Rigetto
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/03/2025, n. 2434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2434 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02434/2025REG.PROV.COLL.
N. 06411/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6411 del 2024, proposto dal Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Annalisa Pelucchi, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio n. 15;
contro
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Fabricatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- -OMISSIS- e di -OMISSIS--OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 il Cons. Raffaello Sestini e udito per le parti l’avvocato Angela Bartolomeo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Gli appellanti, genitori di una figlia minore affetta da cardiopatia congenita e riconosciuta invalida con necessità di assistenza continua, hanno proposto ricorso al TAR per la Lombardia impugnando la nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di Milano ha assegnato alla studentessa un numero di ore di sostegno scolastico nettamente inferiore rispetto al tendenziale rapporto 1:1 ritenuto necessario al fine di garantire gli alunni con grave disabilità, comunque inadeguato, si afferma, alla luce della patologia sofferta dalla minore.
2 - Il TAR per la Lombardia, Sezione Quinta, a seguito della camera di consiglio del 22 febbraio 2024 ha emesso l’ordinanza n.-OMISSIS-, con la quale ha chiesto chiarimenti poi forniti dal Comune. Secondo il Comune, in particolare, è stato, correttamente, assegnato un educatore di sostegno per tutte le ore di frequenza della minore presso la scuola d’infanzia. Al contrario, i ricorrenti hanno contestato che un unico educatore di sostegno non può organizzare l’intervento educativo individualizzato a favore della minore, tenuto anche conto che nella classe è presente un altro bambino con disabilità certificata.
3 - Il TAR ha quindi accolto il ricorso, e per l’effetto ha annullato il provvedimento di assegnazione di undici ore di sostegno didattico, unitamente al provvedimento di approvazione del PEI per l’anno scolastico 2023/2024.
4 - Il Comune di Milano ha proposto appello avverso tale decisione, contestando la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo e censurando l’affermazione del giudice di primo grado secondo cui per le scuole di ogni ordine e grado, e comunque per le scuole dell’infanzia, nei casi di particolare gravità come quello in esame vale il c.d. rapporto 1:1. A tal fine ha esibito la Circolare MIUR n.2211/2019, la quale chiarisce che il docente di sostegno non è assegnato esclusivamente all'alunno con disabilità, ma all'intera classe.
Il comune appellante deduce infine di non aver mai posto a fondamento della propria decisione esigenze di contenimento della spesa o di scarsità delle risorse.
5 – I ricorrenti di primo grado si sono costituiti con propria memoria.
6 – L’appello non è fondato.
7 – In primo luogo, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto l’oggetto della controversia non è fondato nella sostanza sulla legge n. 67/2000, ma è costituito da una domanda intesa a ottenere l'accertamento della spettanza di un numero di ore di sostegno adeguato alle esigenze dell'alunno disabile.
Come affermato dalla pronuncia della Adunanza plenaria n. 7/2016, richiamata dall’appellante, per un verso, la profondità della capacità cognitiva del giudice amministrativo nella materia dei servizi pubblici comprende anche la tutela dei diritti soggettivi, in ragione della natura esclusiva della giurisdizione codificata all'art. 133 c.p.a., e, per un altro, il carattere fondamentale del diritto nella specie azionato non può certo essere decifrato come un'eccezione innominata al perimetro della giurisdizione esclusiva.
8 – Nel merito, il Comune oblitera la distinzione fra insegnante di sostegno e assistente educatore. Infatti, l'assegnazione di un'insegnante specializzato di sostegno al bambino disabile costituisce un diritto riconosciuto dall'articolo 13, comma 3, della legge-quadro n. 104/1992, quale strumento necessario per la tutela del diritto all'educazione ed istruzione, alla salute e allo sviluppo della personalità del minore all'interno delle formazioni sociali, con precipuo riferimento al compito dello stato di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che possono impedire il pieno sviluppo della persona umana ai sensi degli articoli 3, 32, 34 e 38 della Costituzione.
Alla stregua delle pregresse considerazioni l’appello del Ministero non può essere accolto, dovendo trovare conferma la sentenza del TAR. Infatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità deve essere garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi dover giungere, nelle situazioni di maggiore gravità, al c.d. rapporto 1:1. (in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, n. 4341/2017).
Peraltro, lo stesso comune, con l’ultimo motivo di appello, deduce di non aver mai posto a fondamento della propria decisione esigenze di contenimento della spesa o di scarsità delle risorse e ciò, oltre a essere irrilevante ai fini della conferma della sentenza del Tar, dimostra che alcuna ulteriore ragione poteva sussistere per negare il sostegno richiesto.
Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Comune appellante a rifondere ai ricorrenti di primo grado - odierni resistenti le spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 5.000,00 oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, nonché di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.