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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/08/2025, n. 12042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12042 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35527/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato -ex art. 281 sexies c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 35527/2024 R.G.A.C.C., promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e vertente tra
residente in [...], Parte_1
presso lo studio dell'avv. Giorgio ANTONICELLI, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-RICORRENTE-
pagina 1 di 6 e residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliato alla via Isole Persona_1
del Capo Verde 26, presso lo studio dell'avv. Alfonso DI BENEDETTO, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-RESISTENTE-
OGGETTO: rilascio di immobile occupato senza titolo;
risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: vedi note scritte in sostituzione dell'ud. 13/6/2025.
• parte ricorrente: “a) Condannare la sig. all'immediato Persona_1
rilascio dell'abitazione sita in Roma Via Calvatone 51 int. 2 di cui la parte attrice
è comproprietaria , per i motivi meglio indicati in narrativa;
b) Condannare la sig. al risarcimento dei danni subiti in conseguenza Persona_1
dell'abusiva occupazione dell'immobile sopra descritto nella misura di €
21.600,00 o in quella maggiore o minore che sarà dimostrata in corso di giudizio
o in quella ritenuta equa e giusta.”;
• parte resistente: “1) In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta per difetto di legittimazione attiva;
2) In via principale, rigettare la richiesta di condanna della Sig.ra Persona_1
all'immediato rilascio dell'abitazione sita in Roma, Via Calvatone n. 51 int. 2, nonché la richiesta di condanna al risarcimento dei danni nella misura di Euro
21.600,00, per le causali tutte spiegate nella parte motiva della presente memoria di costituzione.”.
pagina 2 di 6 CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea espone e documenta di essere comproprietaria -quota 2/3- (anche) di immobile sito in Roma, alla via Calvatone 51 int. 2, unitamente ai propri figli CP_1
(1/6) e (1/6).
[...] CP_2
Afferma l'istante che l'immobile è occupato da parte convenuta senza alcuna titolazione causale.
Precisa che la convenuta è moglie legalmente separata (dalla fine del 2020) del proprio figlio CP_2
Espone che nell'accordo di separazione (in atti;
esito di negoziazione assistita) si concorda testualmente : “ Il marito Sig. lascerà la casa coniugale entro CP_2
10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo e la moglie con i due figli continuerà ad abitare nella casa familiare per un anno dalla sottoscrizione del presente atto dopodichè la sig.ra si impegnerà a cercarsi una nuova Persona_1
collocazione per sé e per i suoi figli, facendo si che il sig. ritorni nel CP_2
pieno possesso della casa di proprietà genitoriale”.
In definitiva, afferma l'istante che l'immobile è stato concesso in comodato alla Per_1
con specifico termine (un anno), da tempo scaduto (in data 23/12/2021)
Afferma la legittimazione del singolo comproprietario a chiedere il rilascio, invocando
Cass. 1658/2015 e Cass. 4336/2018.
Argomenta su danno da mancato godimento, che indica (utilizzando i valori O.M.I. dell'Agenzia delle entrate) in ragione di € 720 al mese (€ 9 x mq 80) e dunque per €
21.600,00 all'atto del ricorso.
Rende le conclusioni sopra riportate.
pagina 3 di 6 Parte resistente -tardivamente costituitasi- nega la legittimazione attiva della ricorrente, affermando che ella è proprietaria dell'immobile sito alla via Calvatone 51 int. 1, e non anche dell'int. 2.
Nega l'assenza di titolazione causale, rilevando che nessuno specifico termine è indicato nell'accordo del 23/12/2020 (sussiste solo impegno della odierna resistente a lasciare l'immobile), trattandosi di casa già coniugale in cui vivono i figli (nati rispettivamente in data 4/9/2000 e 9/7/2004) non economicamente autosufficienti della coppia.
Contrasta anche il diritto al risarcimento del danno da mancato godimento del bene.
Rende le conclusioni sopra riportate.
La causa è giunta alla fase decisoria sulla base della documentazione fornita dalle parti.
Va respinta l'eccezione di “difetto di legittimazione attiva” di parte ricorrente, resa dalla convenuta.
Invero la ha negato che l'istante fosse (com)proprietaria dell'immobile sito all'int. Per_1
2 di via Calvatone 51 in Roma.
Invece, parte attorea ha documentalmente provato dichiarazione di successione resa dal proprio figlio , con la quale questi afferma che sia odierna istante sia i figli e CP_1 CP_1
sono eredi della quota di ½ (che fu del “de cuius”) anche dell'immobile per cui CP_2
oggi è causa.
In difetto di elementi di prova contraria, parte attorea è quindi comproprietaria (per 4/6) di detto immobile, come dedotto in ricorso.
E' quindi inveritiera l'affermazione da resa in sede di accordo in esito a CP_2
negoziazione assistita per separazione, laddove ha dichiarato che l'immobile era di pagina 4 di 6 proprietà esclusiva del padre che glielo concesse in comodato per le proprie CP_2
(di esigenze di famiglia. CP_2
In definitiva, per l'immobile in questione risulta convenzione con cui il comproprietario ha concesso diritto personale di godimento (di detto bene) alla moglie CP_2
odierna convenuta perché vi vivesse, unitamente ai figli.
In tele condizione in diritto, è certamente astrattamente possibile per un (altro) comproprietario del bene (estraneo all'accordo) agire per la caducazione di detto deducendone motivi.
Ma nel caso di specie parte attorea ha dedotto una condizione di detenzione del bene (da parte della convenuta) scevra di titolazione causale, laddove viceversa detta titolazione sussiste;
e non senza rilevare che l'accordo in questione sanciva un mero impegno della al reperimento di altra abitazione, decorso l'anno pattuito. Per_1
Se detto impegno (rectius: obbligo) sia stato inadempiuto;
se vi sia stata buona fede o malafede dei contraenti sia nella fase delle trattative sia nella esecuzione dell'accordo: trattasi di questioni sottratte alla presente cognizione, che ha ad oggetto solo una condizione di disponibilità in fatto dell'immobile in assenza di titolazione causale, che è smentita dalle risultanze documentali offerte dalla stessa parte attorea.
La domanda va quindi respinta.
Il regime delle spese segue la soccombenza, previa compensazione in ragione di 1/3 stante il rigetto della eccezione di cui sopra, con liquidazione dell'intero resa ex D.M.
55/2014 (valore indeterminabile;
valori minimi e ridotti per la effettiva consistenza delle questioni).
pagina 5 di 6
P. Q. M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando -in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti- nel proc. 35527/2024
RGACC così decide:
1. rigetta la domanda;
2. condanna parte attorea alla rifusione delle spese sostenute da parte convenuta, previa compensazione in ragione di 1/3 stante il rigetto di eccezione, e liquida l'intero in € 1.800,00 per compenso professionale;
oltre rimborso forfettario 15%,
CAP e IVA di legge.
Roma 28/8/2025
Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)
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