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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/06/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo ITno
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione terza Civile – riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere relatore dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 17/2024 R.G. promossa da:
residente in [...] ed in Torino elettivamente Parte_1
domiciliata in c.so Inghilterra n.41 presso lo studio dell'avv. Simone Bertino che la rappresenta e difende con l'avv. Alessandro Lesca come da procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
APPELLANTE
c o n t r o
S.p.a. (già ), in persona della Procuratrice Controparte_1 CP_2
in Milano elettivamente domiciliata in via Correggio Controparte_3
n.43 presso lo studio dell'avv. Antonio Christian Faggella che la rappresenta e difende per procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: fideiussione
Udienza di rimessione della causa in decisione del 17.4.2025
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: sull'appello della sig.ra Parte_1
accogliere l'odierno appello e per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, assolvere la sig.ra da ogni avversaria richiesta Parte_1
respingendo le domande tutte dell'appellata.
Sull'appello incidentale dichiarare l'inammissibilità per tardività dell'appello incidentale e respingerlo nel merito per i motivi di cui in atti e confermare il capo della sentenza impugnato dall'appellata; con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio, rimborso forfettario ed accessori di cui si chiede la distrazione.
PER PARTE APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE: nel merito, in via incidentale principale: accogliere l'appello incidentale e riformare parzialmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
respingere l'appello principale;
in via incidentale subordinata: accogliere l'appello incidentale e riformare la sentenza impugnata e per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento Parte_1
in favore di dell'importo di euro 104.404,18 oltre interessi Controparte_1
di mora al tasso contrattualmente stabilito dalla domanda al saldo (o della diversa maggiore o minore somma che dovesse essere accertata nel corso del presente giudizio); respingere l'appello avversario.
In caso di mancato accoglimento dell'appello incidentale, respingere l'appello avversario e confermare la sentenza impugnata cosi' confermando la condanna della sig.ra al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 87.078,49 o della diversa somma che dovesse essere accertata;
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, dell'appello principale, condannare quest'ultima al pagamento della diversa pagina 2 di 20 somma che dovesse essere accertata;
con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio e del procedimento monitorio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la sig.ra Parte_1
impugna la sentenza 4681/2023 pubblicata il 22/11/2023 con cui il Tribunale di
Torino ha revocato il decreto ingiuntivo n. 2427/2023 emesso dal Tribunale medesimo in data 27/03/2023 econdannato parte attrice al pagamento nei confronti di (ora della (sola) cifra CP_2 Controparte_4
di € 87.078,49 oltre interessi moratori.
Primo grado
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la sig.ra Parte_1
agiva contro la (rappresentata in causa dalla s.p.a.
[...] CP_2
innanzi al Tribunale di Torino, opponendosi al decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 2427/2023 del 27/03/2023, con cui il medesimo Tribunale le aveva ingiunto di pagare alla la somma pari ad € 104.404,18 (oltre CP_2
interessi e spese di procedura) di cui € 17.325,69 relativi al conto corrente n.
1000/1865 ed € 87.078,49 relativi a un conto anticipi, in qualità di fideiussore del debitore principale CP_5
Allegava l'attrice che con ricorso del 13.03.2023 la Controparte_6
quale procuratrice della (cessionaria della stessa CP_2 [...]
già a sua volta cessionaria di aveva Controparte_6 Controparte_7
richiesto al Tribunale di Torino un decreto ingiuntivo al fine di ottenere la condanna della GN a pagare alla opposta, in via solidale Parte_1
con la GN , quali fideiussori della (società Controparte_8 CP_5
cancellata nel 2017) la complessiva somma di € 104.404,18 dei quali: €
17.325,69 quale importo dovuto in relazione al contratto di conto corrente oltre interessi sul capitale dal dovuto al saldo ed € 87.078,49 quale importo dovuto in pagina 3 di 20 relazione al contratto di conto anticipi oltre interessi sul capitale dal dovuto al saldo. In particolare, l'opposta aveva dedotto di essere creditrice dell'opponente in virtù di fideiussione omnibus rilasciata dalla medesima mediante lettera di fideiussione dell'08.07.2008 a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni dipendenti da rapporti bancari di ogni natura assunte dalla società obbligata principale ed in favore di fino Controparte_7
all'importo massimo di € 650.000,00
A fondamento della sua opposizione eccepiva la nullità delle clausole 2, 6, 8 del contratto di fideiussione omnibus dell'08.07.2008, in quanto conformi allo schema contrattuale tipo redatto dall'Abi nel 2002 che aveva violato l'art. 2 c. 2 lett. a) L. 287/1990, come statuito dalla NC d'IT nel provvedimento n. 55/2005 ed identiche per contenuto a quelle censurate dalla
Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili nella sentenza n. 41994 del 30.12.2021.
Premessa la nullità della clausola 6 della fideiussione, concludeva per
l'applicabilità alla fattispecie odierna dell'art. 1957 c.c., precisando che le uniche istanze idonee ad interrompere il termine decadenziale di cui al predetto articolo erano unicamente quelle giudiziali che il creditore doveva assumere nei confronti del debitore principale per tentare il recupero del proprio credito.
Eccepiva quindi l'intervenuta decadenza di cui all'articolo 1957 c.c. stante
l'assenza di iniziative giudiziali nei confronti del debitore principale CP_5
per oltre sei mesi tra la data di scadenza delle obbligazioni (per quanto
[...]
atteneva al conto corrente dalla data del fallimento dell'obbligata principale dichiarato con sentenza 25.02.2013 del Tribunale di Torino e per CP_5
quanto atteneva al conto anticipi dalla data di scadenza della linea di credito transitoria verificatasi il 31.05.2011) e l'insinuazione al passivo, avvenuta nell'ottobre 2013 nel fallimento rilevando che la prima iniziativa CP_5
giudiziale era costituita dal ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto. Deduceva poi la prescrizione di tutte le pretese portate nel decreto ingiuntivo medesimo.
pagina 4 di 20 Si costituiva in giudizio la e per essa CP_2 Controparte_6
chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna della controparte al
[...]
pagamento della somma ingiunta. In particolare, deduceva che le clausole della fideiussione omnibus erano valide ed efficaci precisando che la fideiussione rilasciata non era conforme al modello ABI, ragione per cui l'avversa domanda di nullità doveva essere respinta. Sottolineava che il provvedimento di
NC d'IT n. 55/2005 conteneva un'indagine limitata al periodo temporale
2002-maggio 2005 e pertanto non poteva essere utilizzato per provare la sussistenza di un'intesa lesiva della concorrenza in un momento successivo al periodo delle indagini, con l'effetto che la fideiussione oggetto di causa, sottoscritta nel 2008, esulava dagli accertamenti compiuti da NC d'IT.
Osservava poi che la clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione era valida e legittima e in ogni caso l'art. 1957 c.c. non poteva applicarsi dal momento (appunto) che la garanzia rilasciata dal garante prevedeva una rinuncia espressa all'art. 1957 c.c. con dispensa del creditore dall'obbligo di agire contro il debitore nel termine semestrale (clausola art.6).
Precisava, poi, che il creditore originario aveva diffidato il pagamento per entrambe le linee di credito a mezzo raccomandata a/r . Contestava infine la prescrizione del credito.
Con sentenza n. 4681/2023, pubblicata in data 22/11/2023, il Tribunale di
Torino, così pronunciava:
revocava il decreto ingiuntivo n. 2427/2023 e condannava l'opponente a pagare alla la cifra di € 87.078,49 oltre interessi nonché alla CP_2
rifusione delle spese di lite, liquidate in € 9.142,00 oltre accessori.
Il Tribunale riteneva che la clausola n. 6 della fideiussione, relativa alla deroga dei termini indicati nell'art. 1957 c.c., la quale riproduceva il contenuto dell'illecito schema contrattuale, doveva essere dichiarata nulla senza che
pagina 5 di 20 assumesse un rilievo decisivo in senso contrario la data di stipulazione del contratto, ben potendo tale schema essere in concreto utilizzato anche dopo il provvedimento della NC d'IT. Passava quindi a verificare il rispetto di questa previsione considerando che l'art. 7 del contratto prevedeva il
“pagamento del fideiussore” “a semplice richiesta scritta”. Spiegava che in presenza di questa clausola il rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito doveva ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, sicché una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore, il creditore non era più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore (Cass. 13078/2008; nello stesso senso, Cass. 22346/2017). Riteneva quindi infondato il motivo di opposizione in relazione al conto anticipi, atteso che l'obbligazione risultava scaduta il 31/05/2011 e la convenuta aveva dimostrato di aver richiesto il pagamento al fideiussore il 17/10/2011, entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c.
Accoglieva invece l'opposizione con riferimento al conto corrente atteso che esso risultava chiuso il 23/04/2012, le precedenti richieste di pagamento di somme erano irrilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1957 c.c. e rilevava che
l'insinuazione al passivo della del 31/10/2013 era successiva al CP_9
termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Revocava quindi il decreto ingiuntivo con condanna dell'attrice al pagamento del minor importo di € 87.078,49, oltre interessi moratori, oltre alla condanna della sig.ra al pagamento delle spese di lite in favore della Pt_1 CP_2
Appello
La sig.ra previo riepilogo delle vicende sostanziali e Parte_1
processuali rilevanti, propone impugnazione avverso la richiamata sentenza contestando ed impugnando i seguenti capi: la parte in cui il Tribunale aveva pagina 6 di 20 ritenuto che la cessione del 25.06.2021 dei crediti da a Controparte_7 [...]
avesse riguardato anche la fideiussione a prima richiesta Controparte_10
contenuta nell'articolo 7 del contratto del 30.12.2009 e non aveva rilevato la carenza di legittimazione attiva in capo alla odierna appellata;
la parte in cui il Tribunale aveva ritenuto valida ed efficace la clausola 7 del contratto nonostante la sig.ra fosse un consumatore e la statuizione Parte_1
che l'invio di una raccomandata A/R fosse atto idoneo a rispettare il termine di decadenza previsto dall'articolo 1957 c.c.; la parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che tra la scadenza dell'obbligazione principale derivante dal contratto di anticipo fatture ed il primo atto finalizzato al recupero delle somme fossero decorsi meno di sei mesi.
Passa quindi ad esplicitare due motivi di gravame.
1. OMESSA, ERRONEA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE
DELLA SENTENZA IMPUGNATA IN ORDINE ALLA CONTESTATA
NULLITÀ E/O INEFFICACIA DELLA CLAUSOLA 7 DEL
CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE OMNIBUS. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 33-34-35-36 D LGS 206/2005
Con il primo motivo di gravame impugna il capo della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto valida ed efficace la clausola 7 nei confronti della sig.ra sebbene quest'ultima rivestisse la qualità di consumatore e godesse Pt_1
della tutela prevista dagli articoli 33, 34, 35, 36 DLGS 206/2005. Precisa, dunque, che in considerazione della qualifica di consumatore della sig.ra e in relazione alla fideiussione a prima richiesta, risultava applicabile la Pt_1
disciplina del Codice del Consumo ed in particolare la previsione dell'art. 33, lett. t), per cui ove la clausola fosse riconosciuta abusiva (causa la limitazione alla facoltà di opporre eccezioni) il contratto conserverà validità ai sensi del comma 1 del citato art. 36, lasciando al garante la facoltà di opporre eccezioni.
pagina 7 di 20 Sottolinea che la sig.ra non aveva mai detenuto quote all'interno della Pt_1
le quali erano della sorella della opponente, sig.ra CP_5 CP_8
legale rappresentante della nella misura del 98% e della
[...] CP_5
sig.ra nella misura del 2%. Evidenzia inoltre che non vi era Persona_1
prova che la clausola 7 fosse stata oggetto di contrattazione e trattativa individuale così come imposto dall'art. 34, comma 5, D Lgs 206/2005. Sul punto richiama il documento n.11 prodotto nel fascicolo monitorio da cui emergeva che non vi fosse stata alcuna trattativa individuale in relazione a detta clausola;
pertanto, il consumatore non era stato posto nella condizione di poter valutare la clausola determinante l'impegno a pagare a prima richiesta senza possibilità di muovere eccezioni di sorta alle richieste dell'istituto di credito. Deduce quindi la nullità della clausola 7 della fideiussione omnibus per contrarietà alle suddette disposizioni contenute all'interno del Codice del Consumo. Da ciò ne consegue che risultava pienamente operativo il disposto dell'articolo 1957 c.c. per cui il creditore era tenuto ad agire in giudizio entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, a nulla rilevando a fini dell'interruzione del termine di decadenza l'invio di diffide stragiudiziali. Rileva che la prima azione giudiziale avviata dall'istituto nei confronti del debitore principale era stata l'insinuazione al passivo avvenuta nel corso dell'anno 2013 e dunque ben oltre il termine di decadenziale di 6 mesi previsto dall'articolo 1957 c.c. Chiede, quindi, che la Corte di Appello in riforma dell'impugnata sentenza, accertata la natura vessatoria della clausola 7 della fideiussione omnibus del 30.12.2009 ne dichiari la nullità e, pronunciando la decadenza dell'appellata, assolva la GN da ogni avversa richiesta. Pt_1
2. ERRONEA, , CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE IN Tes_1
ORDINE AL RISPETTO DEL TERMINE DI DECADENZA DI CUI
ALL'ARTICOLO 1957 C.C. ERRATA INTERPRETAZIONE E
pagina 8 di 20 VALUTAZIONE DELLE PROVE DOCUMENTALI VERSATE IN ATTI
NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con il secondo motivo di gravame, censura la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che il contratto anticipi fatture si fosse risolto in data 31.05.2011 e che la raccomandata inviata nel mese di ottobre 2011 avesse di conseguenza interrotto il termine semestrale di decadenza previsto dall'articolo 1957 c.c.
Esamina innanzitutto il documento n.13 (estratto conto linea anticipi del
25.05.2021) prodotto dalla da cui emergeva come le obbligazioni CP_2
relative al contratto anticipi fossero scadute in data 26.04.2012 e ciò trovava conferma nella diffida ad adempiere del 07.10.2011 inviata alla sig.ra Pt_1
nella quale la riferiva di aver intimato alla il Controparte_7 CP_5
pagamento dell'importo di € 87.074,50 entro e non oltre 5 giorni. Precisa quindi che dai documenti in causa risultava come il contratto di anticipi fatture non si fosse risolto in data 31.05.2011. Richiama altresì il documento n.10, prodotto da controparte, riportante operazioni di anticipo in fattura concluse nel corso del mese di giugno 2011 e il documento 9 prodotto relativo agli estratti conto analitici della Ritiene quindi che entrambi i rapporti contrattuali si CP_5
erano conclusi nel mese di aprile 2012, per cui il termine di 6 mesi di cui all'articolo 1957 c.c. era iniziato a decorrere dall'aprile dell'anno 2012 e conseguentemente, essendo stata presentata l'insinuazione al passivo solo nell'ottobre 2013, risultava maturato e scaduto il termine di decadenza previsto dall'articolo 1957 c.c.
Costituzione della e per essa CP_2 Controparte_11
Si costituisce con comparsa del 31/05/2024 la e per essa CP_2 [...]
formulando appello incidentale, eccependo Controparte_11
l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto ex art. 342 e 348 bis c.p.c. e chiedendo il rigetto dello stesso perché infondato in fatto e in diritto.
pagina 9 di 20 In via incidentale chiede la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva dichiarato la nullità parziale della fideiussione relativamente alla clausola n.6 della stessa. Precisa che la fideiussione azionata in via monitoria era stata sottoscritta dalla sig.ra in data 08/07/2008, quindi in un momento Pt_1
successivo all'indagine condotta da NC d'IT e conclusasi con il provvedimento n. 55/2005. Rileva che il provvedimento di NC d'IT n.
55/2005 contiene un'indagine limitata al periodo temporale 2002-maggio
2005 e pertanto non poteva essere utilizzato per provare la sussistenza di un'intesa lesiva della concorrenza in un momento successivo al periodo delle indagini;
da ciò ne conseguiva che la fideiussione oggetto di causa, sottoscritta nel 2008, esulava dagli accertamenti compiuti da NC d'IT e, pertanto, il provvedimento 55/2005 non poteva fungere da prova circa la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale. Spiega che parte appellante, onde far accertare la nullità parziale della fideiussione sottoscritta nel 2008, avrebbe dovuto provare la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale in un momento successivo al periodo d'indagine oggetto del suddetto provvedimento di NC
d'IT, sennonché tale prova non era stata fornita da parte opponente e il
Tribunale avrebbe dovuto rilevarlo in sentenza.
Chiede quindi che la Corte, in riforma della sentenza di primo grado, accerti la mancata prova da parte dell'opponente della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale in epoca successiva al provvedimento di NC d'IT n.
55/2005 e conseguentemente dichiari la validità della fideiussione sottoscritta dalla Sig.ra nel 2008 e delle relative clausole, compresa la n. 6, con Pt_1
l'effetto che l'art. 1957 c.c. sarebbe stato validamente derogato e non potrebbe, quindi, trovare applicazione nel caso di specie.
In relazione all'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla
ne eccepisce l'infondatezza e l'inammissibilità in quanto CP_2
tardivamente sollevata. Rileva anzitutto che l'oggetto del motivo di appello pagina 10 di 20 avversario non era tanto la legittimazione attiva dell'odierna convenuta, quanto
l'effettiva titolarità del credito azionato che era questione di fatto attinente al merito della controversia e che, come tale, può essere coperta dal principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. In ogni caso precisa che in sede di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo erano stati versati in atti i documenti che comprovavano la sua legittimazione. Richiama sul punto i documenti n.8
(atto fusione ) n.9 (Gazzetta Ufficiale ) n.3 (estratto CP_7 CP_12
Scissione) n.4-5 (Gazzetta Ufficiale) del procedimento monitorio.
Con riguardo al primo motivo di appello ne rileva l'infondatezza e ne eccepisce
l'inammissibilità in quanto eccezione tardivamente rilevata. Osserva che nel primo grado controparte aveva sollevato (tardivamente nella memoria ex art.
183, VI comma, n. 2 c.p.c.) una diversa eccezione, ossia l'eccezione di vessatorietà della clausola n. 6 della fideiussione, in deroga al 1957 c.c. e non aveva per contro mai sollevato alcuna eccezione di vessatorietà quanto alla clausola n. 7, che prevedeva l'obbligo del garante di corrispondere quanto dovuto dal debitore a prima richiesta del creditore. Ritiene quindi che non possa trovare accoglimento la censura avversaria in punto di “omessa, erronea o contraddittoria motivazione” proprio alla luce del fatto che controparte non aveva mai, prima di ora, sollevato una eccezione di nullità e/o inefficacia della clausola 7 del contratto di fideiussione omnibus. In ogni caso ritiene che controparte non poteva giovarsi della tutela consumeristica, dal momento che era documentalmente provato che la sig.ra aveva Parte_1
sottoscritto i contratti in nome e per conto della società debitrice principale
e precisa che le predette firme non erano state oggetto di disconoscimento. Nega poi quanto affermato da controparte circa la mancata contestazione da parte della della qualifica di consumatore della sig.ra Ad ogni modo, CP_2 Pt_1
produce la visura storica della società (doc. 8 – produzione CP_5
resa necessaria dalla nuova contestazione avversaria) dalla quale emerge che pagina 11 di 20 la sig.ra era stata Amministratrice Unica della Società a Parte_1
partire dalla data del 04.05.2004, con conferma di carica dal 23.04.2008 e, comunque, fino al 22.06.2009 (subentrando poi in carica la sig.ra
[...]
) per cui l'appellante aveva sottoscritto i contratti azionati e, CP_8
soprattutto, la fideiussione in costanza di carica e per ragioni attinenti alla propria attività professionale.
Aggiunge poi che la clausola n. 7 era stata prontamente sottoscritta da controparte ai sensi dell'art. 1341 -1342 c.c. e pertanto era valida ed efficace.
In relazione al secondo motivo di appello sottolinea che la fideiussione non era soggetta alla nullità parziale per conformità al modello ABI e la clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. contenuta nelle fideiussioni era valida e legittima sotto ogni profilo. La garanzia rilasciata dall'appellante, infatti, prevedeva una rinuncia espressa all'art. 1957 c.c. con dispensa del creditore dall'obbligo di agire contro il debitore nel termine semestrale. Inoltre, parte appellante aveva sottoscritto detta clausola anche ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c. Aggiunge poi che la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. era comunque inapplicabile alla garanzia di cui è causa, poiché la stessa conteneva la clausola di pagamento a prima richiesta, e per l'effetto la stessa si qualificava come contratto autonomo di garanzia, per cui l'art. 1957 c.c. non poteva trovare applicazione alcuna.
In subordine evidenzia che con la previsione di una garanzia a prima richiesta il fideiussore si impegna a pagare l'obbligazione principale non appena il creditore lo richieda, senza necessità di un'azione giudiziale, per cui l'inserimento di tale clausola permette al creditore di evitare la decadenza di cui all'art. 1957
c.c. mediante una semplice intimazione di pagamento scritta, senza bisogno di azioni giudiziarie.
Rileva, pertanto, che nel caso in esame il creditore aveva inviato richieste di pagamento tramite raccomandata a/r entro i termini previsti, evitando così la pagina 12 di 20 decadenza. Le istanze contro la società debitrice, inoltre, erano state continuate diligentemente con l'insinuazione al passivo della società CP_5
impedendo comunque la decadenza delle fideiussioni azionate.
L'APPELLO PRINCIPALE DEV'ESSERE RESPINTO MENTRE
L'APPELLO INCIDENTALE DEV'ESSERE ACCOLTO.
In via pregiudiziale parte appellante eccepisce (pag.4 dell'atto Parte_1
introduttivo di secondo grado) “la carenza di legittimazione attiva” di parte appellata giacché il Tribunale di Torino ha, erroneamente, ritenuto che la cessione dei crediti da a riguardasse anche CP_13 Controparte_11
“la fideiussione a prima richiesta contenuta nell'art.7 del contratto 30.12.2009”.
Va premesso che l'art.7 è contenuto nella fideiussione dell'8.7.2008 mentre il
30.12.2009 è intervenuta solo una proroga della linea di credito su anticipi fatture che nulla ha a che vedere con la fideiussione.
Premesso ulteriormente che tale eccezione non è neppure espressamente ricondotta ai motivi di appello (di cui a pag.5 e 7 dell'atto di citazione) e che non riguarda la legittimazione attiva di (giacchè la stessa Controparte_14
si individua esclusivamente in forza della prospettazione operata dall'opposto- appellato in primo grado) ma, invece, la titolarità nel merito del rapporto negoziale dedotto in giudizio con il ricorso per decreto ingiuntivo, la stessa risulta inammissibile.
Innanzi tutto, con il ricorso per decreto ingiuntivo (introduttivo del giudizio di primo grado) la , per comprovare la titolarità attiva del rapporto CP_2
dedotto in giudizio, ha allegato espressamente l'intervenuta cessione tra
[...]
e dei crediti pecuniari individuabili in blocco ex CP_13 Controparte_11
art.58 TUB con relativa pubblicazione sulla G.U. n.118, parte II, del 5.10.2021
(doc. n.9).
pagina 13 di 20 Ha spiegato che in forza di successiva scissione parziale, ex art.2506 e ss. c.c., i crediti sono stati conferiti da appunto, a Controparte_11 CP_2
(doc. n.8).
Il giudice di primo grado, in totale assenza di qualsivoglia contestazione da parte di nel corso del giudizio, ha quindi ritenuto la Parte_1 CP_2
titolare del rapporto giuridico dedotto in causa.
Ora, parte appellante, in primis, neppure allega per quale motivo la ricostruzione del giudice di primo grado dei suddetti fatti debba essere censurata, incorrendo, di conseguenza, nell'inammissibilità del motivo d'appello, ex art.342, 1°c., n.
1 e n.2 c.p.c., la cui totale genericità lo rende inidoneo a contrapporsi all'iter logico della decisione.
In secondo luogo, la titolarità attiva della situazione giuridica dedotta in giudizio, quale elemento costitutivo della domanda, attinente al merito della decisione, comporta l'onere, in capo all'attore, di allegarne e provarne i fatti costitutivi a meno che il convenuto non li contesti espressamente, ex art.115, 1°c., c.p.c., o lo faccia tardivamente oltre il termine di maturazione delle preclusioni assertive
(Cass.2018 n.16904): esattamente il caso oggetto del presente giudizio ove non ha in alcun modo contestato, entro il termine ex art.171 Parte_1
ter, n.1 c.p.c. (e neppure nel corso di tutto il giudizio di primo grado) la titolarità in capo a della situazione soggettiva dedotta in causa, con relativa CP_2
inammissibilità della contestazione in sede di appello.
Inammissibile è il motivo d'appello riguardante l'asserita inefficacia della clausola n. 7 del contratto che configura una fideiussione a prima richiesta.
Tardiva, infatti, è l'eccezione sollevata dall'appellante relativa alla circostanza che la clausola n.7 del contratto di fideiussione (pagamento a prima richiesta) non possa essere opposta alla sig.ra in quanto consumatore, ex art.33, Pt_1
2°c., l. t), CdC (relativa alla limitazione alla facoltà di opporre eccezioni), con la conseguenza che le uniche istanze idonee ad interrompere il termine pagina 14 di 20 decadenziale ex art.1957 c.c. sarebbero solo quelle giudiziali, non proposte tempestivamente dalla . CP_2
E' vero che, ex art.36, 3°c., CdC, la nullità di protezione è rilevabile d'ufficio
(anche in sede di appello), purché però (in coordinamento con il principio di allegazione e dell'onere della prova), i presupposti della nullità risultino dagli atti di primo grado, emergendo da fatti ritualmente e tempestivamente introdotti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, e non quando il relativo potere di allegazione sia ormai precluso in rito (Cass.2021 n.36353). Principio applicabile in appello proprio ai contratti di fideiussione in relazione alla normativa antitrust ed in relazione ai fatti costitutivi delle nullità negoziali che non sono state rilevate d'ufficio in primo grado e che sono suscettibili di tale rilievo in appello solo a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti (Cass.2023 n.20713).
Ora, ha allegato in primo grado la propria qualifica di Parte_1
consumatore solo in seconda memoria ex art.171 ter c.p.c., oltre i termini preclusivi di cui all'art.171 ter, 1°c., n.1, c.p.c.
Per completezza, in ogni caso, è opportuno rilevare che l'eccezione è infondata anche nel merito.
La qualifica di consumatore, innanzi tutto, va provata da chi invoca l'applicazione della relativa normativa e ciò, anche in forza del principio generale secondo cui l'eccezione propria in senso lato (rilevabile, come in questo caso, d'ufficio) dev'essere comprovata dal convenuto in senso sostanziale
(Cass.2004 n.6450) che, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo è, appunto l'opponente sig.ra A questo proposito basti considerare che (doc. 7 e 10 Pt_1
di primo grado della fase monitoria) i contratti di conto corrente di corrispondenza e di concessione di linee di credito garantite dalla fideiussione omnibus oggetto del presente giudizio risultano sottoscritti (espressamente “X
pagina 15 di 20 ) proprio da che, quindi, certo non ha agito nella CP_5 Parte_1
fattispecie oggetto del presente giudizio quale consumatore, ma, al contrario, espressamente quale legale rappresentante della società garantita.
Da quanto suddetto derivano due conseguenze.
La prima è che la clausola n.6 del contratto di fideiussione, che prevede come
“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore …entro i termini previsti dall'art.1957 c.c. che si intende derogato”, non risulta affatto vessatoria (e quindi nulla) ex art.33, 2°c., l. t), CdC (che contempla la limitazione alla facoltà di opporre eccezioni), giacché la clausola del contratto di fideiussione che deroga all'art.1957, 1°c., c.c. in senso favorevole al creditore non è stata prevista negozialmente nei riguardi di un consumatore (Cass.2023
n.25758).
La seconda è che risulta rituale, quindi, la clausola n.7 che configura una fideiussione con “pagamento a prima richiesta”. Ne consegue che in tema di fideiussione la decadenza prevista dall'art.1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa cosicché, nel caso le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a “semplice richiesta”, la decadenza è evitata rivolgendo (anche solo) al fideiussore una mera istanza di pagamento, senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale (Cass.2025 n.835).
Infondato è anche il secondo motivo dell'appello principale relativo alla contestazione che la raccomandata inviata dal creditore nel mese di ottobre 2011 abbia tempestivamente interrotto il decorso del termine semestrale di decadenza ex art.1957 c.c.
pagina 16 di 20 La suddetta clausola n.6 del contratto di fideiussione omnibus (di deroga all'art.1957 c.c.), infatti, al contrario di quanto sostenuto dal giudice di primo grado (e come vedremo anche infra in accoglimento dell'appello incidentale) non è nulla per violazione della normativa antitrust ex art.2, l.a), L.
n.297/1990, perché la fideiussione oggetto del presente giudizio è stata stipulata in data 8.7.2008. Ora, le cause cosiddette “stand alone” sono quelle relative a fideiussioni prestate in epoca successiva al provvedimento n.55 del 2005 della
NC d'IT (riferito ad un'indagine limitata al periodo temporale 2002- maggio 2005) e che dunque, come tali, non possono giovarsi del provvedimento ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust. Per tale ragione in questa tipologia di controversie l'attore ha l'onere di dimostrare che all'epoca della stipula della fideiussione era esistente un'intesa anticoncorrenziale fra banche per l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema ABI oggetto delle censure della NC d'IT nel 2005 per violazione dell'art.2 della
L. n.287 del 1990 (Trib. Milano, sez. spec. Impresa, 13.1.2025, in Giur. delle
Imprese, 2025; Tribunale di Milano, sez. spec. Impresa, 14.2.2023 n.1171, in
DeJure). Intesa anticoncorrenziale che parte appellante non solo non comprova, ma neppure allega.
Per scrupolo di completezza, in ogni caso, è opportuno sottolineare che il motivo d'appello è infondato anche nello specifico merito.
L'eccezione di estinzione della garanzia, ex art.1957 c.c., innanzi tutto, è un'eccezione propria in senso stretto (Cass.2025 n.1851) con la conseguenza che la stessa dev'essere allegata nei suoi elementi costitutivi nonché comprovata dal fideiussore (Cass.2004 n.6450). Prova, su di lei incombente, che Parte_1
fideiussore, non offre allo stato degli atti. Parte appellante ritiene che
[...]
tale prova emerga dalla circostanza che il saldo contabile del contratto di concessione di linee di credito (anticipi fatture) decorrerebbe (analizzando un estratto conto del 25.5.2021) dal 27.4.2012 dal che si evincerebbe che le relative
pagina 17 di 20 obbligazioni sarebbero scadute (unitamente al contratto) il 26.4.2012.
Considerato che l'insinuazione al passivo fallimentare della è CP_5
intervenuta solo nell'ottobre del 2013, il termine semestrale ex art.1957 c.c. sarebbe trascorso inutilmente con relativa decadenza del creditore dal diritto di azionare la fideiussione. Tale allegazione però, rappresenta un fatto nuovo, tardivamente introdotto in appello ex art.345, 1° e 2° c., c.p.c. (irrilevante la Con circostanza che l' fosse stato già prodotto da controparte), giacché in primo grado è stata proprio per ben tre volte (pag.10 e 12 Parte_1
dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), ad asserire (in accordo con la ) che il contratto-anticipi fatture era cessato (con scadenza CP_2
delle relative obbligazioni) in data 31.5.2011 il che, del resto, risulta espressamente anche (doc. n.10 pag.10) dallo stesso medesimo CP_2
contratto di apertura di linee di credito la cui appendice in data 30.12.2009 prevede la “proroga dal 30.11.2009 al 31.5.2011 della linea di credito transitoria per anticipi su fatture…”. Avendo la intimato al fideiussore il CP_2
pagamento con lettera ricevuta il 17.10.2011, il termine semestrale ex art.1957
c.c. risulterebbe, di conseguenza, in ogni caso rispettato.
L'appello principale, quindi, dev'essere respinto.
L'appello incidentale, invece, risulta fondato e dev'essere accolto.
In via pregiudiziale si rileva che l'appello incidentale è tardivo, ma tempestivo, ex art.343 c.p.c., ed ammissibile, ex art.334, 1°c., c.p.c., perché proposto, nel termine di venti giorni prima dell'udienza di trattazione, dalla parte appellata contro cui è stata proposta impugnazione principale.
La fideiussione oggetto del presente giudizio, come detto, risulta rilasciata l'8.7.2008 ed è successiva al provvedimento della NC d'IT del 2005 che analizza la condotta delle banche dal 2002 al 2005 e su quella (sola) condotta fonda il suo provvedimento di nullità parziale delle clausole in questione.
pagina 18 di 20 Come suddetto, le cause cosiddette “stand alone” sono quelle relative a fideiussioni prestate in epoca successiva al provvedimento n.55 del 2005 della
NC d'IT (riferito ad un'indagine limitata al periodo temporale 2002- maggio 2005) e che dunque, come tali, non possono giovarsi del provvedimento ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust. Per tale ragione, come suddetto, in questa tipologia di controversie l'attore ha l'onere di dimostrare che all'epoca della stipula della fideiussione era già esistente un'intesa anticoncorrenziale fra banche per l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema ABI oggetto delle censure della NC d'IT nel 2005 per violazione dell'art.2 della
L. n.287 del 1990 (Trib. Milano, sez. spec. Impresa, 13.1.2025, in Giur. delle
Imprese, 2025; Tribunale di Milano, sez. spec. Impresa, 14.2.2023 n.1171, in
DeJure). Intesa anticoncorrenziale, come già detto, che parte appellante non solo non comprova, ma neppure allega.
L'art.6 della fideiussione, quindi, prevedendo che il credito permanga fino all'estinzione dell'obbligazione principale, con deroga all'art.1957 c.c., ne impedisce l'applicazione al rapporto oggetto del presente giudizio.
L'appello principale, quindi, dev'essere respinto.
L'appello incidentale dev'essere accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado e relativo rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposto da . Parte_1
Le spese legali seguono la soccombenza per entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi delle tabelle ministeriali riferite al valore della causa.
Sussistono i presupposti per l'imposizione del doppio contributo a carico di parte appellante principale.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello principale proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
4681/2023 pubblicata in data 22/11/2023 del Tribunale di Torino;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto da , e Controparte_4
per essa da s.p.a. Controparte_3
respinge l'opposizione proposta da contro il decreto ingiuntivo Parte_1
emesso dal Tribunale di Torino inter partes in data 27.3.2023 che, per l'effetto, conferma nei confronti di;
Parte_1
dichiara tenuta e condanna a pagare a Parte_1 Controparte_4
, e per essa a le spese del primo grado del
[...] Controparte_6
giudizio che liquida per compensi in euro 9.142,00, oltre rimborso forfettario
15%, oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili;
dichiara tenuta e condanna a pagare a Parte_1 Controparte_4
, e per essa a le spese del presente grado
[...] Controparte_6
del giudizio che liquida per compensi in euro 9.991,00, oltre rimborso forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili;
per effetto della presente decisione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante principale;
Così deciso nella Camera di Consiglio del 6/5/2025 della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello.
La Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
Il Consigliere estensore dott. Francesco Rizzi
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