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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/10/2025, n. 14854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14854 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 17128 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione con provvedimento del 24.04.2025, vertente tra:
, Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Roma, in via Galati n. 16, difesa in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
- attrice -
E
, CP_2
elettivamente domiciliata in Roma, presso gli uffici dell'avvocatura capitolina, in via del Tempio di
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Di Grezia, giusta procura in atti;
- convenuta-
OGGETTO: domanda di risarcimento danni ex art. 2043 e 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13 giugno 2025. pagina 1 di 6
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio chiedendone la condanna al pagamento Controparte_1 CP_2 della somma di euro 11.450,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti per effetto del sinistro avvenuto il 29.10.2018.
A fondamento della domanda proposta l'attrice ha dedotto che il 29.10.2018 un albero di alto fusto, situato nel giardino del plesso scolastico Istituto Comprensivo Tullio De Mauro, cadeva rovinosamente sull'auto di sua proprietà, Toyota Yaris targata CL123EE, parcheggiata nel viale interno del condominio di via G. Caputo nn. 35 – 45.
Per effetto dell'urto, l'auto risultava gravemente danneggiata e per la relativa riparazione si rendeva necessaria una spesa di complessivi euro 6.000,00, superiore al valore del veicolo pari ad euro
2.800,00. L'attrice, inoltre, era costretta a sostenere spese per i propri spostamenti, nel lasso temporale necessario all'acquisto di una nuova auto, pari a complessivi euro 450,00. ha quindi chiesto la condanna di al risarcimento dei danni subiti, pari Controparte_1 CP_2 alla spesa necessaria alla riparazione dell'auto, agli esborsi sostenuti per i propri spostamenti giornalieri e al danno da fermo tecnico, quantificato in euro 5.000,00. ha chiesto il rigetto delle domande proposte in quanto infondate. La convenuta, in CP_2 particolare, ha contestato la propria responsabilità, ritenendo configurabile nella specie l'esimente del caso fortuito, che sarebbe attestato dal Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del
31.10.18, con il quale è stato dichiarato lo stato di calamità naturale per l'intero territorio della Regione
Lazio ed è stato richiesto il riconoscimento dello stato di emergenza, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018. ha, altresì, contestato la quantificazione del danno prospettata dalla controparte, CP_2 ritenendola eccessiva.
2. L'azione proposta da è diretta ad ottenere risarcimento dei danni subiti a seguito Controparte_1 del sinistro determinato da un albero caduto sulla propria autovettura.
L'attrice ha posto a fondamento delle domande svolte la responsabilità dell'amministrazione per la manutenzione e la custodia del verde pubblico. La causa petendi dell'azione proposta deve quindi essere ricondotta alla custodia del bene ex art. 2051 c.c. e ad una non corretta manutenzione dell'albero, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Deve quindi accertarsi se possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c. e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o pagina 2 di 6 nel fatto della attrice, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 13005/2016), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c.
L'art. 2051 c.c. trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento.
Allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Cass. n. 12895/2016).
L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde poi ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo (cfr. Cass. n. 8935/2013).
La custodia infatti si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità "ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita;
ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (Cass. n. 1725/2019).
Nel caso di specie l'attrice, quindi, è onerata della prova del sinistro e del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, vale a dire che i danni subiti si siano verificati per effetto della caduta pagina 3 di 6 dell'albero.
A spetta invece l'onere di provare la sussistenza del caso fortuito, nei termini sopra CP_2 evidenziati, e pertanto che, nonostante l'attività manutentiva diligentemente svolta, la caduta dell'albero si sia verificata per causa imputabile ad un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa oppure che il sinistro poteva essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato.
L'attrice ha assolto all'onere della prova posto a suo carico.
Non è controverso in causa che un albero presente nel giardino della Istituto Comprensivo Tullio De
Mauro sia caduto rovinosamente sull'auto di proprietà dell'attrice, Toyota Yaris targata CL123EE, parcheggiata nel viale interno del condominio di via G. Caputo 35 – 45.
La circostanza trova peraltro riscontro nella documentazione fotografica versata in atti e nel verbale della polizia di intervenuta nell'immediatezza del sinistro. CP_2
Deve altresì escludersi la configurabilità nella specie del caso fortuito.
L'attrice ha prodotto in atti le missive con il quale l'amministratore del condominio di via via G.
Caputo 35 – 45 in data 14.11.2017 e in data 15.11.2017 (cfr. all. 10 e 29 dell'attrice) ha segnalato all'amministrazione la necessità di procedere alla verifica della stabilità degli alberi presenti nel cortile della scuola adiacente al , rappresentando espressamente il pericolo per le persone e per le CP_3 auto parcheggiate nel cortile condominiale, soprattutto a seguito della sollecitazione esercitata sugli alberi dal forte vento.
Ne discende che, pur potendo ritenersi provato che il 29.10.2018 si è verificato un evento atmosferico di significativa intensità, come attestato dal Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del
31.10.18 (cfr. l'allegato al fascicolo di parte convenuta), con il quale è stato dichiarato lo stato di calamità naturale per l'intero territorio della Regione Lazio ed è stato richiesto il riconoscimento dello stato di emergenza, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei giorni 29 e 30 ottobre, tuttavia deve escludersi la configurabilità nella specie del requisito della imprevedibilità dell'evento.
L'amministrazione era infatti edotta da tempo della necessità di verificare la stabilità degli alberi insistenti nel cortile Istituto Comprensivo Tullio De Mauro.
Non risultano documentati gli interventi eseguiti dall'amministrazione a seguito della segnalazione dell'amministratore del condominio, in occasione del precedente intenso evento atmosferico risalente al
2017.
Da quanto precede, discende la prevedibilità del sinistro, sebbene condizionato al verificarsi di un evento di particolare intensità, quale quello del 29.10.2018. pagina 4 di 6 L'amministrazione – preventivamente edotta della situazione di pericolo in ragione dei precedenti fenomeni atmosferici - avrebbe potuto scongiurare il sinistro, essendo senz'altro prevedibile – in un lasso temporale significativo (circa un anno) - che si verificasse un nuovo evento atmosferico di rilevante intensità.
Non può quindi ritenersi configurabile nella specie il caso fortuito e il sinistro del 29.10.2018 deve pertanto essere ascritto alla responsabilità di CP_2
3. Per quanto concerne la quantificazione del danno subito, l'attrice ha documento il costo da sostenere per la riparazione del veicolo, pari ad euro 6.000,00, evidenziando tuttavia che il valore del mezzo all'epoca dell'incidente era pari ad euro 2.800,00.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato: “La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo” (Cass. n. 10196/2022).
Nella specie la somma indicata dall'attrice appare congrua, considerato il modello dell'auto e la circostanza che esso era stato immatricolato nel 2003, mentre gli annunci di vendita, che attesterebbero un valore dell'auto leggermente superiore (pari ad euro 3650,00, secondo la prospettazione difensiva dell'attrice), riguardano autovetture immatricolate nel 2005 (in un caso non è indicato l'anno di immatricolazione, quindi in ogni caso il prezzo esposto non può ritenersi rilevante ai fini della decisione).
Non v'è quindi prova del maggior valore commerciale del veicolo, indicato peraltro dall'attrice solo nelle memorie istruttorie.
Da quanto precede discende che deve essere condannata al pagamento in favore CP_2 dell'attrice della somma di euro 2.800,00.
L'attrice ha altresì domandato il risarcimento del danno da fermo tecnico.
La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo affermato: “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo” (Cass. n. 27389/2022); si è altresì affermato che: “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella pagina 5 di 6 dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo” (Cass. n. 5447/2020).
Nella specie, non risultano documentati gli esborsi sostenuti dall'attrice in ragione della necessità di reperire un veicolo sostitutivo o di avvalersi di un diverso mezzo di trasporto nel lasso temporale necessario al reperimento di una nuova vettura, né l'eventuale contrazione dei guadagni derivata dall'indisponibilità dell'auto.
Non risultano neppure documentati gli ulteriori esborsi sostenuti per il passaggio di proprietà e per l'immatricolazione della nuova auto.
In conclusione, deve essere condannata al pagamento della somma di euro 2.800,00, CP_2 oltre interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat con decorrenza dal 29.10.2018
4. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al d. m. 55/2014 come modificato dal d. m. 127/2022, segue la soccombenza di nei confronti dell'attrice. CP_2
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Controparte_1 confronti di ogni diversa istanza eccezione, deduzione, disattesa così provvede: CP_2 condanna al pagamento in favore di della somma di euro 2.800,00, CP_2 Controparte_1 oltre interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat con decorrenza dal 29.10.2018; condanna al rimborso delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in euro 264,00 CP_2 per esborsi e in euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Roma, 26.10.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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