Cass. civ., sez. III, ordinanza 03/04/2025, n. 8793
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Ordinanza 3 aprile 2025

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Il provvedimento in esame è un'ordinanza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, il 3 aprile 2025, con il giudice relatore Dott. Giovanni Fanticini. La controversia riguarda un'opposizione al precetto notificato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per il pagamento di una somma dovuta, contestata dall'opponente per presunti vizi nella procura del suo rappresentante legale. Le richieste delle parti si concentrano sulla validità della procura e sulla legittimità dell'atto di precetto. L'opponente sostiene che la procura limitasse i poteri dell'institore, impedendogli di rappresentare la società in un giudizio civile, mentre la controricorrente difende la validità della procura, evidenziando che essa conferiva "tutti i poteri di legge".

Il giudice ha respinto il ricorso, affermando che il precetto, in quanto atto stragiudiziale, non è invalido se sottoscritto da un rappresentante sostanziale della parte. Ha inoltre chiarito che la procura notarile prodotta in giudizio attestava i poteri rappresentativi dell'institore, superando le eccezioni sollevate dall'opponente. La Corte ha quindi confermato la decisione del giudice di merito, ritenendo infondate le censure relative alla capacità di rappresentanza, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali.

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Massime1

L'institore ha, di regola, la rappresentanza processuale attiva e passiva dell'imprenditore, sicché la procura speciale con la quale gli sono conferiti "tutti i poteri di legge" attribuisce anche la legittimazione al rilascio della procura ad litem. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto valido il mandato ad litem rilasciato dall'institore sulla base di una procura speciale con la quale la società gli aveva conferito "tutti i poteri di legge", ivi compreso quello di rappresentarla davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e in ogni grado di giurisdizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 03/04/2025, n. 8793
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8793
    Data del deposito : 3 aprile 2025

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