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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 17/09/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 6.5.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv.Mara Anna Tutone, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di mandato in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Armelloni , presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di mandato in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Piacenza in data 20.6.1992 in regime di separazione dei beni,
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 6.5.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“ 1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. Il signor si obbliga a corrispondere alla signora , entro il giorno 15 di CP_1 Pt_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia che vive Per_1 stabilmente con la madre - la somma di € 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat (a partire dal mese di maggio 2026), oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie (individuale in conformità alle linee guida CNF) da sostenere nell'interesse della figlia e ciò sino a che la figlia non sarà economicamente autosufficiente.
3. Il signor si obbliga a corrispondere alla signora , entro il giorno 15 di CP_1 Pt_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per il coniuge, la somma di € 250,00, da rivalutarsi annualmente (a partire dal mese di maggio 2026) secondo l'indice Istat;
2 4. i fondi di investimento ARCA cointestati ai coniugi verranno suddivisi in pari quota tra gli stessi;
5. la signora si impegna e obbliga, con la sottoscrizione del presente ricorso, a cedere Pt_1 nel più breve tempo possibile al signor il 40% delle azioni di Banca di Piacenza CP_1
a lei intestate;
6. i ricorrenti si impegnano e obbligano ad estinguere, nel più breve tempo possibile, il conto corrente cointestato n. CC0220000213 acceso presso Banca di Piacenza;
7. Le parti concordano che la signora si occuperà del mantenimento ordinario del Pt_1 cane di razza maltese intestato al marito e a fronte di ciò il sig. si impegna ad CP_1 acconsentire al cambio di intestazione del predetto animale che passerà quindi nella proprietà della sig.ra ; Pt_1
8. Le parti concordano altresì di dividere al 50% il rimborso che dovesse risultare dovuto al contribuente per tutti gli anni di imposta sino a che la moglie rimarrà fiscalmente a carico del marito e ciò a fronte della presentazione e consegna al sig. delle CP_1 spese mediche e/o comunque delle spese detraibili intestate alla moglie con impegno del medesimo a riconoscere la metà del predetto rimborso (se non ancora percepito alla data di deposito del presente ricorso e comunque sicuramente per l'anno di imposta 2024) in favore della moglie non appena disponibile. A tal fine il sig. autorizza CP_1 espressamente il coniuge ad accedere ad ogni informazione inerente il Parte_1 suddetto rimborso presso i professionisti incaricati della dichiarazione dei redditi e/o gli organi competenti.
8. Spese legali compensate.“.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
3 DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Piacenza perché provveda all'annotazione
4 della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 94 ,anno 1992, parte 2, serie A ).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 17.9.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 6.5.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv.Mara Anna Tutone, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di mandato in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Armelloni , presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di mandato in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Piacenza in data 20.6.1992 in regime di separazione dei beni,
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 6.5.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“ 1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. Il signor si obbliga a corrispondere alla signora , entro il giorno 15 di CP_1 Pt_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia che vive Per_1 stabilmente con la madre - la somma di € 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat (a partire dal mese di maggio 2026), oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie (individuale in conformità alle linee guida CNF) da sostenere nell'interesse della figlia e ciò sino a che la figlia non sarà economicamente autosufficiente.
3. Il signor si obbliga a corrispondere alla signora , entro il giorno 15 di CP_1 Pt_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per il coniuge, la somma di € 250,00, da rivalutarsi annualmente (a partire dal mese di maggio 2026) secondo l'indice Istat;
2 4. i fondi di investimento ARCA cointestati ai coniugi verranno suddivisi in pari quota tra gli stessi;
5. la signora si impegna e obbliga, con la sottoscrizione del presente ricorso, a cedere Pt_1 nel più breve tempo possibile al signor il 40% delle azioni di Banca di Piacenza CP_1
a lei intestate;
6. i ricorrenti si impegnano e obbligano ad estinguere, nel più breve tempo possibile, il conto corrente cointestato n. CC0220000213 acceso presso Banca di Piacenza;
7. Le parti concordano che la signora si occuperà del mantenimento ordinario del Pt_1 cane di razza maltese intestato al marito e a fronte di ciò il sig. si impegna ad CP_1 acconsentire al cambio di intestazione del predetto animale che passerà quindi nella proprietà della sig.ra ; Pt_1
8. Le parti concordano altresì di dividere al 50% il rimborso che dovesse risultare dovuto al contribuente per tutti gli anni di imposta sino a che la moglie rimarrà fiscalmente a carico del marito e ciò a fronte della presentazione e consegna al sig. delle CP_1 spese mediche e/o comunque delle spese detraibili intestate alla moglie con impegno del medesimo a riconoscere la metà del predetto rimborso (se non ancora percepito alla data di deposito del presente ricorso e comunque sicuramente per l'anno di imposta 2024) in favore della moglie non appena disponibile. A tal fine il sig. autorizza CP_1 espressamente il coniuge ad accedere ad ogni informazione inerente il Parte_1 suddetto rimborso presso i professionisti incaricati della dichiarazione dei redditi e/o gli organi competenti.
8. Spese legali compensate.“.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
3 DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Piacenza perché provveda all'annotazione
4 della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 94 ,anno 1992, parte 2, serie A ).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 17.9.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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