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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/05/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- Sezione Lavoro - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause riunite iscritte al n. 4564/2022 R.G.L., promosse da:
(C.F.: (C.F.: CP_1 Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: C.F._2 CP_2 Parte_3
), tutti elettivamente domiciliati a Campobasso, in via Monforte n. C.F._3
7, presso lo studio dell'avv. Domenico DE ANGELIS che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla busta telematica del ricorso introduttivo.
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
ASL CITTA' DI TORINO (C.F.: ), in persona del Direttore Generale e P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Torino, in via San
Secondo n. 29, presso l'ufficio legale dell'Amministrazione, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dalla dott.ssa , dalla Controparte_3
dott.ssa Laura FERRO e dalla dott.ssa Valeria TEMPESTA, giusta procura alle liti allegata alla busta telematica della memoria difensiva.
PARTE RESISTENTE
Oggetto: indennità ex art. 86 c.c.n.l. comparto Sanità pubblica
Conclusioni della parte ricorrente: “A. accertare e dichiarare che la CP_4
(con sede legale in Torino alla Via San Secondo, 29 – P.IVA/C.F. 11632570013 )
[...] non ha corrisposto negli ultimi cinque anni al ricorrente l'indennità contrattualmente prevista ex art. 86 comma 13 CCNL Comparto Sanità Pubblica e pari ad € 17,82 per quel che concerne i turni notturni festivi con entrata il giorno festivo ed uscita il giorno feriale successivo , nonché, a far data dall'1/1/2019, l'incentivo aggiuntivo di € 7,18 ;
B. accertare e dichiarare l'illegittimità di tale condotta e conseguentemente l'obbligo della convenuta di corrispondere al ricorrente gli importi indicati alla lettera g) del presente ricorso per una somma complessiva di € (…); C. per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_4
p.t. al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € (….) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
D. condannare l in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_4
pagamento di competenze professionali legali e spese di avvocato del presente procedimento , da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Conclusioni della parte resistente: “- in via pregiudiziale/preliminare, ove ravvisatane la necessità, attivare il subprocedimento di cui all'art. 64 del D.Lgs n. 165/2001;
- nel merito, dichiarare inammissibile la domanda per carenza d'interesse con riferimento al turno del (….omissis….) e, comunque, rigettare integralmente il ricorso in quanto infondato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Tentata vanamente la conciliazione, è stata disposta la riunione con i fascicoli nn.
4565/2022 R.G.L. e 4591/2022 R.G.L. e, dopo la discussione, è stata poi attivata la procedura ex art. 64 d.lgs. 165/2001, al fine di risolvere la questione interpretativa oggetto di causa, indicata nei seguenti termini: “l'art. 86 c.c.n.l. Comparto Sanità 2016-
2018 dopo aver disciplinato, al comma 12, l'indennità per il lavoro notturno (“Al personale dipendente, anche non turnista, che svolga l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6”), al comma 13 prevede: “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotto ad €
8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposto a ciascun dipendente più di un'indennità festiva. Per turno notturno festivo si intende quello che cade nel periodo compreso fra le 22:00 del giorno prefestivo e le
06:00 del giorno festivo e dalle 22:00 del giorno festivo alle 06:00 del giorno successivo”; tale previsione contrattuale si interpreta (1) nel senso che essa si riferisce al numero di ore prestate, all'interno del turno notturno-festivo, nel solo giorno festivo e pertanto l'indennità ivi prevista deve essere erogata in misura intera al dipendente che inizia il turno alle ore 20.00, avendo il dipendente lavorato nel giorno festivo per più di metà delle ore complessive del turno, e in misura dimezzata per il dipendente che inizia il turno il giorno festivo alle ore 22.00, e non deve essere erogata al dipendente che inizia il turno il giorno festivo alle ore 23.00, non avendo raggiunto le due ore di prestazione nel giorno festivo;
(2) nel senso che essa riconosce, anche per il turno notturno-festivo, per il lavoratore che opera per l'intero turno, l'indennità nella misura intera, indipendentemente dalle ore di lavoro svolte nel giorno festivo”.
L' ha dato atto che non è stato possibile raggiungere un accordo sulla questione CP_5 controversa in quanto le oo.ss. non si sono presentate all'incontro da essa convocato.
La causa è stata infine discussa dalle parti all'odierna udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Queste le allegazioni poste a fondamento delle domande dei ricorrenti: Contr
- i ricorrenti sono dipendenti dell' convenuta, hanno la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere e sono inquadrati nella categoria D CCNL Comparto
Sanità Pubblica;
- essi svolgono la propria attività su tre turni, h24, venendo impiegati a rotazione anche nelle domeniche o in turni notturni festivi, a cavallo della domenica, con entrata in servizio il sabato sera ed uscita la domenica mattina o con entrata la domenica sera ed uscita il lunedì mattina, oltre che nelle festività infrasettimanali.
Ciò esposto in fatto, e richiamando l'art. 86 comma 13 del CCNL Comparto sanità del
21.5.2018, la difesa dei ricorrenti ha evidenziato che per tutti i turni notturni festivi
Contr indicati nei rispettivi ricorsi l convenuta avrebbe erroneamente provveduto all'erogazione dell'indennità prevista dalla norma contrattuale citata, in forma dimezzata, liquidando per ciascun turno l'importo di € 8,91, anziché quello di € 17,82, procedendo alla liquidazione dell'indennità per intero solo per i turni svolti interamente nell'arco della giornata della domenica, nonché per quelli con entrata nel giorno prefestivo ed uscita nel giorno festivo;
inoltre, quando il turno notturno festivo iniziava oltre le ore 22 del
Contr giorno festivo, l non aveva riconosciuto neppure la mezza indennità, in quanto Contr risultava che le ore rese nel giorno festivo erano inferiori alle due. In tal modo, l convenuta aveva fatto erroneamente riferimento al numero delle ore prestate nel solo giorno festivo e non alla nozione di turno notturno-festivo esplicitato dalla norma contrattuale citata. Contr Tutto ciò premesso ed esposto, i ricorrenti hanno chiesto di accertare che l ha corrisposto un importo pari al 50% dell'indennità contrattualmente prevista ex art. 86 comma 13 CCNL Comparto Sanità Pubblica per i turni notturni festivi con entrata il giorno festivo ed uscita il giorno feriale successivo, nulla avendo poi corrisposto per specifiche festività indicate nei singoli ricorsi;
hanno inoltre chiesto di accertare l'illegittimità di tale condotta con conseguente obbligo di corrispondere le relative differenze retributive.
Si è costituita l chiedendo in via preliminare, di disporre ex art. 64 d.l.vo n. Pt_4
165/2001 l'accertamento dell'interpretazione dell'art. 86 comma 13 CCNL Comparto
Sanità 21.5.2018; nel merito, la convenuta ha chiesto di respingere le domande evidenziando tra l'altro che l in due pareri conformi, uno del 27.4.2022 e l'altro del CP_5
21.7.2022, aveva fornito indicazioni sulla modalità di erogazione dell'indennità festiva Contr piena o dimezzata di cui all'art. 86 cit., cui l resistente si era conformata, provvedendo all'erogazione dell'indennità in parola come segue: a) in misura dimezzata per il dipendente che inizia il turno il giorno festivo alle ore 22:00; b) nessuna indennità per il dipendente che inizia il turno il giorno festivo alle ore 23:00, non avendo raggiunto le 2 ore nel giorno festivo;
c) indennità festiva piena al dipendente che inizia il turno alle ore 20:00, avendo il dipendente lavorato nel giorno festivo per più di metà delle ore complessive del turno.
2. Così esposte, in sintesi, le allegazioni e deduzioni delle parti, si osserva che la presente controversia verte sull'interpretazione dell'art. 86 CCNL Comparto Sanità
2016-2018, rubricato “Indennità per particolari condizioni di lavoro”.
Tale norma, dopo aver disciplinato, al comma 12, l'indennità per il lavoro notturno (“Al personale dipendente, anche non turnista, che svolga l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6”), al comma 13 così dispone:
“Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotto ad € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposto a ciascun dipendente più di un'indennità festiva. Per turno notturno festivo si intende quello che cade nel periodo compreso fra le 22:00 del giorno prefestivo e le 06:00 del giorno festivo e dalle 22:00 del giorno festivo alle 06:00 del giorno successivo”.
Secondo l'azienda convenuta, anche tenuto conto dei pareri resi dall' il 27.4.2022 CP_5
e il 21.7.2022, tale disposizione contrattuale valorizzerebbe il numero di ore prestate, all'interno del turno notturno-festivo, nel solo giorno festivo e pertanto riconoscerebbe l'indennità per il turno festivo in misura intera in favore del dipendente che inizia il turno alle ore 20.00 (avendo il dipendente lavorato nel giorno festivo per più di metà delle ore complessive del turno), ed in misura dimezzata in favore del dipendente che inizia il turno il giorno festivo alle ore 22.00, e non consentirebbe l'erogazione di alcuna indennità al dipendente che inizia il turno il giorno festivo alle ore 23.00 e che dunque non lavora per più di due ore durante la festività.
I ricorrenti ritengono invece che il CCNL 2016-2018, introducendo la nozione di turno notturno-festivo (non presente nell'art. 44 comma 12 del precedente CCNL 1°.9.1995, mentre l'art. 25 CCNL 2002-2005 nulla aveva innovato sul punto, essendosi limitato a convertire gli importi da lire ad euro), abbia inteso riconoscere, anche per il turno notturno-festivo, per il lavoratore che opera per l'intero turno, l'indennità nella misura intera, indipendentemente dalle ore di lavoro svolte nel giorno festivo.
3. Questo tribunale, con sentenza n. 1673/2022 ha respinto le stesse domande formulate nel presente giudizio dagli odierni ricorrenti, ritenendo corretta l'interpretazione della previsione contrattuale offerta dalla parte datoriale, tenuto conto delle espressioni letterali utilizzate (che stabiliscono la misura dell'indennità a seconda della quantità di servizio reso nel turno prestato per il giorno festivo) e della ratio della disposizione, ravvisata nella volontà di commisurare l'indennità del turno notturno-festivo alla quantità di lavoro svolto in giorno festivo (ossia di domenica o nella festività infrasettimanale), al fine di compensare la maggiore penosità della prestazione dell'attività lavorativa svolta durante le festività, e considerato che il relativo è variabile in base alla quantità di lavoro prestato in un giorno che dovrebbe essere ordinariamente dedicato allo svago e alla coltivazione e sviluppo delle relazioni sociali. Il tribunale ha inoltre osservato che, seguendo l'interpretazione sostenuta dai lavoratori, l'indennità in misura dimezzata non sarebbe mai applicabile, spettando comunque l'indennità in misura intera nel caso di prestazione resa nel turno notturno-festivo, ed ha infine ritenuto infondata la prospettazione attorea secondo cui l'indennità dimezzata spetterebbe ai lavoratori in pronta disponibilità passiva, chiamati a sostituire un collega nel corso del turno, in quanto la possibilità di svolgimento di un orario lavorativo inferiore a quello di un turno di lavoro intero, pari a otto ore, non è presa in considerazione dall'art. 86 comma 13 cit..
4. Con sentenza n. 413/2023 la Corte d'Appello di Torino ha respinto l'impugnazione aderendo all'opzione interpretativa suggerita dall'Amministrazione sulla base di argomentazioni che appaiono condivisibili e che pertanto in questa sede possono essere richiamate ex art. 118 disp. att. cpc e si trascrivono per comodità di lettura:
<
1) per avere erroneamente ritenuto che l'art. 86 comma 13 CCNL 2016-2018, introducendo la nozione di turno notturno-festivo, nulla abbia innovato rispetto all'art. 44 comma 12 CCNL 1°.9.1995: gli appellanti deducono che se ciò fosse vero, e se quindi la volontà delle parti sociali fosse stata di parametrare l'indennità all'orario di lavoro svolto nel giorno festivo, non vi sarebbe stato bisogno di introdurre e definire il turno notturno- festivo, essendo a tal fine già sufficiente quanto previsto per il turno festivo, mentre l'inserimento della nozione di turno notturno-festivo, non accompagnata dalla disciplina sull'indennità per esso spettante, è sintomatico della volontà delle parti contrattuali di ricomprendere questa nuova fattispecie in quella, già disciplinata, del turno festivo, prevedendo quindi l'indennità nella stessa misura. Pertanto, in forza del nuovo CCNL
(che ha inteso intervenire proprio in relazione a quelle fattispecie, non regolate in precedenza, ricadenti a cavallo tra un giorno festivo e un giorno feriale, al fine di eliminare la discriminazione rispetto ai turni di lavoro resi interamente in un giorno festivo), il riconoscimento dell'indennità in maniera intera o dimezzata dev'essere stabilita con riferimento a quanta parte del turno cade nel turno notturno festivo e non nel giorno festivo;
2) per avere erroneamente ritenuto, violando i canoni ermeneutici ex artt. 1362 e 1363
c.c., che le fattispecie, richiamate dai ricorrenti in via esemplificativa per dimostrare che l'indennità in misura dimezzata è applicabile pur seguendo la tesi, da loro sostenuta, della pronta disponibilità passiva e delle sostituzioni, siano estranee all'art. 86 comma
13, e ciò in quanto si tratta di fattispecie relative alla disciplina generale del CCNL relativa all'articolazione dell'orario di lavoro, che, come tali, non v'è necessità di richiamare nella parte relativa alla regolamentazione degli istituti economici.
Sostengono gli appellanti che, comunque, non è un corretto procedimento interpretativo di una norma partire, come fatto dal Tribunale, non dalla sua efficacia positiva ma, al contrario, dal suo effetto;
3) per avere ritenuto rilevanti ai fini del decidere i pareri ARAN richiamati e prodotti dalla
Contr difesa dell' in modo apodittico e senza alcuna motivazione, tanto più che si tratta di pareri unilaterali e privi di forza vincolante.
I motivi, da esaminare congiuntamente poiché tutti relativi all'interpretazione dell'art. 86 comma 13 CCNL, sono infondati. L'art. 44 comma 12 del CCNL 1°.
9.1995 prevedeva: “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotte a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore.
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”. L'art. 86 comma 13 CCNL 2016-2018 riprende detta disposizione contrattuale (con adeguamento degli importi dell'indennità) aggiungendo la definizione del turno notturno-festivo, ossia quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
Posto che la definizione di turno festivo non pone alcun problema (trattandosi di turno di lavoro interamente ricadente in un giorno festivo, per il quale quindi certamente spetta l'indennità per il servizio di turno prestato nel giorno festivo), si tratta pertanto di individuare la portata di questa innovazione.
La disposizione contrattuale, definendo il turno notturno-festivo, nulla dice in merito all'indennità per esso spettante, pur essendo inserita in un articolo (art. 86) rubricato
“Indennità per particolari condizioni di lavoro”.
All'innovazione definitoria del CCNL, non accompagnata dall'indicazione dell'indennità spettante, non può, a parere del collegio, attribuirsi la volontà di assoggettare il turno notturno-festivo (ossia quello prestato a cavallo tra un giorno festivo e uno non festivo) alla stessa disposizione applicabile per il turno festivo, ossia nel senso che l'indennità
(così come nel caso del turno festivo essa spetta nella misura intera se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario del turno) spetti nella misura intera nel caso in cui il turno notturno-festivo sia reso per intero.
Se tale fosse stata la volontà delle parti sociali esse, proprio nel momento in cui hanno introdotto una nozione di turno non espressamente prevista dal previgente CCNL, per di più in un articolo volto a disciplinare le “indennità per particolari condizioni di lavoro”, avrebbero stabilito che per il turno notturno-festivo l'indennità per il turno festivo spetta
(ovviamente in aggiunta all'indennità oraria per il lavoro notturno ex art. 86 comma 12) se la prestazione lavorativa viene resa per l'intera durata del turno o, in alternativa, avrebbero espressamente previsto che il turno notturno-festivo è da considerare come turno festivo tout court.
L'omessa previsione del trattamento economico non supporta quindi l'interpretazione degli appellanti. Né può ritenersi, come sostenuto dagli appellanti e dalle sentenze di merito da loro richiamate, che l'equiparazione del turno notturno-festivo con il turno festivo si ricavi dal fatto che altrimenti l'innovazione del CCNL 2016-2018 non avrebbe avuto alcuna utilità, Contr essendo sufficiente per il riconoscimento dell'indennità nel senso sostenuto dalla e condiviso dal Tribunale la nozione di turno festivo.
La modifica della disposizione del CCNL con l'introduzione della nozione di turno notturno-festivo ha in realtà la funzione di chiarire che il turno che si svolge nella fascia
22-6, oltre ad essere un turno notturno (con conseguente diritto all'indennità prevista dall'art. 86 comma 12), è anche (in quanto svolto a cavallo tra giorno festivo e giorno non festivo) un turno festivo, così specificando che, pur trattandosi di turno non interamente ricadente in giorno festivo, spetta l'indennità prevista dall'art. 86 comma 13.
E' inoltre condivisibile l'osservazione del Tribunale circa la ratio della norma contrattuale, che è quella di parametrare l'indennità del turno notturno-festivo alla quantità di lavoro svolto nel giorno festivo: trattandosi infatti di turno che si svolge soltanto parzialmente in giorno festivo, la gravosità della prestazione lavorativa è commisurata alla quantità di ore di lavoro rese nel giorno festivo e quindi sottratte al tempo libero che normalmente viene dedicato ad attività familiari, sociali e di svago, e non al turno notturno-festivo complessivamente inteso, che comprende anche ore di giornate non festive, per le quali una simile maggiore gravosità non sussiste trattandosi di ordinarie giornate lavorative.
Né dalla disposizione del CCNL è ricavabile l'intenzione delle parti sociali di compensare maggiormente il turno-notturno festivo per una ravvisata maggiore gravosità del turno che comprende sia ore di giorno festivo che ore di giorno non festivo. Infatti, mancando, come osservato, un'espressa previsione in tal senso, deve ritenersi conforme sia all'interpretazione letterale che alla ricerca della comune volontà delle parti ritenere applicabile per il turno notturno-festivo lo stesso criterio previsto per il turno festivo, ossia che la misura dell'indennità ex art. 86 comma 13 dipende dalla quantità di prestazione resa nel giorno festivo.
D'altra parte, l'osservazione del Tribunale circa inapplicabilità, nel caso di adesione all'interpretazione dei ricorrenti, dell'indennità in misura dimezzata, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, non sovverte i criteri interpretativi dei contratti partendo dall'effetto dell'interpretazione piuttosto che dall'esame della portata positiva della disposizione contrattuale;
poiché tra i criteri di interpretazione dei contratti, compresi i contratti collettivi, vi è quello, previsto dall'art. 1362 1° comma c.c., che impone di ricercare la comune intenzione delle parti, è legittimo e anzi doveroso domandarsi a quale ambito di applicazione esse intendessero fare riferimento al momento dell'introduzione della nozione, non presente nel precedente CCNL, di turno notturno-festivo.
Ebbene, dalla disposizione contrattuale non si evince che, introducendo la definizione di turno notturno-festivo, le parti intendessero relegare l'ipotesi di indennità in misura dimezzata (che, in base al previgente CCNL, confermato dal nuovo, spetta, nel caso di turno festivo, nel caso di prestazioni di durata pari o inferiore alla metà del turno festivo) ad ipotesi residuali, quali la pronta disponibilità passiva o le sostituzioni, in cui la prestazione lavorativa viene resa in spezzoni di turno.
Se le parti stipulanti avessero voluto riconoscere, per il turno notturno-festivo, l'indennità in misura piena e in misura ridotta per i soli casi di prestazioni rese in spezzoni di turno, lo avrebbero previsto espressamente, e non si sarebbero invece limitate a definire il turno notturno-festivo senza nulla stabilire in merito all'indennità per esso spettante.
L'interpretazione letterale e la ricerca della comune intenzione delle parti supportano dunque la conclusione del Tribunale secondo cui l'art. 86 comma 13 ha la funzione di commisurare l'indennità alla quantità di prestazione lavorativa resa nel giorno festivo compreso nell'ambito del turno notturno-festivo, e quindi di compensare in misura maggiore chi lavora per più ore nel giorno festivo, in misura inferiore chi lavora in detta giornata per un minor numero di ore ma per almeno due ore, e di non riconoscere affatto l'indennità a chi lavora per meno di due ore nel giorno festivo, così graduando la misura dell'indennità in funzione della maggiore gravosità della prestazione resa nel giorno festivo.
Quanto ai pareri ARAN, il Tribunale non ha ad essi attribuito alcuna forza vincolante, essendosi limitato, a conclusione del proprio percorso argomentativo, ad osservare che essi sono conformi alla propria interpretazione e che quindi l ben ha fatto a Pt_5 corrispondere l'indennità secondo le modalità indicate in detti pareri.
L'appello deve pertanto essere respinto.>>.
5. Per le ragioni sopra esposte l'art. 86 del contratto collettivo deve essere interpretato ad avviso di questa giudice nel senso che esso consideri il numero di ore prestate, all'interno del turno notturno-festivo, nel solo giorno festivo e che pertanto l'indennità ivi prevista debba essere erogata in misura intera al dipendente che inizia il turno alle ore
20.00, risultando lavorate nel giorno festivo più della metà delle ore complessive del turno, ed in misura dimezzata per il dipendente che inizia il turno il giorno festivo alle ore 22.00, mentre non deve essere erogata al dipendente che inizia il turno il giorno festivo alle ore 23.00, non avendo raggiunto le due ore di prestazione nel giorno festivo.
6. Considerato che per la decisione della controversia si è reso necessario risolvere una questione interpretativa relativa ad una norma di un contratto collettivo nazionale sottoscritto dall' ai sensi dell'art. 40 e ss. d.lgs. 165/2001, che su tale questione si CP_5
registrano soluzioni difformi nella giurisprudenza di merito (tra le altre, sentenza tribunale Milano 235/2022, Corte d'Appello Brescia sentenza 29.2.2024 RG. 263/2023)
e che il contenzioso ha una portata nazionale (la parte ricorrente ha infatti riferito che esso si colloca nell'ambito di un'ampia iniziativa sindacale sulla base della quale sono stati promossi numerosi giudizi e sono state inviate oltre 12.000 lettere di messa in mora alle aziende sanitarie, di cui 1500 da parte di dipendenti che lavorano nella provincia di
Torino; v. verbale udienza 10.4.2024), è stato ritenuto necessario attivare la procedura prevista dall'art. 64 del T.u. p.i..
Dai documenti prodotti in atti dalla parte resistente in data 14.2.2025 risulta che nell'incontro convocato dall' a seguito dell'ordinanza emessa in data 24.7.2024 CP_5
non è stato possibile raggiungere un accordo sulla questione controversa in quanto le organizzazioni sindacali non si sono presentate.
Deve trovare pertanto applicazione il comma 3 dell'art. 64 cit., che dispone che se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione interpretativa, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa e che la sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per Cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, cui consegue, dopo il deposito dell'atto in
Cancelleria e alla notificazione alle altre parti, la sospensione del processo.
P.Q.M.
Visto l'art. 64 d.lgs. 165/2001, accerta e dichiara che l'art. 86 del contratto collettivo deve essere interpretato nel senso di cui in motivazione.
Torino 9.5.2025
La giudice
Roberta Pastore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- Sezione Lavoro - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause riunite iscritte al n. 4564/2022 R.G.L., promosse da:
(C.F.: (C.F.: CP_1 Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: C.F._2 CP_2 Parte_3
), tutti elettivamente domiciliati a Campobasso, in via Monforte n. C.F._3
7, presso lo studio dell'avv. Domenico DE ANGELIS che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla busta telematica del ricorso introduttivo.
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
ASL CITTA' DI TORINO (C.F.: ), in persona del Direttore Generale e P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Torino, in via San
Secondo n. 29, presso l'ufficio legale dell'Amministrazione, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dalla dott.ssa , dalla Controparte_3
dott.ssa Laura FERRO e dalla dott.ssa Valeria TEMPESTA, giusta procura alle liti allegata alla busta telematica della memoria difensiva.
PARTE RESISTENTE
Oggetto: indennità ex art. 86 c.c.n.l. comparto Sanità pubblica
Conclusioni della parte ricorrente: “A. accertare e dichiarare che la CP_4
(con sede legale in Torino alla Via San Secondo, 29 – P.IVA/C.F. 11632570013 )
[...] non ha corrisposto negli ultimi cinque anni al ricorrente l'indennità contrattualmente prevista ex art. 86 comma 13 CCNL Comparto Sanità Pubblica e pari ad € 17,82 per quel che concerne i turni notturni festivi con entrata il giorno festivo ed uscita il giorno feriale successivo , nonché, a far data dall'1/1/2019, l'incentivo aggiuntivo di € 7,18 ;
B. accertare e dichiarare l'illegittimità di tale condotta e conseguentemente l'obbligo della convenuta di corrispondere al ricorrente gli importi indicati alla lettera g) del presente ricorso per una somma complessiva di € (…); C. per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_4
p.t. al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € (….) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
D. condannare l in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_4
pagamento di competenze professionali legali e spese di avvocato del presente procedimento , da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Conclusioni della parte resistente: “- in via pregiudiziale/preliminare, ove ravvisatane la necessità, attivare il subprocedimento di cui all'art. 64 del D.Lgs n. 165/2001;
- nel merito, dichiarare inammissibile la domanda per carenza d'interesse con riferimento al turno del (….omissis….) e, comunque, rigettare integralmente il ricorso in quanto infondato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Tentata vanamente la conciliazione, è stata disposta la riunione con i fascicoli nn.
4565/2022 R.G.L. e 4591/2022 R.G.L. e, dopo la discussione, è stata poi attivata la procedura ex art. 64 d.lgs. 165/2001, al fine di risolvere la questione interpretativa oggetto di causa, indicata nei seguenti termini: “l'art. 86 c.c.n.l. Comparto Sanità 2016-
2018 dopo aver disciplinato, al comma 12, l'indennità per il lavoro notturno (“Al personale dipendente, anche non turnista, che svolga l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6”), al comma 13 prevede: “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotto ad €
8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposto a ciascun dipendente più di un'indennità festiva. Per turno notturno festivo si intende quello che cade nel periodo compreso fra le 22:00 del giorno prefestivo e le
06:00 del giorno festivo e dalle 22:00 del giorno festivo alle 06:00 del giorno successivo”; tale previsione contrattuale si interpreta (1) nel senso che essa si riferisce al numero di ore prestate, all'interno del turno notturno-festivo, nel solo giorno festivo e pertanto l'indennità ivi prevista deve essere erogata in misura intera al dipendente che inizia il turno alle ore 20.00, avendo il dipendente lavorato nel giorno festivo per più di metà delle ore complessive del turno, e in misura dimezzata per il dipendente che inizia il turno il giorno festivo alle ore 22.00, e non deve essere erogata al dipendente che inizia il turno il giorno festivo alle ore 23.00, non avendo raggiunto le due ore di prestazione nel giorno festivo;
(2) nel senso che essa riconosce, anche per il turno notturno-festivo, per il lavoratore che opera per l'intero turno, l'indennità nella misura intera, indipendentemente dalle ore di lavoro svolte nel giorno festivo”.
L' ha dato atto che non è stato possibile raggiungere un accordo sulla questione CP_5 controversa in quanto le oo.ss. non si sono presentate all'incontro da essa convocato.
La causa è stata infine discussa dalle parti all'odierna udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Queste le allegazioni poste a fondamento delle domande dei ricorrenti: Contr
- i ricorrenti sono dipendenti dell' convenuta, hanno la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere e sono inquadrati nella categoria D CCNL Comparto
Sanità Pubblica;
- essi svolgono la propria attività su tre turni, h24, venendo impiegati a rotazione anche nelle domeniche o in turni notturni festivi, a cavallo della domenica, con entrata in servizio il sabato sera ed uscita la domenica mattina o con entrata la domenica sera ed uscita il lunedì mattina, oltre che nelle festività infrasettimanali.
Ciò esposto in fatto, e richiamando l'art. 86 comma 13 del CCNL Comparto sanità del
21.5.2018, la difesa dei ricorrenti ha evidenziato che per tutti i turni notturni festivi
Contr indicati nei rispettivi ricorsi l convenuta avrebbe erroneamente provveduto all'erogazione dell'indennità prevista dalla norma contrattuale citata, in forma dimezzata, liquidando per ciascun turno l'importo di € 8,91, anziché quello di € 17,82, procedendo alla liquidazione dell'indennità per intero solo per i turni svolti interamente nell'arco della giornata della domenica, nonché per quelli con entrata nel giorno prefestivo ed uscita nel giorno festivo;
inoltre, quando il turno notturno festivo iniziava oltre le ore 22 del
Contr giorno festivo, l non aveva riconosciuto neppure la mezza indennità, in quanto Contr risultava che le ore rese nel giorno festivo erano inferiori alle due. In tal modo, l convenuta aveva fatto erroneamente riferimento al numero delle ore prestate nel solo giorno festivo e non alla nozione di turno notturno-festivo esplicitato dalla norma contrattuale citata. Contr Tutto ciò premesso ed esposto, i ricorrenti hanno chiesto di accertare che l ha corrisposto un importo pari al 50% dell'indennità contrattualmente prevista ex art. 86 comma 13 CCNL Comparto Sanità Pubblica per i turni notturni festivi con entrata il giorno festivo ed uscita il giorno feriale successivo, nulla avendo poi corrisposto per specifiche festività indicate nei singoli ricorsi;
hanno inoltre chiesto di accertare l'illegittimità di tale condotta con conseguente obbligo di corrispondere le relative differenze retributive.
Si è costituita l chiedendo in via preliminare, di disporre ex art. 64 d.l.vo n. Pt_4
165/2001 l'accertamento dell'interpretazione dell'art. 86 comma 13 CCNL Comparto
Sanità 21.5.2018; nel merito, la convenuta ha chiesto di respingere le domande evidenziando tra l'altro che l in due pareri conformi, uno del 27.4.2022 e l'altro del CP_5
21.7.2022, aveva fornito indicazioni sulla modalità di erogazione dell'indennità festiva Contr piena o dimezzata di cui all'art. 86 cit., cui l resistente si era conformata, provvedendo all'erogazione dell'indennità in parola come segue: a) in misura dimezzata per il dipendente che inizia il turno il giorno festivo alle ore 22:00; b) nessuna indennità per il dipendente che inizia il turno il giorno festivo alle ore 23:00, non avendo raggiunto le 2 ore nel giorno festivo;
c) indennità festiva piena al dipendente che inizia il turno alle ore 20:00, avendo il dipendente lavorato nel giorno festivo per più di metà delle ore complessive del turno.
2. Così esposte, in sintesi, le allegazioni e deduzioni delle parti, si osserva che la presente controversia verte sull'interpretazione dell'art. 86 CCNL Comparto Sanità
2016-2018, rubricato “Indennità per particolari condizioni di lavoro”.
Tale norma, dopo aver disciplinato, al comma 12, l'indennità per il lavoro notturno (“Al personale dipendente, anche non turnista, che svolga l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6”), al comma 13 così dispone:
“Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotto ad € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposto a ciascun dipendente più di un'indennità festiva. Per turno notturno festivo si intende quello che cade nel periodo compreso fra le 22:00 del giorno prefestivo e le 06:00 del giorno festivo e dalle 22:00 del giorno festivo alle 06:00 del giorno successivo”.
Secondo l'azienda convenuta, anche tenuto conto dei pareri resi dall' il 27.4.2022 CP_5
e il 21.7.2022, tale disposizione contrattuale valorizzerebbe il numero di ore prestate, all'interno del turno notturno-festivo, nel solo giorno festivo e pertanto riconoscerebbe l'indennità per il turno festivo in misura intera in favore del dipendente che inizia il turno alle ore 20.00 (avendo il dipendente lavorato nel giorno festivo per più di metà delle ore complessive del turno), ed in misura dimezzata in favore del dipendente che inizia il turno il giorno festivo alle ore 22.00, e non consentirebbe l'erogazione di alcuna indennità al dipendente che inizia il turno il giorno festivo alle ore 23.00 e che dunque non lavora per più di due ore durante la festività.
I ricorrenti ritengono invece che il CCNL 2016-2018, introducendo la nozione di turno notturno-festivo (non presente nell'art. 44 comma 12 del precedente CCNL 1°.9.1995, mentre l'art. 25 CCNL 2002-2005 nulla aveva innovato sul punto, essendosi limitato a convertire gli importi da lire ad euro), abbia inteso riconoscere, anche per il turno notturno-festivo, per il lavoratore che opera per l'intero turno, l'indennità nella misura intera, indipendentemente dalle ore di lavoro svolte nel giorno festivo.
3. Questo tribunale, con sentenza n. 1673/2022 ha respinto le stesse domande formulate nel presente giudizio dagli odierni ricorrenti, ritenendo corretta l'interpretazione della previsione contrattuale offerta dalla parte datoriale, tenuto conto delle espressioni letterali utilizzate (che stabiliscono la misura dell'indennità a seconda della quantità di servizio reso nel turno prestato per il giorno festivo) e della ratio della disposizione, ravvisata nella volontà di commisurare l'indennità del turno notturno-festivo alla quantità di lavoro svolto in giorno festivo (ossia di domenica o nella festività infrasettimanale), al fine di compensare la maggiore penosità della prestazione dell'attività lavorativa svolta durante le festività, e considerato che il relativo è variabile in base alla quantità di lavoro prestato in un giorno che dovrebbe essere ordinariamente dedicato allo svago e alla coltivazione e sviluppo delle relazioni sociali. Il tribunale ha inoltre osservato che, seguendo l'interpretazione sostenuta dai lavoratori, l'indennità in misura dimezzata non sarebbe mai applicabile, spettando comunque l'indennità in misura intera nel caso di prestazione resa nel turno notturno-festivo, ed ha infine ritenuto infondata la prospettazione attorea secondo cui l'indennità dimezzata spetterebbe ai lavoratori in pronta disponibilità passiva, chiamati a sostituire un collega nel corso del turno, in quanto la possibilità di svolgimento di un orario lavorativo inferiore a quello di un turno di lavoro intero, pari a otto ore, non è presa in considerazione dall'art. 86 comma 13 cit..
4. Con sentenza n. 413/2023 la Corte d'Appello di Torino ha respinto l'impugnazione aderendo all'opzione interpretativa suggerita dall'Amministrazione sulla base di argomentazioni che appaiono condivisibili e che pertanto in questa sede possono essere richiamate ex art. 118 disp. att. cpc e si trascrivono per comodità di lettura:
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1) per avere erroneamente ritenuto che l'art. 86 comma 13 CCNL 2016-2018, introducendo la nozione di turno notturno-festivo, nulla abbia innovato rispetto all'art. 44 comma 12 CCNL 1°.9.1995: gli appellanti deducono che se ciò fosse vero, e se quindi la volontà delle parti sociali fosse stata di parametrare l'indennità all'orario di lavoro svolto nel giorno festivo, non vi sarebbe stato bisogno di introdurre e definire il turno notturno- festivo, essendo a tal fine già sufficiente quanto previsto per il turno festivo, mentre l'inserimento della nozione di turno notturno-festivo, non accompagnata dalla disciplina sull'indennità per esso spettante, è sintomatico della volontà delle parti contrattuali di ricomprendere questa nuova fattispecie in quella, già disciplinata, del turno festivo, prevedendo quindi l'indennità nella stessa misura. Pertanto, in forza del nuovo CCNL
(che ha inteso intervenire proprio in relazione a quelle fattispecie, non regolate in precedenza, ricadenti a cavallo tra un giorno festivo e un giorno feriale, al fine di eliminare la discriminazione rispetto ai turni di lavoro resi interamente in un giorno festivo), il riconoscimento dell'indennità in maniera intera o dimezzata dev'essere stabilita con riferimento a quanta parte del turno cade nel turno notturno festivo e non nel giorno festivo;
2) per avere erroneamente ritenuto, violando i canoni ermeneutici ex artt. 1362 e 1363
c.c., che le fattispecie, richiamate dai ricorrenti in via esemplificativa per dimostrare che l'indennità in misura dimezzata è applicabile pur seguendo la tesi, da loro sostenuta, della pronta disponibilità passiva e delle sostituzioni, siano estranee all'art. 86 comma
13, e ciò in quanto si tratta di fattispecie relative alla disciplina generale del CCNL relativa all'articolazione dell'orario di lavoro, che, come tali, non v'è necessità di richiamare nella parte relativa alla regolamentazione degli istituti economici.
Sostengono gli appellanti che, comunque, non è un corretto procedimento interpretativo di una norma partire, come fatto dal Tribunale, non dalla sua efficacia positiva ma, al contrario, dal suo effetto;
3) per avere ritenuto rilevanti ai fini del decidere i pareri ARAN richiamati e prodotti dalla
Contr difesa dell' in modo apodittico e senza alcuna motivazione, tanto più che si tratta di pareri unilaterali e privi di forza vincolante.
I motivi, da esaminare congiuntamente poiché tutti relativi all'interpretazione dell'art. 86 comma 13 CCNL, sono infondati. L'art. 44 comma 12 del CCNL 1°.
9.1995 prevedeva: “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotte a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore.
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”. L'art. 86 comma 13 CCNL 2016-2018 riprende detta disposizione contrattuale (con adeguamento degli importi dell'indennità) aggiungendo la definizione del turno notturno-festivo, ossia quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
Posto che la definizione di turno festivo non pone alcun problema (trattandosi di turno di lavoro interamente ricadente in un giorno festivo, per il quale quindi certamente spetta l'indennità per il servizio di turno prestato nel giorno festivo), si tratta pertanto di individuare la portata di questa innovazione.
La disposizione contrattuale, definendo il turno notturno-festivo, nulla dice in merito all'indennità per esso spettante, pur essendo inserita in un articolo (art. 86) rubricato
“Indennità per particolari condizioni di lavoro”.
All'innovazione definitoria del CCNL, non accompagnata dall'indicazione dell'indennità spettante, non può, a parere del collegio, attribuirsi la volontà di assoggettare il turno notturno-festivo (ossia quello prestato a cavallo tra un giorno festivo e uno non festivo) alla stessa disposizione applicabile per il turno festivo, ossia nel senso che l'indennità
(così come nel caso del turno festivo essa spetta nella misura intera se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario del turno) spetti nella misura intera nel caso in cui il turno notturno-festivo sia reso per intero.
Se tale fosse stata la volontà delle parti sociali esse, proprio nel momento in cui hanno introdotto una nozione di turno non espressamente prevista dal previgente CCNL, per di più in un articolo volto a disciplinare le “indennità per particolari condizioni di lavoro”, avrebbero stabilito che per il turno notturno-festivo l'indennità per il turno festivo spetta
(ovviamente in aggiunta all'indennità oraria per il lavoro notturno ex art. 86 comma 12) se la prestazione lavorativa viene resa per l'intera durata del turno o, in alternativa, avrebbero espressamente previsto che il turno notturno-festivo è da considerare come turno festivo tout court.
L'omessa previsione del trattamento economico non supporta quindi l'interpretazione degli appellanti. Né può ritenersi, come sostenuto dagli appellanti e dalle sentenze di merito da loro richiamate, che l'equiparazione del turno notturno-festivo con il turno festivo si ricavi dal fatto che altrimenti l'innovazione del CCNL 2016-2018 non avrebbe avuto alcuna utilità, Contr essendo sufficiente per il riconoscimento dell'indennità nel senso sostenuto dalla e condiviso dal Tribunale la nozione di turno festivo.
La modifica della disposizione del CCNL con l'introduzione della nozione di turno notturno-festivo ha in realtà la funzione di chiarire che il turno che si svolge nella fascia
22-6, oltre ad essere un turno notturno (con conseguente diritto all'indennità prevista dall'art. 86 comma 12), è anche (in quanto svolto a cavallo tra giorno festivo e giorno non festivo) un turno festivo, così specificando che, pur trattandosi di turno non interamente ricadente in giorno festivo, spetta l'indennità prevista dall'art. 86 comma 13.
E' inoltre condivisibile l'osservazione del Tribunale circa la ratio della norma contrattuale, che è quella di parametrare l'indennità del turno notturno-festivo alla quantità di lavoro svolto nel giorno festivo: trattandosi infatti di turno che si svolge soltanto parzialmente in giorno festivo, la gravosità della prestazione lavorativa è commisurata alla quantità di ore di lavoro rese nel giorno festivo e quindi sottratte al tempo libero che normalmente viene dedicato ad attività familiari, sociali e di svago, e non al turno notturno-festivo complessivamente inteso, che comprende anche ore di giornate non festive, per le quali una simile maggiore gravosità non sussiste trattandosi di ordinarie giornate lavorative.
Né dalla disposizione del CCNL è ricavabile l'intenzione delle parti sociali di compensare maggiormente il turno-notturno festivo per una ravvisata maggiore gravosità del turno che comprende sia ore di giorno festivo che ore di giorno non festivo. Infatti, mancando, come osservato, un'espressa previsione in tal senso, deve ritenersi conforme sia all'interpretazione letterale che alla ricerca della comune volontà delle parti ritenere applicabile per il turno notturno-festivo lo stesso criterio previsto per il turno festivo, ossia che la misura dell'indennità ex art. 86 comma 13 dipende dalla quantità di prestazione resa nel giorno festivo.
D'altra parte, l'osservazione del Tribunale circa inapplicabilità, nel caso di adesione all'interpretazione dei ricorrenti, dell'indennità in misura dimezzata, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, non sovverte i criteri interpretativi dei contratti partendo dall'effetto dell'interpretazione piuttosto che dall'esame della portata positiva della disposizione contrattuale;
poiché tra i criteri di interpretazione dei contratti, compresi i contratti collettivi, vi è quello, previsto dall'art. 1362 1° comma c.c., che impone di ricercare la comune intenzione delle parti, è legittimo e anzi doveroso domandarsi a quale ambito di applicazione esse intendessero fare riferimento al momento dell'introduzione della nozione, non presente nel precedente CCNL, di turno notturno-festivo.
Ebbene, dalla disposizione contrattuale non si evince che, introducendo la definizione di turno notturno-festivo, le parti intendessero relegare l'ipotesi di indennità in misura dimezzata (che, in base al previgente CCNL, confermato dal nuovo, spetta, nel caso di turno festivo, nel caso di prestazioni di durata pari o inferiore alla metà del turno festivo) ad ipotesi residuali, quali la pronta disponibilità passiva o le sostituzioni, in cui la prestazione lavorativa viene resa in spezzoni di turno.
Se le parti stipulanti avessero voluto riconoscere, per il turno notturno-festivo, l'indennità in misura piena e in misura ridotta per i soli casi di prestazioni rese in spezzoni di turno, lo avrebbero previsto espressamente, e non si sarebbero invece limitate a definire il turno notturno-festivo senza nulla stabilire in merito all'indennità per esso spettante.
L'interpretazione letterale e la ricerca della comune intenzione delle parti supportano dunque la conclusione del Tribunale secondo cui l'art. 86 comma 13 ha la funzione di commisurare l'indennità alla quantità di prestazione lavorativa resa nel giorno festivo compreso nell'ambito del turno notturno-festivo, e quindi di compensare in misura maggiore chi lavora per più ore nel giorno festivo, in misura inferiore chi lavora in detta giornata per un minor numero di ore ma per almeno due ore, e di non riconoscere affatto l'indennità a chi lavora per meno di due ore nel giorno festivo, così graduando la misura dell'indennità in funzione della maggiore gravosità della prestazione resa nel giorno festivo.
Quanto ai pareri ARAN, il Tribunale non ha ad essi attribuito alcuna forza vincolante, essendosi limitato, a conclusione del proprio percorso argomentativo, ad osservare che essi sono conformi alla propria interpretazione e che quindi l ben ha fatto a Pt_5 corrispondere l'indennità secondo le modalità indicate in detti pareri.
L'appello deve pertanto essere respinto.>>.
5. Per le ragioni sopra esposte l'art. 86 del contratto collettivo deve essere interpretato ad avviso di questa giudice nel senso che esso consideri il numero di ore prestate, all'interno del turno notturno-festivo, nel solo giorno festivo e che pertanto l'indennità ivi prevista debba essere erogata in misura intera al dipendente che inizia il turno alle ore
20.00, risultando lavorate nel giorno festivo più della metà delle ore complessive del turno, ed in misura dimezzata per il dipendente che inizia il turno il giorno festivo alle ore 22.00, mentre non deve essere erogata al dipendente che inizia il turno il giorno festivo alle ore 23.00, non avendo raggiunto le due ore di prestazione nel giorno festivo.
6. Considerato che per la decisione della controversia si è reso necessario risolvere una questione interpretativa relativa ad una norma di un contratto collettivo nazionale sottoscritto dall' ai sensi dell'art. 40 e ss. d.lgs. 165/2001, che su tale questione si CP_5
registrano soluzioni difformi nella giurisprudenza di merito (tra le altre, sentenza tribunale Milano 235/2022, Corte d'Appello Brescia sentenza 29.2.2024 RG. 263/2023)
e che il contenzioso ha una portata nazionale (la parte ricorrente ha infatti riferito che esso si colloca nell'ambito di un'ampia iniziativa sindacale sulla base della quale sono stati promossi numerosi giudizi e sono state inviate oltre 12.000 lettere di messa in mora alle aziende sanitarie, di cui 1500 da parte di dipendenti che lavorano nella provincia di
Torino; v. verbale udienza 10.4.2024), è stato ritenuto necessario attivare la procedura prevista dall'art. 64 del T.u. p.i..
Dai documenti prodotti in atti dalla parte resistente in data 14.2.2025 risulta che nell'incontro convocato dall' a seguito dell'ordinanza emessa in data 24.7.2024 CP_5
non è stato possibile raggiungere un accordo sulla questione controversa in quanto le organizzazioni sindacali non si sono presentate.
Deve trovare pertanto applicazione il comma 3 dell'art. 64 cit., che dispone che se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione interpretativa, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa e che la sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per Cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, cui consegue, dopo il deposito dell'atto in
Cancelleria e alla notificazione alle altre parti, la sospensione del processo.
P.Q.M.
Visto l'art. 64 d.lgs. 165/2001, accerta e dichiara che l'art. 86 del contratto collettivo deve essere interpretato nel senso di cui in motivazione.
Torino 9.5.2025
La giudice
Roberta Pastore