TRIB
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1757.2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott. Massimo Rigon Giudice relatore dott.ssa Enrica Poli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con rito semplificato ex art. 19 ter D.lgs 150/2011, come modificato dall'articolo 15 comma 3 del d. lgs. 10.10.2022 n. 149, e ex artt. 281 decies e ss. del codice di procedura civile ed iscritto al n. 1757/2023 R.G., da
, C.F. nato il [...] a [...], Senegal, residente Parte_1 C.F._1 in Aldeno (TN), via dei Vegri n. 11, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'avvocato Svetlana Turella del Foro di Rovereto, C.F. , con elezione di C.F._2 domicilio presso il suo studio sito in Rovereto (TN), Corso Rosmini n. 84;
-parte ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex lege dall' Controparte_1
Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, domiciliata in Trento, Largo Porta Nuova n. 9;
- parte resistente
Oggetto: accertamento del diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno di protezione speciale.
Conclusioni di parte ricorrente: “in via preliminare: sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato ed ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale al fine di permettere al ricorrente di continuare a risiedere in Italia nelle more del giudizio, ordinando alla Questura di Trento di rilasciare un valido titolo di soggiorno al sig. nel merito: accogliere il presente ricorso avverso il Parte_1 provvedimento di rigetto della protezione speciale ex art. 19 c. 1 e 1.1. del D. Lgs. 286/98 dd.
05.05.2023 n. RI41/A12/2023/IMM. notificato l'01.06.2023 e per l'effetto; riconoscere il diritto al pagina 1 di 6 rilascio del permesso per protezione speciale al sig. in ogni caso: con vittoria di spese e Parte_1 competenze”.
Conclusioni di parte resistente: “Previo rigetto della richiesta sospensione cautelare, respingere il ricorso. Spese vinte.”.
IN FATTO
§ Con il ricorso introduttivo depositato il 29 giugno 2023, il ricorrente, cittadino del Senegal, ha affermato:
o di essere fuggito dal Senegal il 24.11.2014 a causa di problemi politici per la partecipazione al partito PDS;
o di essere giunto in Italia in aereo nello stesso giorno per raggiungere un connazionale a
Trento e di non aver presentato domanda di protezione internazionale su consiglio dell'amico e dei conoscenti di quest'ultimo;
o di aver lavorato come ambulante, confidando nella bontà delle informazioni ricevute dai conoscenti e nella speranza da loro prospettata della promulgazione di una “legge” che gli avrebbe fatto avere i documenti;
o di essere stato ospitato dall'amico per soli due giorni, di essersi poi trasferito da un signore indiano per sei mesi e successivamente da un connazionale che lavora per una ditta di carni per due anni e mezzo;
o che, stanco della vita che stava conducendo, si determinava a chiedere la protezione internazionale in data 11.01.2018 (all. 2);
o di essere stato sentito dalla Commissione Territoriale di Verona in data 07.01.2019, che ha rigettato la domanda ritenuta manifestatamente infondata con decisione del
04.02.2019 (all. 3);
o di aver presentato istanza reiterata di protezione internazionale in data 05.11.2019 allegando nuova documentazione (all. 4);
o che, dopo il rigetto della richiesta di riesame, ha presentato ricorso avanti al Tribunale di
Venezia, che ha aperto il procedimento RG 72/2020, conclusosi con decreto di rigetto dd. 10.12.2021, motivato dall'assenza di parte ricorrente all'audizione con conseguente impossibilità per il giudice di valutare la sussistenza dei presupposti della domanda (all.
5);
o di aver presentato presso la Questura di Trento richiesta di protezione speciale in data
31.05.2022 per evitare che allo scadere del permesso di soggiorno per richiesta asilo
(18.04.2022) fosse costretto a rimpatriare;
o di aver lavorato presso la soc. Coop. TO come facchino per il periodo
17.01.2022 – 31.03.2022 (all. 6); presso l'azienda agricola UA IA e IN nel periodo 06.07.2022-15.10.2022 come bracciante agricolo (all. 8);
o di aver ricevuto un preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 251/1990 in data 06.02.2023, essendo il parere della Commissione negativo;
o di aver appreso del rigetto della propria domanda in data 01.06.2023.
pagina 2 di 6 Tanto premesso il ricorrente ha contestato il provvedimento dell'Amministrazione di diniego del suo diritto alla protezione speciale, affermando di avere raggiunto un buon livello di integrazione sociale in
Italia, sulla base dei seguenti elementi: permanenza in Italia da quasi 11 anni;
trauma di dover abbandonare precipitosamente il Senegal, per mettere in salvo la propria vita;
superamento di momenti di difficoltà inziali in Italia, non essendo ben consigliato sulle modalità di presentazione della domanda di protezione e sperimentando le difficoltà nell'accesso al mondo del lavoro nel periodo pandemico;
progressiva integrazione lavorativa con sottoscrizione di contratti con la soc. Coop. TO come facchino da gennaio a marzo 2022 e con l'azienda agricola UA IA e IN da luglio ad ottobre 2022 come bracciante agricolo, fino alla fine del 2024; lontananza dal proprio Paese di origine da molti anni, per cui è diventato estraneo alla situazione socioeconomica del Paese.
Sulle basi di tali deduzioni, ha innanzitutto contestato il provvedimento di diniego per vizi procedurali e di contenuto. Il ricorrente ha affermato che gli elementi sopra riportati dimostrano che egli ha stabilito in Italia la propria vita privata e ha diritto ad un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ha inoltre chiesto al giudice di sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, affermando che “rischia di essere espulso dal territorio dello Stato italiano poiché irregolare e, dunque, sarebbe certamente rimandato in Senegal ove dovrebbe interrompere il proprio percorso di inserimento socio-lavorativo”.
Il ricorrente ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
§ Con comparsa di risposta depositata telematicamente il 16 agosto 2023 si è costituita nel procedimento l' , che ha contestato il Controparte_2 diritto del ricorrente al riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, deducendo che: “La Commissione Territoriale ha espresso parere contrario alla concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale, ritenendo insussistenti i presupposti di cui all'art. 19 comma 1 e comma 1.1. del d. lgs. 286/1998”.
L'Avvocatura ha sostenuto, citando la Commissione, che “l'istante non ha dimostrato un positivo percorso di integrazione dato che pur trovandosi da circa 8 anni sul territorio nazionale ha dimostrato di aver lavorato solo per brevi periodi percependo un reddito non sufficiente a garantirgli una vita autonoma e dignitosa”.
Con riguardo all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del diniego, l'Avvocatura dello Stato ha dedotto che “non sussistono gli elementi per concedere la richiesta tutela cautelare, in assenza del fumus per quanto sin qui dedotto”.
Ha quindi rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.
§ Il giudice delegato ha sospeso l'efficacia esecutiva del diniego della Questura con provvedimento del
24.11.2023.
§ All'udienza cartolare del 26.06.2024, la difesa ha depositato note di trattazione scritta dd. 20.06.2024, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo e depositando la seguente pagina 3 di 6 documentazione lavorativa: contratto di lavoro stipulato in data 10.06.2024 con Azienda agricola UA per il periodo 11.06.2024-23.10.2024.
Il giudice si è riservato di riferire al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il presente giudizio, nel merito, ha come oggetto l'accertamento del diritto soggettivo della ricorrente al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale.
La domanda del ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Della protezione speciale assicurata dal d.l. 130/2020
In data 11 marzo 2023 è entrato in vigore il d.l. 20/2023 recante: “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare” – convertito con modificazione nella legge n. 50 del 2023, entrata in vigore il 6 maggio
2023.
La nuova normativa prevede, tra l'altro, l'abrogazione del terzo e quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del TUI.
L'intervento abrogativo che non va, in ogni vaso, ad incidere sull'articolo 5, comma 6, del TUI, trova applicazione solo per le nuove domande di protezione, come espressamente stabilito dalla norma transitoria, con espressa esclusione delle istanze già presentata all'11 marzo 2023 e dei vasi in cui lo straniero ha già ricevuto invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente (art. 7 del d. l. 20/2023).
La disciplina applicabile al caso di specie, ratione tempore, resta pertanto, quella dettata dall'art. 19.1.1, come introdotta dal d.l. 130/2020.
Con riguardo alla protezione speciale, il d.l. 130/2020 ha modificato l'art. 19 del d. lgs. 286/1998, esistendo espressamente – al paragrafo 1.1. – l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti ed ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale - di durata biennale ex articolo 32 terzo comma del d. lgs. 25/2008 – anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Come sottolineato dalla Corte di cassazione, “la nuova protezione speciale (di cui al d. l. 130/2020) si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del d. l. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018,
Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)”
(Cass. n. 3705/2021).
pagina 4 di 6 La sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha poi definitivamente sancito la retroattività della formulazione dell'art. 19.1.1 del d. l. 130/2020 alle cause pendenti.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1 TUI d. l.
130/2020, il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita provata e familiare in Italia del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine.
Secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, la valutazione circa l'esigenza di tutela della vita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui egli verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d. lgs. 286/1998; tale valutazione sulla vita provata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando complessivamente gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione (Cass., sez. I, 31.1. 2023, n. 9080).
Nell'effettuare tale analisi, il giudice deve tenere conto di possibili situazioni di vulnerabilità. Sulla nozione di vulnerabilità, la Cassazione, in sede ricostruttiva, ha precisato: “La Sezioni Unite… chiamate a stabilire come debba interpretarsi la nozione di “vulnerabilità” che costituisce il fondamento del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina applicabile ratione temporis), hanno affermato che tale presupposto di fatto può ricorrere in due serie di ipotesi (Cass. SU
29459/19, Rv. 656062- 02). Giustifica il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali, in primo luogo, “la vulnerabilità soggettiva” e cioè quella dipendente dalle condizioni personali del richiedente
(come nel caso, ad esempio, dei motivi si salute o di età). Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, tuttavia, può essere giustificato anche dalla “vulnerabilità oggettiva”: e cioè quella dipendente dalle condizioni del paese di provenienza del richiedente. Sussiste, in particolare, una condizione di vulnerabilità oggettiva quando nel paese di provenienza del richiedente protezione sia a questi impedito l'esercizio dei diritti fondamentali della persona. Impedimento che non necessariamente deve essere di diritto, ma può essere anche soltanto di fatto” (Cass. n. 33228 del
25/05/2021).
Il ricorrente ha dimostrato di essersi pienamente integrato nel nostro Paese (gli elementi esistevano già al tempo della presentazione della domanda nel 2022) e di avervi radicato la propria vita privata e familiare.
Egli, giunto in Italia nel 2014, ha trascorso nel nostro Paese i successivi 11 anni della propria vita.
Risulta così ampiamente integrato uno dei parametri legali per il riconoscimento della protezione speciale, ossia il soggiorno di lungo periodo in Italia.
Egli ha dato prova di essersi integrato sul territorio italiano, lavorando con continuità, prima alle dipendenze della soc. Coop. TO come facchino e poi presso l'azienda agricola UA IA e
IN come bracciante agricolo, ritraendo dal lavoro un reddito sufficiente a condurre una vita dignitosa. Egli oggi vive in un appartamento ad Aldeno (TN).
pagina 5 di 6 Lavoro, abitazione, lingua sono elementi solidi dell'integrazione in Italia del ricorrente. Un rimpatrio in
Senegal reciderebbe, pertanto, il percorso di crescita professionale e le relazioni umane costruite dal ricorrente nel nostro Paese. Un rimpatrio in età adulta, oltretutto, lo escluderebbe verosimilmente da ogni possibilità di lavoro e comunque di condurre una vita in condizioni dignitose. Contr Per tali ragioni, in applicazione dell'art. 19, co. 1.1., del va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per “protezione speciale”, previsto dall'art. 32, co. 3, del d. lgs.
25/2008.
§ Le spese di lite
Nulla sulle spese essendo il ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non risultando applicabili, nella specie, l'art. 133 TU 115/2002 (Cass. 1858.2012). Si provvede con separato decreto contestuale, ai sensi dell'art. 83 co. 3 – bis TU 115/2002, alla liquidazione del patrocinio a spese dello
Stato in favore del difensore.
P.Q.M.
• in accoglimento del ricorso proposto, riconosce a (C.F. Parte_1
, nato il [...] a [...], Senegal, elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del procuratore sito in Rovereto (TN), Corso Rosmini n. 84, il diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale di cui all'art. 19, co. 1.1, del TUI e art. 32, co. 3, del d. lgs. 25/2008;
• nulla sulle spese.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso alla camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Giudice relatore
Dott. Massimo Rigon
Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott. Massimo Rigon Giudice relatore dott.ssa Enrica Poli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con rito semplificato ex art. 19 ter D.lgs 150/2011, come modificato dall'articolo 15 comma 3 del d. lgs. 10.10.2022 n. 149, e ex artt. 281 decies e ss. del codice di procedura civile ed iscritto al n. 1757/2023 R.G., da
, C.F. nato il [...] a [...], Senegal, residente Parte_1 C.F._1 in Aldeno (TN), via dei Vegri n. 11, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'avvocato Svetlana Turella del Foro di Rovereto, C.F. , con elezione di C.F._2 domicilio presso il suo studio sito in Rovereto (TN), Corso Rosmini n. 84;
-parte ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex lege dall' Controparte_1
Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, domiciliata in Trento, Largo Porta Nuova n. 9;
- parte resistente
Oggetto: accertamento del diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno di protezione speciale.
Conclusioni di parte ricorrente: “in via preliminare: sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato ed ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale al fine di permettere al ricorrente di continuare a risiedere in Italia nelle more del giudizio, ordinando alla Questura di Trento di rilasciare un valido titolo di soggiorno al sig. nel merito: accogliere il presente ricorso avverso il Parte_1 provvedimento di rigetto della protezione speciale ex art. 19 c. 1 e 1.1. del D. Lgs. 286/98 dd.
05.05.2023 n. RI41/A12/2023/IMM. notificato l'01.06.2023 e per l'effetto; riconoscere il diritto al pagina 1 di 6 rilascio del permesso per protezione speciale al sig. in ogni caso: con vittoria di spese e Parte_1 competenze”.
Conclusioni di parte resistente: “Previo rigetto della richiesta sospensione cautelare, respingere il ricorso. Spese vinte.”.
IN FATTO
§ Con il ricorso introduttivo depositato il 29 giugno 2023, il ricorrente, cittadino del Senegal, ha affermato:
o di essere fuggito dal Senegal il 24.11.2014 a causa di problemi politici per la partecipazione al partito PDS;
o di essere giunto in Italia in aereo nello stesso giorno per raggiungere un connazionale a
Trento e di non aver presentato domanda di protezione internazionale su consiglio dell'amico e dei conoscenti di quest'ultimo;
o di aver lavorato come ambulante, confidando nella bontà delle informazioni ricevute dai conoscenti e nella speranza da loro prospettata della promulgazione di una “legge” che gli avrebbe fatto avere i documenti;
o di essere stato ospitato dall'amico per soli due giorni, di essersi poi trasferito da un signore indiano per sei mesi e successivamente da un connazionale che lavora per una ditta di carni per due anni e mezzo;
o che, stanco della vita che stava conducendo, si determinava a chiedere la protezione internazionale in data 11.01.2018 (all. 2);
o di essere stato sentito dalla Commissione Territoriale di Verona in data 07.01.2019, che ha rigettato la domanda ritenuta manifestatamente infondata con decisione del
04.02.2019 (all. 3);
o di aver presentato istanza reiterata di protezione internazionale in data 05.11.2019 allegando nuova documentazione (all. 4);
o che, dopo il rigetto della richiesta di riesame, ha presentato ricorso avanti al Tribunale di
Venezia, che ha aperto il procedimento RG 72/2020, conclusosi con decreto di rigetto dd. 10.12.2021, motivato dall'assenza di parte ricorrente all'audizione con conseguente impossibilità per il giudice di valutare la sussistenza dei presupposti della domanda (all.
5);
o di aver presentato presso la Questura di Trento richiesta di protezione speciale in data
31.05.2022 per evitare che allo scadere del permesso di soggiorno per richiesta asilo
(18.04.2022) fosse costretto a rimpatriare;
o di aver lavorato presso la soc. Coop. TO come facchino per il periodo
17.01.2022 – 31.03.2022 (all. 6); presso l'azienda agricola UA IA e IN nel periodo 06.07.2022-15.10.2022 come bracciante agricolo (all. 8);
o di aver ricevuto un preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 251/1990 in data 06.02.2023, essendo il parere della Commissione negativo;
o di aver appreso del rigetto della propria domanda in data 01.06.2023.
pagina 2 di 6 Tanto premesso il ricorrente ha contestato il provvedimento dell'Amministrazione di diniego del suo diritto alla protezione speciale, affermando di avere raggiunto un buon livello di integrazione sociale in
Italia, sulla base dei seguenti elementi: permanenza in Italia da quasi 11 anni;
trauma di dover abbandonare precipitosamente il Senegal, per mettere in salvo la propria vita;
superamento di momenti di difficoltà inziali in Italia, non essendo ben consigliato sulle modalità di presentazione della domanda di protezione e sperimentando le difficoltà nell'accesso al mondo del lavoro nel periodo pandemico;
progressiva integrazione lavorativa con sottoscrizione di contratti con la soc. Coop. TO come facchino da gennaio a marzo 2022 e con l'azienda agricola UA IA e IN da luglio ad ottobre 2022 come bracciante agricolo, fino alla fine del 2024; lontananza dal proprio Paese di origine da molti anni, per cui è diventato estraneo alla situazione socioeconomica del Paese.
Sulle basi di tali deduzioni, ha innanzitutto contestato il provvedimento di diniego per vizi procedurali e di contenuto. Il ricorrente ha affermato che gli elementi sopra riportati dimostrano che egli ha stabilito in Italia la propria vita privata e ha diritto ad un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ha inoltre chiesto al giudice di sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, affermando che “rischia di essere espulso dal territorio dello Stato italiano poiché irregolare e, dunque, sarebbe certamente rimandato in Senegal ove dovrebbe interrompere il proprio percorso di inserimento socio-lavorativo”.
Il ricorrente ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
§ Con comparsa di risposta depositata telematicamente il 16 agosto 2023 si è costituita nel procedimento l' , che ha contestato il Controparte_2 diritto del ricorrente al riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, deducendo che: “La Commissione Territoriale ha espresso parere contrario alla concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale, ritenendo insussistenti i presupposti di cui all'art. 19 comma 1 e comma 1.1. del d. lgs. 286/1998”.
L'Avvocatura ha sostenuto, citando la Commissione, che “l'istante non ha dimostrato un positivo percorso di integrazione dato che pur trovandosi da circa 8 anni sul territorio nazionale ha dimostrato di aver lavorato solo per brevi periodi percependo un reddito non sufficiente a garantirgli una vita autonoma e dignitosa”.
Con riguardo all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del diniego, l'Avvocatura dello Stato ha dedotto che “non sussistono gli elementi per concedere la richiesta tutela cautelare, in assenza del fumus per quanto sin qui dedotto”.
Ha quindi rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.
§ Il giudice delegato ha sospeso l'efficacia esecutiva del diniego della Questura con provvedimento del
24.11.2023.
§ All'udienza cartolare del 26.06.2024, la difesa ha depositato note di trattazione scritta dd. 20.06.2024, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo e depositando la seguente pagina 3 di 6 documentazione lavorativa: contratto di lavoro stipulato in data 10.06.2024 con Azienda agricola UA per il periodo 11.06.2024-23.10.2024.
Il giudice si è riservato di riferire al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il presente giudizio, nel merito, ha come oggetto l'accertamento del diritto soggettivo della ricorrente al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale.
La domanda del ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Della protezione speciale assicurata dal d.l. 130/2020
In data 11 marzo 2023 è entrato in vigore il d.l. 20/2023 recante: “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare” – convertito con modificazione nella legge n. 50 del 2023, entrata in vigore il 6 maggio
2023.
La nuova normativa prevede, tra l'altro, l'abrogazione del terzo e quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del TUI.
L'intervento abrogativo che non va, in ogni vaso, ad incidere sull'articolo 5, comma 6, del TUI, trova applicazione solo per le nuove domande di protezione, come espressamente stabilito dalla norma transitoria, con espressa esclusione delle istanze già presentata all'11 marzo 2023 e dei vasi in cui lo straniero ha già ricevuto invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente (art. 7 del d. l. 20/2023).
La disciplina applicabile al caso di specie, ratione tempore, resta pertanto, quella dettata dall'art. 19.1.1, come introdotta dal d.l. 130/2020.
Con riguardo alla protezione speciale, il d.l. 130/2020 ha modificato l'art. 19 del d. lgs. 286/1998, esistendo espressamente – al paragrafo 1.1. – l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti ed ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale - di durata biennale ex articolo 32 terzo comma del d. lgs. 25/2008 – anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Come sottolineato dalla Corte di cassazione, “la nuova protezione speciale (di cui al d. l. 130/2020) si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del d. l. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018,
Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)”
(Cass. n. 3705/2021).
pagina 4 di 6 La sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha poi definitivamente sancito la retroattività della formulazione dell'art. 19.1.1 del d. l. 130/2020 alle cause pendenti.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1 TUI d. l.
130/2020, il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita provata e familiare in Italia del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine.
Secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, la valutazione circa l'esigenza di tutela della vita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui egli verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d. lgs. 286/1998; tale valutazione sulla vita provata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando complessivamente gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione (Cass., sez. I, 31.1. 2023, n. 9080).
Nell'effettuare tale analisi, il giudice deve tenere conto di possibili situazioni di vulnerabilità. Sulla nozione di vulnerabilità, la Cassazione, in sede ricostruttiva, ha precisato: “La Sezioni Unite… chiamate a stabilire come debba interpretarsi la nozione di “vulnerabilità” che costituisce il fondamento del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina applicabile ratione temporis), hanno affermato che tale presupposto di fatto può ricorrere in due serie di ipotesi (Cass. SU
29459/19, Rv. 656062- 02). Giustifica il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali, in primo luogo, “la vulnerabilità soggettiva” e cioè quella dipendente dalle condizioni personali del richiedente
(come nel caso, ad esempio, dei motivi si salute o di età). Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, tuttavia, può essere giustificato anche dalla “vulnerabilità oggettiva”: e cioè quella dipendente dalle condizioni del paese di provenienza del richiedente. Sussiste, in particolare, una condizione di vulnerabilità oggettiva quando nel paese di provenienza del richiedente protezione sia a questi impedito l'esercizio dei diritti fondamentali della persona. Impedimento che non necessariamente deve essere di diritto, ma può essere anche soltanto di fatto” (Cass. n. 33228 del
25/05/2021).
Il ricorrente ha dimostrato di essersi pienamente integrato nel nostro Paese (gli elementi esistevano già al tempo della presentazione della domanda nel 2022) e di avervi radicato la propria vita privata e familiare.
Egli, giunto in Italia nel 2014, ha trascorso nel nostro Paese i successivi 11 anni della propria vita.
Risulta così ampiamente integrato uno dei parametri legali per il riconoscimento della protezione speciale, ossia il soggiorno di lungo periodo in Italia.
Egli ha dato prova di essersi integrato sul territorio italiano, lavorando con continuità, prima alle dipendenze della soc. Coop. TO come facchino e poi presso l'azienda agricola UA IA e
IN come bracciante agricolo, ritraendo dal lavoro un reddito sufficiente a condurre una vita dignitosa. Egli oggi vive in un appartamento ad Aldeno (TN).
pagina 5 di 6 Lavoro, abitazione, lingua sono elementi solidi dell'integrazione in Italia del ricorrente. Un rimpatrio in
Senegal reciderebbe, pertanto, il percorso di crescita professionale e le relazioni umane costruite dal ricorrente nel nostro Paese. Un rimpatrio in età adulta, oltretutto, lo escluderebbe verosimilmente da ogni possibilità di lavoro e comunque di condurre una vita in condizioni dignitose. Contr Per tali ragioni, in applicazione dell'art. 19, co. 1.1., del va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per “protezione speciale”, previsto dall'art. 32, co. 3, del d. lgs.
25/2008.
§ Le spese di lite
Nulla sulle spese essendo il ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non risultando applicabili, nella specie, l'art. 133 TU 115/2002 (Cass. 1858.2012). Si provvede con separato decreto contestuale, ai sensi dell'art. 83 co. 3 – bis TU 115/2002, alla liquidazione del patrocinio a spese dello
Stato in favore del difensore.
P.Q.M.
• in accoglimento del ricorso proposto, riconosce a (C.F. Parte_1
, nato il [...] a [...], Senegal, elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del procuratore sito in Rovereto (TN), Corso Rosmini n. 84, il diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale di cui all'art. 19, co. 1.1, del TUI e art. 32, co. 3, del d. lgs. 25/2008;
• nulla sulle spese.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso alla camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Giudice relatore
Dott. Massimo Rigon
Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi
pagina 6 di 6