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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/11/2025, n. 3217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3217 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1066/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott.ssa RI TO Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
dott.ssa EL NI Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1066/2024, promossa
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in MILANO, CORSO MATTEOTTI, 1/A, presso lo studio degli avvocati
OM LL e , che lo rappresentano e difendono giusta delega allegata Parte_2
telematicamente all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), CP_1 C.F._2
pagina 1 di 14 elettivamente domiciliata in LEGNANO, VIA A. DA GIUSSANO, 19, presso lo studio dell'avvocato
GL NC, che la rappresenta e difende giusta delega allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta depositata in appello,
APPELLATA
OGGETTO: indebito oggettivo.
CONCLUSIONI
Per : “1. Anche alla luce del disconoscimento espresso (ai Parte_1
sensi dell'art. 2719 c.c.) da parte di della conformità Parte_1
all'originale della copia fotografica della scrittura privata di cui al documento numero 3 prodotto dal
medesimo e di cui al documento n. 59 prodotto dalla convenuta,
- e, comunque, alla luce della negazione formale (ai sensi dell'art. 214 c.p.c.), sempre da parte di
, della propria sottoscrizione sulle predette scritture private al Parte_1
fine del disconoscimento di queste,
- nonché alla luce dell'invocazione della prescrizione presuntiva di estinzione triennale dei debiti per
prestazioni d'opera manuali e/o professionali (art. 2956 c.c.) e dell'eccezione di prescrizione dei debiti
societari (art. 2949 c.c.),
- accertare l'inesistenza del credito di € 674.800 oltre interessi di (già ) nei CP_1 CP_2 CP_1
confronti di e condannare a restituire l'importo Parte_1 CP_1
indebitamente percepito di € 632.000, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, commi 1° e 4° c.c. e
maggior danno.
2. Rigettare le richieste istruttorie di controparte.
3. Condannare (già ) a rimborsare spese e compensi di causa. CP_1 CP_2 CP_1
4. Condannare (già ) alla restituzione del pagamento di € 18.642,05 già CP_1 CP_2 CP_1
effettuato a titolo di spese liquidate dalla Sentenza Impugnata”;
pagina 2 di 14 per : “Voglia la Corte d'Appello di Milano, così giudicare: CP_1
In via preliminare
Sospendere ex art. 295 cpc l'odierno giudizio in attesa che vengano definiti i giudizi RG 3452/2023 e
1070/2024 pendenti avanti la Corte di Appello di Milano per i motivi tutti esposti in atti;
Nel merito
Respingere le domande dell'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conferma della
sentenza di primo grado;
Condannare l'appellante al pagamento delle competenze del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, agiva in giudizio davanti Parte_1
al tribunale di Busto Arsizio nei confronti di e dello , chiedendo di accertare CP_1 CP_3
l'inesistenza del credito di € 674.800,00, alla luce dell'intervenuto disconoscimento e dell'invocata prescrizione presuntiva di estinzione triennale dei debiti per prestazioni manuali e professionali. A
fondamento della sua domanda, l'attore affermava: 1) di essere affetto da una forma di ipoacusia bilaterale che lo aveva costretto ad affidare la gestione dei propri affari a;
2) che, nel corso CP_1
del mese di luglio 2022, aveva chiesto alla convenuta un rendiconto dell'attività di gestione, che aveva svolto negli anni quale sua segretaria personale, anche con delega a operare sui vari conti bancari,
essendo venuto meno il rapporto fiduciario;
3) che gli era stata, quindi, trasmessa copia di una scrittura privata datata 30.11.2021, con cui si sarebbe riconosciuto debitore nei confronti della convenuta e del suo studio per l'importo di € 674.800,00, oltre interessi, per consulenza prestata a decorrere dal gennaio
2013, per contributi e per stipendi non versati;
4) che tale scrittura era, in realtà, falsa ed era oggetto di disconoscimento anche formale sia ai sensi dell'art. 2719 c.c. con riguardo alla conformità
all'originale, quanto ai sensi dell'art. 214 c.p.c. con riguardo all'autenticità della sottoscrizione;
5) che,
pagina 3 di 14 in realtà, non sussisteva alcun debito;
6) che gli eventuali crediti relativi a prestazioni d'opera professionale erano soggetti a prescrizione, ex art. 2956 c.c., al più tardi maturata il 1.04.2022.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande svolte. A fondamento delle sue CP_1
contestazioni ed eccezioni, la convenuta affermava: 1) che la scrittura de qua era riferita al debito maturato dall'attore in relazione alle voci indicate nel documento;
2) che, in particolare, da gennaio
2013 a settembre 2018, aveva svolto l'attività di amministratrice e di liquidatrice della società Adamant
Srl, di cui l'attore era socio al 100%, maturando un compenso pari a € 414.000,00; 3) che, inoltre, le era dovuta la somma di € 94.000,00, pari alle imposte che aveva dovuto pagare per avere dichiarato di avere percepito i compensi in questione;
4) che Adamant Srl aveva posto la sua sede legale presso lo e, dunque, per l'utilizzo della sede legale e di un ufficio all'interno del suo studio e per CP_3
l'attività contabile svolta sempre dallo da gennaio 2013 al settembre 2018 era stato pattuito il CP_3
corrispettivo di € 1.500,00 mensili, per un totale di € 103.500,00; 5) che, inoltre, per l'attività di gestrice del patrimonio personale del aveva maturato un compenso pari a € 63.300,00; 6) che Pt_1
tutti questi importi erano indicati nel retro della scrittura privata di riconoscimento di debito, oggetto di disconoscimento;
7) che, comunque, tale debito era stato quasi integralmente pagato dall'attore a partire dal 2018, con una serie di bonifici con causali fittizie;
8) che, in particolare, in data 4.04.2019,
l'attore aveva sottoscritto una scrittura privata, rinvenuta successivamente, con cui si era riconosciuto debitore di € 674.800,00 e che, a seguito di ciò, aveva effettuato un bonifico di € 300.000,00 con causale “donazione”, uno di 30.000,00 con causale “rimborso di tasse” e uno di € 200.00,00 con causale “prestito infruttifero”; 9) di aver ritenuto, a seguito di tali pagamenti per € 632.000,00, che il suo credito fosse stato interamente soddisfatto;
10) di avere chiesto all'attore, nel corso di una riunione tenutasi il 30.11.2021, di sottoscrivere nuovamente il riconoscimento di debito, nonché una scrittura avente a oggetto una donazione pari a € 300.000,00 ritenuta di modico valore e un'altra avente a oggetto la rinuncia alla restituzione di un prestito infruttifero pari a € 200.000,00; 11) che, avendo pagina 4 di 14 l'attore sottoscritto un riconoscimento di debito, era applicabile, al caso in esame, la disciplina di cui all'art. 1988 c.c..
Successivamente, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., il rinunciava alla domanda nei Pt_1
confronti dello non costituito e, preso atto delle difese della convenuta, chiedeva che CP_3
quest'ultima fosse condannata alla restituzione delle somme asseritamente già corrisposte pari a €
632.000,00.
Il tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 92/2024, depositata il 17.01.2024, ha rigettato le domande di parte attrice, condannandola al pagamento delle spese di lite.
Contro tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo la riforma della Parte_1
pronuncia sulla base dei seguenti motivi:
1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c., in quanto era stato ritenuto inesistente il debito dell'attore oggetto di riconoscimento all'interno di un documento oggetto di contestazione in ordine alla sua falsità, che la convenuta aveva, comunque, ritenuto irrilevante,
atteso che l'effettivo riconoscimento era contenuto in un altro documento, anch'esso oggetto di disconoscimento;
2) inesistenza del debito asseritamente riconosciuto e inesistenza di pregressi debiti dell'attore e delle sue società nei confronti della convenuta;
3) erroneità della sentenza in ordine alle spese di lite.
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto di tutti i motivi di appello. CP_1
Il Consigliere Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha fissato per la discussione davanti al Collegio l'udienza del 17.12.2025, poi, anticipata,
a seguito della modifica del consigliere istruttore, al 15.10.2025, previa concessione di un termine per il pagina 5 di 14 deposito delle memorie conclusionali. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, il impugna la sentenza di primo grado laddove il tribunale ha Pt_1
rigettato le domande attoree sul presupposto dell'autenticità della scrittura privata prodotta in giudizio contenente un riconoscimento di debito, non avendo l'odierno appellante dimostrato la sua falsità. Con
il secondo motivo, poi, l'appellante impugna la sentenza di primo grado laddove il giudice di prime cure ha ritenuto che, a causa del riconoscimento del debito contenuto nel documento del 30.11.2021,
l'attore non abbia vinto la presunzione, provando l'inesistenza del debito. Con il terzo motivo, infine,
viene impugnata quella parte della sentenza in cui sono state poste le spese di lite a carico del Pt_1
quale parte soccombente.
A fondamento di tali motivi, il ritiene, in primo luogo, che il tribunale abbia errato, laddove non Pt_1
ha posto a fondamento della decisione fatti che non erano stati oggetto di specifica contestazione, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c., se non addirittura ammessi da controparte, decidendo anzi in senso contrario a essi. Inoltre, l'appellante ritiene di aver pienamente assolto al proprio onere probatorio,
avendo dimostrato che le somme richieste a titolo di compensi maturati dalla per l'attività di CP_1
amministratrice e di liquidatrice della società Adamant Srl da gennaio 2013 al settembre 2018, pari a €
414.000,00, a titolo di rimborso delle imposte pagate sui compensi di cui al punto che precede, pari a €
94.000,00, e a titolo di mancata corresponsione dell'importo concordato per l'utilizzo presso lo studio della sede legale della Adamant Srl e di un ufficio al suo interno, nonché per la contabilità svolta CP_1
nei confronti della società, pari a € 103.500,00, non erano a lui riferibili, ma riguardavano un soggetto diverso, ossia la società Adamant, la quale, nell'ultimo bilancio depositato in relazione all'esercizio
CP 2016, predisposto dalla stessa , non indicava nemmeno tali pretesi debiti. Secondo il Rocca, poi,
pagina 6 di 14 per quanto concerne la somma di € 63.300,00 richiesta a titolo di compensi maturati dalla per CP_1
l'attività di gestrice del suo patrimonio dall'aprile 2015 all'aprile 2019, somma effettivamente a lui riferibile, controparte non avrebbe provato, né, tanto meno, chiesto di provare, come era suo onere,
l'esistenza di un contratto idoneo a far sorgere tale debito, da lui contestato fin dalla prima memoria.
L'appellante insiste, poi, anche sulla rilevanza probatoria, non riconosciuta dal tribunale, che assumono le risultanze del bilancio della Adamant Srl, da cui non emergerebbe alcun debito nei confronti della
, anche nella sua qualità di amministratrice e liquidatrice della società, ovvero dello CP_1 CP_3
. Secondo il infine, sarebbe errata la decisione di condannarlo al pagamento delle spese
[...] Pt_1
processuali, alla luce dei motivi sopra indicati.
Tali motivi sono fondati.
In via preliminare, la Corte ritiene che debba essere rigettata la richiesta di sospensione del presente giudizio svolta da parte appellata, in attesa della definizione di altri giudizi relativi alle medesime parti,
riguardando essi il pagamento di somme che, però, indicano causali diverse, non ricorrendo, allo stato,
alcun rapporto di pregiudizialità fra gli stessi. Si ritiene, infatti, che non rilevi al riguardo la circostanza che in sede di conclusioni parte appellante abbia svolto una domanda di riforma della sentenza con condanna della alla restituzione dell'importo indebitamente già percepito, pari a € 632.000,00, CP_1
comprensiva anche di somme corrisposte oggetto di altri giudizi, dovendosi ritenere tale riproposizione un mero refuso, atteso che non è stato oggetto di alcun specifico motivo di impugnazione il capo della sentenza del giudizio di primo grado in cui è stata dichiarata inammissibile tale domanda, essendo stata formulata tardivamente solo nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Passando ad analizzare il merito, il Collegio ritiene, in ordine al primo motivo di appello, che non sia condivisibile la decisione del giudice di primo grado di rigettare la domanda di accertamento negativo del credito svolta dal ritenendo valida ed efficace la scrittura privata asseritamente sottoscritta Pt_1
da parte appellante in data 30 novembre 2021, attribuendole valore di riconoscimento di debito,
pagina 7 di 14 sebbene essa sia stata fin dall'inizio oggetto di un doppio disconoscimento, sia per la conformità della copia all'originale, sia per la autenticità della sottoscrizione.
Si osserva, infatti, che tale disconoscimento non solo era stato correttamente e tempestivamente formulato, ma la stessa aveva ritenuto tale documento irrilevante ai fini della decisione, sul CP_1
presupposto che il suo credito era stato sostanzialmente già soddisfatto, come si evince da quanto indicato a pag. 30 della propria comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, laddove
è stato affermato che: “Ma non potrà certamente dipendere dalla falsità o meno di tale documento e
della sua sottoscrizione, l'accertamento sulla esistenza o meno del debito del Sig. per Parte_1
tutte le ragioni già esposte, prima fra tutte quella per cui la prestazione del creditore sono state svolte
ed il debito non solo è sorto (e ciò indirettamente lo si può desumere anche dall'eccezione di
prescrizione presuntiva invocata da parte attrice) ma è stato anche in buona parte già saldato”. Si
evidenzia, peraltro, che tale scrittura era stata oggetto di una perizia grafologica di parte, richiesta e prodotta in giudizio dalla stessa , nella quale era stato accertato, con riferimento a essa, CP_1
denominata “X3”, che non vi fosse certezza che la firma ivi apposta fosse del In ragione di ciò, Pt_1
pertanto, la stessa parte appellata, nella propria comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, aveva affermato a pag. 33 che: “si ritiene l'irrilevanza e/o inutilità e/o l'assenza di
interesse a insistere ai fini probatori sull'autenticità del documento e sull'autografia della
sottoscrizione apposta dal Sig. sul riconoscimento del debito del 30.11.2021, dunque, non Pt_1
proponendosi istanza di verificazione sulla stessa, dal momento che un riconoscimento di debito di
identico contenuto a quello del 30.11.2021 era già stato sottoscritto dal Sig. il 4 Parte_1
aprile 2019; ciò che integra, a tutti gli effetti, nonché in modo definitivo e compiuto, piena prova
documentale (già per allora e viceversa) del riconoscimento in questione;
vi sono numerose
circostanze dedotte a prova nonché allegate documentalmente nella presente comparsa, idonee a
provare la sussistenza del credito maturato nei confronti del Sig. vi sono numerose Parte_1
circostanze dedotte a prova nonché allegate documentalmente nella presente comparsa, idonee a pagina 8 di 14 provare come il pagamento del debito da parte del Sig. in esecuzione del Parte_1
riconoscimento di debito del 4.04.2019, sia avvenuto spontaneamente;
- pertanto, l'istanza di
verificazione appesantirebbe inutilmente il lavoro dell'Ufficio già impegnato a dirimere una vicenda
complessa e potrebbe al più portare a confermare che esiste un documento (ossia appunto quello del
30.11.2021) ulteriore rispetto a quello di contenuto identico del 4 aprile 2019, con cui già il Sig.
confermava di essere debitore della Sig.ra e dello del Parte_1 CP_1 CP_3
complessivo importo di € 674.800,00; e che già a tali fini vale e può valere ad integrare piena prova
documentale di quanto in esame;
- invero, il documento sottoscritto il 4 aprile 2019, unitamente a tutte
le altre circostanze dedotte a prova ovvero allegate documentalmente, sono più che sufficienti per
consentire al Giudice di decidere la presente controversia secondo il principio della c.d. <
più liquida>>, integrando ogni più piena e compiuta prova di ciò”.
In considerazione di ciò, a fronte del valido e tempestivo disconoscimento da parte del della Pt_1
scrittura privata asseritamente sottoscritta in data 30.11.2021 e dell'asserita irrilevanza e/o inutilità
della stessa ai fini della decisione, come evidenziato da parte della , si deve ritenere fondato il CP_1
motivo di appello svolto, non potendosi porre tale scrittura alla base della decisione di rigetto della domanda di accertamento negativo e non potendosi a essa riconoscere, ai sensi dell'art. 1988 c.c., una rilevanza di presunzione iuris tantum sull'esistenza del rapporto sottostante.
La Corte ritiene irrilevante, ai fini della decisione, anche la scrittura privata contenente un altro riconoscimento di debito di uguale tenore, asseritamente sottoscritta sempre dal in data Pt_1
4.04.2019, prodotta nel giudizio di primo grado con la comparsa di costituzione e risposta, essendo anche essa stata oggetto di un espresso disconoscimento da parte del procuratore dell'odierna parte appellante alla prima udienza utile del 19.04.2023, come risulta dal verbale di udienza: “disconosce la
conformità all'originale del doc. 59 prodotto in copia e, in ogni caso, la sottoscrizione apposta sul
documento ai sensi dell'art. 214 c.p.c.”. Si rileva che non sia dirimente la istanza di verificazione pagina 9 di 14 proposta al riguardo dalla e dal suo procuratore alla medesima udienza, non avendo, poi, CP_1
depositato, in sede di memorie istruttorie, l'originale, come si era impegnata a fare, e non avendo nemmeno avanzato in appello una specifica domanda di verificazione a seguito del rigetto delle proprie istanze istruttorie svolte sul punto nel giudizio di primo grado.
Per quanto concerne, poi, il secondo motivo di appello, la Corte ritiene non condivisibile la decisione del tribunale, secondo cui parte attrice non aveva provato l'inesistenza del debito, atteso che, pur non operando alcuna presunzione iuris tantum, alla luce del motivo che precede, parte appellante ha,
comunque, assolto al proprio onere probatorio nei limiti di quanto segue.
In particolare, per quanto concerne i crediti richiesti a titolo di emolumenti per lo svolgimento da gennaio 2013 al settembre 2018 dell'attività da parte della di amministratrice e liquidatrice della CP_1
società Adamant Srl, pari a € 414.000,00 (ossia pari a € 6.000,00 mensili), nonché a titolo delle imposte asseritamente pagate su tali somme non percepite, pari a € 94.000,00, nonché, infine, per essere stata posta la sede legale della società all'interno dello , il quale avrebbe anche concesso CP_3
l'utilizzo di una stanza e avrebbe tenuto la contabilità, pari a € 103.500,00 (pari a € 1.500,00 mensili), il ha correttamente eccepito che il credito, anche se provato, non è comunque a lui imputabile, Pt_1
trattandosi di importi riferibili a un diverso e distinto soggetto, ossia alla società Adamant Srl.
A tale riguardo non rileva in alcun modo che l'odierno appellante detenesse il 100% delle quote sociali,
trattandosi di un presunto debito riferibile a un soggetto distinto, dotato di una propria autonomia giuridica e patrimoniale. Non assume alcuna rilevanza quanto affermato dal giudice di prime cure,
secondo cui tale circostanza sarebbe del tutto irrilevante “potendo il terzo (in questo caso l'attore, socio
della società) assumere il debito altrui, attraverso dei meccanismi negoziali regolati dal codice civile,
tra cui l'espromissione e l'accollo”. Nel caso di specie, infatti, non è stata allegata, né, tanto meno,
provata la conclusione di alcun accordo tra le parti volto a modificare il soggetto passivo del rapporto pagina 10 di 14 obbligatorio, permettendo così al di assumere i debiti riferibili alla Adamant Srl, debitrice Pt_1
originaria.
Si osserva, inoltre, per quanto richiesto a titolo di pagamenti dovuti allo studio , pari a € CP_1
103.500,00, ossia € 1.500,00, che non vi è alcun contratto o fattura volta a dimostrare la sussistenza di un accordo e lo svolgimento di attività in favore della società, tenuto conto, peraltro, che la CP_1
risultava socia dello studio nella misura ridotta del 50%.
In ordine, poi, alla richiesta di pagamento della somma di € 63.300,00 a titolo di compensi maturati dalla per l'attività di gestrice del patrimonio di dall'aprile 2015 all'aprile 2019, CP_1 Parte_1
la Corte rileva che, allo stato, tale importo non risulta nello specifico in alcun modo dimostrato, non avendo parte creditrice provato, né, tanto meno, chiesto di provare, come era suo onere, i fatti costitutivi della sua pretesa, che avrebbe fatto sorgere tale debito, contestati dal fin dalla prima Pt_1
memoria, anche in relazione al quantum richiesto.
Si ritiene, infatti, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che, anche in caso di azione di accertamento negativo, le regole di distribuzione dell'onere della prova, di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., si fondano sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto oggetto del giudizio e sull'interesse delle parti (cfr. Cass. 9706/2024).
In tal senso depone: a) lo stesso tenore letterale dell'art. 2697 c.c. (“Chi vuol far valere un diritto in
giudizio ...”), che adotta come inderogabile punto di partenza che si agisca pur sempre per far valere un diritto (nel caso di accertamento negativo, a non subire le conseguenze giuridiche dell'altrui pretesa) e non per negare un diritto altrui;
b) la necessità di non aggravare ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali della controparte: non di rado colui che agisce in via di accertamento negativo lo fa perché praticamente costretto dalla minaccia di attuazione, o anche da concreti atti di esercizio, del diritto vantato dalla controparte;
c) il rilievo che - al pagina 11 di 14 fine di escludere eventuali azioni di accertamento negativo che siano meramente vessatorie, emulative o comunque prive di oggettiva giustificazione – deve valere (non la regola sull'onere della prova, ma)
la necessità d'un interesse ad agire concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile (previsto dall'art. 100 c.p.c.), quale condizione dell'azione.
D'altra parte, ove nelle azioni di accertamento negativo, si volesse dar rilievo alla posizione processuale delle parti: a) nell'ambito del medesimo processo e di un'unica questione di fatto,
entrambe le parti potrebbero essere paradossalmente gravate del medesimo onus probandi nei casi in cui le posizioni processuali delle parti sono reciproche (come nel caso in cui alla domanda principale di accertamento negativo d'un dato diritto segua, in riconvenzionale, la richiesta di condannare l'attore ad eseguire la prestazione oggetto del rapporto dall'attore negato, ovvero, nel caso in cui due domande meramente dichiarative - una negativa, l'altra positiva - siano pressoché contestualmente esperite in via principale in separate sedi, con conseguente riunione dei giudizi o, se del caso, dichiarazione di litispendenza;
b) il soggetto passivo del rapporto sarebbe gravato dall'onere di provare fatti negativi:
vero è che la prova di tali fatti è astrattamente possibile (mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo: Cass.
14854/2013; Cass. 384/2007; Cass. 23229/2004; Cass. 5427/2002), ma è altrettanto vero che in concreto non sempre è agevole;
c) svanirebbero i criteri elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza ai fini della distinzione tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, e, in particolare, quello secondo il quale è
maggiormente ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare.
Per le ragioni che precedono, va qui ribadito che i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, in caso di azione di accertamento negativo del credito, sono a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa creditoria (cfr. Cass. 9706/2024).
pagina 12 di 14 Alla luce di tali principi, la Corte rileva che, nel caso di specie, a fronte delle contestazioni di controparte, parte appellata non ha provato né l'esistenza di un contratto, né, tanto meno, l'esecuzione delle attività oggetto della richiesta di pagamento.
In considerazione della motivazione che precede e in difetto di tali prove, dunque, la domanda di accertamento negativo del credito di € 674.800, oltre interessi, in capo alla nei confronti CP_1
di deve essere accolta. Parte_1
All'accoglimento dei primi due motivi di appello, consegue anche l'accoglimento dell'ultimo motivo svolto, concernente le spese di lite, che seguono, per entrambi i gradi di giudizio, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, applicando i parametri minimi, stante la non complessità della causa, per tutte le fasi di entrambi i giudizi, con esclusione, per il presente processo, della fase istruttoria e di trattazione, non svolta. A fronte della specifica domanda proposta da parte appellante di restituzione di quanto già corrisposto a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado, si condanna a restituire a CP_1
la somma versata di € 18.642,05, oltre interessi legali dalla domanda di Parte_1
restituzione al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara l'inesistenza del credito di € 674.800, oltre interessi, in capo a (già ) nei confronti di CP_1 CP_2 CP_1 [...]
; Parte_1
- condanna (già ) al pagamento in favore di CP_1 CP_2 CP_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 14.598,00 per compensi
[...]
pagina 13 di 14 e, per il presente giudizio, in € 9.256,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna (già ) a restituire a CP_1 CP_2 CP_1 Parte_1
quanto ricevuto a titolo di spese di lite liquidate nella sentenza di primo grado, pari a € 18.642,05,
oltre interessi legali dalla domanda di restituzione al saldo.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
EL NI RI TO
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT Luca Pellicano.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott.ssa RI TO Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
dott.ssa EL NI Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1066/2024, promossa
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in MILANO, CORSO MATTEOTTI, 1/A, presso lo studio degli avvocati
OM LL e , che lo rappresentano e difendono giusta delega allegata Parte_2
telematicamente all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), CP_1 C.F._2
pagina 1 di 14 elettivamente domiciliata in LEGNANO, VIA A. DA GIUSSANO, 19, presso lo studio dell'avvocato
GL NC, che la rappresenta e difende giusta delega allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta depositata in appello,
APPELLATA
OGGETTO: indebito oggettivo.
CONCLUSIONI
Per : “1. Anche alla luce del disconoscimento espresso (ai Parte_1
sensi dell'art. 2719 c.c.) da parte di della conformità Parte_1
all'originale della copia fotografica della scrittura privata di cui al documento numero 3 prodotto dal
medesimo e di cui al documento n. 59 prodotto dalla convenuta,
- e, comunque, alla luce della negazione formale (ai sensi dell'art. 214 c.p.c.), sempre da parte di
, della propria sottoscrizione sulle predette scritture private al Parte_1
fine del disconoscimento di queste,
- nonché alla luce dell'invocazione della prescrizione presuntiva di estinzione triennale dei debiti per
prestazioni d'opera manuali e/o professionali (art. 2956 c.c.) e dell'eccezione di prescrizione dei debiti
societari (art. 2949 c.c.),
- accertare l'inesistenza del credito di € 674.800 oltre interessi di (già ) nei CP_1 CP_2 CP_1
confronti di e condannare a restituire l'importo Parte_1 CP_1
indebitamente percepito di € 632.000, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, commi 1° e 4° c.c. e
maggior danno.
2. Rigettare le richieste istruttorie di controparte.
3. Condannare (già ) a rimborsare spese e compensi di causa. CP_1 CP_2 CP_1
4. Condannare (già ) alla restituzione del pagamento di € 18.642,05 già CP_1 CP_2 CP_1
effettuato a titolo di spese liquidate dalla Sentenza Impugnata”;
pagina 2 di 14 per : “Voglia la Corte d'Appello di Milano, così giudicare: CP_1
In via preliminare
Sospendere ex art. 295 cpc l'odierno giudizio in attesa che vengano definiti i giudizi RG 3452/2023 e
1070/2024 pendenti avanti la Corte di Appello di Milano per i motivi tutti esposti in atti;
Nel merito
Respingere le domande dell'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conferma della
sentenza di primo grado;
Condannare l'appellante al pagamento delle competenze del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, agiva in giudizio davanti Parte_1
al tribunale di Busto Arsizio nei confronti di e dello , chiedendo di accertare CP_1 CP_3
l'inesistenza del credito di € 674.800,00, alla luce dell'intervenuto disconoscimento e dell'invocata prescrizione presuntiva di estinzione triennale dei debiti per prestazioni manuali e professionali. A
fondamento della sua domanda, l'attore affermava: 1) di essere affetto da una forma di ipoacusia bilaterale che lo aveva costretto ad affidare la gestione dei propri affari a;
2) che, nel corso CP_1
del mese di luglio 2022, aveva chiesto alla convenuta un rendiconto dell'attività di gestione, che aveva svolto negli anni quale sua segretaria personale, anche con delega a operare sui vari conti bancari,
essendo venuto meno il rapporto fiduciario;
3) che gli era stata, quindi, trasmessa copia di una scrittura privata datata 30.11.2021, con cui si sarebbe riconosciuto debitore nei confronti della convenuta e del suo studio per l'importo di € 674.800,00, oltre interessi, per consulenza prestata a decorrere dal gennaio
2013, per contributi e per stipendi non versati;
4) che tale scrittura era, in realtà, falsa ed era oggetto di disconoscimento anche formale sia ai sensi dell'art. 2719 c.c. con riguardo alla conformità
all'originale, quanto ai sensi dell'art. 214 c.p.c. con riguardo all'autenticità della sottoscrizione;
5) che,
pagina 3 di 14 in realtà, non sussisteva alcun debito;
6) che gli eventuali crediti relativi a prestazioni d'opera professionale erano soggetti a prescrizione, ex art. 2956 c.c., al più tardi maturata il 1.04.2022.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande svolte. A fondamento delle sue CP_1
contestazioni ed eccezioni, la convenuta affermava: 1) che la scrittura de qua era riferita al debito maturato dall'attore in relazione alle voci indicate nel documento;
2) che, in particolare, da gennaio
2013 a settembre 2018, aveva svolto l'attività di amministratrice e di liquidatrice della società Adamant
Srl, di cui l'attore era socio al 100%, maturando un compenso pari a € 414.000,00; 3) che, inoltre, le era dovuta la somma di € 94.000,00, pari alle imposte che aveva dovuto pagare per avere dichiarato di avere percepito i compensi in questione;
4) che Adamant Srl aveva posto la sua sede legale presso lo e, dunque, per l'utilizzo della sede legale e di un ufficio all'interno del suo studio e per CP_3
l'attività contabile svolta sempre dallo da gennaio 2013 al settembre 2018 era stato pattuito il CP_3
corrispettivo di € 1.500,00 mensili, per un totale di € 103.500,00; 5) che, inoltre, per l'attività di gestrice del patrimonio personale del aveva maturato un compenso pari a € 63.300,00; 6) che Pt_1
tutti questi importi erano indicati nel retro della scrittura privata di riconoscimento di debito, oggetto di disconoscimento;
7) che, comunque, tale debito era stato quasi integralmente pagato dall'attore a partire dal 2018, con una serie di bonifici con causali fittizie;
8) che, in particolare, in data 4.04.2019,
l'attore aveva sottoscritto una scrittura privata, rinvenuta successivamente, con cui si era riconosciuto debitore di € 674.800,00 e che, a seguito di ciò, aveva effettuato un bonifico di € 300.000,00 con causale “donazione”, uno di 30.000,00 con causale “rimborso di tasse” e uno di € 200.00,00 con causale “prestito infruttifero”; 9) di aver ritenuto, a seguito di tali pagamenti per € 632.000,00, che il suo credito fosse stato interamente soddisfatto;
10) di avere chiesto all'attore, nel corso di una riunione tenutasi il 30.11.2021, di sottoscrivere nuovamente il riconoscimento di debito, nonché una scrittura avente a oggetto una donazione pari a € 300.000,00 ritenuta di modico valore e un'altra avente a oggetto la rinuncia alla restituzione di un prestito infruttifero pari a € 200.000,00; 11) che, avendo pagina 4 di 14 l'attore sottoscritto un riconoscimento di debito, era applicabile, al caso in esame, la disciplina di cui all'art. 1988 c.c..
Successivamente, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., il rinunciava alla domanda nei Pt_1
confronti dello non costituito e, preso atto delle difese della convenuta, chiedeva che CP_3
quest'ultima fosse condannata alla restituzione delle somme asseritamente già corrisposte pari a €
632.000,00.
Il tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 92/2024, depositata il 17.01.2024, ha rigettato le domande di parte attrice, condannandola al pagamento delle spese di lite.
Contro tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo la riforma della Parte_1
pronuncia sulla base dei seguenti motivi:
1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c., in quanto era stato ritenuto inesistente il debito dell'attore oggetto di riconoscimento all'interno di un documento oggetto di contestazione in ordine alla sua falsità, che la convenuta aveva, comunque, ritenuto irrilevante,
atteso che l'effettivo riconoscimento era contenuto in un altro documento, anch'esso oggetto di disconoscimento;
2) inesistenza del debito asseritamente riconosciuto e inesistenza di pregressi debiti dell'attore e delle sue società nei confronti della convenuta;
3) erroneità della sentenza in ordine alle spese di lite.
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto di tutti i motivi di appello. CP_1
Il Consigliere Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha fissato per la discussione davanti al Collegio l'udienza del 17.12.2025, poi, anticipata,
a seguito della modifica del consigliere istruttore, al 15.10.2025, previa concessione di un termine per il pagina 5 di 14 deposito delle memorie conclusionali. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, il impugna la sentenza di primo grado laddove il tribunale ha Pt_1
rigettato le domande attoree sul presupposto dell'autenticità della scrittura privata prodotta in giudizio contenente un riconoscimento di debito, non avendo l'odierno appellante dimostrato la sua falsità. Con
il secondo motivo, poi, l'appellante impugna la sentenza di primo grado laddove il giudice di prime cure ha ritenuto che, a causa del riconoscimento del debito contenuto nel documento del 30.11.2021,
l'attore non abbia vinto la presunzione, provando l'inesistenza del debito. Con il terzo motivo, infine,
viene impugnata quella parte della sentenza in cui sono state poste le spese di lite a carico del Pt_1
quale parte soccombente.
A fondamento di tali motivi, il ritiene, in primo luogo, che il tribunale abbia errato, laddove non Pt_1
ha posto a fondamento della decisione fatti che non erano stati oggetto di specifica contestazione, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c., se non addirittura ammessi da controparte, decidendo anzi in senso contrario a essi. Inoltre, l'appellante ritiene di aver pienamente assolto al proprio onere probatorio,
avendo dimostrato che le somme richieste a titolo di compensi maturati dalla per l'attività di CP_1
amministratrice e di liquidatrice della società Adamant Srl da gennaio 2013 al settembre 2018, pari a €
414.000,00, a titolo di rimborso delle imposte pagate sui compensi di cui al punto che precede, pari a €
94.000,00, e a titolo di mancata corresponsione dell'importo concordato per l'utilizzo presso lo studio della sede legale della Adamant Srl e di un ufficio al suo interno, nonché per la contabilità svolta CP_1
nei confronti della società, pari a € 103.500,00, non erano a lui riferibili, ma riguardavano un soggetto diverso, ossia la società Adamant, la quale, nell'ultimo bilancio depositato in relazione all'esercizio
CP 2016, predisposto dalla stessa , non indicava nemmeno tali pretesi debiti. Secondo il Rocca, poi,
pagina 6 di 14 per quanto concerne la somma di € 63.300,00 richiesta a titolo di compensi maturati dalla per CP_1
l'attività di gestrice del suo patrimonio dall'aprile 2015 all'aprile 2019, somma effettivamente a lui riferibile, controparte non avrebbe provato, né, tanto meno, chiesto di provare, come era suo onere,
l'esistenza di un contratto idoneo a far sorgere tale debito, da lui contestato fin dalla prima memoria.
L'appellante insiste, poi, anche sulla rilevanza probatoria, non riconosciuta dal tribunale, che assumono le risultanze del bilancio della Adamant Srl, da cui non emergerebbe alcun debito nei confronti della
, anche nella sua qualità di amministratrice e liquidatrice della società, ovvero dello CP_1 CP_3
. Secondo il infine, sarebbe errata la decisione di condannarlo al pagamento delle spese
[...] Pt_1
processuali, alla luce dei motivi sopra indicati.
Tali motivi sono fondati.
In via preliminare, la Corte ritiene che debba essere rigettata la richiesta di sospensione del presente giudizio svolta da parte appellata, in attesa della definizione di altri giudizi relativi alle medesime parti,
riguardando essi il pagamento di somme che, però, indicano causali diverse, non ricorrendo, allo stato,
alcun rapporto di pregiudizialità fra gli stessi. Si ritiene, infatti, che non rilevi al riguardo la circostanza che in sede di conclusioni parte appellante abbia svolto una domanda di riforma della sentenza con condanna della alla restituzione dell'importo indebitamente già percepito, pari a € 632.000,00, CP_1
comprensiva anche di somme corrisposte oggetto di altri giudizi, dovendosi ritenere tale riproposizione un mero refuso, atteso che non è stato oggetto di alcun specifico motivo di impugnazione il capo della sentenza del giudizio di primo grado in cui è stata dichiarata inammissibile tale domanda, essendo stata formulata tardivamente solo nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Passando ad analizzare il merito, il Collegio ritiene, in ordine al primo motivo di appello, che non sia condivisibile la decisione del giudice di primo grado di rigettare la domanda di accertamento negativo del credito svolta dal ritenendo valida ed efficace la scrittura privata asseritamente sottoscritta Pt_1
da parte appellante in data 30 novembre 2021, attribuendole valore di riconoscimento di debito,
pagina 7 di 14 sebbene essa sia stata fin dall'inizio oggetto di un doppio disconoscimento, sia per la conformità della copia all'originale, sia per la autenticità della sottoscrizione.
Si osserva, infatti, che tale disconoscimento non solo era stato correttamente e tempestivamente formulato, ma la stessa aveva ritenuto tale documento irrilevante ai fini della decisione, sul CP_1
presupposto che il suo credito era stato sostanzialmente già soddisfatto, come si evince da quanto indicato a pag. 30 della propria comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, laddove
è stato affermato che: “Ma non potrà certamente dipendere dalla falsità o meno di tale documento e
della sua sottoscrizione, l'accertamento sulla esistenza o meno del debito del Sig. per Parte_1
tutte le ragioni già esposte, prima fra tutte quella per cui la prestazione del creditore sono state svolte
ed il debito non solo è sorto (e ciò indirettamente lo si può desumere anche dall'eccezione di
prescrizione presuntiva invocata da parte attrice) ma è stato anche in buona parte già saldato”. Si
evidenzia, peraltro, che tale scrittura era stata oggetto di una perizia grafologica di parte, richiesta e prodotta in giudizio dalla stessa , nella quale era stato accertato, con riferimento a essa, CP_1
denominata “X3”, che non vi fosse certezza che la firma ivi apposta fosse del In ragione di ciò, Pt_1
pertanto, la stessa parte appellata, nella propria comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, aveva affermato a pag. 33 che: “si ritiene l'irrilevanza e/o inutilità e/o l'assenza di
interesse a insistere ai fini probatori sull'autenticità del documento e sull'autografia della
sottoscrizione apposta dal Sig. sul riconoscimento del debito del 30.11.2021, dunque, non Pt_1
proponendosi istanza di verificazione sulla stessa, dal momento che un riconoscimento di debito di
identico contenuto a quello del 30.11.2021 era già stato sottoscritto dal Sig. il 4 Parte_1
aprile 2019; ciò che integra, a tutti gli effetti, nonché in modo definitivo e compiuto, piena prova
documentale (già per allora e viceversa) del riconoscimento in questione;
vi sono numerose
circostanze dedotte a prova nonché allegate documentalmente nella presente comparsa, idonee a
provare la sussistenza del credito maturato nei confronti del Sig. vi sono numerose Parte_1
circostanze dedotte a prova nonché allegate documentalmente nella presente comparsa, idonee a pagina 8 di 14 provare come il pagamento del debito da parte del Sig. in esecuzione del Parte_1
riconoscimento di debito del 4.04.2019, sia avvenuto spontaneamente;
- pertanto, l'istanza di
verificazione appesantirebbe inutilmente il lavoro dell'Ufficio già impegnato a dirimere una vicenda
complessa e potrebbe al più portare a confermare che esiste un documento (ossia appunto quello del
30.11.2021) ulteriore rispetto a quello di contenuto identico del 4 aprile 2019, con cui già il Sig.
confermava di essere debitore della Sig.ra e dello del Parte_1 CP_1 CP_3
complessivo importo di € 674.800,00; e che già a tali fini vale e può valere ad integrare piena prova
documentale di quanto in esame;
- invero, il documento sottoscritto il 4 aprile 2019, unitamente a tutte
le altre circostanze dedotte a prova ovvero allegate documentalmente, sono più che sufficienti per
consentire al Giudice di decidere la presente controversia secondo il principio della c.d. <
più liquida>>, integrando ogni più piena e compiuta prova di ciò”.
In considerazione di ciò, a fronte del valido e tempestivo disconoscimento da parte del della Pt_1
scrittura privata asseritamente sottoscritta in data 30.11.2021 e dell'asserita irrilevanza e/o inutilità
della stessa ai fini della decisione, come evidenziato da parte della , si deve ritenere fondato il CP_1
motivo di appello svolto, non potendosi porre tale scrittura alla base della decisione di rigetto della domanda di accertamento negativo e non potendosi a essa riconoscere, ai sensi dell'art. 1988 c.c., una rilevanza di presunzione iuris tantum sull'esistenza del rapporto sottostante.
La Corte ritiene irrilevante, ai fini della decisione, anche la scrittura privata contenente un altro riconoscimento di debito di uguale tenore, asseritamente sottoscritta sempre dal in data Pt_1
4.04.2019, prodotta nel giudizio di primo grado con la comparsa di costituzione e risposta, essendo anche essa stata oggetto di un espresso disconoscimento da parte del procuratore dell'odierna parte appellante alla prima udienza utile del 19.04.2023, come risulta dal verbale di udienza: “disconosce la
conformità all'originale del doc. 59 prodotto in copia e, in ogni caso, la sottoscrizione apposta sul
documento ai sensi dell'art. 214 c.p.c.”. Si rileva che non sia dirimente la istanza di verificazione pagina 9 di 14 proposta al riguardo dalla e dal suo procuratore alla medesima udienza, non avendo, poi, CP_1
depositato, in sede di memorie istruttorie, l'originale, come si era impegnata a fare, e non avendo nemmeno avanzato in appello una specifica domanda di verificazione a seguito del rigetto delle proprie istanze istruttorie svolte sul punto nel giudizio di primo grado.
Per quanto concerne, poi, il secondo motivo di appello, la Corte ritiene non condivisibile la decisione del tribunale, secondo cui parte attrice non aveva provato l'inesistenza del debito, atteso che, pur non operando alcuna presunzione iuris tantum, alla luce del motivo che precede, parte appellante ha,
comunque, assolto al proprio onere probatorio nei limiti di quanto segue.
In particolare, per quanto concerne i crediti richiesti a titolo di emolumenti per lo svolgimento da gennaio 2013 al settembre 2018 dell'attività da parte della di amministratrice e liquidatrice della CP_1
società Adamant Srl, pari a € 414.000,00 (ossia pari a € 6.000,00 mensili), nonché a titolo delle imposte asseritamente pagate su tali somme non percepite, pari a € 94.000,00, nonché, infine, per essere stata posta la sede legale della società all'interno dello , il quale avrebbe anche concesso CP_3
l'utilizzo di una stanza e avrebbe tenuto la contabilità, pari a € 103.500,00 (pari a € 1.500,00 mensili), il ha correttamente eccepito che il credito, anche se provato, non è comunque a lui imputabile, Pt_1
trattandosi di importi riferibili a un diverso e distinto soggetto, ossia alla società Adamant Srl.
A tale riguardo non rileva in alcun modo che l'odierno appellante detenesse il 100% delle quote sociali,
trattandosi di un presunto debito riferibile a un soggetto distinto, dotato di una propria autonomia giuridica e patrimoniale. Non assume alcuna rilevanza quanto affermato dal giudice di prime cure,
secondo cui tale circostanza sarebbe del tutto irrilevante “potendo il terzo (in questo caso l'attore, socio
della società) assumere il debito altrui, attraverso dei meccanismi negoziali regolati dal codice civile,
tra cui l'espromissione e l'accollo”. Nel caso di specie, infatti, non è stata allegata, né, tanto meno,
provata la conclusione di alcun accordo tra le parti volto a modificare il soggetto passivo del rapporto pagina 10 di 14 obbligatorio, permettendo così al di assumere i debiti riferibili alla Adamant Srl, debitrice Pt_1
originaria.
Si osserva, inoltre, per quanto richiesto a titolo di pagamenti dovuti allo studio , pari a € CP_1
103.500,00, ossia € 1.500,00, che non vi è alcun contratto o fattura volta a dimostrare la sussistenza di un accordo e lo svolgimento di attività in favore della società, tenuto conto, peraltro, che la CP_1
risultava socia dello studio nella misura ridotta del 50%.
In ordine, poi, alla richiesta di pagamento della somma di € 63.300,00 a titolo di compensi maturati dalla per l'attività di gestrice del patrimonio di dall'aprile 2015 all'aprile 2019, CP_1 Parte_1
la Corte rileva che, allo stato, tale importo non risulta nello specifico in alcun modo dimostrato, non avendo parte creditrice provato, né, tanto meno, chiesto di provare, come era suo onere, i fatti costitutivi della sua pretesa, che avrebbe fatto sorgere tale debito, contestati dal fin dalla prima Pt_1
memoria, anche in relazione al quantum richiesto.
Si ritiene, infatti, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che, anche in caso di azione di accertamento negativo, le regole di distribuzione dell'onere della prova, di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., si fondano sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto oggetto del giudizio e sull'interesse delle parti (cfr. Cass. 9706/2024).
In tal senso depone: a) lo stesso tenore letterale dell'art. 2697 c.c. (“Chi vuol far valere un diritto in
giudizio ...”), che adotta come inderogabile punto di partenza che si agisca pur sempre per far valere un diritto (nel caso di accertamento negativo, a non subire le conseguenze giuridiche dell'altrui pretesa) e non per negare un diritto altrui;
b) la necessità di non aggravare ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali della controparte: non di rado colui che agisce in via di accertamento negativo lo fa perché praticamente costretto dalla minaccia di attuazione, o anche da concreti atti di esercizio, del diritto vantato dalla controparte;
c) il rilievo che - al pagina 11 di 14 fine di escludere eventuali azioni di accertamento negativo che siano meramente vessatorie, emulative o comunque prive di oggettiva giustificazione – deve valere (non la regola sull'onere della prova, ma)
la necessità d'un interesse ad agire concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile (previsto dall'art. 100 c.p.c.), quale condizione dell'azione.
D'altra parte, ove nelle azioni di accertamento negativo, si volesse dar rilievo alla posizione processuale delle parti: a) nell'ambito del medesimo processo e di un'unica questione di fatto,
entrambe le parti potrebbero essere paradossalmente gravate del medesimo onus probandi nei casi in cui le posizioni processuali delle parti sono reciproche (come nel caso in cui alla domanda principale di accertamento negativo d'un dato diritto segua, in riconvenzionale, la richiesta di condannare l'attore ad eseguire la prestazione oggetto del rapporto dall'attore negato, ovvero, nel caso in cui due domande meramente dichiarative - una negativa, l'altra positiva - siano pressoché contestualmente esperite in via principale in separate sedi, con conseguente riunione dei giudizi o, se del caso, dichiarazione di litispendenza;
b) il soggetto passivo del rapporto sarebbe gravato dall'onere di provare fatti negativi:
vero è che la prova di tali fatti è astrattamente possibile (mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo: Cass.
14854/2013; Cass. 384/2007; Cass. 23229/2004; Cass. 5427/2002), ma è altrettanto vero che in concreto non sempre è agevole;
c) svanirebbero i criteri elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza ai fini della distinzione tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, e, in particolare, quello secondo il quale è
maggiormente ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare.
Per le ragioni che precedono, va qui ribadito che i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, in caso di azione di accertamento negativo del credito, sono a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa creditoria (cfr. Cass. 9706/2024).
pagina 12 di 14 Alla luce di tali principi, la Corte rileva che, nel caso di specie, a fronte delle contestazioni di controparte, parte appellata non ha provato né l'esistenza di un contratto, né, tanto meno, l'esecuzione delle attività oggetto della richiesta di pagamento.
In considerazione della motivazione che precede e in difetto di tali prove, dunque, la domanda di accertamento negativo del credito di € 674.800, oltre interessi, in capo alla nei confronti CP_1
di deve essere accolta. Parte_1
All'accoglimento dei primi due motivi di appello, consegue anche l'accoglimento dell'ultimo motivo svolto, concernente le spese di lite, che seguono, per entrambi i gradi di giudizio, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, applicando i parametri minimi, stante la non complessità della causa, per tutte le fasi di entrambi i giudizi, con esclusione, per il presente processo, della fase istruttoria e di trattazione, non svolta. A fronte della specifica domanda proposta da parte appellante di restituzione di quanto già corrisposto a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado, si condanna a restituire a CP_1
la somma versata di € 18.642,05, oltre interessi legali dalla domanda di Parte_1
restituzione al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara l'inesistenza del credito di € 674.800, oltre interessi, in capo a (già ) nei confronti di CP_1 CP_2 CP_1 [...]
; Parte_1
- condanna (già ) al pagamento in favore di CP_1 CP_2 CP_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 14.598,00 per compensi
[...]
pagina 13 di 14 e, per il presente giudizio, in € 9.256,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna (già ) a restituire a CP_1 CP_2 CP_1 Parte_1
quanto ricevuto a titolo di spese di lite liquidate nella sentenza di primo grado, pari a € 18.642,05,
oltre interessi legali dalla domanda di restituzione al saldo.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
EL NI RI TO
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT Luca Pellicano.
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