Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/1981, n. 1406
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Sentenza 12 marzo 1981

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Nell'ordinamento della professione degli agenti di cambio, di cui alle leggi 23 maggio 1956 n 515 e 29 maggio 1967 n 402, all'infuori del requisito dell'idoneita tecnica, riservato all'accertamento della autorita statale (ministro del tesoro) in Sede di iscrizione nel ruolo, gli altri requisiti richiesti per l'iscrizione nell'albo professionale, ivi compreso quello della buona condotta e della correttezza, sono devoluti all'autonomo potere di accertamento e di valutazione del consiglio dell'ordine, il quale, pertanto, non e vincolato dalla prima di dette iscrizioni, e puo rifiutare la iscrizione nell'albo professionale tanto per fatti sopravvenuti, quanto per fatti gia esaminati, o che avrebbero potuto essere esaminati dall'autorita statale.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/1981, n. 1406
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1406
    Data del deposito : 12 marzo 1981

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