Articolo 66 della Legge 20 marzo 1913, n. 272
Articolo 65Articolo 67
Versione
13 luglio 1913
Art. 66.

La presente legge entrera' in vigore il novantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Entro detto termine saranno stabilite le norme necessarie per la sua esecuzione mediante regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Coll'entrata in vigore della presente legge restano abrogate le disposizioni del titolo II del regolamento approvato col R. decreto 27 dicembre 1882, n. 1139 , non che ogni altra contraria disposizione.

Entrata in vigore il 13 luglio 1913