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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/04/2025, n. 2628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2628 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE
R.G. 2936/2021
La Corte, in persona dei Magistrati:
dott.ssa FRANCA MANGANO Presidente dott. ADOLFO CECCARINI Consigliere dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5573 R.G.C. dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 17 aprile 2025, vertente
TRA in ROMA in persona dell'amm.re p.t., Parte_1 elett.te domiciliato in Roma, Via Filippo Eredia n° 12, presso lo Studio Legale dell'Avv. Elisabetta Zoina, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellante -
E
, elett.te domiciliata in Roma, Via Via Controparte_1
Ennio Quirino Visconti n° 9, presso lo Studio Legale degli Avv.ti Berardino Iacobucci e Francamaria Giovine , che la rappresentano e difendono come da procura in atti
- Appellata -
IN FATTO E IN DIRITTO
All'udienza collegiale del 27 febbraio 2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni in trattazione scritta - nessuna delle parti depositava note in modalità telematica.
La Corte rinviava ex art. 309 c.p.c. alla successiva udienza del 17 aprile 2025, in trattazione scritta, ove nessuna delle parti depositava note in modalità telematica.
La causa veniva trattenuta in decisione senza termini con ordinanza del 17 aprile
2025.
La comunicazione del disposto rinvio ex art. 309 c.p.c. è rituale.
Va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50
D.L. 112/08, va dichiarata l'estinzione del procedimento, con sentenza secondo quanto dispone l'art. 307 comma 4 c.p.c.
Le spese di lite del grado si compensano tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, così provvede:
1) ordina la cancellazione e dichiara l'estinzione del procedimento;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, addì 22 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria D'Agostino Dott.ssa Franca Mangano
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE
R.G. 2936/2021
La Corte, in persona dei Magistrati:
dott.ssa FRANCA MANGANO Presidente dott. ADOLFO CECCARINI Consigliere dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5573 R.G.C. dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 17 aprile 2025, vertente
TRA in ROMA in persona dell'amm.re p.t., Parte_1 elett.te domiciliato in Roma, Via Filippo Eredia n° 12, presso lo Studio Legale dell'Avv. Elisabetta Zoina, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellante -
E
, elett.te domiciliata in Roma, Via Via Controparte_1
Ennio Quirino Visconti n° 9, presso lo Studio Legale degli Avv.ti Berardino Iacobucci e Francamaria Giovine , che la rappresentano e difendono come da procura in atti
- Appellata -
IN FATTO E IN DIRITTO
All'udienza collegiale del 27 febbraio 2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni in trattazione scritta - nessuna delle parti depositava note in modalità telematica.
La Corte rinviava ex art. 309 c.p.c. alla successiva udienza del 17 aprile 2025, in trattazione scritta, ove nessuna delle parti depositava note in modalità telematica.
La causa veniva trattenuta in decisione senza termini con ordinanza del 17 aprile
2025.
La comunicazione del disposto rinvio ex art. 309 c.p.c. è rituale.
Va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50
D.L. 112/08, va dichiarata l'estinzione del procedimento, con sentenza secondo quanto dispone l'art. 307 comma 4 c.p.c.
Le spese di lite del grado si compensano tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, così provvede:
1) ordina la cancellazione e dichiara l'estinzione del procedimento;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, addì 22 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria D'Agostino Dott.ssa Franca Mangano
pag. 2/2