tale diritto gli spetta in via esclusiva.
Pertanto, una volta che un credito sia stato iscritto a ruolo, si è già formato il titolo esecutivo per il quale l'agente della riscossione agisce in executivis;
non è ammissibile a questo punto che il creditore, che non indichi un oggettivo valido motivo per tale condotta, inizi un'azione giudiziaria la quale sarebbe tesa unicamente all'ottenimento di un nuovo titolo esecutivo che si configurerebbe a questo punto come null'altro che una non consentita duplicazione del primo (ex plurimis da ultimo Cass. n.13612/2025; v. anche Cass. n.21768/2019).
In considerazione di quanto precede il decreto opposto va revocato e la domanda azionata in monitorio va dichiarata inammissibile.
Spese compensate per i profili di particolarità e di novità della questione.
PQM
accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara inammissibile la domanda proposta con il ricorso monitorio;
compensa le spese. Avellino, data del deposito Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti all'esito dell'udienza del 5.11.2025 sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso dell'11.12.2023 da
(avv. Iazzetta) Parte_1
contro
(avv. Mazzarella) Controparte_1
Motivi della decisione L'opposizione, come proposta avverso il decreto ingiuntivo n.191/2023, è fondata e va accolta. Va premesso che il credito vantato dalla risulta Pt_2 documentalmente, come da analitica attestazione non efficacemente confutata o contrastata da controparte, ed afferisce alla contribuzione, oltre accessori, per annualità dal 2002 al 2021; il tutto in relazione all'iscrizione alla che discende indefettibilmente dall'iscrizione Pt_2 all'albo. Quanto all'eccepita prescrizione, va rilevato che il relativo termine, per quanto attiene ai crediti contributivi degli enti previdenziali, rinviene la propria disciplina nella L. n. 335/1995 e pertanto si applica il termine quinquennale ivi previsto;
tale termine - applicabile pacificamente anche alle contribuzioni di tipo previdenziale dovute alle Casse private istituite per gli iscritti ai vari ordini professionali - va esteso anche alle somme accessorie e in particolare alle sanzioni civili essendo le stesse avvinte dal medesimo vincolo genetico-funzionale (v. Cass. n. 9054/2004; n.2620/2012; n. 5076/2015). Quanto al dies a quo della prescrizione, la Suprema Corte ha condivisibilmente chiarito che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla la prescrizione Parte_3 decorre dalla trasmissione alla della dichiarazione del Pt_2 professionista dell'ammontare del proprio reddito professionale e del valore complessivo degli affari, di modo che mancando la dichiarazione tale termine non decorre (cfr. Cass.sez. lav. n. 7000 del 14.3.2008; n. 4981/2014 e n. 15787/2023). Va tuttavia ritenuto che in caso di contribuzione minima la prescrizione decorre diversamente e cioè in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla , in applicazione dell'art. 2935 Pt_2
c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito;
infatti, in tale ultimo caso, la contribuzione minima non dipende dai redditi e, pertanto, indipendentemente da quanto possa aver previsto sul punto la normativa dell'ente la quale sarebbe in parte qua in contrasto con la disciplina primaria sulla prescrizione, non v'è motivo di ancorare il relativo dies a quo al momento della presentazione della dichiarazione sopra richiamata (cfr. per un'ipotesi sovrapponibile Cass. n. 27218
/2018). Nella fattispecie ora in discussione, quindi, laddove si è in presenza di contribuzione minima il termine quinquennale della prescrizione ha cominciato a decorrere di anno in anno. E d'altronde se la rileva che non decorre la prescrizione in quanto Pt_2
l'interessato non ha fatto la dichiarazione annuale, ne deriva che il computo così come effettuato da tale ente ha avuto luogo del tutto a prescindere da tale dichiarazione e si è ancorato giocoforza alla contribuzione minima;
né la sul punto deduce ed efficacemente Pt_2 dimostra che invece l'individuazione della contribuzione dovuta è stata effettuata in forza di elementi tratti aliunde e a dispetto della mancata dichiarazione del professionista. Nel caso di specie, però, l'opposta ha dedotto e documentato che per tutti i crediti per i quali agisce in monitorio già ha affidato la riscossione all' , tanto che ne ha chiesto la chiamata in causa, con richiesta CP_2 disattesa dal Tribunale, anche per acquisire atti interruttivi della prescrizione, di cui comunque ha successivamente chiesto ordinarsi l'esibizione. È incontroverso che sono state formate e notificate, a seguito d'iscrizione a ruolo, ben undici cartelle (v. elenco nell'istanza in atti del procuratore dell'opposta in data 16.5.2024). Al riguardo, va precisato che con l'iscrizione a ruolo si viene a creare una scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva.
Infatti, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione.
Ne discende la logica conseguenza che l'agente della riscossione è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata perché tale diritto gli spetta in via esclusiva.
Pertanto, una volta che un credito sia stato iscritto a ruolo, si è già formato il titolo esecutivo per il quale l'agente della riscossione agisce in executivis;
non è ammissibile a questo punto che il creditore, che non indichi un oggettivo valido motivo per tale condotta, inizi un'azione giudiziaria la quale sarebbe tesa unicamente all'ottenimento di un nuovo titolo esecutivo che si configurerebbe a questo punto come null'altro che una non consentita duplicazione del primo (ex plurimis da ultimo Cass. n.13612/2025; v. anche Cass. n.21768/2019).
In considerazione di quanto precede il decreto opposto va revocato e la domanda azionata in monitorio va dichiarata inammissibile.
Spese compensate per i profili di particolarità e di novità della questione.
PQM
accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara inammissibile la domanda proposta con il ricorso monitorio;
compensa le spese. Avellino, data del deposito Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti