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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 19/12/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 12873/2024, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. SBURLINO DIEGO e c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. SBURLINO DIEGO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 05/07/2024, con cui e Parte_1 Parte_2 unitisi in matrimonio a Serle-BS in data 15.9.2013 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Serle-BS al numero 9, parte II, serie A, dell'anno 2013), hanno chiesto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili)”;
Preso atto delle dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 10.7.2024;
Ritenuto che sussistano i presupposti legali per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
1) Affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Persona_1 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Serle (BS) via Tesio Sotto, di proprietà della stessa.
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2) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi competenza;
3) Durante il periodo scolastico la minore , che frequenta la scuola elementare a tempo pieno, trascorrerà con Persona_1 il padre i pomeriggi delle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì e con la madre i pomeriggi del martedì e giovedì.
4) Per quanto riguarda il ritiro della minore dall'edificio scolastico provvederanno i genitori stessi nei giorni di pertinenza.
5) Entrambi i genitori avranno facoltà di modificare i giorni stabiliti, previo accordo telefonico con l'altro coniuge.
6) La minore attualmente pratica l'attività sportiva dell'arrampicata in palestra ed i genitori provvederanno Persona_1 ad accompagnarla alternandosi previo accordo che verrà preso al momento precedente la lezione.
Sui rapporti economici
7) Il padre verserà alla madre la somma di €. 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, quale contributo al mantenimento della minore, mediante bonifico da effettuarsi entro, e non oltre, il 15 di ogni mese a decorrere dal mese successivo alla omologazione della separazione.
8) Il padre si farà carico della spesa relativa alla mensa scolastica pari, attualmente, all'importo di euro 120,00 mensili.
9) Le spese straordinarie relative alla minore (mediche, scolastiche e/o altro) secondo protocollo in uso al Tribunale di Brescia che le parti dichiarano di conoscere e da intendersi qui per integralmente riportato, purché adeguatamente documentate, verranno equamente suddivise tra i genitori, nella misura del 50% a carico di ognuno ed il coniuge che non l'avrà sostenuta dovrà rimborsarle all'altro coniuge entro e non oltre 5 giorni decorrenti dall'esibizione della ricevuta (o altro) attestante la spesa sostenuta.
10) Le parti dichiarano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti, di non avere alcuna pretesa in ordine ad eventuali assegni alimentari per sé stessi.
Altro
11) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia».
Preso atto, altresì, che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1
Parte_2 alle condizioni sopra riportate;
rimette la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva;
fissa con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio;
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manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 19/12/2024
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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