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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 11/09/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
1
R.G. 679/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi - Presidente-
Dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice.-
Dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 679 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. GIORGIO CARUSO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palmanova alla via Loredan n. 6/b, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. MARTIGNETTI GLORIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta al Viale Lincoln n. 233, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 2
Per parte ricorrente: “ Nel merito:
1. disporre a carico del sig. per il CP_1 mantenimento della figlia minore un assegno mensile di € 300,00 ovvero quello Per_1 maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
2. disporre che vengano poste a carico del padre signor le spese Controparte_1 straordinarie (ivi comprese quelle mediche, scolastiche, ricreative, e di istruzione, ecc.) nella misura del 50% facendo comunque integrale riferimento – per quanto qui non disciplinato – al protocollo di intesa del Tribunale di Gorizia tra Magistrati ed Avvocati
n. 720/2016 ed alle future modifiche dello stesso, disponendo altresì che le stesse vengano pagate alla sig.ra entro il 5 del mese successivo a quello in Parte_1 cui vengono trasmessi i relativi giustificativi di spesa;
3. nulla per il diritto di visita del padre posto che il 19 luglio 2025 diverrà Per_1 maggiorenne;
4. disporre la completa rifusione delle spese competenze ed esborsi della presente controversia ivi comprese le spese generali nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 oltre Cp ed Iva come per legge. In via istruttoria: disporsi l'acquisizione della documentazione che si dimette.
Per parte resistente: “ (…) insiste per il rigetto del ricorso infondato sia in fatto che in diritto con condanna alle spese del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.9.2024 la ricorrente esponeva che dalla relazione avuta con era nata una figlia in data Controparte_1 Per_1
19.7.2007, rispetto alla quale, prima il Tribunale dei minorenni di Napoli e poi il
Tribunale di Salerno con decreto del 3.12.2018, a seguito di accordo tra le parti, avevano disposto la disciplina relativa all'affidamento e al mantenimento.
Deduceva che il predetto decreto prevedeva in particolare l'affido condiviso della minore con collocazione presso la madre;
autorizzazione al trasferimento di a Monfalcone, che avrebbe trascorso con il padre due fine Per_1 Per_1 settimana al mese dal venerdì alla domenica sera;
le festività natalizie annualmente alternate tra i genitori dal 23/12 al 30/12 e dal 30/12 al 06/01, le
2 3
vacanze pasquali ad anni alterni, un intero mese durante il periodo estivo;
mantenimento diretto a carico di ciascun genitore per i periodi di competenza, e il 50% delle spese straordinarie e l'assegno familiare veniva attribuito alla madre.
Proseguiva deducendo, in via preliminare, che nonostante l'accordo intercorso tra le parti, il diritto di visita padre - figlia ivi concordato non è era stato attuato, vedendo il la figlia una o due volte l'anno e solo per quindici giorni CP_1
nel periodo estivo quando si recava a Maddaloni da lui, non essendo Per_1 mai venuta a trovarla.
Rappresentava altresì che dall'epoca della pronuncia si erano verificate circostanze che avevano mutato in peggio le proprie condizioni economiche.
In particolare, era affetta da artrite reumatoide dall'anno 2021, incidendo tale condizione sulla sua capacità lavorativa ed essendo, pertanto, allo stato, disoccupata, al contrario del resistente che aveva un contratto di lavoro dipendente e percepiva il 50% dell'assegno unico.
Dunque, ella chiedeva che a modifica di quanto disposto nel decreto sopra indicato fosse previsto un contributo al mantenimento della figlia pari a euro
300,00 posto a carico del e che fosse altresì prevista una contribuzione CP_1
paterna alle spese straordinarie nella misura del 60% in applicazione del protocollo in uso al Tribunale di Gorizia, confermare il diritto di visita padre- figlia come già previsto in attesa della maggiore età di Per_1
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva , il Controparte_1
quale contestava quando sopra esposto. In particolare, deduceva che la ricorrente aveva sempre deciso in autonomia per la figlia costringendola a continui cambi di abitazione sino a trasferirla a Monfalcone, a seguito dell'accordo da lui accettato dinanzi al Tribunale di Salerno solo per evitare ulteriori ripercussioni sulla figlia. Aggiungeva che la ricorrente non aveva mai rispettato i predetti patti, non provvedendo al pagamento delle spese di viaggio. Deduceva, altresì, di aver avuto un altro figlio con lui convivente e di mantenere comunque un rapporto quotidiano con sentendola. Per_1
Contestava inoltre l'intervenuta modifica peggiorativa delle condizioni economiche della affermando che, a seguito della decisone Parte_1
3 4
di quest'ultima di trasferirsi a Monfalcone, la stessa era sempre stata sostenuta dal compagno che le consentiva una vita agiata.
Chiedeva quindi di rigettare le pretese attoree.
Tanto premesso a seguito della prima udienza il giudizio era ritenuto maturo per la decisione senza necessità dell'espletamento di attività istruttoria e veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 473 bis 22, comma 4 c.p.c..
La causa veniva trattenuta in decisione dal Giudice delegato che si riservava di riferire al Collegio.
Va preliminarmente evidenziata la rinuncia alla domanda originariamente proposta da con cui si chiedeva la previsione della Parte_1 contribuzione di alle spese straordinarie nella misura del 60%. Controparte_1
In particolare, in sede di precisazione di conclusioni, la ricorrente ha chiesto la statuizione della compartecipazione al 50%, applicando il Protocollo in uso al
Tribunale di Gorizia.
Tanto premesso, è noto che in materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus, è priva del carattere della irretrattabilità, sicché è riconosciuta facoltà alle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle decisioni assunte in base al modificarsi della situazione sostanziale con la conseguenza che il giudice dovrà procedere all'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
Ciò detto, la domanda di parte ricorrente va parzialmente accolta per le ragioni che di seguito si esporranno.
Deve in via preliminare evidenziarsi che non risulta contestato né che il diritto di visita padre - figlia non venga esercitato nelle modalità concordate tra le parti né che il resistente veda raramente la figlia se non pochi giorni l'anno. Per_1
Ebbene, tale circostanza fonda la necessità di prevedere un contributo al mantenimento in capo al nei confronti di CP_1 Per_1
In particolare, al fine di quantificare l'importo dovuto, deve operarsi una comparazione delle condizioni economiche delle parti evidenziando che la ricorrente non deduce un miglioramento di quelle del resistente se non
4 5
genericamente alludendo al fatto che le condizioni di vita siano espressione di una capacità reddituale maggiorata rispetto a quanto dichiarato.
Piuttosto, la ricorrente rappresenta di essere disoccupata a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Tale affermazione, tuttavia, non risulta sostenuta da idonea documentazione allegando la ricorrente esclusivamente dei certificati medici, ma nulla adducendo sull'incidenza della patologia sulla sua capacità lavorativa.
Osservato, con riferimento alla posizione reddituale del resistente, che quest'ultimo ha dichiarato in udienza di lavorare presso una fondazione che si occupa di formazione post-diploma e di percepire mensilmente circa 1.030,00 euro netti mensili, in definitiva, il Tribunale, in considerazione del mutato esercizio del diritto di visita padre - figlia ritiene congruo che Controparte_1
provveda a contribuire al mantenimento della figlia con un assegno Per_1 mensile pari ad € 150,00, annualmente ed automaticamente rivalutato secondo indici Istat tenuto conto delle sue condizioni reddituali e della presenza di un ulteriore figlio con lui convivente.
Infine, con riferimento alla contribuzione alle spese straordinarie deve confermarsi la previsione della partecipazione di ciascun genitore al 50% in applicazione del protocollo in uso al Tribunale di Gorizia.
Alla luce di quanto sopra esposto in considerazione della natura del giudizio e della reciproca soccombenza delle parti sussistono eccezionali motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
- A parziale modifica di quanto disposto nel decreto del Tribunale di Salerno del 3.12.2018 dispone che versi mensilmente a favore di Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia somma rivalutabile Per_1
annualmente ed automaticamente secondo indici Istat;
- Dispone che i genitori contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie in applicazione del protocollo in uso al
Tribunale di Gorizia;
- compensa le spese di lite.
5 6
Gorizia, 18.7.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Di Donato
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
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R.G. 679/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi - Presidente-
Dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice.-
Dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 679 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. GIORGIO CARUSO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palmanova alla via Loredan n. 6/b, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. MARTIGNETTI GLORIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta al Viale Lincoln n. 233, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
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Per parte ricorrente: “ Nel merito:
1. disporre a carico del sig. per il CP_1 mantenimento della figlia minore un assegno mensile di € 300,00 ovvero quello Per_1 maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
2. disporre che vengano poste a carico del padre signor le spese Controparte_1 straordinarie (ivi comprese quelle mediche, scolastiche, ricreative, e di istruzione, ecc.) nella misura del 50% facendo comunque integrale riferimento – per quanto qui non disciplinato – al protocollo di intesa del Tribunale di Gorizia tra Magistrati ed Avvocati
n. 720/2016 ed alle future modifiche dello stesso, disponendo altresì che le stesse vengano pagate alla sig.ra entro il 5 del mese successivo a quello in Parte_1 cui vengono trasmessi i relativi giustificativi di spesa;
3. nulla per il diritto di visita del padre posto che il 19 luglio 2025 diverrà Per_1 maggiorenne;
4. disporre la completa rifusione delle spese competenze ed esborsi della presente controversia ivi comprese le spese generali nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 oltre Cp ed Iva come per legge. In via istruttoria: disporsi l'acquisizione della documentazione che si dimette.
Per parte resistente: “ (…) insiste per il rigetto del ricorso infondato sia in fatto che in diritto con condanna alle spese del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.9.2024 la ricorrente esponeva che dalla relazione avuta con era nata una figlia in data Controparte_1 Per_1
19.7.2007, rispetto alla quale, prima il Tribunale dei minorenni di Napoli e poi il
Tribunale di Salerno con decreto del 3.12.2018, a seguito di accordo tra le parti, avevano disposto la disciplina relativa all'affidamento e al mantenimento.
Deduceva che il predetto decreto prevedeva in particolare l'affido condiviso della minore con collocazione presso la madre;
autorizzazione al trasferimento di a Monfalcone, che avrebbe trascorso con il padre due fine Per_1 Per_1 settimana al mese dal venerdì alla domenica sera;
le festività natalizie annualmente alternate tra i genitori dal 23/12 al 30/12 e dal 30/12 al 06/01, le
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vacanze pasquali ad anni alterni, un intero mese durante il periodo estivo;
mantenimento diretto a carico di ciascun genitore per i periodi di competenza, e il 50% delle spese straordinarie e l'assegno familiare veniva attribuito alla madre.
Proseguiva deducendo, in via preliminare, che nonostante l'accordo intercorso tra le parti, il diritto di visita padre - figlia ivi concordato non è era stato attuato, vedendo il la figlia una o due volte l'anno e solo per quindici giorni CP_1
nel periodo estivo quando si recava a Maddaloni da lui, non essendo Per_1 mai venuta a trovarla.
Rappresentava altresì che dall'epoca della pronuncia si erano verificate circostanze che avevano mutato in peggio le proprie condizioni economiche.
In particolare, era affetta da artrite reumatoide dall'anno 2021, incidendo tale condizione sulla sua capacità lavorativa ed essendo, pertanto, allo stato, disoccupata, al contrario del resistente che aveva un contratto di lavoro dipendente e percepiva il 50% dell'assegno unico.
Dunque, ella chiedeva che a modifica di quanto disposto nel decreto sopra indicato fosse previsto un contributo al mantenimento della figlia pari a euro
300,00 posto a carico del e che fosse altresì prevista una contribuzione CP_1
paterna alle spese straordinarie nella misura del 60% in applicazione del protocollo in uso al Tribunale di Gorizia, confermare il diritto di visita padre- figlia come già previsto in attesa della maggiore età di Per_1
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva , il Controparte_1
quale contestava quando sopra esposto. In particolare, deduceva che la ricorrente aveva sempre deciso in autonomia per la figlia costringendola a continui cambi di abitazione sino a trasferirla a Monfalcone, a seguito dell'accordo da lui accettato dinanzi al Tribunale di Salerno solo per evitare ulteriori ripercussioni sulla figlia. Aggiungeva che la ricorrente non aveva mai rispettato i predetti patti, non provvedendo al pagamento delle spese di viaggio. Deduceva, altresì, di aver avuto un altro figlio con lui convivente e di mantenere comunque un rapporto quotidiano con sentendola. Per_1
Contestava inoltre l'intervenuta modifica peggiorativa delle condizioni economiche della affermando che, a seguito della decisone Parte_1
3 4
di quest'ultima di trasferirsi a Monfalcone, la stessa era sempre stata sostenuta dal compagno che le consentiva una vita agiata.
Chiedeva quindi di rigettare le pretese attoree.
Tanto premesso a seguito della prima udienza il giudizio era ritenuto maturo per la decisione senza necessità dell'espletamento di attività istruttoria e veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 473 bis 22, comma 4 c.p.c..
La causa veniva trattenuta in decisione dal Giudice delegato che si riservava di riferire al Collegio.
Va preliminarmente evidenziata la rinuncia alla domanda originariamente proposta da con cui si chiedeva la previsione della Parte_1 contribuzione di alle spese straordinarie nella misura del 60%. Controparte_1
In particolare, in sede di precisazione di conclusioni, la ricorrente ha chiesto la statuizione della compartecipazione al 50%, applicando il Protocollo in uso al
Tribunale di Gorizia.
Tanto premesso, è noto che in materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus, è priva del carattere della irretrattabilità, sicché è riconosciuta facoltà alle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle decisioni assunte in base al modificarsi della situazione sostanziale con la conseguenza che il giudice dovrà procedere all'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
Ciò detto, la domanda di parte ricorrente va parzialmente accolta per le ragioni che di seguito si esporranno.
Deve in via preliminare evidenziarsi che non risulta contestato né che il diritto di visita padre - figlia non venga esercitato nelle modalità concordate tra le parti né che il resistente veda raramente la figlia se non pochi giorni l'anno. Per_1
Ebbene, tale circostanza fonda la necessità di prevedere un contributo al mantenimento in capo al nei confronti di CP_1 Per_1
In particolare, al fine di quantificare l'importo dovuto, deve operarsi una comparazione delle condizioni economiche delle parti evidenziando che la ricorrente non deduce un miglioramento di quelle del resistente se non
4 5
genericamente alludendo al fatto che le condizioni di vita siano espressione di una capacità reddituale maggiorata rispetto a quanto dichiarato.
Piuttosto, la ricorrente rappresenta di essere disoccupata a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Tale affermazione, tuttavia, non risulta sostenuta da idonea documentazione allegando la ricorrente esclusivamente dei certificati medici, ma nulla adducendo sull'incidenza della patologia sulla sua capacità lavorativa.
Osservato, con riferimento alla posizione reddituale del resistente, che quest'ultimo ha dichiarato in udienza di lavorare presso una fondazione che si occupa di formazione post-diploma e di percepire mensilmente circa 1.030,00 euro netti mensili, in definitiva, il Tribunale, in considerazione del mutato esercizio del diritto di visita padre - figlia ritiene congruo che Controparte_1
provveda a contribuire al mantenimento della figlia con un assegno Per_1 mensile pari ad € 150,00, annualmente ed automaticamente rivalutato secondo indici Istat tenuto conto delle sue condizioni reddituali e della presenza di un ulteriore figlio con lui convivente.
Infine, con riferimento alla contribuzione alle spese straordinarie deve confermarsi la previsione della partecipazione di ciascun genitore al 50% in applicazione del protocollo in uso al Tribunale di Gorizia.
Alla luce di quanto sopra esposto in considerazione della natura del giudizio e della reciproca soccombenza delle parti sussistono eccezionali motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
- A parziale modifica di quanto disposto nel decreto del Tribunale di Salerno del 3.12.2018 dispone che versi mensilmente a favore di Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia somma rivalutabile Per_1
annualmente ed automaticamente secondo indici Istat;
- Dispone che i genitori contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie in applicazione del protocollo in uso al
Tribunale di Gorizia;
- compensa le spese di lite.
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Gorizia, 18.7.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Di Donato
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
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