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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/09/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 356 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra in persona del procuratore speciale Parte_1 Pt_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Davì come da
[...] procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
con sede in Tagliacozzo (AQ), in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvadore Medaglia, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello appellata Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 62 del
Tribunale ordinario di Avezzano, pubblicata in data 1° marzo
2023, in materia di contratti bancari
Conclusioni dell'appellante
“ - Voglia l'Ecc.ma Corte, in accoglimento del I motivo di gravame di cui al profilo A, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto: “accertati, in riferimento al
c/c n. 50093 un saldo rettificato a favore dell'attrice di €
181.381,00 e in riferimento al c/c n. 60172 un saldo al pari rettificato a favore della convenuta di € 5.060,20; - dispone la compensazione dei rispettivi dare-avere ex artt.1241 e 1243
c.c.; - dichiara definitivamente accertato un credito in favore della nei confronti della della Controparte_1 Pt_1 maggior somma di € 176.321,00 a far data del 21.4.2017, oltre interessi maggiorati ex art.1284 comma 4° c.c. dalla domanda al saldo, vertendo la controversia su rapporti commerciali;
- rigetta e/o ritiene assorbita ogni altra domanda”
NEL SEGUENTE MODO:
“in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza
RIGETTA la domanda attorea esperita dalla Controparte_2
in primo grado diretta alla rideterminazione dei saldi dei
[...] rapporti oggetto di giudizio”
- in via subordinata ed alternativa rispetto all'accoglimento del I motivo di gravame di cui al profilo A, in accoglimento del
I motivo di gravame di cui al profilo B, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto:
“accertati, in riferimento al c/c n. 50093 un saldo rettificato
a favore dell'attrice di € 181.381,00 e in riferimento al c/c n.
60172 un saldo al pari rettificato a favore della convenuta di
€ 5.060,20; - dispone la compensazione dei rispettivi dare avere ex artt.1241 e 1243 c.c.; - dichiara definitivamente accertato un credito in favore della nei confronti Controparte_1 della della maggior somma di € 176.321,00 a far data Pt_1 del 21.4.2017, oltre interessi maggiorati ex art.1284 comma 4°
c.c. dalla domanda al saldo, vertendo la controversia su rapporti commerciali;
rigetta e/o ritiene assorbita ogni altra domanda”
NEL SEGUENTE MODO:
“accertati, in riferimento al c/c n. 50093 un saldo dell'importo che sarà accertato a seguito della CTU che sarà espletata nel presente giudizio di appello e in riferimento al c/c n. 60172 un saldo dell'importo che sarà accertato a seguito della CTU che sarà espletata nel presente giudizio di appello”
- in accoglimento del II motivo di gravame, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto: “accertati, in riferimento al c/c n. 50093 un saldo rettificato a favore dell'attrice di € 181.381,00 e in riferimento al c/c n. 60172 un saldo al pari rettificato a favore della convenuta di € 5.060,20
- dispone la compensazione dei rispettivi dare-avere ex artt.1241 e 1243 c.c.; - dichiara definitivamente accertato un credito in favore della nei confronti della Controparte_1 della maggior somma di € 176.321,00 a far data del Pt_1
21.4.2017, oltre interessi maggiorati ex art.1284 comma 4° c.c. dalla domanda al saldo, vertendo la controversia su rapporti commerciali;
rigetta e/o ritiene assorbita ogni altra domanda”
NEL SEGUENTE MODO:
“accertati, in riferimento al c/c n. 50093 un saldo a favore dell'attrice di € 82,547,46 e in riferimento al c/c n. 60172 un saldo al pari rettificato a favore della convenuta di € 5.060,20;
- dispone la compensazione dei rispettivi dare-avere ex artt.1241 e 1243 c.c.; - dichiara un saldo al 21.04.2017 di euro
77.487,00 in favore della nei confronti Controparte_1 della oltre interessi legali dalla domanda al saldo” Pt_1 - in accoglimento del III motivo di gravame, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto:
“accertati, in riferimento al c/c n. 50093 un saldo rettificato
a favore dell'attrice di € 181.381,00 e in riferimento al c/c n.
60172 un saldo al pari rettificato a favore della convenuta di
€ 5.060,20; - dispone la compensazione dei rispettivi dare-avere ex artt.1241 e 1243 c.c.; - dichiara definitivamente accertato un credito in favore della nei confronti Controparte_1 della della maggior somma di € 176.321,00 a far data Pt_1 del 21.4.2017, oltre interessi maggiorati ex art.1284 comma 4°
c.c. dalla domanda al saldo, vertendo la controversia su rapporti commerciali;
rigetta e/o ritiene assorbita ogni altra domanda”
NEL SEGUENTE MODO “accerta, in riferimento al c/c n. 50093 un saldo a favore dell'attrice di € 82,547,46 (o della diversa somma che sarà accertata dalla Corte in esito al giudizio di gravame)
e accerta in riferimento al c/c n. 60172 un saldo a favore della convenuta di € 5.060,20 (o della diversa somma che sarà accertata dalla Corte in esito al giudizio di gravame)”.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata:
“(…) chiede che l'impugnata sentenza venga confermata in ogni sua parte (…) con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente fase di Giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato che se ne dichiara intestatario”.
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 62 pubblicata in data 1/3/2023 il
Tribunale Ordinario di Avezzano accertava l'applicazione di addebiti illegittimi per interessi ultralegali, usurari, anatocistici, commissioni di massimo scoperto, commissioni di disponibilità fondi, valute non pattuite ed esercizio illegittimo dello ius variandi nei rapporti di conto corrente n.
50093 e n. 60172 intrattenuti da con Controparte_1 [...]
filiale di Tagliacozzo, quale incorporante di Parte_1
accertava la Controparte_3 nullità delle relative clausole contrattuali;
accertava che il saldo del conto corrente n. 50093 alla data del 21/4/2017 era pari ad euro 181.381,00 a credito della correntista e che il saldo del conto corrente n. 60172 era pari alla stessa data ad
€ 5.060,20 a credito della banca;
disponeva la compensazione delle poste debitorie sopra indicate ed accertava un credito in favore di nei confronti della banca pari al Controparte_1
21/4/2021 ad € 176.321,00, oltre ad interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.p.c. a decorrere dalla data della domanda;
rigettava la domanda risarcitoria proposta dall'attrice; compensava nella misura del 40% le spese del giudizio e condannava la convenuta a rifondere all'attrice la residua quota del 60%; poneva infine le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata a totale carico di . Pt_1
1.1. Il Tribunale esponeva che aveva chiesto CP_1 la condanna della convenuta a restituirle la somma di €
106.682,25 indebitamente addebitata dalla banca sul conto corrente n. 50093, e la somma di € 32.938,92 indebitamente addebitata sul conto n. 60172 ed a risarcirle i danni subiti per effetto degli addebiti non dovuti;
che il giudice istruttore aveva correttamente ordinato alla banca l'esibizione dei contratti di conto corrente, dei contratti di apertura di credito e degli estratti dei due conti correnti, avendo la correntista richiesto invano la predetta documentazione alla banca prima dell'inizio del processo ai sensi dell'art. 119 TUB;
che era inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'attrice, per essere i due conti correnti ancora aperti alla data dell'introduzione del giudizio, ma che la predetta domanda doveva essere esaminata come rivolta all'accertamento del corretto dare – avere fra le parti mediante l'espunzione degli addebiti illegittimi;
che doveva essere rigettata l'eccezione di prescrizione formulata genericamente dalla banca, la quale non aveva indicato le singole rimesse ritenute solutorie;
che erano illegittimi tutti gli addebiti effettuati dalla banca sul conto corrente n. 50093 a titolo di interessi, commissioni, spese e valute, non avendo la banca prodotto il contratto di apertura del conto a seguito dell'ordine di esibizione e non essendovi pertanto prova della pattuizione per iscritto delle relative clausole;
che gli interessi sul predetto conto corrente dovevano quindi essere calcolati al tasso legale, essendo stato aperto nel 1981, prima dell'introduzione della legge sulla trasparenza bancaria, e senza alcuna capitalizzazione;
che era corretta la ricostruzione del saldo del conto corrente n. 60172 indicata dalla consulente come ipotesi “A”, nella quale non si era tenuto conto delle valute applicate dalla banca per il periodo compreso fra il primo estratto conto disponibile, relativo al primo trimestre del 2005, e la rinegoziazione del rapporto con contratto dell'8/6/2010, non essendo le valute validamente pattuite nel primo contratto del 31/1/1989; che nella ricostruzione del saldo del predetto conto corrente la consulente aveva correttamente espunto gli interessi anatocistici sino alla rinegoziazione del rapporto fra le parti con contratto in data 8/6/2010 nonché nel periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013, che aveva vietato la capitalizzazione degli interessi nei contratti bancari sino all'adozione della delibera CICR del 3/8/2016, con la quale era stata consentita la capitalizzazione annuale degli interessi nel caso in cui il cliente ne consentisse l'addebito sul conto;
che erano state correttamente espunti anche gli addebiti per commissioni, in quanto le relative clausole contrattuali non risultavano determinate, e gli addebiti per interessi che nel corso del rapporto avevano superato la soglia usuraria;
che non era invece fondata la domanda risarcitoria formulata dall'attrice, non avendo questa neppure allegato quali danni avesse subito per effetto degli addebiti non dovuti.
2. Con atto di citazione notificato in data 3/4/2023,
[...] proponeva appello avverso la sentenza sopra Parte_1 indicata sulla base di tre motivi, e concludeva come indicato in epigrafe.
2.1. Si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla controparte.
2.2. La causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. con assegnazione alle parti dei termini per la precisazione delle conclusioni, sopra riportate, e per il deposito delle memorie conclusionali.
2.3. L'udienza del 4/2/2025 fissata per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. si è svolta con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e con ordinanza in data 6/2/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Con il primo motivo d'appello deduce che il Parte_1 giudice di primo grado aveva invertito l'onere della prova mediante l'ordinanza di esibizione degli estratti dei due conti correnti oggetto di causa sull'erroneo assunto che CP_1 li avesse richiesti ai sensi dell'art. 119 TUB prima dell'inizio del giudizio di merito;
rileva che l'odierna appellata aveva richiesto prima dell'instaurazione del giudizio unicamente i contratti di apertura dei due conti correnti e dei contratti di fideiussione e chiede che la Corte riformi la sentenza dichiarando l'inammissibilità delle domande di per CP_1 difetto di prova o, in subordine, che rimetta la causa in istruttoria riconvocando la consulente perché accerti il saldo dei due conti correnti sulla base della sola documentazione prodotta dalla correntista, ove si ritenga sufficiente ad ottenere un risultato attendibile.
3.1. Il motivo, così come formulato, deve essere rigettato.
3.2. L'appellante non contesta l'applicabilità dell'art. 119 TUB con riferimento alla documentazione contrattuale, già richiestale dalla correntista con lettera in data 20/11/2016 prima dell'instaurazione del giudizio di merito, introdotto con atto di citazione notificato il 7/12/2016, né contesta le declaratorie di nullità delle clausole contrattuali per difetto di forma scritta conseguenti alla mancata produzione del contratto di apertura del conto corrente n. 50093 e le declaratorie di nullità per indeterminatezza delle clausole relative alle valute ed alle commissioni contenute nel contratto di apertura del conto n. 60172; non contesta infine la declaratoria di nullità della capitalizzazione degli interessi.
Ne consegue che sui punti sopra indicati si è formato il giudicato.
3.3. Quanto alla legittimità dell'ordine di produzione degli estratti conto, nell'atto di citazione CP_1 sottolineò l'obbligo della banca di fornire al cliente la documentazione contabile ai sensi dell'art. 119 TUB e chiese che in via istruttoria venisse ordinato alla convenuta la produzione dei contratti di apertura dei conti correnti, dei contratti di affidamento, di tutti gli estratti conto e delle ricevute dei versamenti effettuati.
3.3.1. La Corte di Cassazione ha chiarito che la richiesta della documentazione ai sensi dell'art. 119 TUB può essere effettuata dal cliente anche in corso di causa, purché nel rispetto delle preclusioni istruttorie, in modo tale che la documentazione possa essere acquisita in giudizio entro il termine per il deposito della seconda memoria ex art. 183, comma
6, c.p.c. (vedi Cass. 12993 del 2023, Cass. n. 24181 del 2020;
Cass. n. 3875 del 2019). Nel caso in esame la richiesta risulta effettuata dalla correntista già nell'atto di citazione, ne consegue la sua tempestività e la legittimità dell'ordine di esibizione.
4. Con il secondo motivo d'appello l'appellante contesta il rigetto dell'eccezione di prescrizione, motivata dal giudice di primo grado per la mancata individuazione da parte dell'esponente delle rimesse solutorie effettuate dalla correntista.
4.1. L'appellante rileva che era onere di CP_1 dimostrare che i conti erano affidati;
osserva inoltre che la consulente tecnica d'ufficio nella relazione integrativa in data
15/5/2019 aveva indicato le singole rimesse solutorie ed aveva rideterminato il saldo del conto corrente n. 50093 in € 82.547,46
a credito della correntista.
4.2. Il motivo è fondato.
4.2.1. Va ricordato che la prescrizione decennale del diritto del cliente di ottenere la ripetizione di somme che assume di avere indebitamento versato in applicazione di clausole nulle decorre dalla chiusura del conto, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista per essere il conto affidato, mentre decorre dall'esecuzione di ciascuno dei pagamenti qualora essi abbiano avuto natura solutoria in assenza di un'apertura di credito o perché il passivo da ripianare superava i limiti del fido (sulla differenza fra rimesse ripristinatorie e rimesse solutori vedi Cass. S.U.
n. 24418 del 2010).
4.2.2 Correttamente l'appellante rileva che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 15895 del 2019) l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista il quale assuma di avere indebitamente pagato nel corso del rapporto di conto corrente somme per effetto dell'applicazione di clausole nulle, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie in relazione alle quali si eccepisce la prescrizione.
4.2.3. La Corte ha aggiunto che il problema dell'individuazione di tali rimesse non viene eliminato, ma si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché la fondatezza delle contrapposte tesi va valutata alla luce delle risultanze istruttorie ed in particolare degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, che in questo caso assume carattere percipiente.
4.2.4. Resta fermo che in presenza dell'eccezione di prescrizione della banca è onere del correntista allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare non già come solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento (Cass. n.
27704 del 2018, Cass. n. 2660 del 2019; Cass. n. 31927 del 2019,
Cass n. 1388 del 2022).
4.3. Tali principi si applicano non solo in caso di ripetizione di indebito, ma anche quando il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussistendo in tal caso uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, di eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione (Cass. n. 9756 del 2024).
4.4. Nel caso in esame l'accertamento delle rimesse solutorie riguarda solo il conto corrente n. 50093, giacché il primo estratto del conto n. 60172, da cui è partita la ricostruzione del rapporto, risale al primo trimestre del 2005
e quindi ad un periodo nel quale non opera la prescrizione, interrotta da con lettera di messa in mora ricevuta CP_1 dalla banca in data 23/12/2014.
4.4.1. Con riferimento al conto corrente n. 50093 nella relazione integrativa depositata il 15/5/2019 la consulente ha evidenziato che non risultavano contratti di apertura di credito, che tuttavia sulla base dell'applicazione della commissione di massimo scoperto risultava la concessione in data
26/1/1998 di un fido di £ 50.000.000, confermato dal 13/12/2001 in € 25.822.84 sulla base del calcolo della commissione di massimo scoperto e delle differenti aliquote degli interessi applicati.
La consulente ha tuttavia chiarito che, anche a considerare il conto affidato, dal 29/07/1981 sino al 1°/12/2004 risultano rimesse solutorie della correntista pari ad € 75.412,12, con conseguente prescrizione del diritto alla ripetizione dei relativi versamenti, ed ha rideterminato in € 82.547,46 il saldo del conto corrente a credito della correntista alla data del
21/4/2017.
5. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure nel riconoscere alla correntista gli interessi sul saldo positivo del conto corrente n. 50093 a decorrere dalla data della domanda aveva di fatto trasformato la domanda di accertamento del saldo in domanda di ripetizione d'indebito, pur avendone dichiarato l'inammissibilità per essere i conti correnti ancora aperti al momento dell'introduzione del giudizio.
5.1. Il motivo è fondato.
5.1.1. L'azione di accertamento del saldo, esperibile quando il conto corrente è ancora aperto, è volta a rideterminare il saldo parziale del conto corrente, depurato delle appostazioni illegittime, al fine di escludere, per il futuro, annotazioni indebite, ripristinare la maggiore estensione dell'affidamento e ridurre l'importo che la banca, al momento della cessazione del rapporto, potrà pretendere dal correntista
(Cass. 21646 del 2018).
Il saldo ricalcolato si sostituisce a quello esposto negli estratti conto bancari e produrrà interessi, attivi o passivi, sulla base delle clausole del contratto di conto corrente, epurate delle nullità accertate dal giudice, e delle successive movimentazioni del conto.
Trattandosi di una pronuncia dichiarativa, come correttamente evidenziato dall'appellante, manca il requisito dell'esigibilità della somma oggetto dell'accertamento e non vi è pertanto luogo al riconoscimento di interessi ai sensi dell'art. 1282 c.c.
6. Sulla base di quanto esposto, in parziale accoglimento dell'appello, deve essere accertato che il saldo del conto corrente n. 50093 intestato a presso Controparte_1 [...]
ammontava alla data del 21/4/2017 ad € 82.547,46 a Parte_1 credito della correntista e che il saldo del c/c n. 60172 ammontava alla stessa data ad euro 5.060,20.
Non vanno riconosciuti interessi sulle predette somme a favore della correntista, giacché questi andranno calcolati sui rispettivi conti correnti in base alle successive movimentazioni ed alle clausole contrattuali.
7. Per quanto infine attiene alle spese processuali, in base all'esito complessivo del giudizio, tenuto conto della parziale soccombenza di sia per quanto Controparte_1 attiene alla domanda risarcitoria ed alla domanda di ripetizione di indebito sia in relazione al quantum preteso, appare equo compensarle nella misura della metà, con condanna di Parte_1
a rifondere all'appellata la residua quota di un mezzo che si liquida, sulla base del decisum, secondo i parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso fra € 52.000,01 ed € 260.000,00, esclusi per l'appello i compensi relativi alla fase di trattazione, che non si è svolta. Le spese di questo grado vanno distratte in favore dell'Avv. Salvatore Medaglia, dichiaratosi antistatario.
7.1. Va infine confermata la statuizione di primo grado che ha posto a carico di le spese della consulenza Parte_1 tecnica espletata in difetto di censure sul punto da parte dell'appellante.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così
[...] provvede:
1) accerta che il saldo del c/c n. 50093 intestato a
[...] presso ammontava alla CP_1 Parte_1 data del 21/4/2017 ad € 82.547,46 a credito della correntista;
2) accerta che il saldo del c/c n. 60172 intestato a
[...] presso ammontava alla CP_1 Parte_1 data del 21/4/2021 ad euro 5.060,20 a debito della correntista;
3) compensa le spese del giudizio nella misura della metà e condanna a rifondere a Parte_1 CP_1
la residua quota di un mezzo, che liquida per il
[...] primo grado in € 7.051,50 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, e per il presente grado di appello in € 4.995,50 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e distrae le somme liquidate per questo grado di giudizio in favore dell'Avv. Salvatore
Medaglia, antistatario;
4) conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 5/9/2025
La Presidente Est. dr. Nicoletta Orlandi