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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/01/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 11546/2024
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 23/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli Avv.ti DI VUOLO CIRO e DI VUOLO ROBERTA
( ); C.F._2
ricorrente contro
( Controparte_1 C.F._3
Resistente contumace
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio il sig. chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti domande: 3- In via subordinata accertato il mancato pagamento delle spettanze retributive da gennaio 2024 condannare il sig. residente in [...] Milano a Controparte_1 pagare alla parte ricorrente la somma di euro 3.888,72 per il lavoro svolto sino al
31.05.2024 e al pagamento a titolo di risarcimento danni per la mancata Naspi della somma di euro 8.101,60 equivalente a 26 settimane dell'assegno di disoccupazione.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha esposto:
-di aver lavorato alle dipendenze del sig. come Collaboratrice Domestica Controparte_1
e badante della mamma sig.ra presso l'abitazione di Via Cadolini 34 Milano, dal Per_1
01.08.2023, come risulta dalla denuncia rapporto di lavoro Domestico n.9523222977 del
26 luglio 2023, come lavoratore domestico Livello CS (Assistente a persona autosufficiente) regolarizzata con un contratto di lavoro per 40 ore settimanali dalle 08:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì con una retribuzione oraria di euro 7,79;
- di non aver percepito più retribuzione dal gennaio 2024;
- di essersi lamentata con il suo datore di lavoro che le comunicava verbalmente di non andare più a lavorare dal 31.05.2024;
- che non risulta denunciato il licenziamento e tale situazione ha comportato la mancata possibilità per la ricorrente di usufruire della Naspi;
- di non aver percepito il T.F.R;
- di aver fatto richiesta bonaria per ottenere il pagamento delle sue spettanze senza nulla ottenere;
- di aver avanzato a mezzo del sindacato ASEU la richiesta del pagamento delle somme maturate sino a tale data.
Tutto ciò premesso ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Nonostante la regolarità della notifica, il datore di lavoro convenuto non si è costituito e ne
è stata dichiarata la contumacia all'udienza odierna.
Il giudice ha invitato parte ricorrente alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da sentenza della quale è stata data lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
L'esistenza del rapporto di lavoro subordinato il contenuto, l'inizio, il livello di inquadramento, la retribuzione, risultano dalle buste paga prodotte e da copia del contratto di assunzione (docc.3 e 4). La parte ricorrente dichiara che da maggio 2024 ha cessato di rendere la prestazione lavorativa.
Dall'estratto risulta che nel 2024 il rapporto era in essere in quanto sono stati versati CP_2
i relativi contributi.
Da quanto sopra la ricorrente ha diritto alla corresponsione delle mensilità arretrate delle spettanze di fine rapporto e del TFR per il periodo da gennaio 2024 a maggio 2024.
In forza dei principi generali sulla distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), essendo contestato l'esatto adempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi retributivi e contributivi sullo stesso gravanti, sarebbe stato suo onere dimostrare di aver regolarmente estinto le obbligazioni.
Tale onere probatorio, nel caso esaminato, non è stato in alcun modo assolto, essendo la parte convenuta rimasta contumace.
Gli importi dovuti a tale titolo devono pertanto essere riconosciuti.
A fondamento delle proprie pretese la parte ricorrente ha prodotto in giudizio conteggi analitici elaborati sulla base delle buste paga, conteggi che, in difetto di qualsivoglia contestazione, vengono qui integralmente recepiti a fondamento della decisione e portano a riconoscere l'esistenza di un residuo debito a carico della società convenuta di complessivi euro 3.888,72 lordi per i titoli specificati in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Segue, pertanto, nel dispositivo la condanna della parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle predette somme, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti.
Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento dei danni per mancata Naspi essendo detta pretesa del tutto sfornita di prova sia nell' an che nel quantum.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate secondo i parametri minimi di al D.M. 55 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. Francesca Capelli, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda assorbita o disattesa, così provvede: - condanna il datore di lavoro convenuto al pagamento in favore Controparte_1 della parte ricorrente della somma di euro 3.888,72 Parte_1 lordi , oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici medi ISTAT del costo vita, ed agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze e sino al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, liquidate nell'importo di complessivi euro 1.300,00, oltre spese generali CPA e IVA.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Milano, 23.1.2025
Il Giudice
Francesca Maria Claudia Capelli
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal
01.08.2023 alla data che emergerà in corso di causa o quella di cessazione delle prestazioni lavorative al 31.05.2024,
2 - accertare il mancato pagamento delle voci di cui in premessa, condannare il sig.
[...]
residente in [...] Milano a pagare alla parte ricorrente la CP_1 somma complessiva di €.10.887,30 o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfacimento nonché al versamento degli oneri previsti dalle vigenti leggi;
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 11546/2024
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 23/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli Avv.ti DI VUOLO CIRO e DI VUOLO ROBERTA
( ); C.F._2
ricorrente contro
( Controparte_1 C.F._3
Resistente contumace
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio il sig. chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti domande: 3- In via subordinata accertato il mancato pagamento delle spettanze retributive da gennaio 2024 condannare il sig. residente in [...] Milano a Controparte_1 pagare alla parte ricorrente la somma di euro 3.888,72 per il lavoro svolto sino al
31.05.2024 e al pagamento a titolo di risarcimento danni per la mancata Naspi della somma di euro 8.101,60 equivalente a 26 settimane dell'assegno di disoccupazione.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha esposto:
-di aver lavorato alle dipendenze del sig. come Collaboratrice Domestica Controparte_1
e badante della mamma sig.ra presso l'abitazione di Via Cadolini 34 Milano, dal Per_1
01.08.2023, come risulta dalla denuncia rapporto di lavoro Domestico n.9523222977 del
26 luglio 2023, come lavoratore domestico Livello CS (Assistente a persona autosufficiente) regolarizzata con un contratto di lavoro per 40 ore settimanali dalle 08:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì con una retribuzione oraria di euro 7,79;
- di non aver percepito più retribuzione dal gennaio 2024;
- di essersi lamentata con il suo datore di lavoro che le comunicava verbalmente di non andare più a lavorare dal 31.05.2024;
- che non risulta denunciato il licenziamento e tale situazione ha comportato la mancata possibilità per la ricorrente di usufruire della Naspi;
- di non aver percepito il T.F.R;
- di aver fatto richiesta bonaria per ottenere il pagamento delle sue spettanze senza nulla ottenere;
- di aver avanzato a mezzo del sindacato ASEU la richiesta del pagamento delle somme maturate sino a tale data.
Tutto ciò premesso ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Nonostante la regolarità della notifica, il datore di lavoro convenuto non si è costituito e ne
è stata dichiarata la contumacia all'udienza odierna.
Il giudice ha invitato parte ricorrente alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da sentenza della quale è stata data lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
L'esistenza del rapporto di lavoro subordinato il contenuto, l'inizio, il livello di inquadramento, la retribuzione, risultano dalle buste paga prodotte e da copia del contratto di assunzione (docc.3 e 4). La parte ricorrente dichiara che da maggio 2024 ha cessato di rendere la prestazione lavorativa.
Dall'estratto risulta che nel 2024 il rapporto era in essere in quanto sono stati versati CP_2
i relativi contributi.
Da quanto sopra la ricorrente ha diritto alla corresponsione delle mensilità arretrate delle spettanze di fine rapporto e del TFR per il periodo da gennaio 2024 a maggio 2024.
In forza dei principi generali sulla distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), essendo contestato l'esatto adempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi retributivi e contributivi sullo stesso gravanti, sarebbe stato suo onere dimostrare di aver regolarmente estinto le obbligazioni.
Tale onere probatorio, nel caso esaminato, non è stato in alcun modo assolto, essendo la parte convenuta rimasta contumace.
Gli importi dovuti a tale titolo devono pertanto essere riconosciuti.
A fondamento delle proprie pretese la parte ricorrente ha prodotto in giudizio conteggi analitici elaborati sulla base delle buste paga, conteggi che, in difetto di qualsivoglia contestazione, vengono qui integralmente recepiti a fondamento della decisione e portano a riconoscere l'esistenza di un residuo debito a carico della società convenuta di complessivi euro 3.888,72 lordi per i titoli specificati in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Segue, pertanto, nel dispositivo la condanna della parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle predette somme, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti.
Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento dei danni per mancata Naspi essendo detta pretesa del tutto sfornita di prova sia nell' an che nel quantum.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate secondo i parametri minimi di al D.M. 55 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. Francesca Capelli, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda assorbita o disattesa, così provvede: - condanna il datore di lavoro convenuto al pagamento in favore Controparte_1 della parte ricorrente della somma di euro 3.888,72 Parte_1 lordi , oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici medi ISTAT del costo vita, ed agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze e sino al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, liquidate nell'importo di complessivi euro 1.300,00, oltre spese generali CPA e IVA.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Milano, 23.1.2025
Il Giudice
Francesca Maria Claudia Capelli
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal
01.08.2023 alla data che emergerà in corso di causa o quella di cessazione delle prestazioni lavorative al 31.05.2024,
2 - accertare il mancato pagamento delle voci di cui in premessa, condannare il sig.
[...]
residente in [...] Milano a pagare alla parte ricorrente la CP_1 somma complessiva di €.10.887,30 o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfacimento nonché al versamento degli oneri previsti dalle vigenti leggi;