Sentenza 14 dicembre 1973
Massime • 2
In ipotesi di conflitto positivo di Competenza fra due tribunali, i quali si siano ritenuti competenti a dichiarare il fallimento del medesimo imprenditore, l'istanza di regolamento di Competenza, e ammissibile anche oltre il termine di cui all'art 47 cod proc civ. ( V 3389/71, mass n 354944; 1927/71, mass n 352195; ( V 1186/70, mass n 346802).*
In base all'art 9 della legge fallimentare, competente a dichiarare il fallimento e il tribunale del luogo in cui l'impresa ha il centro effettivo di direzione e di svolgimento della sua attivita, ove la stessa vive ed opera, ove tratta gli affari e raccoglie i diversi fattori volti al conseguimento della sua attivita. Ogni altro criterio (ad esempio quello del luogo di residenza dello imprenditore), diverso da quello stabilito dalla norma predetta, non puo avere alcun rilievo ai fini della Competenza. ( V 1465/72, mass n 358109; 3308/71, mass n 354791).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/12/1973, n. 3402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3402 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 1973 |
Testo completo
In ipotesi di conflitto positivo di Competenza fra due tribunali, i quali si siano ritenuti competenti a dichiarare il fallimento del medesimo imprenditore, l'istanza di regolamento di Competenza, e ammissibile anche oltre il termine di cui all'art 47 cod proc civ. ( V 3389/71, mass n 354944; 1927/71, mass n 352195; ( V 1186/70, mass n 346802).*