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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 595/2023 promossa in grado di appello d a rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Randazzo. Parte_1
APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Mariantonietta Piras e Delia Cernigliaro. CP_1
APPELLATO
All'udienza del 12 giugno 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza n. 682/2023 dell'1/3/2023 il G.L. del Tribunale di Palermo ha rigettato il ricorso proposto da allo scopo di opporsi alla richiesta dell' in data Parte_1 CP_1
15/02/2021 di ripetizione della somma di € 13.506,02 quale indebito corrisposto a titolo di indennità di accompagnamento tra il mese di febbraio 2019 ed il mese di marzo 2021.
Ha ritenuto il G.L. che alla luce dell'accertata insussistenza del requisito sanitario decretata in esito alla visita di revisione del 15/01/2019, le ragioni di doglianza poste a base del ricorso dell'assistita erano destituite di fondamento. La sentenza di primo grado è stata impugnata dalla che ha contestato la rilevanza Pt_1 tributata al verbale della visita di revisione - attestante il venir meno del requisito sanitario richiesto per la indennità di accompagnamento - atteso che il solo fatto del protrarsi dell'erogazione della prestazione divenuta indebita aveva ingenerato nell'assistita un affidamento meritevole di tutela.
Resiste l' che chiede il rigetto del gravame. CP_1
Ciò posto l'appello appare infondato. Non ignora questa Corte di Appello l'astratta applicabilità alla fattispecie del disposto dell'art. 5 D.P.R. 698/1994 - recante il Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici - a mente del quale “Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si da' luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. ll successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti”. Tale regola deve oggi confrontarsi con il percorso ermeneutico tracciato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 9/11/2018 n. 28771 e Cass. 16/4/2019 n. 10642) e tendente a sottrarre il c.d. indebito assistenziale dalla disciplina generale dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c.. Sulle premesse dalla inapplicabilità alla indennità di accompagnamento della disciplina di favore dettata per le prestazioni previdenziali dagli artt. 52 Legge n. 88/89 e 13 Legge
412/91 per effetto dei quali la ripetibilità dell'indebito trova limite nell'assenza di dolo dell'interessato, la giurisprudenza della S.C. sopra citata ha nondimeno riconosciuto l'esistenza di una comune cornice giuridica caratterizzante tanto l'una che l'altra categoria di indebito e che trova nel principio dell'affidamento e nella presunzione di destinazione delle somme ai bisogni ed al sostentamento della propria famiglia, il minimo comune denominatore dei due istituti.
Ha affermato, pertanto , l'applicabilità della regola mutuata dal combinato disposto degli artt.
3-ter D.L. n. 850/1976 e 3 comma 9° D.L. 173/88 ai sensi del quale , l'eventuale revoca delle concessioni dei benefici assistenziali ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte . Sicchè, soggiunge la S.C., “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento , come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”. Rispetto a tale ultima condizione è noto che il dolo configura uno stato soggettivo consistente nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente (Cass. 3/2/2004 n. 1978). Orbene ,le circostanze di fatto acquisite al giudizio espongono che la beneficiaria Pt_1 di indennità di accompagnamento, venne sottoposta in data 15/01/2019 a visita di revisione all'esito della quale fu accertato il venir meno delle condizioni per il mantenimento della provvidenza. Si è che di tale sopravvenienza la venne resa edotta prontamente essendogli Pt_1 stato notificato il verbale di visita in data 25/01/2019 (cfr. raccomandata a r. in produzione
. CP_1
Deve allora convenirsi che la consapevolezza dell'esito sfavorevole della visita ha costituito un fatto ostativo alla formazione del legittimo affidamento meritevole di tutela , con il corollario che, a partire dalla data della notizia del venir meno del requisito, coincidente con il pervenimento della missiva, quanto percepito indebitamente da tale momento deve ritenersi lucrato in mala fede. Nè appare sostenibile l'argomento dell'appellante , a dire della quale dal cittadino comune non possono essere pretese conoscenze giuridiche e/o mediche tali da comprendere l'esatta portata dal richiamato verbale, atteso che la rilevanza oggettiva della circostanza attestata – “riconoscimento dello status di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% art. 2 e 12 Legge 118/1971” – è sufficiente ad escludere una condizione di invalidità implicante il riconoscimento della ulteriore provvidenza della indennità di accompagnamento siccome giuridicamente associata alla certificazione della necessità di assistenza continua per il compimento delle attività quotidiane ed al corrispondente riferimento normativo (Legge n. 508/1988). Ricorrendo la clausola di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. l'appellante deve essere tenuta indenne dall'onere delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 682/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 1 marzo 2023. Dichiara non dovute da le spese del presente grado del giudizio. Parte_1
Palermo 12 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco