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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° R.G.5010/2019, avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 4.12.2024, tra:
- (C.F.: ), nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...], rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato Salvatore OC (C.F.: ), e con C.F._2
esso elettivamente presso il suo studio sito in Pagani (SA) alla via De Rosa n. 55
- ricorrente-
e
- (C.F.: ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusto mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione di
1 nuovo difensore, dall'avvocato Linda Giovanna Vacchiano (C.F. C.F._3
dell'Avvocatura civica, in sostituzione dell'avvocato Pierpaolo Pesce (C.F.:
), con la quale elettivamente domicilia presso l'Avvocatura Civica, sita C.F._4
in OC RE (SA), alla Piazza A. Diaz n.1
-resistente-
e
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in alla Via Controparte_1
Atzori s.n.c. – Area ex , rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_3
rilasciata su foglio separato e sottoscritta dall'avvocato Mario Rosario D'Angelo in forza della
Deliberazione Commissariale n. 23 del 23/01/2020, dall'avvocato Federica Lavorante (C.F.:
) del foro di , elettivamente domiciliato presso il suo C.F._5 Controparte_1
studio in OC RE (SA) alla via Matteotti n. 19
-resistente-
nonché
- , (CF ) in persona del Presidente p.t. della Giunta Controparte_4 P.IVA_3
Regionale, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Parente ( ) in C.F._6
virtù di procura generale ad lites per notar i Barano d'Ischia del 14/3/2018 Persona_1
rep. N. 33646, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81
-resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 140 del R.D. n° 1775/33 contro il Controparte_1
, il e la ,
[...] Controparte_5 Controparte_4
con il quale ha premesso:
- di essere proprietario del fondo sito in OC RE (SA) in prossimità dell'alveo “strada
Montecaposale”, riportato al N.C.E.U. del predetto comune, contraddistinto in catasto al foglio 12, partita n. 18336, particella n. 279;
- che nel 1998 il Comune di ha provveduto alla sistemazione dell'originario Controparte_1
alveo, trasformandolo nella strada vicinale Montecapocasale, a servizio dei fondi finitimi
2 (come si evince dalla nota p. 418 del 14.12.1988 e dalla nota p. 13855 del 15.04.2022 del
Commissario prefettizio del Comune di ); Controparte_1
- che in seguito a tali lavori le acque meteoriche provenienti dal monte confluiscono direttamente sul fondo di sua proprietà, causando un fenomeno di erosione del terreno fino a renderlo inutilizzabile;
- che il predetto processo erosivo, perdurante sino all'attualità, ha minato la produttività del fondo, provocando ingenti danni alle coltivazioni, oltre che icosti per necessari lavori di risistemazione, quantificati giusta perizia a firma del dott. agr. ; Persona_2
- che pertanto, con ricorso del 3.10.2007, ha citato dinnanzi al Tribunale di OC RE
il ed il Controparte_1 Controparte_5
per sentirli condannare al risarcimento dei suddetti pregiudizi patiti;
- che il giudizio ivi promosso si concludeva con sentenza n° 396 del 2014, con la quale il giudice ordinario declinava la propria competenza in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche.
Sulla base di tali premesse il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) accertare l'esistenza dei lavori di sistemazione della strada detta con la conseguente
invasione dell'alveo naturale e trasformazione in strada vicinale Montecapocasale da parte
del e mancata manutenzione dell'alveo da parte del;
Controparte_1 CP_2
2) accertare, indi, le cause e i danni provocati dal flusso delle acque meteoriche nel fondo
dell'istante dal 1998 ad oggi, la quantità di erosione del terreno dell'istante per tale motivo,
il suo valore, e la mancata coltivazione dello stesso ad uso agricolo e di ogni altro utilizzo
per lo stesso nel periodo dal 1998 sino ad oggi e per il periodo sino all'emanazione della
sentenza, nonché il costo per la costruzione di un muro di pietrame a secco per eliminare
detto inconveniente col sostegno dell'argine;
3) condannare, di conseguenza, i convenuti in solido risarcimento di tali danni per la somma di euro 53.769,91 fino al 2007 e per l'ulteriore somma di € 25.000,00 come determinata nella premessa del presente atto ovvero per la somma maggiore o minore che si quantificherà in
corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dalla data dei danni
dell'effettivo soddisfo;
4) condannare i convenuti in solido o all'equivalente dei lavori di sistemazione delle
recinzioni e dei lavori di eliminazione di ogni altro inconveniente da effettuarsi sul fondo
3 dell'istante come prima specificato o in subordine autorizzare i ricorrenti a cura dello stesso
previa nomina di un direttore tecnico e a spese di convenuti l'eliminazione di tali
inconvenienti;
5) condannare i convenuti al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa con attribuzione all'avvocato antistatario” (così atto introduttivo p.6)
…
Si è costituito in giudizio il , il quale ha preliminarmente eccepito Controparte_1
la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno invocato dal ricorrente, oltre a contestare la ricostruzione dei fatti dallo stesso operata, adducendo che l'intervento di pavimentazione del vecchio alveo Montecapocasale risale ad epoca antecedente rispetto a quella indicata dal ricorrente. Nel merito ha confutato la fondatezza ed il quantum delle domande risarcitorie proposte.
…
Si è, altresì, costituito il , che ha Controparte_5
rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del , Controparte_1
asserendo che la domanda risarcitoria avanzata in giudizio riguarda danni attinenti ad una strada pubblica, la cui regimazione delle acque, comprese quelle provenienti dalle aree limitrofe, spetta esclusivamente all'ente proprietario e gestore della stessa, quindi al
. Nel merito ha contestato i fatti posti dall'attore a fondamento Controparte_1
della propria domanda e la quantificazione dei danni lamentati, rilevando la mancanza di elementi probatori in ordine all'an e al quantum nonché al nesso di causalità tra l'evento denunziato ed i danni lamentati.
…
Da ultimo si è costituita in giudizio la , la quale in primis ha rilevato la Controparte_4
nullità della domanda e della editio actionis ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per violazione dei nn.
3 e 4 dell'art 163 c.p.c., sulla base della mancata individuazione, nell'atto di citazione, del
petitum e della causa petendi. Sempre in limite litis la ha eccepito l'incompetenza CP
del Tribunale delle Acque Pubbliche in favore del giudice ordinario per difetto di demanialità
delle acque meteoriche alla base dei danni contestati, posto che, dalla ricostruzione operata dal ricorrente, il fondo di sua proprietà è stato allagato da acque meteoriche provenienti dalla strada comunale.
4 La ha rilevato, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del CP
, quale ente responsabile della efficiente regimentazione delle Controparte_1
acque superficiali e del buon funzionamento della rete fognaria presente su tutto il territorio comunale, e del resistente, posto che la zona, ove sono avvenuti i fatti, ricade CP_2
nell'ambito del Comprensorio ove esso opera.
Da ultimo, anch'essa ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno invocato dal ricorrente, oltre a contestare nel merito la fondatezza delle domande proposte.
…
Ammessa la prova per testi come da ordinanza del 6.6.2023 ed espletata la stessa dinanzi al Tribunale di OC RE ai sensi dell'art. 203 c.p.c., le conclusioni sono state precisate dinanzi al giudice delegato con il deposito telematico di note scritte dei difensori ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c. (in sostituzione dell'udienza del 5.3.2021), nelle quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti introduttivi, e successivamente la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 6.12.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va innanzitutto rilevato che è infondata l'eccezione – sollevata dalla e dal CP
resistenti – di incompetenza del Tribunale delle acque, per essere competente il CP_2
Tribunale ordinario.
Invero, nella (confusa) esposizione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo si fa riferimento, come causa dei danni lamentati, non solo alla effettuazione di lavori di sistemazione della strada vicinale Montecapocasale, ma anche di mancata manutenzione dell'alveo da parte del . CP_2
Orbene, costituisce principio pacifico che appartiene alla competenza del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 140 lettera e) del R.D. n° 1775/33, anche la domanda risarcitoria con la quale venga prospettata la mancata realizzazione o la mancata manutenzione di opere idrauliche relative ad acque pubbliche, implicando tale deduzione la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche (cfr. Cass., sez. 6, n°
5 Tali principi sono stati di recente ribaditi da Cass., Sezioni Unite, n° 23332/2024, che ha stabilito il seguente principio: “l'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica, ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta”; e che ha precisato in motivazione che: “Se dunque è consolidata nella giurisprudenza di legittimità una nozione così ampia di “causalità materiale” è alla luce di essa che deve leggersi la legge, là dove parla di “danno dipendente da opere eseguite dalla p.a.”: e quindi intendere tale espressione come attributiva della competenza del Tribunale Regionale delle Acque in tutti i casi in cui l'opera idraulica abbia svolto il ruolo di causa o concausa dell'evento dannoso. Vi rientreranno quindi tutti i danni da difettosa progettazione, da difettosa esecuzione, da difettosa manutenzione, da difettosa
vigilanza. Vi rientreranno poi, ovviamente, tutti i danni imputabili al custode a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. o ex art. 2053 c.c.”.
Anche l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza del suo oggetto e della causa petendi, sollevata dalla , è infondata. CP
Il ricorso, per quanto a tratti confuso, possiede i requisiti minimi per dar conto delle ragioni e dell'oggetto della domanda: l'art. 187 del R.D. n° 1775/33 qualifica come nullità di forma degli atti del procedimento solo quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone,
sull'oggetto dell'atto, sul luogo o sul tempo della comparizione, ovvero che concernono l'essenza dell'atto (cfr., in motivazione, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 157/19).
…
Parzialmente fondata è invece l'eccezione di prescrizione, sollevata da tutti convenuti, dell'invocato diritto al risarcimento del danno.
Tale eccezione va esaminata in via preliminare atteso che: “l'esame dell'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere in giudizio ha natura preliminare rispetto alla disamina
del merito, in quanto l'eventuale estinzione di esso fa venir meno ogni interesse della parte all'accertamento dell'esistenza del diritto azionato” (cfr. Cass., sezione lavoro, n°
4151 del 04/04/1992; cfr. anche Cass., sezione 3, n° 6651 del 01/08/1987).
6 Per comprendere la fondatezza dell'eccezione di prescrizione in esame è necessario chiarire un punto fondamentale.
La domanda venne in origine proposta dinanzi al Tribunale di OC RE, con atto di citazione notificato nell'ottobre 2007 al ed al Controparte_1 [...]
(ma non alla ). Controparte_5 Controparte_4
Il detto Tribunale, con sentenza n° 396/2014, pubblicata il 6.3.2014, si dichiarò incompetente per materia, per essere competente il Tribunale regionale delle acque pubbliche.
A questo punto parte attrice, se avesse voluto mantenere fermo l'effetto a carattere permanente dell'interruzione della prescrizione, previsto dal comma 2 dell'art. 2945 c.c. dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio fino al passaggio in giudicato della sentenza, avrebbe dovuto riassumere il giudizio dinanzi a questo Tribunale regionale delle acque pubbliche, a norma dell'art. 50 comma 1 c.p.c., entro il termine di tre mesi indicato in via sussidiaria da tale norma, non avendo il Tribunale di OC RE, nel proprio provvedimento, indicato alcun termine.
Solo in tal caso infatti, come recita l'art. 50 comma 1 c.p.c., “il processo continua davanti al nuovo giudice”; con l'ulteriore conseguenza che, trattandosi del medesimo processo che continua, resta fermo l'effetto a carattere permanente dell'interruzione della prescrizione, previsto dal comma 2 dell'art. 2945 c.c., fino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà il processo riassunto.
Invece, “se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue”, come testualmente prevede l'art. 50 comma 2 c.p.c.; con l'ulteriore conseguenza che, a norma dell'art. 2945 comma 3 c.c., essendosi il processo estinto, rimane fermo il solo effetto interruttivo dell'originaria domanda giudiziale, ma il nuovo periodo di prescrizione comincia a decorrere dalla data della notificazione di tale domanda (“Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia a decorrere dalla data dell'atto interruttivo”).
Le succitate norme sono di palmare chiarezza;
ad ogni buon conto, in giurisprudenza, cfr., ad esempio, Cass., sez. 1, n° 34100 del 19/12/2019: “L'instaurazione del giudizio interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della
sentenza (anche di rito) che lo definisce, ma qualora il processo, terminato con pronuncia
declinatoria della competenza - che è insuscettibile di passaggio in giudicato in senso
7 sostanziale -, si estingua per mancata tempestiva riassunzione, venendo meno l'unicità del
processo, non può prodursi l'effetto sospensivo ex art. 2945, comma 2, c.c., operante solo
se l'estinzione viene evitata, e la prescrizione decorre dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio estinto”; cfr., ancora, Cass., Sezioni Unite, n° 15756 del 13/07/2007: “Nell'ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 50, secondo comma, cod. proc. civ., che può esser
dichiarata dal giudice della riassunzione (o della prosecuzione) o dal giudice appositamente
adito, ovvero, "incidenter tantum", da quello dinanzi al quale è proposta nuovamente la
stessa domanda di merito, la notifica dell'atto introduttivo del primo giudizio ha soltanto
effetto interruttivo della prescrizione, e non anche sospensivo, poiché quest'ultimo è operante, ai sensi dell'art. 2945 cod.civ., solo se l'estinzione del giudizio viene evitata”; cfr. più di recente, Cass., sez. 3, n° 29554 del 15/11/2024: “L'instaurazione del giudizio interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della
sentenza (anche di rito) che lo definisce, ma - se il processo, terminato con pronuncia
declinatoria della competenza (insuscettibile di passaggio in giudicato in senso sostanziale),
si estingue per mancata tempestiva riassunzione - viene meno l'unicità del processo e non
può prodursi l'effetto sospensivo ex art. 2945, comma 2, c.c., operante solo se l'estinzione
viene evitata, e la prescrizione decorre dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio estinto”.
Orbene, è pacifico che nel caso di specie il processo iniziato dinanzi al Tribunale di OC
RE non è stato tempestivamente riassunto dinanzi a questo Tribunale regionale delle acque pubbliche a seguito della pronuncia di incompetenza del tribunale nocerino;
e,
pertanto, esso si è estinto.
Né ha rilievo che l'estinzione del giudizio iniziato dinanzi al Tribunale di OC RE, e non più riassunto, non sia stata formalmente dichiarata: costituisce, infatti, principio pacifico che nell'ipotesi in cui un processo si sia estinto per inattività delle parti non essendo stato tempestivamente riassunto, la sua estinzione, che, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c., opera di diritto, può essere anche accertata incidentalmente in un secondo giudizio in cui venga riproposta la medesima azione, fondandosi tale riproposizione sull'ammesso riconoscimento della già verificatasi estinzione del precedente giudizio (cfr. Cass., sez. 3,
n° 6903 del 22/06/1993; Cass., sez. 1, n° 17121 del 27/08/2004; Sezioni Unite, n°
8 Orbene, la mancata tempestiva riassunzione è pacifica per lo stesso ricorrente, che non ha introdotto il presente giudizio come atto di riassunzione del processo precedentemente proposto dinanzi al Tribunale di OC RE, sostenendone la tempestività, ma ha proposto il ricorso in questa sede in esame come autonomo atto introduttivo di un nuovo giudizio.
Da quanto detto consegue che il diritto al risarcimento del danno invocato da parte ricorrente si è inesorabilmente prescritto per tutti i danni già lamentati nell'atto di citazione dinanzi al
Tribunale di OC RE, e quindi per tutti quelli verificatisi dal 1998 fino all'ottobre 2007.
Invero per tali danni, dopo l'effettivo interruttivo conseguito con la notificazione dell'atto di citazione dinanzi al Tribunale di OC RE nell'ottobre 2007 (l'atto di citazione originario è stato infatti notificato tra il settembre e l'ottobre 2007: vedi l'allegato 5 del ricorso introduttivo del presente giudizio), il primo successivo atto interruttivo della prescrizione è
costituito da una missiva di messa in mora indirizzata al ed al Controparte_1
, datata 2.5.2016 e notificata alcuni Controparte_5
giorni dopo: tale atto interruttivo è quindi intervenuto quando era ormai abbondantemente decorso (sin dall'ottobre 2012) il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 comma
1 c.c. dall'ultimo atto interruttivo (che, come si è detto, è costituito dall'atto di citazione dinanzi al Tribunale di OC RE, notificato nell'ottobre 2007).
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio si chiede, però, il risarcimento di tutti i danni verificatisi dall'anno 1998 fino all'attualità, e quindi non solo quelli verificatisi fino alla data dell'ottobre 2007.
Orbene, tenuto conto che il primo atto interruttivo documentato in atti è, si ribadisce, la missiva di messa in mora del maggio 2016, sicuramente si sono prescritti tutti i presunti danni verificatisi fino all'1 maggio 2011 (anche se, ad essere precisi, la missiva di messa in mora è solo datata 2 maggio 2016, ma è stata in realtà notificata alcuni giorni dopo).
Solo per i danni verificatisi successivamente a tale data la missiva di messa in mora del maggio 2016 ha potuto espletare il proprio effetto interruttivo e, pertanto, solo di tali danni deve esserne accertata la sussistenza.
…
Ritiene questo Tribunale che essi non siano provati.
Valgono, invero, le osservazioni che seguono.
9 Vi è agli atti la consulenza tecnica d'ufficio espletata a suo tempo dinanzi al Tribunale di
OC RE.
Essa accerta l'erosione e lo smottamento della scarpata a lato est della particella n° 279, con conseguente perdita di 220 metri quadrati di terreno (cfr. pagina 5).
Orbene, posto che il consulente ha effettuato il suo sopralluogo in data 14.1.2011 (cfr.
pagina 2 della consulenza) e che, pertanto, i danni da erosione da lui accertati si sono verificati al più tardi in tale data, essi sono sicuramente coperti da prescrizione, essendosi già più sopra evidenziato come si siano prescritti tutti i danni verificatisi entro l'1 maggio
2011.
Vi è, poi, la consulenza tecnica di parte a firma del dottor agronomo (tale Persona_2
consulenza fa parte dell'allegato 5 del ricorso introduttivo del presente giudizio, pagine 43 e seguenti).
Anche tale consulenza documenta danni da erosione del terreno, ma essendo essa datata
3.5.2007, si riferisce ovviamente solo ai danni verificatisi al massimo fino a tale data e quindi prescrittisi al più tardi nell'ottobre 2012 (si opera in proposito rinvio a quanto sopra detto circa il maturarsi della prescrizione per i danni a cui fa riferimento l'atto di citazione dinanzi al Tribunale di OC RE dell'ottobre 2007).
Va aggiunto che il consulente di parte è stato anche sentito come teste in data Per_2
13.12.2023 (dinanzi al Tribunale di OC RE, delegato da questo Tribunale delle acque all'espletamento dell'attività istruttoria;
il relativo verbale è allegato all'istanza di proroga prova delegata del 15.12.2023): ma anche in tale occasione egli si è limitato a confermare la sua relazione effettuata nel maggio 2007, aggiungendo di essersi recato per l'ultima volta sui luoghi di causa nel 2011 in occasione delle osservazioni come consulente tecnico di parte;
è pertanto evidente che nemmeno la sua deposizione testimoniale è idonea a provare alcunché circa eventuali danni verificatisi successivamente all'1 maggio 2011.
Né una prova più puntuale dei danni lamentati in ricorso proviene dalle dichiarazioni rese dall'altro teste, (escusso all'udienza del 7.2.2024 dinanzi al giudice Testimone_1
delegato): a prescindere dalla compatibilità di tale escussione con il disposto dell'art. 246
c.p.c. (egli ha dichiarato di essere comproprietario del terreno oggetto di causa), le sue dichiarazioni sono talmente generiche da non consentire una precisa collocazione temporale dei fatti da lui riferiti.
10 …
In conclusione, la domanda avanzata dal ricorrente deve essere rigettata, in parte per essersi estinto per prescrizione il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito azionato ed in parte per mancanza di prova dei pregiudizi non prescritti.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, il ricorrente va condannato al pagamento a favore di ciascuno dei resistenti, e quanto al con distrazione al difensore CP_2
dichiaratosi antistatario, della somma di euro 7.158,50 per onorari (fase di studio: euro
1.488,50; fase introduttiva: euro 955,50; fase istruttoria: euro 2.163,00; fase decisionale:
euro 2.551,50), così determinata attenendosi ai valori minimi (attesa la semplicità del processo, in parte conclusosi con una mera pronuncia preliminare di merito) previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva della somma richiesta).
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna il ricorrente al pagamento a favore dei resistenti, e quanto al con CP_2
distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in 7.158,50 per onorari per ciascuno di essi, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 4.12.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
172 del 11/01/2012; Cass., Sezioni Unite, n° 1066 del 20/01/2006).
15756 del 13/07/2007; cfr. Cass., sez. 1, n° 8765 del 26/11/1987).
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° R.G.5010/2019, avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 4.12.2024, tra:
- (C.F.: ), nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...], rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato Salvatore OC (C.F.: ), e con C.F._2
esso elettivamente presso il suo studio sito in Pagani (SA) alla via De Rosa n. 55
- ricorrente-
e
- (C.F.: ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusto mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione di
1 nuovo difensore, dall'avvocato Linda Giovanna Vacchiano (C.F. C.F._3
dell'Avvocatura civica, in sostituzione dell'avvocato Pierpaolo Pesce (C.F.:
), con la quale elettivamente domicilia presso l'Avvocatura Civica, sita C.F._4
in OC RE (SA), alla Piazza A. Diaz n.1
-resistente-
e
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in alla Via Controparte_1
Atzori s.n.c. – Area ex , rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_3
rilasciata su foglio separato e sottoscritta dall'avvocato Mario Rosario D'Angelo in forza della
Deliberazione Commissariale n. 23 del 23/01/2020, dall'avvocato Federica Lavorante (C.F.:
) del foro di , elettivamente domiciliato presso il suo C.F._5 Controparte_1
studio in OC RE (SA) alla via Matteotti n. 19
-resistente-
nonché
- , (CF ) in persona del Presidente p.t. della Giunta Controparte_4 P.IVA_3
Regionale, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Parente ( ) in C.F._6
virtù di procura generale ad lites per notar i Barano d'Ischia del 14/3/2018 Persona_1
rep. N. 33646, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81
-resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 140 del R.D. n° 1775/33 contro il Controparte_1
, il e la ,
[...] Controparte_5 Controparte_4
con il quale ha premesso:
- di essere proprietario del fondo sito in OC RE (SA) in prossimità dell'alveo “strada
Montecaposale”, riportato al N.C.E.U. del predetto comune, contraddistinto in catasto al foglio 12, partita n. 18336, particella n. 279;
- che nel 1998 il Comune di ha provveduto alla sistemazione dell'originario Controparte_1
alveo, trasformandolo nella strada vicinale Montecapocasale, a servizio dei fondi finitimi
2 (come si evince dalla nota p. 418 del 14.12.1988 e dalla nota p. 13855 del 15.04.2022 del
Commissario prefettizio del Comune di ); Controparte_1
- che in seguito a tali lavori le acque meteoriche provenienti dal monte confluiscono direttamente sul fondo di sua proprietà, causando un fenomeno di erosione del terreno fino a renderlo inutilizzabile;
- che il predetto processo erosivo, perdurante sino all'attualità, ha minato la produttività del fondo, provocando ingenti danni alle coltivazioni, oltre che icosti per necessari lavori di risistemazione, quantificati giusta perizia a firma del dott. agr. ; Persona_2
- che pertanto, con ricorso del 3.10.2007, ha citato dinnanzi al Tribunale di OC RE
il ed il Controparte_1 Controparte_5
per sentirli condannare al risarcimento dei suddetti pregiudizi patiti;
- che il giudizio ivi promosso si concludeva con sentenza n° 396 del 2014, con la quale il giudice ordinario declinava la propria competenza in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche.
Sulla base di tali premesse il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) accertare l'esistenza dei lavori di sistemazione della strada detta con la conseguente
invasione dell'alveo naturale e trasformazione in strada vicinale Montecapocasale da parte
del e mancata manutenzione dell'alveo da parte del;
Controparte_1 CP_2
2) accertare, indi, le cause e i danni provocati dal flusso delle acque meteoriche nel fondo
dell'istante dal 1998 ad oggi, la quantità di erosione del terreno dell'istante per tale motivo,
il suo valore, e la mancata coltivazione dello stesso ad uso agricolo e di ogni altro utilizzo
per lo stesso nel periodo dal 1998 sino ad oggi e per il periodo sino all'emanazione della
sentenza, nonché il costo per la costruzione di un muro di pietrame a secco per eliminare
detto inconveniente col sostegno dell'argine;
3) condannare, di conseguenza, i convenuti in solido risarcimento di tali danni per la somma di euro 53.769,91 fino al 2007 e per l'ulteriore somma di € 25.000,00 come determinata nella premessa del presente atto ovvero per la somma maggiore o minore che si quantificherà in
corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dalla data dei danni
dell'effettivo soddisfo;
4) condannare i convenuti in solido o all'equivalente dei lavori di sistemazione delle
recinzioni e dei lavori di eliminazione di ogni altro inconveniente da effettuarsi sul fondo
3 dell'istante come prima specificato o in subordine autorizzare i ricorrenti a cura dello stesso
previa nomina di un direttore tecnico e a spese di convenuti l'eliminazione di tali
inconvenienti;
5) condannare i convenuti al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa con attribuzione all'avvocato antistatario” (così atto introduttivo p.6)
…
Si è costituito in giudizio il , il quale ha preliminarmente eccepito Controparte_1
la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno invocato dal ricorrente, oltre a contestare la ricostruzione dei fatti dallo stesso operata, adducendo che l'intervento di pavimentazione del vecchio alveo Montecapocasale risale ad epoca antecedente rispetto a quella indicata dal ricorrente. Nel merito ha confutato la fondatezza ed il quantum delle domande risarcitorie proposte.
…
Si è, altresì, costituito il , che ha Controparte_5
rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del , Controparte_1
asserendo che la domanda risarcitoria avanzata in giudizio riguarda danni attinenti ad una strada pubblica, la cui regimazione delle acque, comprese quelle provenienti dalle aree limitrofe, spetta esclusivamente all'ente proprietario e gestore della stessa, quindi al
. Nel merito ha contestato i fatti posti dall'attore a fondamento Controparte_1
della propria domanda e la quantificazione dei danni lamentati, rilevando la mancanza di elementi probatori in ordine all'an e al quantum nonché al nesso di causalità tra l'evento denunziato ed i danni lamentati.
…
Da ultimo si è costituita in giudizio la , la quale in primis ha rilevato la Controparte_4
nullità della domanda e della editio actionis ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per violazione dei nn.
3 e 4 dell'art 163 c.p.c., sulla base della mancata individuazione, nell'atto di citazione, del
petitum e della causa petendi. Sempre in limite litis la ha eccepito l'incompetenza CP
del Tribunale delle Acque Pubbliche in favore del giudice ordinario per difetto di demanialità
delle acque meteoriche alla base dei danni contestati, posto che, dalla ricostruzione operata dal ricorrente, il fondo di sua proprietà è stato allagato da acque meteoriche provenienti dalla strada comunale.
4 La ha rilevato, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del CP
, quale ente responsabile della efficiente regimentazione delle Controparte_1
acque superficiali e del buon funzionamento della rete fognaria presente su tutto il territorio comunale, e del resistente, posto che la zona, ove sono avvenuti i fatti, ricade CP_2
nell'ambito del Comprensorio ove esso opera.
Da ultimo, anch'essa ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno invocato dal ricorrente, oltre a contestare nel merito la fondatezza delle domande proposte.
…
Ammessa la prova per testi come da ordinanza del 6.6.2023 ed espletata la stessa dinanzi al Tribunale di OC RE ai sensi dell'art. 203 c.p.c., le conclusioni sono state precisate dinanzi al giudice delegato con il deposito telematico di note scritte dei difensori ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c. (in sostituzione dell'udienza del 5.3.2021), nelle quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti introduttivi, e successivamente la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 6.12.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va innanzitutto rilevato che è infondata l'eccezione – sollevata dalla e dal CP
resistenti – di incompetenza del Tribunale delle acque, per essere competente il CP_2
Tribunale ordinario.
Invero, nella (confusa) esposizione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo si fa riferimento, come causa dei danni lamentati, non solo alla effettuazione di lavori di sistemazione della strada vicinale Montecapocasale, ma anche di mancata manutenzione dell'alveo da parte del . CP_2
Orbene, costituisce principio pacifico che appartiene alla competenza del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 140 lettera e) del R.D. n° 1775/33, anche la domanda risarcitoria con la quale venga prospettata la mancata realizzazione o la mancata manutenzione di opere idrauliche relative ad acque pubbliche, implicando tale deduzione la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche (cfr. Cass., sez. 6, n°
5 Tali principi sono stati di recente ribaditi da Cass., Sezioni Unite, n° 23332/2024, che ha stabilito il seguente principio: “l'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica, ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta”; e che ha precisato in motivazione che: “Se dunque è consolidata nella giurisprudenza di legittimità una nozione così ampia di “causalità materiale” è alla luce di essa che deve leggersi la legge, là dove parla di “danno dipendente da opere eseguite dalla p.a.”: e quindi intendere tale espressione come attributiva della competenza del Tribunale Regionale delle Acque in tutti i casi in cui l'opera idraulica abbia svolto il ruolo di causa o concausa dell'evento dannoso. Vi rientreranno quindi tutti i danni da difettosa progettazione, da difettosa esecuzione, da difettosa manutenzione, da difettosa
vigilanza. Vi rientreranno poi, ovviamente, tutti i danni imputabili al custode a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. o ex art. 2053 c.c.”.
Anche l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza del suo oggetto e della causa petendi, sollevata dalla , è infondata. CP
Il ricorso, per quanto a tratti confuso, possiede i requisiti minimi per dar conto delle ragioni e dell'oggetto della domanda: l'art. 187 del R.D. n° 1775/33 qualifica come nullità di forma degli atti del procedimento solo quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone,
sull'oggetto dell'atto, sul luogo o sul tempo della comparizione, ovvero che concernono l'essenza dell'atto (cfr., in motivazione, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 157/19).
…
Parzialmente fondata è invece l'eccezione di prescrizione, sollevata da tutti convenuti, dell'invocato diritto al risarcimento del danno.
Tale eccezione va esaminata in via preliminare atteso che: “l'esame dell'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere in giudizio ha natura preliminare rispetto alla disamina
del merito, in quanto l'eventuale estinzione di esso fa venir meno ogni interesse della parte all'accertamento dell'esistenza del diritto azionato” (cfr. Cass., sezione lavoro, n°
4151 del 04/04/1992; cfr. anche Cass., sezione 3, n° 6651 del 01/08/1987).
6 Per comprendere la fondatezza dell'eccezione di prescrizione in esame è necessario chiarire un punto fondamentale.
La domanda venne in origine proposta dinanzi al Tribunale di OC RE, con atto di citazione notificato nell'ottobre 2007 al ed al Controparte_1 [...]
(ma non alla ). Controparte_5 Controparte_4
Il detto Tribunale, con sentenza n° 396/2014, pubblicata il 6.3.2014, si dichiarò incompetente per materia, per essere competente il Tribunale regionale delle acque pubbliche.
A questo punto parte attrice, se avesse voluto mantenere fermo l'effetto a carattere permanente dell'interruzione della prescrizione, previsto dal comma 2 dell'art. 2945 c.c. dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio fino al passaggio in giudicato della sentenza, avrebbe dovuto riassumere il giudizio dinanzi a questo Tribunale regionale delle acque pubbliche, a norma dell'art. 50 comma 1 c.p.c., entro il termine di tre mesi indicato in via sussidiaria da tale norma, non avendo il Tribunale di OC RE, nel proprio provvedimento, indicato alcun termine.
Solo in tal caso infatti, come recita l'art. 50 comma 1 c.p.c., “il processo continua davanti al nuovo giudice”; con l'ulteriore conseguenza che, trattandosi del medesimo processo che continua, resta fermo l'effetto a carattere permanente dell'interruzione della prescrizione, previsto dal comma 2 dell'art. 2945 c.c., fino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà il processo riassunto.
Invece, “se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue”, come testualmente prevede l'art. 50 comma 2 c.p.c.; con l'ulteriore conseguenza che, a norma dell'art. 2945 comma 3 c.c., essendosi il processo estinto, rimane fermo il solo effetto interruttivo dell'originaria domanda giudiziale, ma il nuovo periodo di prescrizione comincia a decorrere dalla data della notificazione di tale domanda (“Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia a decorrere dalla data dell'atto interruttivo”).
Le succitate norme sono di palmare chiarezza;
ad ogni buon conto, in giurisprudenza, cfr., ad esempio, Cass., sez. 1, n° 34100 del 19/12/2019: “L'instaurazione del giudizio interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della
sentenza (anche di rito) che lo definisce, ma qualora il processo, terminato con pronuncia
declinatoria della competenza - che è insuscettibile di passaggio in giudicato in senso
7 sostanziale -, si estingua per mancata tempestiva riassunzione, venendo meno l'unicità del
processo, non può prodursi l'effetto sospensivo ex art. 2945, comma 2, c.c., operante solo
se l'estinzione viene evitata, e la prescrizione decorre dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio estinto”; cfr., ancora, Cass., Sezioni Unite, n° 15756 del 13/07/2007: “Nell'ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 50, secondo comma, cod. proc. civ., che può esser
dichiarata dal giudice della riassunzione (o della prosecuzione) o dal giudice appositamente
adito, ovvero, "incidenter tantum", da quello dinanzi al quale è proposta nuovamente la
stessa domanda di merito, la notifica dell'atto introduttivo del primo giudizio ha soltanto
effetto interruttivo della prescrizione, e non anche sospensivo, poiché quest'ultimo è operante, ai sensi dell'art. 2945 cod.civ., solo se l'estinzione del giudizio viene evitata”; cfr. più di recente, Cass., sez. 3, n° 29554 del 15/11/2024: “L'instaurazione del giudizio interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della
sentenza (anche di rito) che lo definisce, ma - se il processo, terminato con pronuncia
declinatoria della competenza (insuscettibile di passaggio in giudicato in senso sostanziale),
si estingue per mancata tempestiva riassunzione - viene meno l'unicità del processo e non
può prodursi l'effetto sospensivo ex art. 2945, comma 2, c.c., operante solo se l'estinzione
viene evitata, e la prescrizione decorre dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio estinto”.
Orbene, è pacifico che nel caso di specie il processo iniziato dinanzi al Tribunale di OC
RE non è stato tempestivamente riassunto dinanzi a questo Tribunale regionale delle acque pubbliche a seguito della pronuncia di incompetenza del tribunale nocerino;
e,
pertanto, esso si è estinto.
Né ha rilievo che l'estinzione del giudizio iniziato dinanzi al Tribunale di OC RE, e non più riassunto, non sia stata formalmente dichiarata: costituisce, infatti, principio pacifico che nell'ipotesi in cui un processo si sia estinto per inattività delle parti non essendo stato tempestivamente riassunto, la sua estinzione, che, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c., opera di diritto, può essere anche accertata incidentalmente in un secondo giudizio in cui venga riproposta la medesima azione, fondandosi tale riproposizione sull'ammesso riconoscimento della già verificatasi estinzione del precedente giudizio (cfr. Cass., sez. 3,
n° 6903 del 22/06/1993; Cass., sez. 1, n° 17121 del 27/08/2004; Sezioni Unite, n°
8 Orbene, la mancata tempestiva riassunzione è pacifica per lo stesso ricorrente, che non ha introdotto il presente giudizio come atto di riassunzione del processo precedentemente proposto dinanzi al Tribunale di OC RE, sostenendone la tempestività, ma ha proposto il ricorso in questa sede in esame come autonomo atto introduttivo di un nuovo giudizio.
Da quanto detto consegue che il diritto al risarcimento del danno invocato da parte ricorrente si è inesorabilmente prescritto per tutti i danni già lamentati nell'atto di citazione dinanzi al
Tribunale di OC RE, e quindi per tutti quelli verificatisi dal 1998 fino all'ottobre 2007.
Invero per tali danni, dopo l'effettivo interruttivo conseguito con la notificazione dell'atto di citazione dinanzi al Tribunale di OC RE nell'ottobre 2007 (l'atto di citazione originario è stato infatti notificato tra il settembre e l'ottobre 2007: vedi l'allegato 5 del ricorso introduttivo del presente giudizio), il primo successivo atto interruttivo della prescrizione è
costituito da una missiva di messa in mora indirizzata al ed al Controparte_1
, datata 2.5.2016 e notificata alcuni Controparte_5
giorni dopo: tale atto interruttivo è quindi intervenuto quando era ormai abbondantemente decorso (sin dall'ottobre 2012) il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 comma
1 c.c. dall'ultimo atto interruttivo (che, come si è detto, è costituito dall'atto di citazione dinanzi al Tribunale di OC RE, notificato nell'ottobre 2007).
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio si chiede, però, il risarcimento di tutti i danni verificatisi dall'anno 1998 fino all'attualità, e quindi non solo quelli verificatisi fino alla data dell'ottobre 2007.
Orbene, tenuto conto che il primo atto interruttivo documentato in atti è, si ribadisce, la missiva di messa in mora del maggio 2016, sicuramente si sono prescritti tutti i presunti danni verificatisi fino all'1 maggio 2011 (anche se, ad essere precisi, la missiva di messa in mora è solo datata 2 maggio 2016, ma è stata in realtà notificata alcuni giorni dopo).
Solo per i danni verificatisi successivamente a tale data la missiva di messa in mora del maggio 2016 ha potuto espletare il proprio effetto interruttivo e, pertanto, solo di tali danni deve esserne accertata la sussistenza.
…
Ritiene questo Tribunale che essi non siano provati.
Valgono, invero, le osservazioni che seguono.
9 Vi è agli atti la consulenza tecnica d'ufficio espletata a suo tempo dinanzi al Tribunale di
OC RE.
Essa accerta l'erosione e lo smottamento della scarpata a lato est della particella n° 279, con conseguente perdita di 220 metri quadrati di terreno (cfr. pagina 5).
Orbene, posto che il consulente ha effettuato il suo sopralluogo in data 14.1.2011 (cfr.
pagina 2 della consulenza) e che, pertanto, i danni da erosione da lui accertati si sono verificati al più tardi in tale data, essi sono sicuramente coperti da prescrizione, essendosi già più sopra evidenziato come si siano prescritti tutti i danni verificatisi entro l'1 maggio
2011.
Vi è, poi, la consulenza tecnica di parte a firma del dottor agronomo (tale Persona_2
consulenza fa parte dell'allegato 5 del ricorso introduttivo del presente giudizio, pagine 43 e seguenti).
Anche tale consulenza documenta danni da erosione del terreno, ma essendo essa datata
3.5.2007, si riferisce ovviamente solo ai danni verificatisi al massimo fino a tale data e quindi prescrittisi al più tardi nell'ottobre 2012 (si opera in proposito rinvio a quanto sopra detto circa il maturarsi della prescrizione per i danni a cui fa riferimento l'atto di citazione dinanzi al Tribunale di OC RE dell'ottobre 2007).
Va aggiunto che il consulente di parte è stato anche sentito come teste in data Per_2
13.12.2023 (dinanzi al Tribunale di OC RE, delegato da questo Tribunale delle acque all'espletamento dell'attività istruttoria;
il relativo verbale è allegato all'istanza di proroga prova delegata del 15.12.2023): ma anche in tale occasione egli si è limitato a confermare la sua relazione effettuata nel maggio 2007, aggiungendo di essersi recato per l'ultima volta sui luoghi di causa nel 2011 in occasione delle osservazioni come consulente tecnico di parte;
è pertanto evidente che nemmeno la sua deposizione testimoniale è idonea a provare alcunché circa eventuali danni verificatisi successivamente all'1 maggio 2011.
Né una prova più puntuale dei danni lamentati in ricorso proviene dalle dichiarazioni rese dall'altro teste, (escusso all'udienza del 7.2.2024 dinanzi al giudice Testimone_1
delegato): a prescindere dalla compatibilità di tale escussione con il disposto dell'art. 246
c.p.c. (egli ha dichiarato di essere comproprietario del terreno oggetto di causa), le sue dichiarazioni sono talmente generiche da non consentire una precisa collocazione temporale dei fatti da lui riferiti.
10 …
In conclusione, la domanda avanzata dal ricorrente deve essere rigettata, in parte per essersi estinto per prescrizione il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito azionato ed in parte per mancanza di prova dei pregiudizi non prescritti.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, il ricorrente va condannato al pagamento a favore di ciascuno dei resistenti, e quanto al con distrazione al difensore CP_2
dichiaratosi antistatario, della somma di euro 7.158,50 per onorari (fase di studio: euro
1.488,50; fase introduttiva: euro 955,50; fase istruttoria: euro 2.163,00; fase decisionale:
euro 2.551,50), così determinata attenendosi ai valori minimi (attesa la semplicità del processo, in parte conclusosi con una mera pronuncia preliminare di merito) previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva della somma richiesta).
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna il ricorrente al pagamento a favore dei resistenti, e quanto al con CP_2
distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in 7.158,50 per onorari per ciascuno di essi, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 4.12.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
172 del 11/01/2012; Cass., Sezioni Unite, n° 1066 del 20/01/2006).
15756 del 13/07/2007; cfr. Cass., sez. 1, n° 8765 del 26/11/1987).