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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/10/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. RD AV ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 305/2023
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente, in Vico 5° Parte_1
Pedace, n. 33, Cod. Fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco C.F._1
Colotta, presso il cui studio in Oriolo (CS) Via D.co Ippolito n. 13, elegge domicilio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli
Avvocati Marcello Carnovale ed Umberto Ferrato, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio avv. di Fiumicino Rep n.37590 / 7131 del 23.1.2023, Persona_1 elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, anche quale mandataria della CP_2
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 27.01.2023 conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_3 avverso l'avviso di addebito n. 334 2022 00034306 59 000 con il quale l'istituto della previdenza sociale gli aveva intimato il pagamento di € 6.317,13 quali contributi accertati e dovuti a titolo di gestione agricola – lavoratori autonomi ed associati per l'anno 2020/2021.
In particolare, il ricorrente evidenziava che non era da considerarsi coltivatore diretto, poiché, in realtà lavoratore dipendente da oltre 25 anni. Si costituiva in giudizio l' , contestando con varie argomentazioni la domanda della CP_3 ricorrente.
In particolare, evidenziava la correttezza dell'avviso di addebito sia sotto il profilo temporale che contenutistico e la prova della prevalenza dell'attività autonoma rispetto a quella dipendente.
La causa, dopo l'escussione dei testi ammessi, viene decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
L'avviso di addebito oggetto del presente giudizio è pacificamente basato sulla circostanza per cui l'odierno ricorrente è stato iscritto nella gestione agricola come coltivatore diretto.
Sotto il profilo giuridico, ai fini previdenziali è necessario che l'attività dei coltivatori diretti possegga requisiti oggettivi e soggettivi (artt. 2 e 3 Legge n. 9/1963):
Requisiti oggettivi:
Il fabbisogno aziendale non deve essere inferiore a 104 giornate annue ed un terzo di esso deve essere garantito dal nucleo familiare.
Requisiti soggettivi:
L'attività deve essere svolta abitualmente, cioè in modo esclusivo o almeno prevalente;
I nuclei familiari coinvolti nell'attività esclusiva o prevalente devono essere composti da parenti o affini entro il quarto grado.
Gli articoli 1 e 2 della l. 26.10.1957 n. 1047 prevedono che l'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi (art.1).
Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi
o all'allevamento ed al governo del bestiame (art. 2). L'art. 2 della l.
9.1.1963 n. 9 testualmente recita: con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2, L. 26 ottobre 1957,
n. 1047, e dall'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività.
Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito.
La giurisprudenza della suprema corte ha ritenuto che, sulla base delle norme sopra citate, la qualità di coltivatore diretto possa essere riconosciuta laddove concorrano i seguenti requisiti:
a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscono per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue (Cass. SS.UU.
1.9.1999 n.616, in Foro it. 1999, I, 3508; Cass.
9.6.2003 n.
9208, in Mass. Giust. civ. 2000, f,6; Cass. 22.6.2000 n.8508, in Dir e Gius Agr 2001,318).
Sulla base della succitata normativa, colui che si dedichi direttamente, abitualmente e manualmente, in maniera esclusiva o prevalente, per la maggior parte dell'anno, alla coltivazione del fondo, deve essere iscritto nella gestione lavoratori agricoli autonomi istituita presso l' . CP_3
L'obbligo contributivo per il coltivatore diretto, in sostanza, deriva da una serie di requisiti, di cui l' non ha fornito sufficiente prova. CP_3
Ed infatti alcuna prova dei necessari requisiti per la legittima iscrizione obbligatoria della parte ricorrente all'assicurazione dei coltivatori diretti ha fornito la parte resistente a ciò CP_3 tenuta, non potendo ricavarsi la ricorrenza di detti stringenti elementi qualificanti la suddetta condizione di coltivatore diretto dalle mere allegazioni della parte resistente e dalla documentazione prodotta.
Sebbene, infatti, la parte resistente abbia affermato di aver provveduto all'iscrizione ufficiosa della parte ricorrente alla gestione previdenziale per coltivatori diretti previo riscontro delle condizioni confortanti l'obbligatoria iscrizione alla speciale gestione in sede ispettiva, in questo giudizio non ha mai chiarito né ha provato la diretta, abituale coltivazione del fondo in modo prevalente costituente un elemento indefettibile per l'iscrizione presso la gestione per coltivatori diretti.
In particolare, l' non ha prodotto un verbale ispettivo, una denuncia operata dal CP_3 ricorrente, un qualsiasi substrato probatorio atto a confortare l'iscrizione officiosa nella gestione coltivatori diretti.
Di contro, parte ricorrente, a mezzo dei testimoni escussi – oltre che a mezzo della produzione documentale attestante lo svolgimento di attività di salariato agricolo – ha comprovato di svolgere una minima attività autonoma di coltivazione di un piccolo fondo e di possedere qualche gallina.
Pertanto, non vi è prova di un'attività di coltivazione di fondi da parte del ricorrente e del suo nucleo familiare che abbia i caratteri dell'esclusività o della prevalenza né, soprattutto, che dalla stessa attività la parte ricorrente tragga la maggior fonte di guadagno.
Deve ritenersi sconfessato, di conseguenza, il carattere della prevalenza dell'attività lavorativa personale sui fondi e di governo del bestiame nella disponibilità della parte ricorrente, di fatto mai accertata né provata dall' in questo giudizio, quanto meno per gli CP_3 anni in contesa (come peraltro accertato nel precedente definito con sentenza 524/2024 tra le stesse parti ma relativo ad annualità precedenti).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, con l'assorbimento di ogni altra questione ed eccezione sollevata dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara non dovute dal ricorrente le somme richieste dall' con avviso di addebito CP_3
n. 334 2022 00034306 59 000;
- Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite, quantificate in € 1.500,00, oltre spese generali, Iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
Castrovillari, 15-10-2025 Il Giudice
Dott. RD AV
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. RD AV ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 305/2023
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente, in Vico 5° Parte_1
Pedace, n. 33, Cod. Fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco C.F._1
Colotta, presso il cui studio in Oriolo (CS) Via D.co Ippolito n. 13, elegge domicilio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli
Avvocati Marcello Carnovale ed Umberto Ferrato, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio avv. di Fiumicino Rep n.37590 / 7131 del 23.1.2023, Persona_1 elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, anche quale mandataria della CP_2
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 27.01.2023 conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_3 avverso l'avviso di addebito n. 334 2022 00034306 59 000 con il quale l'istituto della previdenza sociale gli aveva intimato il pagamento di € 6.317,13 quali contributi accertati e dovuti a titolo di gestione agricola – lavoratori autonomi ed associati per l'anno 2020/2021.
In particolare, il ricorrente evidenziava che non era da considerarsi coltivatore diretto, poiché, in realtà lavoratore dipendente da oltre 25 anni. Si costituiva in giudizio l' , contestando con varie argomentazioni la domanda della CP_3 ricorrente.
In particolare, evidenziava la correttezza dell'avviso di addebito sia sotto il profilo temporale che contenutistico e la prova della prevalenza dell'attività autonoma rispetto a quella dipendente.
La causa, dopo l'escussione dei testi ammessi, viene decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
L'avviso di addebito oggetto del presente giudizio è pacificamente basato sulla circostanza per cui l'odierno ricorrente è stato iscritto nella gestione agricola come coltivatore diretto.
Sotto il profilo giuridico, ai fini previdenziali è necessario che l'attività dei coltivatori diretti possegga requisiti oggettivi e soggettivi (artt. 2 e 3 Legge n. 9/1963):
Requisiti oggettivi:
Il fabbisogno aziendale non deve essere inferiore a 104 giornate annue ed un terzo di esso deve essere garantito dal nucleo familiare.
Requisiti soggettivi:
L'attività deve essere svolta abitualmente, cioè in modo esclusivo o almeno prevalente;
I nuclei familiari coinvolti nell'attività esclusiva o prevalente devono essere composti da parenti o affini entro il quarto grado.
Gli articoli 1 e 2 della l. 26.10.1957 n. 1047 prevedono che l'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi (art.1).
Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi
o all'allevamento ed al governo del bestiame (art. 2). L'art. 2 della l.
9.1.1963 n. 9 testualmente recita: con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2, L. 26 ottobre 1957,
n. 1047, e dall'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività.
Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito.
La giurisprudenza della suprema corte ha ritenuto che, sulla base delle norme sopra citate, la qualità di coltivatore diretto possa essere riconosciuta laddove concorrano i seguenti requisiti:
a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscono per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue (Cass. SS.UU.
1.9.1999 n.616, in Foro it. 1999, I, 3508; Cass.
9.6.2003 n.
9208, in Mass. Giust. civ. 2000, f,6; Cass. 22.6.2000 n.8508, in Dir e Gius Agr 2001,318).
Sulla base della succitata normativa, colui che si dedichi direttamente, abitualmente e manualmente, in maniera esclusiva o prevalente, per la maggior parte dell'anno, alla coltivazione del fondo, deve essere iscritto nella gestione lavoratori agricoli autonomi istituita presso l' . CP_3
L'obbligo contributivo per il coltivatore diretto, in sostanza, deriva da una serie di requisiti, di cui l' non ha fornito sufficiente prova. CP_3
Ed infatti alcuna prova dei necessari requisiti per la legittima iscrizione obbligatoria della parte ricorrente all'assicurazione dei coltivatori diretti ha fornito la parte resistente a ciò CP_3 tenuta, non potendo ricavarsi la ricorrenza di detti stringenti elementi qualificanti la suddetta condizione di coltivatore diretto dalle mere allegazioni della parte resistente e dalla documentazione prodotta.
Sebbene, infatti, la parte resistente abbia affermato di aver provveduto all'iscrizione ufficiosa della parte ricorrente alla gestione previdenziale per coltivatori diretti previo riscontro delle condizioni confortanti l'obbligatoria iscrizione alla speciale gestione in sede ispettiva, in questo giudizio non ha mai chiarito né ha provato la diretta, abituale coltivazione del fondo in modo prevalente costituente un elemento indefettibile per l'iscrizione presso la gestione per coltivatori diretti.
In particolare, l' non ha prodotto un verbale ispettivo, una denuncia operata dal CP_3 ricorrente, un qualsiasi substrato probatorio atto a confortare l'iscrizione officiosa nella gestione coltivatori diretti.
Di contro, parte ricorrente, a mezzo dei testimoni escussi – oltre che a mezzo della produzione documentale attestante lo svolgimento di attività di salariato agricolo – ha comprovato di svolgere una minima attività autonoma di coltivazione di un piccolo fondo e di possedere qualche gallina.
Pertanto, non vi è prova di un'attività di coltivazione di fondi da parte del ricorrente e del suo nucleo familiare che abbia i caratteri dell'esclusività o della prevalenza né, soprattutto, che dalla stessa attività la parte ricorrente tragga la maggior fonte di guadagno.
Deve ritenersi sconfessato, di conseguenza, il carattere della prevalenza dell'attività lavorativa personale sui fondi e di governo del bestiame nella disponibilità della parte ricorrente, di fatto mai accertata né provata dall' in questo giudizio, quanto meno per gli CP_3 anni in contesa (come peraltro accertato nel precedente definito con sentenza 524/2024 tra le stesse parti ma relativo ad annualità precedenti).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, con l'assorbimento di ogni altra questione ed eccezione sollevata dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara non dovute dal ricorrente le somme richieste dall' con avviso di addebito CP_3
n. 334 2022 00034306 59 000;
- Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite, quantificate in € 1.500,00, oltre spese generali, Iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
Castrovillari, 15-10-2025 Il Giudice
Dott. RD AV