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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1302/2023 del R.G. Lavoro e Previdenza (+ RGN 641/2024 RIUNITO), avente ad
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Tortora;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. ti Valentina CP_1
Bevilacqua e Francesco Bove;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per ragioni di connessione, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 400 2022 0008716175000, notificato in data 30.1.2023 e n. 400 2023 000501768700, notificato in data 29.12.2023, con cui veniva ingiunto il pagamento delle somme ivi indicate a titolo di omesso versamento contributi previdenziali nella gestione degli esercenti attività commerciali per il periodo decorrente dal 2/2021 al 12/2022.
A sostegno della opposizione il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto per carenza di motivazione e nel merito deduceva la inesistenza dei presupposti per la iscrizione alla gestione commercianti. Chiedeva pertanto l'accertamento della illegittimità dellavviso di addebito e l'annullamento dell'atto, con vittoria delle spese di lite.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in entrambi i giudizi l' che chiedeva il CP_1 rigetto dei ricorsi.
Acquisita la documentazione prodotta e disposta la riunione dei procedimenti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 4.4.2025.
Innanzitutto, avuto riguardo all'oggetto dell'opposizione (avviso di addebito) pare opportuno rammentare che, come noto, il D.L. n. 78/2010 ha mutato il tradizionale sistema di riscossione, non soltanto nel contesto delle imposte, ma anche per i contributi previdenziali.
La disposizione dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, rubricata «Potenziamento dei processi di CP_ riscossione dell' , ha introdotto un nuovo sistema di riscossione che interessa le modalità di recupero dei crediti contributivi dell' , prevedendo espressamente al comma 1 che a decorrere CP_2
CP_ dal 1° gennaio 2011 il recupero delle somme dovute all' «a qualunque titolo», anche a seguito CP_ di accertamento, è effettuato attraverso la notifica al debitore di un avviso di addebito, atto dell con valore di titolo esecutivo.
In base al tenore letterale della norma l'avviso di addebito viene utilizzato sia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica, sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri Enti. CP_ Non è più necessaria dunque la formazione del ruolo da parte dell' e la trasmissione dello stesso al concessionario che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella.
L'atto di determinazione della pretesa (avviso di addebito) e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa (il ruolo) e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata (precetto) sono unificati.
Ne deriva che unico legittimato passivo per l'opposizione avverso l'avviso di addebito –sia per CP_ motivi inerenti il merito della pretesa che per motivi inerenti a vizi formali dell'atto- è l' cui esclusivamente l'opposizione va notificata.
L'avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo, acquisendo così natura di atto impositivo e atto esattivo allo stesso tempo.
Con disposizione di coordinamento contenuta nel comma 14 dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010 in esame, il legislatore ha previsto che ogni riferimento contenuto in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento devono intendersi effettuati all'avviso di addebito CP_ emesso dall' contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento.
In questo contesto, ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, l'avviso di addebito, avendo valore di titolo esecutivo e, quindi, di cartella di pagamento, potrà essere opposto dal contribuente nel termine di 40 giorni dalla notifica, davanti al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, competente in ragione dell'ubicazione della sede dell'Istituto di previdenza che ha emesso l'avviso stesso (art. 444 co. 3 c.p.c.) o della residenza del ricorrente (art. 444 c. 1 c.p.c.).
Resta fermo il termine perentorio di venti giorni per la proposizione della opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovvero per la censura attinente a vizi formali dell'avviso di addebito.
Ciò premesso, nel caso di specie occorre inquadrare la odierna domanda: la parte opponente deduce, per un verso, la infondatezza della pretesa contributiva per insussistenza dei presupposti, con ciò configurando una opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/99 e, per altro verso, eccepisce la illegittimità/nullità dell'avviso di addebito per genericità della causale del credito e carenza di motivazione, con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Tanto premesso, in virtù delle considerazioni finora svolte, va dichiarata la inammissibilità della opposizione agli atti esecutivi in quanto proposta oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito (gli avvisi di addebito risultano notificati in data 30.1.2023 e
29.12.2023 e i ricorsi in opposizione risultano rispettivamente proposti in data3.3.2023 e 5.2.2024).
Ciò posto, venendo alla opposizione “nel merito” -che nella specie è ammissibile in quanto proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'atto previsto dall'art. 24 d.lgs. 46/99- si evidenzia che la pretesa contributiva fatta valere dall' con gli avvisi di addebito oggetto di opposizione CP_1 presuppone la iscrizione/iscrivibilità dell'opponente, nella gestione commercianti Parte_2 dell' per l'intero periodo oggetto di causa (2/2021-12/2022). CP_1
Ebbene, si rammenta che, come noto, ai sensi dell'art. 1 legge n. 1397/60, come sostituito dal primo comma dell'art. 29, l. 3 giugno 1975, n. 160, nel testo sostituito dal comma 203 dell'art. 1, l. 23 dicembre 1996, n. 662, “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. Dalla disamina della normativa richiamata emerge che, con riferimento al socio/socio amministratore di società a responsabilità limitata, ai fini della iscrizione alla gestione commercianti non è sufficiente tale mera qualità/carica essendo altresì necessario che il socio (o socio amministratore) partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la prestazione lavorativa del socio diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, necessaria alla iscrizione nella gestione commercianti, è da ritenersi abituale in quanto svolta stabilmente con continuità e non in via straordinaria od eccezionale - ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà -, e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore (Cass. 1684/2021).
Si osserva, poi, sul piano strettamente processuale, che il procedimento di opposizione a cartella esattoriale/avviso di addebito, modellato dal legislatore alla stregua del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non deroga alle regole generali in tema di onere probatorio, talché grava sull'ente previdenziale, attore sostanziale, l'onere di provare (e, prima ancora di allegare) sia la sussistenza, che la congruità del credito posto a base della cartella esattoriale notificata, con la conseguenza, in mancanza, dell'annullamento dell'iscrizione a ruolo per inesistenza del credito (cfr.
Cass. nn. 18481/2005, 13869/2004 e 4824/1992). La Cassazione, invero, ha affermato che in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo il cui accertamento avviene secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito (cfr. Cass. 23600/2009).
Tanto premesso, l' non ha, nella specie, dimostrato la fondatezza della propria pretesa CP_1 contributiva non avendo provato, come era suo onere, la sussistenza dei presupposti per la iscrizione dell'opponente nella gestione commercianti per il periodo oggetto di causa.
L' invero, a fronte della specifica prospettazione da parte del ricorrente di essere socio CP_1 amministratore della società Antares s.r.l. senza svolgimento di attività lavorativa, salvo nei periodi in cui è stato regolarmente inquadrato come dipendente della predetta società, si è limitato a dedurre elementi a suo dire presuntivi dei presupposti per la iscrivibilità del nella gestione Pt_1 commercianti che nella specie sarebbero da ravvisare: nella partecipazione del ricorrente con quote sociali alle società Antaters s.r.l. al 50% (società avente ad oggetto commercio al dettaglio di carburante per autrazione incluso GPL), al 51% (società avente ad oggetto Parte_3 pastificio industriale, commercio all'ingrosso di prodotti alimentare), al Controparte_3 50% (società avente ad oggetto attività di bar e altri esercizi simili senza cucina); nella non iscrizione alla gestione commercianti dell'altro socio di tali società; nell'assenza di dipendenti fino al 2024 presso la di cui il ricorrente è anche amministratore. Controparte_3
Ebbene, si rammenta che le presunzioni liberamente apprezzabili dal Giudice ai fini probatori, ai sensi dell'art. 2729 c.c., devono avere i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza.
La gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè, rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis), che esprime nient'altro che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B;
la precisione esprime l'idea che l'inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti;
la concordanza esprime un requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sè considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori, volendo esprimere l'idea che, in tanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi (Cass. S.U. 1785/2018, Cass. 1903/2025).
Tanto premesso, ad avviso del Giudicante i dati fattuali offerti dall' non hanno la valenza di CP_1 indizi gravi precisi e concordanti idonei a fornire la prova, attraverso il meccanismo presuntivo di cui all'art. 2729 c.c., dell'apporto personale, abituale e prevalente del ricorrente nell'esercizio dell'attività imprenditoriale per il periodo oggetto di causa considerando che trattasi invece di circostanze dalla valenza giuridica neutra rispetto all'elemento da provare a carico dell' il quale, CP_1 con una deduzione del tutto generica, non ha specificamente dedotto rispetto a quale/quali specifiche società, tra quelle indicate, il avrebbe espletato una attività lavorativa autonoma Pt_1
“abituale e prevalente” e quale tipo di attività (con riferimento al periodo decorrente da febbraio
2021 a marzo 2022). In mancanza di un accertamento specifico da parte dell' e della deduzione CP_1 di dati fattuali più circostanziati e meno astratti, non vi sono elementi per escludere che, pur in mancanza di dipendenti, una attività lavorativa autonoma abituale e prevalente sia stata in ipotesi svolta presso la società dall'altro socio con quota al 50%. Controparte_3
Pur volendo quindi far riferimento al concetto di “circolarità” degli oneri probatori, nella specie la mancanza di idonei elementi presuntivi forniti dall' non conduce ad una inversione dell'onere CP_1 probatorio a carico del che dal canto suo ha anche dedotto e provato che nel periodo in Pt_1 cui ha svolto una attività lavorativa presso la Antares s.r.l. è stato regolarmente inquadrato come dipendente con pagamento dei contributi (v. estratto contributivo da cui emerge lavoro dipendente per tale società dal 1.1.2021 al 9.2.2021 e dal 20.5.2022 al 31.12.2022). Ebbene, non consta che l' abbia proceduto ad un formale disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in CP_1 questione con riqualificazione dello stesso come lavoro autonomo riconducibile, sotto il profilo previdenziale, alla gestione commercianti per cui le argomentazioni presuntive dell'Ente potrebbero ben essere alternativamente contrapposte dalla riconduzione di una astratta attività lavorativa del nel periodo oggetto di causa (attività comunque non provata dall' allo schema della Pt_1 CP_1 subordinazione (così come formalmente risultante dal 11.3.2017 al 31.12.2020, dal 1.1.2021 al
9.2.2021 e poi dal 20.5.2022 al 15.12.2023) e non a quella di lavoro autonomo.
In conclusione, non avendo l' assolto all'onere di prova -su di esso gravante- in ordine agli CP_1 elementi fondanti la iscrizione del nella gestione commercianti per gli anni oggetto degli Pt_1 avvisi di addebito deve concludersi per la infondatezza della pretesa creditoria e la conseguente illegittimità e inefficacia degli avvisi di addebito oggetto di opposizione.
Le spese di lite, tenuto conto della inammissibilità della opposizione agli atti esecutivi e della peculiarità del caso, data anche dalla ambigua posizione lavorativa del ricorrente presso la società
Antares s.r.l., vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la inammissibilità della opposizione agli atti esecutivi;
2. dichiara la illegittimità degli avvisi di addebito n. 400 2022 0008716175000 e n. 400 2023
000501768700 che per l'effetto annulla;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Salerno, 4.4.2025 Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1302/2023 del R.G. Lavoro e Previdenza (+ RGN 641/2024 RIUNITO), avente ad
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Tortora;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. ti Valentina CP_1
Bevilacqua e Francesco Bove;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per ragioni di connessione, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 400 2022 0008716175000, notificato in data 30.1.2023 e n. 400 2023 000501768700, notificato in data 29.12.2023, con cui veniva ingiunto il pagamento delle somme ivi indicate a titolo di omesso versamento contributi previdenziali nella gestione degli esercenti attività commerciali per il periodo decorrente dal 2/2021 al 12/2022.
A sostegno della opposizione il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto per carenza di motivazione e nel merito deduceva la inesistenza dei presupposti per la iscrizione alla gestione commercianti. Chiedeva pertanto l'accertamento della illegittimità dellavviso di addebito e l'annullamento dell'atto, con vittoria delle spese di lite.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in entrambi i giudizi l' che chiedeva il CP_1 rigetto dei ricorsi.
Acquisita la documentazione prodotta e disposta la riunione dei procedimenti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 4.4.2025.
Innanzitutto, avuto riguardo all'oggetto dell'opposizione (avviso di addebito) pare opportuno rammentare che, come noto, il D.L. n. 78/2010 ha mutato il tradizionale sistema di riscossione, non soltanto nel contesto delle imposte, ma anche per i contributi previdenziali.
La disposizione dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, rubricata «Potenziamento dei processi di CP_ riscossione dell' , ha introdotto un nuovo sistema di riscossione che interessa le modalità di recupero dei crediti contributivi dell' , prevedendo espressamente al comma 1 che a decorrere CP_2
CP_ dal 1° gennaio 2011 il recupero delle somme dovute all' «a qualunque titolo», anche a seguito CP_ di accertamento, è effettuato attraverso la notifica al debitore di un avviso di addebito, atto dell con valore di titolo esecutivo.
In base al tenore letterale della norma l'avviso di addebito viene utilizzato sia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica, sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri Enti. CP_ Non è più necessaria dunque la formazione del ruolo da parte dell' e la trasmissione dello stesso al concessionario che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella.
L'atto di determinazione della pretesa (avviso di addebito) e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa (il ruolo) e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata (precetto) sono unificati.
Ne deriva che unico legittimato passivo per l'opposizione avverso l'avviso di addebito –sia per CP_ motivi inerenti il merito della pretesa che per motivi inerenti a vizi formali dell'atto- è l' cui esclusivamente l'opposizione va notificata.
L'avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo, acquisendo così natura di atto impositivo e atto esattivo allo stesso tempo.
Con disposizione di coordinamento contenuta nel comma 14 dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010 in esame, il legislatore ha previsto che ogni riferimento contenuto in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento devono intendersi effettuati all'avviso di addebito CP_ emesso dall' contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento.
In questo contesto, ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, l'avviso di addebito, avendo valore di titolo esecutivo e, quindi, di cartella di pagamento, potrà essere opposto dal contribuente nel termine di 40 giorni dalla notifica, davanti al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, competente in ragione dell'ubicazione della sede dell'Istituto di previdenza che ha emesso l'avviso stesso (art. 444 co. 3 c.p.c.) o della residenza del ricorrente (art. 444 c. 1 c.p.c.).
Resta fermo il termine perentorio di venti giorni per la proposizione della opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovvero per la censura attinente a vizi formali dell'avviso di addebito.
Ciò premesso, nel caso di specie occorre inquadrare la odierna domanda: la parte opponente deduce, per un verso, la infondatezza della pretesa contributiva per insussistenza dei presupposti, con ciò configurando una opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/99 e, per altro verso, eccepisce la illegittimità/nullità dell'avviso di addebito per genericità della causale del credito e carenza di motivazione, con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Tanto premesso, in virtù delle considerazioni finora svolte, va dichiarata la inammissibilità della opposizione agli atti esecutivi in quanto proposta oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito (gli avvisi di addebito risultano notificati in data 30.1.2023 e
29.12.2023 e i ricorsi in opposizione risultano rispettivamente proposti in data3.3.2023 e 5.2.2024).
Ciò posto, venendo alla opposizione “nel merito” -che nella specie è ammissibile in quanto proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'atto previsto dall'art. 24 d.lgs. 46/99- si evidenzia che la pretesa contributiva fatta valere dall' con gli avvisi di addebito oggetto di opposizione CP_1 presuppone la iscrizione/iscrivibilità dell'opponente, nella gestione commercianti Parte_2 dell' per l'intero periodo oggetto di causa (2/2021-12/2022). CP_1
Ebbene, si rammenta che, come noto, ai sensi dell'art. 1 legge n. 1397/60, come sostituito dal primo comma dell'art. 29, l. 3 giugno 1975, n. 160, nel testo sostituito dal comma 203 dell'art. 1, l. 23 dicembre 1996, n. 662, “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. Dalla disamina della normativa richiamata emerge che, con riferimento al socio/socio amministratore di società a responsabilità limitata, ai fini della iscrizione alla gestione commercianti non è sufficiente tale mera qualità/carica essendo altresì necessario che il socio (o socio amministratore) partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la prestazione lavorativa del socio diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, necessaria alla iscrizione nella gestione commercianti, è da ritenersi abituale in quanto svolta stabilmente con continuità e non in via straordinaria od eccezionale - ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà -, e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore (Cass. 1684/2021).
Si osserva, poi, sul piano strettamente processuale, che il procedimento di opposizione a cartella esattoriale/avviso di addebito, modellato dal legislatore alla stregua del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non deroga alle regole generali in tema di onere probatorio, talché grava sull'ente previdenziale, attore sostanziale, l'onere di provare (e, prima ancora di allegare) sia la sussistenza, che la congruità del credito posto a base della cartella esattoriale notificata, con la conseguenza, in mancanza, dell'annullamento dell'iscrizione a ruolo per inesistenza del credito (cfr.
Cass. nn. 18481/2005, 13869/2004 e 4824/1992). La Cassazione, invero, ha affermato che in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo il cui accertamento avviene secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito (cfr. Cass. 23600/2009).
Tanto premesso, l' non ha, nella specie, dimostrato la fondatezza della propria pretesa CP_1 contributiva non avendo provato, come era suo onere, la sussistenza dei presupposti per la iscrizione dell'opponente nella gestione commercianti per il periodo oggetto di causa.
L' invero, a fronte della specifica prospettazione da parte del ricorrente di essere socio CP_1 amministratore della società Antares s.r.l. senza svolgimento di attività lavorativa, salvo nei periodi in cui è stato regolarmente inquadrato come dipendente della predetta società, si è limitato a dedurre elementi a suo dire presuntivi dei presupposti per la iscrivibilità del nella gestione Pt_1 commercianti che nella specie sarebbero da ravvisare: nella partecipazione del ricorrente con quote sociali alle società Antaters s.r.l. al 50% (società avente ad oggetto commercio al dettaglio di carburante per autrazione incluso GPL), al 51% (società avente ad oggetto Parte_3 pastificio industriale, commercio all'ingrosso di prodotti alimentare), al Controparte_3 50% (società avente ad oggetto attività di bar e altri esercizi simili senza cucina); nella non iscrizione alla gestione commercianti dell'altro socio di tali società; nell'assenza di dipendenti fino al 2024 presso la di cui il ricorrente è anche amministratore. Controparte_3
Ebbene, si rammenta che le presunzioni liberamente apprezzabili dal Giudice ai fini probatori, ai sensi dell'art. 2729 c.c., devono avere i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza.
La gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè, rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis), che esprime nient'altro che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B;
la precisione esprime l'idea che l'inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti;
la concordanza esprime un requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sè considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori, volendo esprimere l'idea che, in tanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi (Cass. S.U. 1785/2018, Cass. 1903/2025).
Tanto premesso, ad avviso del Giudicante i dati fattuali offerti dall' non hanno la valenza di CP_1 indizi gravi precisi e concordanti idonei a fornire la prova, attraverso il meccanismo presuntivo di cui all'art. 2729 c.c., dell'apporto personale, abituale e prevalente del ricorrente nell'esercizio dell'attività imprenditoriale per il periodo oggetto di causa considerando che trattasi invece di circostanze dalla valenza giuridica neutra rispetto all'elemento da provare a carico dell' il quale, CP_1 con una deduzione del tutto generica, non ha specificamente dedotto rispetto a quale/quali specifiche società, tra quelle indicate, il avrebbe espletato una attività lavorativa autonoma Pt_1
“abituale e prevalente” e quale tipo di attività (con riferimento al periodo decorrente da febbraio
2021 a marzo 2022). In mancanza di un accertamento specifico da parte dell' e della deduzione CP_1 di dati fattuali più circostanziati e meno astratti, non vi sono elementi per escludere che, pur in mancanza di dipendenti, una attività lavorativa autonoma abituale e prevalente sia stata in ipotesi svolta presso la società dall'altro socio con quota al 50%. Controparte_3
Pur volendo quindi far riferimento al concetto di “circolarità” degli oneri probatori, nella specie la mancanza di idonei elementi presuntivi forniti dall' non conduce ad una inversione dell'onere CP_1 probatorio a carico del che dal canto suo ha anche dedotto e provato che nel periodo in Pt_1 cui ha svolto una attività lavorativa presso la Antares s.r.l. è stato regolarmente inquadrato come dipendente con pagamento dei contributi (v. estratto contributivo da cui emerge lavoro dipendente per tale società dal 1.1.2021 al 9.2.2021 e dal 20.5.2022 al 31.12.2022). Ebbene, non consta che l' abbia proceduto ad un formale disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in CP_1 questione con riqualificazione dello stesso come lavoro autonomo riconducibile, sotto il profilo previdenziale, alla gestione commercianti per cui le argomentazioni presuntive dell'Ente potrebbero ben essere alternativamente contrapposte dalla riconduzione di una astratta attività lavorativa del nel periodo oggetto di causa (attività comunque non provata dall' allo schema della Pt_1 CP_1 subordinazione (così come formalmente risultante dal 11.3.2017 al 31.12.2020, dal 1.1.2021 al
9.2.2021 e poi dal 20.5.2022 al 15.12.2023) e non a quella di lavoro autonomo.
In conclusione, non avendo l' assolto all'onere di prova -su di esso gravante- in ordine agli CP_1 elementi fondanti la iscrizione del nella gestione commercianti per gli anni oggetto degli Pt_1 avvisi di addebito deve concludersi per la infondatezza della pretesa creditoria e la conseguente illegittimità e inefficacia degli avvisi di addebito oggetto di opposizione.
Le spese di lite, tenuto conto della inammissibilità della opposizione agli atti esecutivi e della peculiarità del caso, data anche dalla ambigua posizione lavorativa del ricorrente presso la società
Antares s.r.l., vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la inammissibilità della opposizione agli atti esecutivi;
2. dichiara la illegittimità degli avvisi di addebito n. 400 2022 0008716175000 e n. 400 2023
000501768700 che per l'effetto annulla;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Salerno, 4.4.2025 Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio