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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
n. 6520/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 6520/2024 promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Emanuele MANFREDDA
parte ricorrente
contro
CP_1
parte resistente
premesso
che
- con intimazione di sfratto del 29.01.24 notificata ex art. 140 c.p.c. in data 20.02.2024 la
IG.ra citava in giudizio il IG. per sentir convalidare lo sfratto per Pt_1 CP_1
finito comodato del contratto verbale disdettato con Rar del 14.12.2023;
pagina 1 di 5 - la IG.ra , odierna ricorrente, deduceva e provava (doc. nn. 1, 2, 3 e 4) di Pt_1
essere subentrata in qualità di comodante, quale unica erede del IG.
[...]
, nel contratto di comodato d'uso gratuito relativo all'immobile sito in Persona_1
Torino, Via Albisola n. 8 stipulato verbalmente tra il IG. (precedente Per_1
proprietario - comodante) e il IG. (comodatario); CP_1
- come risulta dalla documentazione prodotta in causa, in particolare dalla dichiarazione del IG. (doc. 8) e dalla dichiarazione del IG. (doc. 6), il contratto di Per_1 CP_1
comodato non prevedeva un termine di scadenza;
- con Rar del 14.12.2023 della quale è stata tentata vanamente la consegna il 20.12.23
per assenza del destinatario (doc. 7), la IG.ra manifestava a mezzo del Pt_1
proprio legale la volontà di interrompere il rapporto di comodato e richiedeva al comodatario la restituzione dell'immobile con rilascio immediato;
CP_1
- il comodatario non rilasciava spontaneamente l'immobile; quindi la ricorrente promuoveva la procedura di sfratto per finito comodato rubricata al n. Rg. 4379/24
innanzi al Tribunale di Torino, nella persona del GOP Alessandra Rinetti;
- all'udienza di sfratto il resistente non compariva e la ricorrente insisteva per la convalida;
- il GOP, rilevato che il contratto di comodato non rivestiva la forma scritta, non potendo convalidare, trasmetteva il fascicolo al G.I.;
- il G.I. con ordinanza del 12.04.24 disponeva la conversione del rito, assegnava alle parti termine di giorni 15 per esperire la mediazione obbligatoria e fissava udienza di comparizione all'udienza del 17.10.24, concedendo alle parti termini per il deposito di memorie integrative ex art. 426 c.p.c.;
- l'ordinanza di conversione del rito veniva ritualmente notificata al convenuto, a cura della cancelleria, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
pagina 2 di 5 - la mediazione è stata esperita con esito negativo per la mancata comparizione del convenuto;
- parte ricorrente depositava tempestivamente la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c.
insistendo nelle proprie domande;
- all'udienza 17.10.2024 la ricorrente richiamava le istanze istruttorie e di merito in atti;
parte convenuta compariva personalmente e dichiarava di abitare ancora nell'immobile oggetto di causa;
- Il G.I si riservava;
- ritenuta la causa già matura per la decisione, veniva assegnato termine ex art. 127 ter
c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
- alla scadenza del termine assegnato viene depositata la presente sentenza;
osservato
che
- le parti hanno stipulato verbalmente un contratto di comodato ad uso abitativo gratuito avente ad oggetto l'immobile sito in Torino, Via Albisola n. 8;
- esiste, ciò nonostante, riscontro documentale del contratto di comodato: l'originario proprietario in data 05.09.2022 dichiarava ai sensi dell'art. 47 del DPR Per_1
445/2000 di aver concesso in uso il proprio appartamento al IG. (doc. 8) e il CP_1
comodatario dichiarava in data 19.05.23 di essere residente nell'immobile di CP_1
proprietà del IG. (doc. 6); Per_1
- da entrambe le dichiarazioni emerge che il contratto non prevedeva una scadenza né
questa poteva desumersi dall'uso; pertanto, il caso di specie rientra nella fattispecie di cui all'arti. 1810 c.c.
pagina 3 di 5 - trattandosi di comodato precario o ad nutum, il comodante o i suoi aventi causa possono richiedere la restituzione del bene in qualunque momento, comunicando la propria volontà di cessare il rapporto;
- nel momento in cui riceve la richiesta del comodante, il comodatario è tenuto a restituire il bene;
- la IG.ra recedeva dal contratto con raccomandata del 14.12.23, (doc. 7); Pt_1
- tuttavia, l'immobile è tutt'oggi occupato, come ha ammesso dallo stesso resistente all'udienza del 17.10.24;
- alla luce di tutto quanto sopra esposto, accertata la natura precaria del comodato,
accertata la regolarità della richiesta di restituzione dell'immobile da parte della comodante e accertata la persistente e attuale occupazione dell'immobile, si accoglie la domanda della ricorrente e si dichiara risolto il contratto tra le parti alla data del
20.12.23;
- poiché non si verte in materia locatizia e non è applicabile l'art. 56 l. 392/78, il resistente è tenuto all'immediato rilascio dell'immobile;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte resistente;
- i relativi compensi vengono così liquidati, secondo i parametri minimi di cui al D.M.
147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 460;
- fase introduttiva: euro 389;
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 441,00
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
pagina 4 di 5 - fase di trattazione: euro 426,00
- fase decisionale: euro 426,00
per complessivi euro 2.142,00 oltre ad euro 411 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
- non si dispone, invece, la condanna di cui all'art. 12 bis D.Lgs. 28/10 perché la norma riguarda la sola parte costituita, mentre il convenuto nel presente giudizio è rimasto contumace;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la cessazione del contratto di comodato alla data del 20.12.2023;
- condanna al rilascio immediato in favore di CP_1 Parte_1
dell'immobile sito in Torino, Via Albisola n. 8 libero da persone e cose;
- condanna al pagamento a favore di delle spese CP_1 Parte_1
processuali che liquida in euro 2.142,00 oltre ad euro 411 per esposti, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino in data 8 aprile 2025.
Il giudice unico
Dott. A. Carbone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 6520/2024 promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Emanuele MANFREDDA
parte ricorrente
contro
CP_1
parte resistente
premesso
che
- con intimazione di sfratto del 29.01.24 notificata ex art. 140 c.p.c. in data 20.02.2024 la
IG.ra citava in giudizio il IG. per sentir convalidare lo sfratto per Pt_1 CP_1
finito comodato del contratto verbale disdettato con Rar del 14.12.2023;
pagina 1 di 5 - la IG.ra , odierna ricorrente, deduceva e provava (doc. nn. 1, 2, 3 e 4) di Pt_1
essere subentrata in qualità di comodante, quale unica erede del IG.
[...]
, nel contratto di comodato d'uso gratuito relativo all'immobile sito in Persona_1
Torino, Via Albisola n. 8 stipulato verbalmente tra il IG. (precedente Per_1
proprietario - comodante) e il IG. (comodatario); CP_1
- come risulta dalla documentazione prodotta in causa, in particolare dalla dichiarazione del IG. (doc. 8) e dalla dichiarazione del IG. (doc. 6), il contratto di Per_1 CP_1
comodato non prevedeva un termine di scadenza;
- con Rar del 14.12.2023 della quale è stata tentata vanamente la consegna il 20.12.23
per assenza del destinatario (doc. 7), la IG.ra manifestava a mezzo del Pt_1
proprio legale la volontà di interrompere il rapporto di comodato e richiedeva al comodatario la restituzione dell'immobile con rilascio immediato;
CP_1
- il comodatario non rilasciava spontaneamente l'immobile; quindi la ricorrente promuoveva la procedura di sfratto per finito comodato rubricata al n. Rg. 4379/24
innanzi al Tribunale di Torino, nella persona del GOP Alessandra Rinetti;
- all'udienza di sfratto il resistente non compariva e la ricorrente insisteva per la convalida;
- il GOP, rilevato che il contratto di comodato non rivestiva la forma scritta, non potendo convalidare, trasmetteva il fascicolo al G.I.;
- il G.I. con ordinanza del 12.04.24 disponeva la conversione del rito, assegnava alle parti termine di giorni 15 per esperire la mediazione obbligatoria e fissava udienza di comparizione all'udienza del 17.10.24, concedendo alle parti termini per il deposito di memorie integrative ex art. 426 c.p.c.;
- l'ordinanza di conversione del rito veniva ritualmente notificata al convenuto, a cura della cancelleria, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
pagina 2 di 5 - la mediazione è stata esperita con esito negativo per la mancata comparizione del convenuto;
- parte ricorrente depositava tempestivamente la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c.
insistendo nelle proprie domande;
- all'udienza 17.10.2024 la ricorrente richiamava le istanze istruttorie e di merito in atti;
parte convenuta compariva personalmente e dichiarava di abitare ancora nell'immobile oggetto di causa;
- Il G.I si riservava;
- ritenuta la causa già matura per la decisione, veniva assegnato termine ex art. 127 ter
c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
- alla scadenza del termine assegnato viene depositata la presente sentenza;
osservato
che
- le parti hanno stipulato verbalmente un contratto di comodato ad uso abitativo gratuito avente ad oggetto l'immobile sito in Torino, Via Albisola n. 8;
- esiste, ciò nonostante, riscontro documentale del contratto di comodato: l'originario proprietario in data 05.09.2022 dichiarava ai sensi dell'art. 47 del DPR Per_1
445/2000 di aver concesso in uso il proprio appartamento al IG. (doc. 8) e il CP_1
comodatario dichiarava in data 19.05.23 di essere residente nell'immobile di CP_1
proprietà del IG. (doc. 6); Per_1
- da entrambe le dichiarazioni emerge che il contratto non prevedeva una scadenza né
questa poteva desumersi dall'uso; pertanto, il caso di specie rientra nella fattispecie di cui all'arti. 1810 c.c.
pagina 3 di 5 - trattandosi di comodato precario o ad nutum, il comodante o i suoi aventi causa possono richiedere la restituzione del bene in qualunque momento, comunicando la propria volontà di cessare il rapporto;
- nel momento in cui riceve la richiesta del comodante, il comodatario è tenuto a restituire il bene;
- la IG.ra recedeva dal contratto con raccomandata del 14.12.23, (doc. 7); Pt_1
- tuttavia, l'immobile è tutt'oggi occupato, come ha ammesso dallo stesso resistente all'udienza del 17.10.24;
- alla luce di tutto quanto sopra esposto, accertata la natura precaria del comodato,
accertata la regolarità della richiesta di restituzione dell'immobile da parte della comodante e accertata la persistente e attuale occupazione dell'immobile, si accoglie la domanda della ricorrente e si dichiara risolto il contratto tra le parti alla data del
20.12.23;
- poiché non si verte in materia locatizia e non è applicabile l'art. 56 l. 392/78, il resistente è tenuto all'immediato rilascio dell'immobile;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte resistente;
- i relativi compensi vengono così liquidati, secondo i parametri minimi di cui al D.M.
147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 460;
- fase introduttiva: euro 389;
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 441,00
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
pagina 4 di 5 - fase di trattazione: euro 426,00
- fase decisionale: euro 426,00
per complessivi euro 2.142,00 oltre ad euro 411 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
- non si dispone, invece, la condanna di cui all'art. 12 bis D.Lgs. 28/10 perché la norma riguarda la sola parte costituita, mentre il convenuto nel presente giudizio è rimasto contumace;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la cessazione del contratto di comodato alla data del 20.12.2023;
- condanna al rilascio immediato in favore di CP_1 Parte_1
dell'immobile sito in Torino, Via Albisola n. 8 libero da persone e cose;
- condanna al pagamento a favore di delle spese CP_1 Parte_1
processuali che liquida in euro 2.142,00 oltre ad euro 411 per esposti, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino in data 8 aprile 2025.
Il giudice unico
Dott. A. Carbone
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